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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
N. R.G. 162/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3991/2023 del Tribunale di
Milano – sezione lavoro- est. dr.ssa FLORIO, pubblicata il 15.01.2024, promossa da:
con l'avv. MARCO BOGETTI, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del medesimo in Torino, Corso Matteotti 13
PARTE APPELLANTE contro con l'avv. GIANLUCA ROSSI, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
Studio del medesimo in Bologna, via Clavature n. 1
PARTE APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
A) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ecc.ma Corte. riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 3991/2023 (a definizione della causa RG n 6655/2022) pubblicata il 15 gennaio 2024 ed in sua riforma:
Pagina 1 B) accertare e dichiarare che ha rinunciato agli atti del presente giudizio dichiarando CP_1 estinzione il giudizio stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 c.p.p.;
C) nel merito, rigettare le domande avversarie,
Con vittoria nelle spese, esposti e compensi professionali del 1° e del 2° grado nonché quelli del procedimento cautelare n. 3918/2022 RGL Trib. Milano
Per la PARTE APPELLATA voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, in conferma della sentenza n. 3991/2023 Tribunale di Milano, sezione controversie di lavoro, resa in causa n.
6655/2022 RGL, Dott. Maria Grazia Florio, notificata il 15.01.2024, nel merito
- respingere le domande proposte dall'appellante;
- condannare l'appellante alla rifusione di anticipazioni, compensi professionali, rimborso spese, contributo previdenziale 4%, IVA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza pubblicata il 15.01.2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , condannava , già CP_1 Parte_1
dipendente della banca, a risarcire all'Istituto di credito il danno cagionato mediante plurime
……bonifici in favore di società estere effettuati su conti correnti dei clienti e dagli stessi disconosciuti, quantificato in € 729.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 20.000,00 oltre accessori come per legge.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, affermava quanto alla legittimazione attiva di la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di surrogazione nel credito ai sensi CP_1 dell'art. 1203 n. 3 c.c.
Nel merito, rilevava che i clienti vittime delle distrazioni hanno disconosciuto le operazioni di bonifico e individuato nel convenuto il soggetto che aveva raccolto la loro sottoscrizione.
Dalla produzione documentale di sarebbe inoltre emerso che il sig. utilizzava CP_1 Pt_1 sempre lo stesso schema: “prospettava ai clienti da lui assistiti una proposta di investimento con rendimento a breve termine, sottoponeva loro da sottoscrivere una modulistica in bianco, seguivano disposizioni di bonifici dal conto corrente di tali clienti in favore di società estere.”
(Come emerso dalle dichiarazioni dei clienti , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , e , , Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10 Pt_11
Pagina 2 , , e ). Documentale era inoltre l'avvenuto Parte_12 Pt_13 Pt_14 Parte_15 Pt_16
risarcimento dei clienti da parte di CP_1
Ciò premesso, il Tribunale condannava il sig. al versamento in favore di di € Pt_1 CP_1
729.000.00, somma peraltro non contestata.
Da ultimo il Tribunale respingeva la prospettazione di parte resistente secondo cui la costituzione di parte civile della società nel procedimento penale nei confronti del consulente equivarrebbe ad una rinuncia agli atti del giudizio, rilevabile d'ufficio e tale da condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio stesso. Sul punto, il primo giudice osservava che “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza (e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c.), in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati: ne deriva che tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio solo qualora sussista effettiva coincidenza fra le due domande.” Nel caso di specie , rilevava il primo giudice,, “non sussiste identità quanto al petitum e alla causa petendi, atteso che nel giudizio civile volto a far valere la responsabilità contrattuale l'azione è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto all'oggetto del processo penale, in quanto il giudice della causa lavoristica è chiamato ad accertare se vi è stata violazione delle regole di diligenza che incombono sul prestatore di lavoro secondo i canoni propri della responsabilità contrattuale”.
Con atto depositato in data 13/2/2024 il sig. ha proposto appello avverso la suddetta Pt_1
sentenza.
Con un primo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 75 cpp, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nel caso di specie nel giudizio civile e nel giudizio penale vi era identità di soggetti e dei fatti addebitati dai quali, se accertati, derivavano conseguenze risarcitorie uniche.
Evidenzia che nel caso di specie alla condanna del sig. in sede civile al risarcimento dei Pt_1
danni per € 729.000,00 avrebbe potuto far seguito un'altra condanna in sede penale a risarcire la stessa identica somma per gli stessi fatti. Ribadisce che il petitum nei due giudizi era identico. In applicazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile nel procedimento penale, nella tesi del gravame, era irrilevante che all'udienza penale del
12/9/2023 il Giudice avesse ritrasmesso gli atti al PM.
Pertanto, chiede accertarsi e dichiararsi che ha rinunciato agli atti del presente CP_1 giudizio dichiarandone l'estinzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 c.p.p.
Pagina 3 Con un secondo motivo di impugnazione , premesso di non aver ricavato un solo euro Pt_1
dalle operazioni di cui è causa dal momento che ogni investimento era stato effettuato nell'interesse dei clienti e che tutte le operazioni erano state effettuate in piena conoscenza dei clienti stessi, sostiene di non aver mai fatto firmare fogli in bianco ai clienti, e che, in ogni caso, “nella denegata ipotesi in cui fossero stati firmati fogli in bianco, ma nella piena consapevolezza della operazione che si andava a concludere, ciò non sarebbe sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio. E sotto questo profilo la sentenza impugnata pare censurabile per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ. e norme correlate e dell'art. 1203, n. 3 cod. civ. oltre che per omessa motivazione sul punto.”
