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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1301/2023 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Parte_1 C.F._1
Fragomeli opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale procuratrice in persona del legale CP_2 Parte_2
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo P.IVA_2
Fiorillo opposta
Il Giudice scaduto il termine dell'8 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 9 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301/2023 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Parte_1 C.F._1
Fragomeli opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale procuratrice in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo P.IVA_2
Fiorillo opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga e ciò non si è verificato nel caso di specie.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate
3 dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. Si controverte del credito di € 14.049,52, oltre accessori, vantato dall'odierna opposta, nell'asserita qualità di cessionaria del credito e derivante da una linea di credito revolving - contratto telefonico n. 0010895001340520 per l'importo di € 4.000,00, mediante bonifico eseguito in data 28.5.2004.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
309/2023), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto con contestuale rigetto della pretesa creditoria nonché l'accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti con riferimento all'odierno contratto.
In via principale, ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della creditrice per carenza di prova della qualità di cessionaria;
il “disconoscimento” del credito vantato;
la nullità del contratto per assenza di forma scritta nonché per assenza di un intermediario finanziario abilitato e per indeterminatezza dell'oggetto; l'illegittimità dell'estratto conto depositato in atti;
la nullità degli interessi applicati, in quanto ultralegali ed usurari nonché l'illegittima capitalizzazione degli stessi;
vinte le spese, in distrazione.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la società creditrice, chiedendo, preliminarmente, termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione;
vinte le spese.
Esperito senza esito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
3.1. Ancora preliminarmente, va dichiarata inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dall'opponente solo con la memoria istruttoria ex art. 171-
4 ter, n. 1 c.p.c. (dep. 12.2.2024). Essa, infatti, avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'inversione processuale dei ruoli tra creditore opposto e debitore opponente.
4. L'opposizione è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini di seguito illustrati.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
4.1. Traslando i suddetti principi al caso in esame, va accolta (con carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta) la svolta eccezione di nullità del contratto per difetto della forma scritta.
Come noto, l'apertura di credito c.d. "revolving", effettuata attraverso l'utilizzo di carta di credito, consiste nella previsione della restituzione della disponibilità monetaria concessa
5 mediante pagamenti rateali, integrando così una sorta di "carta di credito a rimborso rateizzato".
Ciò detto, deve ritenersi sussistente l'obbligo di forma ad substantiam in relazione al contratto de quo, rientrante nella categoria dei contratti di finanziamento, ex artt. 117 d.lgs.
385/1993, c.d. TUB (esteso anche ai contratti di credito ex artt. 124 e 125-bis T.U.B. nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie) e 23 d.lgs. 58/1998, c.d. TUF.
In particolare, l'art. 117 TUB dispone che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti.
L'art. 23 TUF dispone, con formula analoga, che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, anche i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti.
Entrambe le norme concludono affermando che i contratti, sia bancari che di investimento, sono insanabilmente nulli nel caso di inosservanza della forma prescritta (Cass. S.U. n.
898/2018).
Tali previsioni normative nascono dall'esigenza di garantire la piena trasparenza nei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente e, quindi, di consentire a quest'ultimo di conoscere e di verificare le condizioni contrattualmente previste.
Nella fattispecie in esame, l'opposta non ha, invece, provato la conclusione in forma scritta del contratto di finanziamento mediate concessione di carta revolving, né tantomeno dai documenti versati in atti risulta certificata la richiesta di attivazione del finanziamento mediante carta revolving da parte dell'opponente.
Allo stesso modo, non può ritenersi che il contratto di finanziamento si sia perfezionato per c.d. facta concludentia, come invece sostenuto dall'opposta, sulla base della movimentazione contabile risultante dai documenti di sintesi depositati nel procedimento monitorio né può ritenersi, ai presenti fini, sufficiente l'estratto conto allegato al medesimo ricorso, posto che tale documento rappresenta un mero prospetto redatto in modo unilaterale, non contenente alcun elemento dal quale desumere le modalità di attivazione della linea di credito presuntivamente messa a disposizione dell'opponente, nonché il relativo sistema di addebito e soprattutto le condizioni regolanti il rapporto.
