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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 719/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestro Vitale;
Reclamante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ,
[...] C.F._2 Controparte_3
( ), rappresentate e difese dall'avv. Massimo Vallone;
C.F._3
Reclamate
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3268/2023, pubblicata il 18 luglio 2023, il Tribunale di Catania, in
1 funzione di giudice del lavoro - in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_1
, e avverso l'ordinanza emessa in
[...] Controparte_2 Controparte_3
data 9.11.2019 nel procedimento di impugnativa di licenziamento ex art. 1 co. 47 L.
92/2012, all'esito della fase sommaria - annullava i licenziamenti delle opponenti, comunicati con lettera del 19.9.2017 e con effetto dal 30.11.2027; per l'effetto, disponeva la reintegrazione delle ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro e il pagamento in favore delle stesse di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, maggiorati degli interessi nella misura legale. Condannava quindi la Pt_1
opposta al pagamento delle spese processuali.
[...]
In particolare il giudice dell'opposizione, ritenuta incontestata l'esistenza e l'opportunità della rimodulazione dell'organizzazione della struttura sanitaria mediante soppressione del reparto di Oncologia, rilevava che le ricorrenti avevano invece contestato il nesso di causalità tra l'operata rimodulazione e i licenziamenti intimati.
Considerati i criteri adottati per la selezione dei lavoratori da licenziare, consistiti nell'assegnazione al reparto soppresso e nell'abituale svolgimento delle mansioni presso quest'ultimo, dato atto che non era possibile la riutilizzazione degli stessi nel medesimo profilo di Medico Assistente in altro reparto, poiché tutti i posti per mansioni fungibili erano occupati da medici con maggiore anzianità di servizio o, alternativamente, con specifica specializzazione per la relativa branca, evidenziava che degli altri due medici assistenti presenti in organico, in servizio presso UU.FF. diverse dal reparto di Oncologia, era specializzata in medicina generale e Persona_1
risultava avere un'anzianità di servizio (in quanto assunta in data 3.6.2003) superiore a quella delle ricorrenti, mentre (assunto in data 6.7.2005) risultava Persona_2
dall'estratto del LUL in atti specializzato in ortopedia e con maggiore anzianità di servizio di due delle ricorrenti.
2 Riteneva quindi non assolto l'onere probatorio relativo all'impossibilità di ricollocare le lavoratrici licenziate in altri reparti della struttura sanitaria, in violazione dell'obbligo di repechage.
Sotto tale profilo osservava che, anche a seguito della soppressione del reparto di
Oncologia, la struttura sanitaria aveva mantenuto invariato il numero di posti letto (pari a 98 sia prima che dopo la riorganizzazione) e che, ciononostante, il numero dei medici assistenti si era ridotto di tre unità. Rilevava altresì che, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6 lett. c) dello schema dei requisiti delle case di cura private allegato alla
L.R. 39/1988 - secondo il quale per ogni unità funzionale deve essere previsto almeno un medico assistente con rapporto di lavoro a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa – i cinque medici assistenti precedentemente in organico non erano neppure sufficienti a coprire le sei
Unità Funzionali residuate all'interno della struttura e che ciò rendeva privo di giustificazione il presunto esubero di tre unità.
In relazione al servizio di guardia medica, sebbene l'art. 19 CCNL del Personale
Medico Dipendente della Ospedalità privata prevedesse la piena discrezionalità dell'imprenditore nell'organizzazione del servizio con personale medico con rapporto di lavoro dipendente o libero - professionale, riteneva che la scelta di fare ricorso a questa seconda tipologia di rapporto presupponesse comunque l'esigenza della società di avvalersi di ulteriori lavoratori e che, pertanto, dovesse reputarsi possibile il repechage mediante ricollocazione delle ricorrenti in un reparto diverso da quello di
Oncologia.
Riteneva pertanto violato l'obbligo di repechage e, conseguentemente,
l'applicabilità dell'art. 18 co. 4 L. 300/1970.