Deduce inoltre che nel caso di specie non possa “rinvenirsi un'ipotesi di surrogazione nel credito ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cc”, come ritenuto dal Tribunale. Ai sensi dell'art. 1203 n.
3 c.c. affinché avvenga surrogazione deve esistere un debito e colui che ha pagato deve essere tenuto con altro debitore al pagamento. Nel caso di specie, sostiene l'appellante, CP_1 non era tenuta “con altri” “o per altri” al pagamento di alcun debito. Nemmeno esisteva alcun debito in capo al sig. , dal momento che i clienti erano quantomeno corresponsabili Pt_1
degli eventuali danni dagli stessi subiti.
La decisione del tribunale veniva censurata anche per mancanza di prova del danno che la banca asseriva di aver subito. In ogni caso, contesta che il danno sia pari somma di € Pt_1
729.000,00 in ragione del fatto che non era tenuta a pagare nulla ai clienti. CP_1
Esclude da ultimo l'applicabilità dell'art. 1180 c.c. e dell'art. 2028 c.c., non avendo CP_1 pagato somme ai clienti nel proprio esclusivo interesse e non nell'esclusivo interesse del sig.
. Pt_1
si è costituita con atto depositato in data 11/4/2024 chiedendo la conferma integrale CP_1
della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello evidenzia che la costituzione di parte civile della CP_2
alla udienza predibattimentale del 12.09.2023 non si era mai concretizzata poiché il giudice non ne ha mai disposto l'ammissione, avendo accolto una eccezione preliminare. sollevata dalla stessa difesa del Sig. , che ha comportato la restituzione degli atti al PM ex art. 550 Pt_1
c 3 c.p.p. si costituiva parte civile nel processo contro il Sig. alla nuova udienza del 23 CP_1 Pt_1
gennaio 2024 (come si vede è udienza preliminare e non predibattimentale) per il solo danno da immagine e reputazione. Pertanto, non si era verificata alcuna rinuncia della agli atti CP_2
del presente giudizio.
Pagina 4 Nel merito, osserva che consolidata giurisprudenza di merito ha riconosciuto una diretta responsabilità di dipendenti di per i danni cagionati al datore di lavoro con colpa ed CP_2
anche con dolo. Per il resto difende in sostanza la sentenza impugnata.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale sulle circostanze di cui al ricorso, all'udienza del
16 dicembre 2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Infondato è il primo motivo di appello con il quale lamenta che il primo giudice aveva Pt_1
errato nel non rilevare la violazione dell'art 75 cpp e conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio, in quanto si era costituita parte civile nel procedimento CP_1
penale a suo carico per il medesimo danno patrimoniale azionato con il presente giudizio.
Dai documenti di causa emergono le seguenti vicende processuali verificatesi nel procedimento penale a carico di : Pt_1
1. all'udienza predibattimentale del 12 settembre 2023, il difensore di ha depositato CP_1
costituzione di parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale coincidente con le somme sottratte dai conti correnti accesi dai clienti e che la banca ha dovuto interamente rimborsare nonché per il danno all'immagine e alla reputazione commerciale. (vedi verbale doc 58 -59 di parte appellata)
All'esito dell'udienza, tuttavia, il giudice, accogliendo l'eccezione svolta dalla difesa dell'imputato, ha così deciso “rilevato che è stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione anche in relazione a fattispecie per le quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare (capo 17 e 20 reato ex art 640 co 1 e 3 cp); ritenuto che tutte le contestazioni mosse nei confronti di siano evidentemente connesse e poste in essere in Parte_1
esecuzione di un medesimo disegno criminoso con conseguente impossibilità di procedere separatamente e, per contro, risultando necessaria la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto disposto dall'art 551 cpp;
visto l'art 550 co 3 cpp dispone la trasmissione degli atti al PM ai fini della presentazione di richiesta di rinvio a giudizio “.
2. All'udienza preliminare del 23 gennaio 2024 (-doc 60-61 ha CP_1 CP_1
depositato un altro atto di costituzione di parte civile “per il danno relativo alla compromissione dell'immagine della banca a seguito dei comportamenti illeciti posto in essere dall'ex dipendente”
Nell'atto si legge, inoltre, “si specifica che la limitazione della richiesta in sede penale del solo risarcimento del danno alla reputazione della società deriva dal fatto che, per le restituzioni e per il danno patrimoniale, si è azionata la via civilistica “.
Pagina 5 Ricostruite le vicende processuali nei termini sopra riportati, deve ritenersi che il deposito dell'istanza di costituzione di parte civile nell'udienza predibattimentale è del tutto irrilevante e inefficace in quanto sull'istanza il giudice non si è pronunciato con ordinanza come previsto dall'art 79 comma 4 cpp, avendo trasmesso gli atti al PM e cioè facendo retrocedere il processo alla fase antecedente.
Ne consegue che l'unica costituzione di part civile da parte di è avvenuta CP_1 all'udienza preliminare del 23 gennaio 2024, ma tale istanza ha avuto un petitum diverso da quello introdotto nel giudizio civile.