Poiché il titolo della domanda svolta da parte dell'ingiungente opposta è costituito dal pagamento di un debito in forza di contratto da dichiararsi nullo, la domanda di pagamento
6 della somma ingiunta, con riferimento al suddetto prestito, non può essere accolta e il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato.
Quanto poi alla domanda di parte opponente, svolta unitamente a quella di accertamento della nullità del negozio, di accertare il corretto dare e avere tra le parti, la stessa non può essere accolta in primis (e in via già di per sé assorbente) per difetto di interesse ex art. 100
c.p.c., atteso il rigetto della relativa domanda di pagamento svolta dalla convenuta opposta e in assenza di alcuna domanda di restituzione di somme che si assumono illegittimamente corrisposte;
peraltro, va pure evidenziato come, pur avendo la parte contestato espressamente la attendibilità della documentazione prodotta da controparte in merito alla prova del credito (segnatamente le movimentazioni: cfr. atto di citazione in opposizione), la stessa non abbia documentato i singoli pagamenti effettuati, sicché neppure sarebbe possibile una riliquidazione del saldo in assenza degli addebiti contestati.
In definitiva, accertata la nullità del contratto dedotto in lite, il decreto ingiuntivo in esame va conseguentemente revocato, con reiezione e/o assorbimento di tutte le ulteriori domande proposte e questioni sollevate.
5. Alla soccombenza dell'opposta segue la sua condanna al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione, accertata la nullità del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 309/2023 emesso dal Tribunale di Crotone;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in
€ 1.700,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Crotone, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
7
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1301/2023 R.G.
tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Parte_1 C.F._1
Fragomeli opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale procuratrice in persona del legale CP_2 Parte_2
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo P.IVA_2
Fiorillo opposta
Il Giudice scaduto il termine dell'8 aprile 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 9 aprile 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro
Giuseppe Cilardi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1301/2023 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Parte_1 C.F._1
Fragomeli opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale procuratrice in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo P.IVA_2
Fiorillo opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga e ciò non si è verificato nel caso di specie.
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate
3 dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. Si controverte del credito di € 14.049,52, oltre accessori, vantato dall'odierna opposta, nell'asserita qualità di cessionaria del credito e derivante da una linea di credito revolving - contratto telefonico n. 0010895001340520 per l'importo di € 4.000,00, mediante bonifico eseguito in data 28.5.2004.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento per la somma suddetta (con decreto n.
309/2023), l'ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto con contestuale rigetto della pretesa creditoria nonché l'accertamento dei rapporti di dare-avere tra le parti con riferimento all'odierno contratto.
In via principale, ha eccepito: il difetto di legittimazione attiva della creditrice per carenza di prova della qualità di cessionaria;
il “disconoscimento” del credito vantato;
la nullità del contratto per assenza di forma scritta nonché per assenza di un intermediario finanziario abilitato e per indeterminatezza dell'oggetto; l'illegittimità dell'estratto conto depositato in atti;
la nullità degli interessi applicati, in quanto ultralegali ed usurari nonché l'illegittima capitalizzazione degli stessi;
vinte le spese, in distrazione.
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita la società creditrice, chiedendo, preliminarmente, termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, rilevando l'infondatezza e la genericità dei motivi di opposizione;
vinte le spese.
Esperito senza esito il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta.
3.1. Ancora preliminarmente, va dichiarata inammissibile, perché tardiva, l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dall'opponente solo con la memoria istruttoria ex art. 171-
4 ter, n. 1 c.p.c. (dep. 12.2.2024). Essa, infatti, avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'inversione processuale dei ruoli tra creditore opposto e debitore opponente.
4. L'opposizione è fondata per quanto di ragione e va accolta nei termini di seguito illustrati.
E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere probatorio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr. ex multis Cass. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005).
La giurisprudenza di merito ha ribadito, inoltre, che “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto, in quanto attore sostanziale” (Trib. Roma n. 1434/2015) e che “in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Trib.
Arezzo n. 34/2017).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio a suo carico producendo in giudizio i contratti che si contestano e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico
(cfr. ex multis Cass. civ. 9768/2012; n. 10692/2007).