Avverso detta sentenza, con atto depositato il 9 agosto 2023, la società soccombente proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012, dando atto che le lavoratrici, all'atto della reintegra nel posto di lavoro, avevano optato per l'indennità sostitutiva di quindici mensilità ex art. 18 co. 3 L. 300/1970.
Si costituivano le parti reclamate, che resistevano all'avverso gravame e ne
3 chiedevano il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la reclamante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, co. 1, della L. n. 183/2010, nonché dell'art. 6, lett. d), della n. 39/1988, lamentando altresì un'erronea configurazione delle nozioni di CP_4
nesso di causalità e di obbligo di repechage in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo delle tre “oncologhe” coinvolte.
Sostiene in proposito che il giudice di primo grado abbia errato nel negare il nesso di causalità tra la soppressione del reparto di Oncologia Medica, regolarmente autorizzata dall'Assessorato regionale alla Sanità, valorizzando il dato del numero dei posti letto presenti nella struttura sanitaria, rimasto invariato, ed esprimendo un sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive di competenza del datore di lavoro, in violazione del disposto di cui all'art. 30 co. 1 L.
183/2010.
Rileva altresì che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che l'impiego di medici in rapporto di collaborazione professionale implichi una carenza di organico da colmare, non considerando che rientra nella discrezionalità dell'imprenditore sanitario, per l'espressa previsione normativa di cui all'art. 6 L. 39/1988, scegliere le modalità di copertura dell'organico al fine di assicurare il rispetto degli standards previsti dalla legge regionale e che il progetto di rimodulazione dei posti letto è stato approvato dall . Controparte_5
2. Con il secondo motivo di gravame, la società reclamante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, co. 1, della L. n. 183/2010, dell'art. 19 del CCNL del
Personale Medico Dipendente della Ospedalità Privata, nonché una erronea interpretazione dell'obbligo di repechage, in relazione all'asserita possibilità di ricollocare le lavoratrici licenziate nel servizio di Guardia Medica.
4 Rileva in proposito che il primo giudice anche sotto tale profilo ha indebitamente esercitato un sindacato sul merito delle scelte organizzative aziendali, violando la discrezionalità imprenditoriale nella determinazione della tipologia contrattuale – subordinata o libero-professionale coordinata e continuativa – da impiegare per la gestione del servizio in questione, discrezionalità espressamente riconosciuta dall'art. 19 del CCNL citato.
Evidenzia inoltre come il giudice di primo grado abbia omesso di considerare che, secondo la vigente disposizione del contratto collettivo, il servizio di guardia medica, per la peculiarità dell'attività notturna espletata, può essere svolto da ciascun medico solo per un massimo di 60 ore mensili e che, a mente dell'art. 13 CCNL, non è consentita l'instaurazione di un rapporto subordinato a tempo definito per un monte ore inferiore a 30 ore settimanali e a 120 mensili, sicché le tre ricorrenti non avrebbero potuto essere ricollocate nel servizio di guardia medica senza violare la disciplina contrattuale richiamata.
3. Con il terzo motivo di gravame censura la statuizione sulle spese processuali - che il giudice di primo grado ha posto integralmente a carico della società resistente non considerando che nella precedente fase le domande delle ricorrenti erano state respinte integralmente - ritenendo che debba tenersi conto dell'esito contrastante delle questioni trattate e della loro complessità.
4. Il primo ed il secondo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente poiché connessi, sono fondati.
Va in primo luogo osservato che non è in contestazione la dedotta rimodulazione organizzativa operata dalla con la soppressione Parte_1
dell'Unità funzionale di Oncologia, quanto piuttosto la sussistenza di un nesso di causalità tra la scelta organizzativa aziendale ed il licenziamento delle odierne reclamate, poiché inserite nell'organico ordinario del reparto di Oncologia medica dove avevano abitualmente svolto le loro mansioni.