Nel giudizio penale la banca ha infatti chiesto il solo risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione, dando espressamente atto che “per le restituzioni e per il danno patrimoniale, si è azionata la via civilistica “.
Come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità “La costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 c.p.p., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi” (
Cass. 27.12.2019, n. 34529), ipotesi che non si è verificata nel caso in esame stante la diversità di petitum sopra evidenziata.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame con il quale contesta che la sussistenza Pt_1
di una responsabilità propria e della banca, sostenendo che tutte le operazioni contestate da controparte erano state effettuate in piena conoscenza dei clienti. Deduce, inoltre, che anche nel caso in cui fossero stati firmati fogli in bianco, ma nella piena consapevolezza dell'operazione, ciò non sarebbe sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio. Contesta altresì che il primo giudice sia pervenuto all'accertamento della sua responsabilità solo sulla scorta delle scritture provate provenienti o da o da terzi estranei, contenenti il CP_1
presunto disconoscimento delle firme. costituendosi ha invece dedotto che i fatti contestati a risultano provati, CP_1 Pt_1
oltrechè dalla documentazione agli atti (cfr. disposizioni di bonifico e relativo disconoscimento), anche dalla ricostruzione effettuata dagli incaricati della Banca chiamati a svolgere gli accertamenti (v. relazione all'esito dell'accertamento interno di doc CP_1
18), , dal comportamento dell'appellante che non ha mai impugnato l'intimato licenziamento per giusta causa fondato sugli stessi fatti oggetto dell'azione risarcitoria, ed inoltre dalle dichiarazioni rese dai clienti anche avanti la polizia giudiziaria ( verbale di sit della PG doc
42-43) nonchè dagli avvisi di conclusione delle indagini preliminari (docc 47 e 48 ).
Pagina 6 La Corte ha ritenuto opportuno dare ingresso alla prova per testi dedotta da a CP_1
conferma delle deduzioni in fatto.
All'esito dell'istruttoria svolta la responsabilità di per i fatti contestatigli con lettera del Pt_1
4.06.2028 risulta pienamente provata.
Il testimone dipendente di e all'epoca dei fatti responsabile del Tes_1 CP_1
settore Internale Control del Nord Ovest, ha riferito di essere stato a capo del team che ha effettuato gli accertamenti sull'attività svolta dal sig. e ha dichiarato: Pt_1
Le dichiarazioni del sig. caldera hanno trovato pieno riscontro nella testimonianza di Tes_2
, addetto all'Internal Control di che ha riferito:
[...] CP_1
Pagina 7 Le riportate testimonianze, danno piena conferma delle operazioni documentate dall'ampia produzione allegata al ricorso, costituita nello specifico da:
- ordini di bonifico di e (docc. Nn 2 e 3) Parte_17 Persona_1
- disposizione di Bonifico di (doc 4) Persona_2
-relativi atti di disconoscimento sottoscritti dai titolari di conto corrente (nn 3, 5)
-elenco dei bonifici effettuati da clienti delle Filiali di venaria Reale e Collegno da novembre
2017 a maggio 2018 (doc 6)
- relative lettere di disconoscimento da parte dei clienti sig.ri Parte_18 [...]
e , e , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, e e Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 [...]
(doc 7) Pt_29
-disposizioni di bonifico di e (doc 10) e disconoscimento (doc 11) Pt_30 Pt_10
-assegno circolare conto corrente n. 8293/1379713 del 22.02.2018; (doc 12) - disposizione di bonifico del 22.02.2018; (doc 13)
-assegno circolare conto corrente n. 8442/300808061 del 28.02.2018 (doc 14);
-disposizione di bonifico del 28.02.2018;( doc 15)
-disconoscimento bonifici e , e Zoe Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Trentini, e maggio 2018; (doc 16) Persona_3 Persona_4
Pagina 8 Dall'istruttoria testimoniale e documentale emerge con certezza che l'appellante si è reso responsabile di plurime condotte illecite consistite nel fare effettuare a ignari correntisti molteplici operazioni di bonifico verso società estere, ovvero in favore di due persone italiane, utilizzate come tramite per ulteriori trasferimenti, operazioni non volute dai clienti le cui sottoscrizioni venivano ottenute facendo firmare moduli in bianco ovvero tramite accesso all'home banking, nonchè facendo emettere due assegni circolari per complessivi € 70.000,00
a carico di ignari clienti e versati sui conti di altrettanto ignari clienti per poi essere utilizzati per effettuare bonifici esteri.
Tali condotte sono state individuate a seguito di un accertamento compiuto dalla banca a seguito della denuncia della cliente (docc 1-2-3), che portava alla Parte_17
individuazione di un bonifico in favore della società estera pari Controparte_6 ad € 24.000,00 di cui la cliente non era a conoscenza e che mai aveva autorizzato.
Altre analoghe operazioni realizzate presso la stessa filiale di Venaria Reale, ove era in servizio , quale consulente First rivolto alla piccola e media clientela, emergevano a Pt_1
seguito degli accertamenti disposti presso la medesima Filiale..