4.1. Traslando i suddetti principi al caso in esame, va accolta (con carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta) la svolta eccezione di nullità del contratto per difetto della forma scritta.
Come noto, l'apertura di credito c.d. "revolving", effettuata attraverso l'utilizzo di carta di credito, consiste nella previsione della restituzione della disponibilità monetaria concessa
5 mediante pagamenti rateali, integrando così una sorta di "carta di credito a rimborso rateizzato".
Ciò detto, deve ritenersi sussistente l'obbligo di forma ad substantiam in relazione al contratto de quo, rientrante nella categoria dei contratti di finanziamento, ex artt. 117 d.lgs.
385/1993, c.d. TUB (esteso anche ai contratti di credito ex artt. 124 e 125-bis T.U.B. nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie) e 23 d.lgs. 58/1998, c.d. TUF.
In particolare, l'art. 117 TUB dispone che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti.
L'art. 23 TUF dispone, con formula analoga, che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, anche i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, devono essere redatti per iscritto ed un esemplare deve essere consegnato ai clienti.
Entrambe le norme concludono affermando che i contratti, sia bancari che di investimento, sono insanabilmente nulli nel caso di inosservanza della forma prescritta (Cass. S.U. n.
898/2018).
Tali previsioni normative nascono dall'esigenza di garantire la piena trasparenza nei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente e, quindi, di consentire a quest'ultimo di conoscere e di verificare le condizioni contrattualmente previste.
Nella fattispecie in esame, l'opposta non ha, invece, provato la conclusione in forma scritta del contratto di finanziamento mediate concessione di carta revolving, né tantomeno dai documenti versati in atti risulta certificata la richiesta di attivazione del finanziamento mediante carta revolving da parte dell'opponente.
Allo stesso modo, non può ritenersi che il contratto di finanziamento si sia perfezionato per c.d. facta concludentia, come invece sostenuto dall'opposta, sulla base della movimentazione contabile risultante dai documenti di sintesi depositati nel procedimento monitorio né può ritenersi, ai presenti fini, sufficiente l'estratto conto allegato al medesimo ricorso, posto che tale documento rappresenta un mero prospetto redatto in modo unilaterale, non contenente alcun elemento dal quale desumere le modalità di attivazione della linea di credito presuntivamente messa a disposizione dell'opponente, nonché il relativo sistema di addebito e soprattutto le condizioni regolanti il rapporto.
Poiché il titolo della domanda svolta da parte dell'ingiungente opposta è costituito dal pagamento di un debito in forza di contratto da dichiararsi nullo, la domanda di pagamento
6 della somma ingiunta, con riferimento al suddetto prestito, non può essere accolta e il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato.
Quanto poi alla domanda di parte opponente, svolta unitamente a quella di accertamento della nullità del negozio, di accertare il corretto dare e avere tra le parti, la stessa non può essere accolta in primis (e in via già di per sé assorbente) per difetto di interesse ex art. 100
c.p.c., atteso il rigetto della relativa domanda di pagamento svolta dalla convenuta opposta e in assenza di alcuna domanda di restituzione di somme che si assumono illegittimamente corrisposte;
peraltro, va pure evidenziato come, pur avendo la parte contestato espressamente la attendibilità della documentazione prodotta da controparte in merito alla prova del credito (segnatamente le movimentazioni: cfr. atto di citazione in opposizione), la stessa non abbia documentato i singoli pagamenti effettuati, sicché neppure sarebbe possibile una riliquidazione del saldo in assenza degli addebiti contestati.
In definitiva, accertata la nullità del contratto dedotto in lite, il decreto ingiuntivo in esame va conseguentemente revocato, con reiezione e/o assorbimento di tutte le ulteriori domande proposte e questioni sollevate.
5. Alla soccombenza dell'opposta segue la sua condanna al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento ed in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della controversia.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- in accoglimento per quanto di ragione dell'opposizione, accertata la nullità del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 309/2023 emesso dal Tribunale di Crotone;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in
€ 1.700,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Crotone, il 9 aprile 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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