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto che il datore di lavoro non abbia assolto l'onere di dare prova della impossibilità di riutilizzare le unità coinvolte nel
5 licenziamento, osservando che la soppressione del reparto di Oncologia non ha determinato una contrazione del numero complessivo di posti letto della struttura sanitaria, rimasto invariato per il corrispondente incremento del numero di posti nel reparto di Ortopedia, che l'art. 6 lett. c) dello schema dei requisiti delle case di cura private allegato alla L.R. 39/1988 prevede per ogni unità funzionale un medico assistente con rapporto di lavoro a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, che, pertanto, il numero delle
Unità funzionali residue, pari a sei, avrebbe consentito la ricollocazione delle lavoratrici raggiunte dal licenziamento, rimanendo quindi ingiustificato il presunto esubero di personale, che, infine, anche il ricorso nella gestione del servizio di guardia medica a medici in rapporto di collaborazione professionale, come pure consentito dall'art. 19 CCNL Personale Medico Dipendente della Ospedalità Privata, presuppone l'esigenza della società di avvalersi di ulteriori lavoratori e fa escludere l'impossibilità di operare il riassorbimento in un diverso reparto delle lavoratrici licenziate.
Il licenziamento delle odierne reclamate va dunque qualificato in termini di licenziamento per giustificato motivo oggettivo plurimo, ricondotto dalla parte datoriale alla soppressione dell'Unità Funzionale di Oncologia medica ed al conseguente esubero delle figure professionali di medico ivi operanti.
4.1. Nella comunicazione di licenziamento del 19.9.2017, che richiama per le ragioni organizzative e produttive poste a fondamento del recesso datoriale la comunicazione di apertura della procedura prevista dall'art. 7 L. 604/1966, la società dà atto della impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa della lavoratrice in altro settore per indisponibilità di posti vacanti per attività sanitarie equivalenti o fungibili con quelle di competenza delle unità licenziate.
Trattandosi di un licenziamento individuale plurimo, dovuto non ad una generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, ma alla soppressione di uno specifico servizio legato all'eliminazione di una unità organizzativa della struttura, alla stregua dell'indirizzo della Suprema Corte sul punto, il nesso causale tra la ragione organizzativa addotta e la soppressione del posto di lavoro si ritiene di per sé idoneo
6 ad individuare il personale da licenziare, senza necessità di procedere alla comparazione con altri lavoratori dell'azienda con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5 L. n. 223/1991 (sul punto v. Cass. Sez. L. 14.4.2023 n. 10045).
Del resto è coerente con la riorganizzazione dedotta dalla reclamante il recesso dal rapporto libero – professionale con altro medico – la dott.ssa Controparte_6
– inserita nella medesima Unità funzionale di Oncologia, mentre non risulta dal LUL che siano stati assunti ulteriori assistenti medici.
4.2. L'assolvimento dell'obbligo di repechage attiene, invece, alla possibilità di reimpiegare il lavoratore licenziato in relazione ai posti disponibili nell'organizzazione aziendale al tempo del recesso.
I limiti del sindacato del giudice sono tuttavia dettati dall'art. 30 L. 183/2010, che al comma 1 recita: “In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto”.
Orbene, essendo incontestata la rimodulazione organizzativa operata dalla
[...]
con la soppressione dell'Unità Funzionale di Oncologia medica e con Parte_1
il potenziamento dell'Unità di Ortopedia, la valutazione del giudice di prime cure circa l'insussistenza di un effettivo esubero di personale anche all'esito di tale rimodulazione, per la presunta disponibilità di ulteriori posti nelle residue sei Unità
Funzionali o per la ricollocabilità nel servizio di guardia medica - per il quale la
7 necessità di impiegare ulteriori unità era resa evidente dal ricorso della società a personale medico in regime di rapporto libero – professionale - contrasta con il principio secondo il quale è precluso al giudice il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.
Nel primo caso, la copertura dei posti ritenuti necessari in base all'art. 6 lett. c) dello schema dei requisiti delle case di cura allegato alla L.R. 39/1988 attiene al possesso dei requisiti tecnici per l'autorizzazione alla gestione di servizi sanitari nell'ambito del
Servizio Sanitario regionale e, quindi, al rapporto tra la casa di cura e la Regione, cui compete, con l'Assessorato regionale della Sanità, l'esercizio di poteri di vigilanza.