Venivano, in particolare rinvenuti altri bonifici in favore della medesima società estera da parte del Cliente (doc 3 e 4), il quale disconosceva l'operazione, Persona_2
I controlli interni sono stati estesi alla filiale di Collegno dove in precedenza era stato attivo e portavano al rinvenimento di ulteriori bonifici a società estere disposti senza che i Pt_1
clienti ne fossero stati informati (vedi elenco doc 6) e prospetti contenenti riepiloghi di operazioni finanziarie contraffatti (allegato 17)
A fronte di tali precisi accertamenti e della documentazione in atti la generica contestazione di contenuta nella lettera di giustificazioni del 13 giugno 2028 appare quale estremo Pt_1
tentativo di difesa, che peraltro neppure è stato seguito dalla impugnazione del licenziamento irrogato per gli stessi fatti.
La decisione del TRIBUNALE resiste alle critiche di parte appellante anche con riguardo al rimborso, effettuato dalla in favore dei clienti, che secondo l'appellante è stato CP_2
effettuato al fine di mantenere il rapporto con gli stessi e quindi per un interesse commerciale della banca, che invece non era tenuta giuridicamente a restituire alcunchè.
Quanto all'obbligo del dipendente di risarcire il danno: è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il
Pagina 9 medesimo quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda.” (Cass. 04.10.2023, n. 27940);
“L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve;
compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto” (Cass. 21.08.2004 n. 16530);
La scelta della di rifondere ai predetti clienti le somme nella misura di cui alle CP_2
transazioni stipulate con ciascuno di essi si pone in diretto collegamento con le operazioni compiute da , all'insaputa dei clienti stessi nella sua posizione di consulente finanziario Pt_1
di filiale.
Va ricordato, inoltre, che la S. C. ha affermato che “…. la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (cfr., per tutte, Cass., n. 8219/2013) “ /cfr Cass sent 31185/2018).
“Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra
l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 cod. civ. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass.
13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928). La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché esso costituisca abuso della posizione assunta nei rapporti con il preponente (ad es.: perché si è contravvenuto alle istruzioni da questi ricevute;
perché si è agito per finalità estranea quelle del preponente;
perché si è comunque strumentalizzato
l'incarico ricevuto in funzione del perseguimento di finalità egoistiche ed illecite), persino nell'ipotesi in cui il detto comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.” (Cass. sent. /2024 )
Pagina 10 Nemmeno è configurabile una corresponsabilità dei clienti per la sottoscrizione di fogli in bianco o per avere consegnato le credenziali dell'home banking al , come sostenuto Pt_1
dallo stesso. Da un lato i correntisti avevano piena fiducia nell'operato del consulente, dall'altro non si è trattato di condotte ripetute nel tempo ma di singoli episodi.
Non vi è prova dell'eventuale spontanea consegna del token e comunque la stessa non configura un'anomalia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria, giustificativo della responsabilità della banca;
ciò, in considerazione della presumibile non consapevolezza, da parte della cliente, delle implicazioni e dei rischi connessi all'affidamento di un incarico ad operare da remoto sul proprio conto corrente;
inconsapevolezza desumibile dall'età avanzata dell'ignara investitrice.
Ugualmente deve escludersi che integri un'anomalia la sottoscrizione di un ordine di bonifico parzialmente in bianco in quanto effettuata in presenza del dipendente e a seguito delle rassicurazioni dallo stesso fornite da un lato e della particolare complessità della modulistica dall'altro.
Nella fattispecie l'azione risarcitoria avanzata dalla banca si fonda sulla condotta inadempiente del suo dipendente, il quale poneva in essere in maniera negligente e in violazione di norme e regolamenti, una serie di operazioni delle quali è chiamato a rispondere sul piano della responsabilità contrattuale.
Si configura quindi principalmente una responsabilità contrattuale del dipendente nei confronti della banca datrice di lavoro per violazione degli obblighi di diligenza del lavoratore e una responsabilità contrattuale ex art 2049 c.c. dell'istituto bancario nei confronti del cliente danneggiato.
Infondata è infine la censura relativa alla mancanza di prova del danno, posto che nella fattispecie l'ammontare dello stesso è stato quantificato da in complessivi CP_1
729.000,00 sulla base dell'ammontare complessivo delle operazioni contestate, detratti gli importi recuperati, come descritto nel dettaglio nella memoria di costituzione ai punti 38.39 e
40 e valutate le transazioni sottoscritte dalla banca con i clienti, allo scopo non già di mantenere il relativo rapporto commerciale bensì nell'ottica di limitare il danno alla somma capitale, evitando danni ulteriori e spese legali.
Il richiamo alle transazioni è stato fatto dalla al fine di provare, una volta accertata la CP_2
responsabilità del suo ex dipendente, l'ammontare del danno subito costituito dai ristori oggetto delle operazioni disconosciute.
Pagina 11 L'azione della è stata indirizzata esclusivamente sulle operazioni per le quali era CP_2
confermato il coinvolgimento attivo di all'insaputa dei clienti e con le conciliazioni Pt_1
intervenute con questi clienti la ha evidentemente ottenuto anche di contenere il danno CP_2
prevedendo la corresponsione del solo capitale ed evitando in tal modo ulteriori risarcimenti e spese legali.
Da notare, in ogni caso, che l'ammontare dell'importo indicato non è stato contestato da
. Pt_1
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, assorbenti ogni altra censura, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria,
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n. 3991/2023, pubblicata il 15.01.2024;
condanna a rimborsare a le spese di lite del grado che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 13.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 16/12/2024
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 12
N. R.G. 162/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3991/2023 del Tribunale di
Milano – sezione lavoro- est. dr.ssa FLORIO, pubblicata il 15.01.2024, promossa da:
con l'avv. MARCO BOGETTI, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio del medesimo in Torino, Corso Matteotti 13
PARTE APPELLANTE contro con l'avv. GIANLUCA ROSSI, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1
Studio del medesimo in Bologna, via Clavature n. 1
PARTE APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
A) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ecc.ma Corte. riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 3991/2023 (a definizione della causa RG n 6655/2022) pubblicata il 15 gennaio 2024 ed in sua riforma:
Pagina 1 B) accertare e dichiarare che ha rinunciato agli atti del presente giudizio dichiarando CP_1 estinzione il giudizio stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 c.p.p.;
C) nel merito, rigettare le domande avversarie,
Con vittoria nelle spese, esposti e compensi professionali del 1° e del 2° grado nonché quelli del procedimento cautelare n. 3918/2022 RGL Trib. Milano
Per la PARTE APPELLATA voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, in conferma della sentenza n. 3991/2023 Tribunale di Milano, sezione controversie di lavoro, resa in causa n.
6655/2022 RGL, Dott. Maria Grazia Florio, notificata il 15.01.2024, nel merito
- respingere le domande proposte dall'appellante;
- condannare l'appellante alla rifusione di anticipazioni, compensi professionali, rimborso spese, contributo previdenziale 4%, IVA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza pubblicata il 15.01.2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , condannava , già CP_1 Parte_1
dipendente della banca, a risarcire all'Istituto di credito il danno cagionato mediante plurime
……bonifici in favore di società estere effettuati su conti correnti dei clienti e dagli stessi disconosciuti, quantificato in € 729.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 20.000,00 oltre accessori come per legge.
Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso, affermava quanto alla legittimazione attiva di la sussistenza nel caso di specie di un'ipotesi di surrogazione nel credito ai sensi CP_1 dell'art. 1203 n. 3 c.c.
Nel merito, rilevava che i clienti vittime delle distrazioni hanno disconosciuto le operazioni di bonifico e individuato nel convenuto il soggetto che aveva raccolto la loro sottoscrizione.
Dalla produzione documentale di sarebbe inoltre emerso che il sig. utilizzava CP_1 Pt_1 sempre lo stesso schema: “prospettava ai clienti da lui assistiti una proposta di investimento con rendimento a breve termine, sottoponeva loro da sottoscrivere una modulistica in bianco, seguivano disposizioni di bonifici dal conto corrente di tali clienti in favore di società estere.”
(Come emerso dalle dichiarazioni dei clienti , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , e , , Parte_5 Parte_6 Pt_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10 Pt_11
Pagina 2 , , e ). Documentale era inoltre l'avvenuto Parte_12 Pt_13 Pt_14 Parte_15 Pt_16
risarcimento dei clienti da parte di CP_1
Ciò premesso, il Tribunale condannava il sig. al versamento in favore di di € Pt_1 CP_1
729.000.00, somma peraltro non contestata.
Da ultimo il Tribunale respingeva la prospettazione di parte resistente secondo cui la costituzione di parte civile della società nel procedimento penale nei confronti del consulente equivarrebbe ad una rinuncia agli atti del giudizio, rilevabile d'ufficio e tale da condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio stesso. Sul punto, il primo giudice osservava che “il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza (e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c.), in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati: ne deriva che tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio solo qualora sussista effettiva coincidenza fra le due domande.” Nel caso di specie , rilevava il primo giudice,, “non sussiste identità quanto al petitum e alla causa petendi, atteso che nel giudizio civile volto a far valere la responsabilità contrattuale l'azione è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto all'oggetto del processo penale, in quanto il giudice della causa lavoristica è chiamato ad accertare se vi è stata violazione delle regole di diligenza che incombono sul prestatore di lavoro secondo i canoni propri della responsabilità contrattuale”.
Con atto depositato in data 13/2/2024 il sig. ha proposto appello avverso la suddetta Pt_1
sentenza.
Con un primo motivo l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 75 cpp, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nel caso di specie nel giudizio civile e nel giudizio penale vi era identità di soggetti e dei fatti addebitati dai quali, se accertati, derivavano conseguenze risarcitorie uniche.
Evidenzia che nel caso di specie alla condanna del sig. in sede civile al risarcimento dei Pt_1
danni per € 729.000,00 avrebbe potuto far seguito un'altra condanna in sede penale a risarcire la stessa identica somma per gli stessi fatti. Ribadisce che il petitum nei due giudizi era identico. In applicazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile nel procedimento penale, nella tesi del gravame, era irrilevante che all'udienza penale del
12/9/2023 il Giudice avesse ritrasmesso gli atti al PM.
Pertanto, chiede accertarsi e dichiararsi che ha rinunciato agli atti del presente CP_1 giudizio dichiarandone l'estinzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 c.p.p.
Pagina 3 Con un secondo motivo di impugnazione , premesso di non aver ricavato un solo euro Pt_1
dalle operazioni di cui è causa dal momento che ogni investimento era stato effettuato nell'interesse dei clienti e che tutte le operazioni erano state effettuate in piena conoscenza dei clienti stessi, sostiene di non aver mai fatto firmare fogli in bianco ai clienti, e che, in ogni caso, “nella denegata ipotesi in cui fossero stati firmati fogli in bianco, ma nella piena consapevolezza della operazione che si andava a concludere, ciò non sarebbe sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio. E sotto questo profilo la sentenza impugnata pare censurabile per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ. e norme correlate e dell'art. 1203, n. 3 cod. civ. oltre che per omessa motivazione sul punto.”