Pertanto, la circostanza che tra gli obblighi propri del rapporto convenzionale vi sia anche quello di garantire per ogni unità funzionale almeno un medico assistente con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa non consente di ritenere anche che l'impresa sanitaria sia tenuta a ricollocare il dipendente interessato dalla soppressione del proprio reparto in altra Unità funzionale nei limiti del numero di assistenti medici previsto dalla normativa regionale, rientrando nelle scelte organizzative rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro le modalità di copertura degli eventuali posti residui al fine di assicurare il rispetto degli standards prescritti.
Del pari la circostanza che il numero dei posti letto di cui dispone la struttura sanitaria sia rimasto nel suo complesso invariato non è motivo di illegittimità della scelta datoriale di impiegare nelle residue unità funzionali medici di maggiore anzianità
o dotati di esperienza specifica nel settore di riferimento. Tale circostanza trova riscontro nei dati ricavati dal LUL, nel quale alla data del licenziamento risultano ancora in organico la dott.ssa , con maggiore anzianità di servizio Persona_1
poiché assunta in data 3.6.2003, ed il dott. , assunto il 7.6.2005 e già Persona_2
inserito nell'Unità Funzionale di Ortopedia.
La valutazione datoriale risulta dunque giustificata, documentalmente riscontrata e coerente con le ragioni organizzative e produttive sottese alla disposta rimodulazione dei servizi e alla soppressione dell'Unità Funzionale di Oncologia Medica. Ogni
8 ulteriore valutazione in ordine alla necessaria copertura dei posti di assistente medico, qualifica d'inquadramento delle reclamate, nell'ambito dell'organizzazione datoriale ai fini del rispetto delle regole del rapporto a convenzione con il SSR è invece preclusa al giudice.
Del pari è preclusa al giudice la valutazione operata in ordine alla possibilità di utilizzare le unità di assistenti medici provenienti dall'Unità di Oncologia Medica nell'ambito del servizio di guardia medica. A nulla rileva, per quanto d'interesse nel presente giudizio, che per la copertura di tale servizio la società reclamante scelga di avvalersi anche di medici in rapporto libero-professionale, trattandosi di scelta discrezionale consentita dall'art. 19 CCNL Personale medico Dipendente della
Ospedalità Privata, che recita: “La guardia medica deve essere permanente ed interna alla Struttura sanitaria e deve essere svolta dagli Assistenti ed Aiuti dei reparti e dei servizi. Ove la Struttura sanitaria ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici ad hoc con rapporto di lavoro dipendente o libero- professionale coordinato e continuativo”. E' dunque legittima e non sindacabile nel merito la scelta della società di avvalersi per tale servizio di medici ad hoc con rapporto di collaborazione libero-professionale.
5.
Per questi motivi
, in accoglimento del reclamo proposto dalla
[...]
ed in riforma della sentenza impugnata, ogni altra questione Parte_1
ritenuta assorbita, l'opposizione proposta da , Controparte_1 Controparte_2
e ai sensi dell'art. 1 co. 51 L. 92/2012 deve essere rigettata.
[...] Controparte_3
6. Ex art. 91 c.p.c., le reclamate vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione (avuto riguardo al valore indeterminabile della domanda di reintegra) e del presente grado di giudizio (in base al valore determinato dalla maggiore indennità sostitutiva corrisposta ai sensi dell'art. 18 co. 3 L. 300/1970), liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n. 147, con applicazione della riduzione di cui all'art. 4 co. 4 D.M. 55/2014, nonché dell'aumento ai sensi dell'art. 4 co. 2 ultima parte dello stesso D.M.
P.Q.M.
9 La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da , Controparte_1 [...]
e ai sensi dell'art. 1 co. 51 L. 92/2012. Controparte_2 Controparte_3
Condanna le reclamate, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione e del presente grado di giudizio, liquidate per il giudizio di opposizione nella misura di € 5184,48 e per il presente giudizio di reclamo nella misura di €
5595,52, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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