Deduce inoltre che nel caso di specie non possa “rinvenirsi un'ipotesi di surrogazione nel credito ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cc”, come ritenuto dal Tribunale. Ai sensi dell'art. 1203 n.
3 c.c. affinché avvenga surrogazione deve esistere un debito e colui che ha pagato deve essere tenuto con altro debitore al pagamento. Nel caso di specie, sostiene l'appellante, CP_1 non era tenuta “con altri” “o per altri” al pagamento di alcun debito. Nemmeno esisteva alcun debito in capo al sig. , dal momento che i clienti erano quantomeno corresponsabili Pt_1
degli eventuali danni dagli stessi subiti.
La decisione del tribunale veniva censurata anche per mancanza di prova del danno che la banca asseriva di aver subito. In ogni caso, contesta che il danno sia pari somma di € Pt_1
729.000,00 in ragione del fatto che non era tenuta a pagare nulla ai clienti. CP_1
Esclude da ultimo l'applicabilità dell'art. 1180 c.c. e dell'art. 2028 c.c., non avendo CP_1 pagato somme ai clienti nel proprio esclusivo interesse e non nell'esclusivo interesse del sig.
. Pt_1
si è costituita con atto depositato in data 11/4/2024 chiedendo la conferma integrale CP_1
della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo di appello evidenzia che la costituzione di parte civile della CP_2
alla udienza predibattimentale del 12.09.2023 non si era mai concretizzata poiché il giudice non ne ha mai disposto l'ammissione, avendo accolto una eccezione preliminare. sollevata dalla stessa difesa del Sig. , che ha comportato la restituzione degli atti al PM ex art. 550 Pt_1
c 3 c.p.p. si costituiva parte civile nel processo contro il Sig. alla nuova udienza del 23 CP_1 Pt_1
gennaio 2024 (come si vede è udienza preliminare e non predibattimentale) per il solo danno da immagine e reputazione. Pertanto, non si era verificata alcuna rinuncia della agli atti CP_2
del presente giudizio.
Pagina 4 Nel merito, osserva che consolidata giurisprudenza di merito ha riconosciuto una diretta responsabilità di dipendenti di per i danni cagionati al datore di lavoro con colpa ed CP_2
anche con dolo. Per il resto difende in sostanza la sentenza impugnata.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale sulle circostanze di cui al ricorso, all'udienza del
16 dicembre 2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Infondato è il primo motivo di appello con il quale lamenta che il primo giudice aveva Pt_1
errato nel non rilevare la violazione dell'art 75 cpp e conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio, in quanto si era costituita parte civile nel procedimento CP_1
penale a suo carico per il medesimo danno patrimoniale azionato con il presente giudizio.
Dai documenti di causa emergono le seguenti vicende processuali verificatesi nel procedimento penale a carico di : Pt_1
1. all'udienza predibattimentale del 12 settembre 2023, il difensore di ha depositato CP_1
costituzione di parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale coincidente con le somme sottratte dai conti correnti accesi dai clienti e che la banca ha dovuto interamente rimborsare nonché per il danno all'immagine e alla reputazione commerciale. (vedi verbale doc 58 -59 di parte appellata)
All'esito dell'udienza, tuttavia, il giudice, accogliendo l'eccezione svolta dalla difesa dell'imputato, ha così deciso “rilevato che è stata esercitata l'azione penale con decreto di citazione anche in relazione a fattispecie per le quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare (capo 17 e 20 reato ex art 640 co 1 e 3 cp); ritenuto che tutte le contestazioni mosse nei confronti di siano evidentemente connesse e poste in essere in Parte_1
esecuzione di un medesimo disegno criminoso con conseguente impossibilità di procedere separatamente e, per contro, risultando necessaria la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto disposto dall'art 551 cpp;
visto l'art 550 co 3 cpp dispone la trasmissione degli atti al PM ai fini della presentazione di richiesta di rinvio a giudizio “.
2. All'udienza preliminare del 23 gennaio 2024 (-doc 60-61 ha CP_1 CP_1
depositato un altro atto di costituzione di parte civile “per il danno relativo alla compromissione dell'immagine della banca a seguito dei comportamenti illeciti posto in essere dall'ex dipendente”
Nell'atto si legge, inoltre, “si specifica che la limitazione della richiesta in sede penale del solo risarcimento del danno alla reputazione della società deriva dal fatto che, per le restituzioni e per il danno patrimoniale, si è azionata la via civilistica “.
Pagina 5 Ricostruite le vicende processuali nei termini sopra riportati, deve ritenersi che il deposito dell'istanza di costituzione di parte civile nell'udienza predibattimentale è del tutto irrilevante e inefficace in quanto sull'istanza il giudice non si è pronunciato con ordinanza come previsto dall'art 79 comma 4 cpp, avendo trasmesso gli atti al PM e cioè facendo retrocedere il processo alla fase antecedente.
Ne consegue che l'unica costituzione di part civile da parte di è avvenuta CP_1 all'udienza preliminare del 23 gennaio 2024, ma tale istanza ha avuto un petitum diverso da quello introdotto nel giudizio civile.
Nel giudizio penale la banca ha infatti chiesto il solo risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione, dando espressamente atto che “per le restituzioni e per il danno patrimoniale, si è azionata la via civilistica “.
Come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità “La costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione precedentemente proposta in sede civile, a norma dell'art. 75 c.p.p., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi” (
Cass. 27.12.2019, n. 34529), ipotesi che non si è verificata nel caso in esame stante la diversità di petitum sopra evidenziata.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame con il quale contesta che la sussistenza Pt_1
di una responsabilità propria e della banca, sostenendo che tutte le operazioni contestate da controparte erano state effettuate in piena conoscenza dei clienti. Deduce, inoltre, che anche nel caso in cui fossero stati firmati fogli in bianco, ma nella piena consapevolezza dell'operazione, ciò non sarebbe sufficiente per configurare un obbligo risarcitorio. Contesta altresì che il primo giudice sia pervenuto all'accertamento della sua responsabilità solo sulla scorta delle scritture provate provenienti o da o da terzi estranei, contenenti il CP_1
presunto disconoscimento delle firme. costituendosi ha invece dedotto che i fatti contestati a risultano provati, CP_1 Pt_1
oltrechè dalla documentazione agli atti (cfr. disposizioni di bonifico e relativo disconoscimento), anche dalla ricostruzione effettuata dagli incaricati della Banca chiamati a svolgere gli accertamenti (v. relazione all'esito dell'accertamento interno di doc CP_1
18), , dal comportamento dell'appellante che non ha mai impugnato l'intimato licenziamento per giusta causa fondato sugli stessi fatti oggetto dell'azione risarcitoria, ed inoltre dalle dichiarazioni rese dai clienti anche avanti la polizia giudiziaria ( verbale di sit della PG doc
42-43) nonchè dagli avvisi di conclusione delle indagini preliminari (docc 47 e 48 ).
Pagina 6 La Corte ha ritenuto opportuno dare ingresso alla prova per testi dedotta da a CP_1
conferma delle deduzioni in fatto.
All'esito dell'istruttoria svolta la responsabilità di per i fatti contestatigli con lettera del Pt_1
4.06.2028 risulta pienamente provata.
Il testimone dipendente di e all'epoca dei fatti responsabile del Tes_1 CP_1
settore Internale Control del Nord Ovest, ha riferito di essere stato a capo del team che ha effettuato gli accertamenti sull'attività svolta dal sig. e ha dichiarato: Pt_1
Le dichiarazioni del sig. caldera hanno trovato pieno riscontro nella testimonianza di Tes_2
, addetto all'Internal Control di che ha riferito:
[...] CP_1
Pagina 7 Le riportate testimonianze, danno piena conferma delle operazioni documentate dall'ampia produzione allegata al ricorso, costituita nello specifico da:
- ordini di bonifico di e (docc. Nn 2 e 3) Parte_17 Persona_1
- disposizione di Bonifico di (doc 4) Persona_2
-relativi atti di disconoscimento sottoscritti dai titolari di conto corrente (nn 3, 5)
-elenco dei bonifici effettuati da clienti delle Filiali di venaria Reale e Collegno da novembre
2017 a maggio 2018 (doc 6)
- relative lettere di disconoscimento da parte dei clienti sig.ri Parte_18 [...]
e , e , , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
, e e Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27 Parte_28 [...]
(doc 7) Pt_29
-disposizioni di bonifico di e (doc 10) e disconoscimento (doc 11) Pt_30 Pt_10
-assegno circolare conto corrente n. 8293/1379713 del 22.02.2018; (doc 12) - disposizione di bonifico del 22.02.2018; (doc 13)
-assegno circolare conto corrente n. 8442/300808061 del 28.02.2018 (doc 14);
-disposizione di bonifico del 28.02.2018;( doc 15)
-disconoscimento bonifici e , e Zoe Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Trentini, e maggio 2018; (doc 16) Persona_3 Persona_4
Pagina 8 Dall'istruttoria testimoniale e documentale emerge con certezza che l'appellante si è reso responsabile di plurime condotte illecite consistite nel fare effettuare a ignari correntisti molteplici operazioni di bonifico verso società estere, ovvero in favore di due persone italiane, utilizzate come tramite per ulteriori trasferimenti, operazioni non volute dai clienti le cui sottoscrizioni venivano ottenute facendo firmare moduli in bianco ovvero tramite accesso all'home banking, nonchè facendo emettere due assegni circolari per complessivi € 70.000,00
a carico di ignari clienti e versati sui conti di altrettanto ignari clienti per poi essere utilizzati per effettuare bonifici esteri.
Tali condotte sono state individuate a seguito di un accertamento compiuto dalla banca a seguito della denuncia della cliente (docc 1-2-3), che portava alla Parte_17
individuazione di un bonifico in favore della società estera pari Controparte_6 ad € 24.000,00 di cui la cliente non era a conoscenza e che mai aveva autorizzato.
Altre analoghe operazioni realizzate presso la stessa filiale di Venaria Reale, ove era in servizio , quale consulente First rivolto alla piccola e media clientela, emergevano a Pt_1
seguito degli accertamenti disposti presso la medesima Filiale..
Venivano, in particolare rinvenuti altri bonifici in favore della medesima società estera da parte del Cliente (doc 3 e 4), il quale disconosceva l'operazione, Persona_2
I controlli interni sono stati estesi alla filiale di Collegno dove in precedenza era stato attivo e portavano al rinvenimento di ulteriori bonifici a società estere disposti senza che i Pt_1
clienti ne fossero stati informati (vedi elenco doc 6) e prospetti contenenti riepiloghi di operazioni finanziarie contraffatti (allegato 17)
A fronte di tali precisi accertamenti e della documentazione in atti la generica contestazione di contenuta nella lettera di giustificazioni del 13 giugno 2028 appare quale estremo Pt_1
tentativo di difesa, che peraltro neppure è stato seguito dalla impugnazione del licenziamento irrogato per gli stessi fatti.
La decisione del TRIBUNALE resiste alle critiche di parte appellante anche con riguardo al rimborso, effettuato dalla in favore dei clienti, che secondo l'appellante è stato CP_2
effettuato al fine di mantenere il rapporto con gli stessi e quindi per un interesse commerciale della banca, che invece non era tenuta giuridicamente a restituire alcunchè.
Quanto all'obbligo del dipendente di risarcire il danno: è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il
Pagina 9 medesimo quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda.” (Cass. 04.10.2023, n. 27940);
“L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve;
compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto” (Cass. 21.08.2004 n. 16530);
La scelta della di rifondere ai predetti clienti le somme nella misura di cui alle CP_2
transazioni stipulate con ciascuno di essi si pone in diretto collegamento con le operazioni compiute da , all'insaputa dei clienti stessi nella sua posizione di consulente finanziario Pt_1
di filiale.
Va ricordato, inoltre, che la S. C. ha affermato che “…. la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (cfr., per tutte, Cass., n. 8219/2013) “ /cfr Cass sent 31185/2018).
“Presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra
l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di “occasionalità necessaria”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 cod. civ. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass.
13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928). La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché esso costituisca abuso della posizione assunta nei rapporti con il preponente (ad es.: perché si è contravvenuto alle istruzioni da questi ricevute;
perché si è agito per finalità estranea quelle del preponente;
perché si è comunque strumentalizzato
l'incarico ricevuto in funzione del perseguimento di finalità egoistiche ed illecite), persino nell'ipotesi in cui il detto comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.” (Cass. sent. /2024 )
Pagina 10 Nemmeno è configurabile una corresponsabilità dei clienti per la sottoscrizione di fogli in bianco o per avere consegnato le credenziali dell'home banking al , come sostenuto Pt_1
dallo stesso. Da un lato i correntisti avevano piena fiducia nell'operato del consulente, dall'altro non si è trattato di condotte ripetute nel tempo ma di singoli episodi.
Non vi è prova dell'eventuale spontanea consegna del token e comunque la stessa non configura un'anomalia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria, giustificativo della responsabilità della banca;
ciò, in considerazione della presumibile non consapevolezza, da parte della cliente, delle implicazioni e dei rischi connessi all'affidamento di un incarico ad operare da remoto sul proprio conto corrente;
inconsapevolezza desumibile dall'età avanzata dell'ignara investitrice.
Ugualmente deve escludersi che integri un'anomalia la sottoscrizione di un ordine di bonifico parzialmente in bianco in quanto effettuata in presenza del dipendente e a seguito delle rassicurazioni dallo stesso fornite da un lato e della particolare complessità della modulistica dall'altro.
Nella fattispecie l'azione risarcitoria avanzata dalla banca si fonda sulla condotta inadempiente del suo dipendente, il quale poneva in essere in maniera negligente e in violazione di norme e regolamenti, una serie di operazioni delle quali è chiamato a rispondere sul piano della responsabilità contrattuale.
Si configura quindi principalmente una responsabilità contrattuale del dipendente nei confronti della banca datrice di lavoro per violazione degli obblighi di diligenza del lavoratore e una responsabilità contrattuale ex art 2049 c.c. dell'istituto bancario nei confronti del cliente danneggiato.
Infondata è infine la censura relativa alla mancanza di prova del danno, posto che nella fattispecie l'ammontare dello stesso è stato quantificato da in complessivi CP_1
729.000,00 sulla base dell'ammontare complessivo delle operazioni contestate, detratti gli importi recuperati, come descritto nel dettaglio nella memoria di costituzione ai punti 38.39 e
40 e valutate le transazioni sottoscritte dalla banca con i clienti, allo scopo non già di mantenere il relativo rapporto commerciale bensì nell'ottica di limitare il danno alla somma capitale, evitando danni ulteriori e spese legali.
Il richiamo alle transazioni è stato fatto dalla al fine di provare, una volta accertata la CP_2
responsabilità del suo ex dipendente, l'ammontare del danno subito costituito dai ristori oggetto delle operazioni disconosciute.
Pagina 11 L'azione della è stata indirizzata esclusivamente sulle operazioni per le quali era CP_2
confermato il coinvolgimento attivo di all'insaputa dei clienti e con le conciliazioni Pt_1
intervenute con questi clienti la ha evidentemente ottenuto anche di contenere il danno CP_2
prevedendo la corresponsione del solo capitale ed evitando in tal modo ulteriori risarcimenti e spese legali.
Da notare, in ogni caso, che l'ammontare dell'importo indicato non è stato contestato da
. Pt_1
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, assorbenti ogni altra censura, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria,
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n. 3991/2023, pubblicata il 15.01.2024;
condanna a rimborsare a le spese di lite del grado che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 13.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 16/12/2024
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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