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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/08/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2022 promossa da:
( C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), con il Parte_2 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. GALLUCCI ISABELLA
ATTORI contro
( C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
FIORITO MARISA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 17.01.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU (n. 64/15).
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi all'
[...] Parte_2
intestato Tribunale , rappresentando di essere proprietari dei Controparte_1
terreni siti in agro di Morrone nel Sannio identificati in catasto al foglio 7, p.lle 106,
128 , 178, 197 , 204 e 249, foglio 8 p.lla 117, foglio 8, p.lla 6 -1(fabbricato rurale), aggiungendo che tali cespiti immobiliari erano e sono illegittimamente occupati da e precisamente quanto ai terreni di cui al foglio 7 p.lle 175, Controparte_1
178, 204 e 249 Foglio 8 p.lla 117 nonché al Foglio 8, p.lla 6 -1 per essere scaduto il
21.11.2014 contratto con cui essi attori li avevano concessi in locazione alla convenuta e quanto ai terreni di cui al foglio 7 p.lle 106, 128 e 197 per essere gli stessi di proprietà esclusiva di essi ricorrenti in virtù di atti pubblici in atti e di atti pregressi a titolo originario.
Sulla scorta di tali premesse gli attori chiedevano al Tribunale di accertare il loro diritto di proprietà sui beni immobili sopra descritti e di ordinarne il rilascio alla convenuta.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di Controparte_1
risposta in cui asseriva di avere “ esercitato sempre un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario senza alcuna interruzione, provvedendo alla gestione ordinaria e straordinaria dei cespiti”, aggiungeva che gli attori avevano vissuto per lungo tempo in Svizzera e quindi non erano in condizione di esercitare il diritto di proprietà sui terreni in questione, di cui peraltro evidenziava il difetto di prova in capo alla parte attrice, eccepiva inoltre l' invalidità del contratto di affitto di fondi rustici depositato ex adverso , ed infine affermava di avere acquisito la proprietà dei beni in contestazione per effetto di intervenuta usucapione ai sensi della legge sulla piccola proprietà rurale.
Sulla base di tali presupposti chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attrice e – in via riconvenzionale – la declaratoria di intervenuta usucapione in favore di essa convenuta dei terreni per cui è causa.
La causa veniva istruita attraverso una nutrita prova orale e veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 17 gennaio 2025, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di conclusionali e di repliche ai sensi dell' art 190 cpc.
Preliminarmente deve essere esaminata la difesa con cui la parte attrice ha ritenuto inammissibile in quanto tardivamente proposta la domanda riconvenzionale di acquisto per intervenuta usucapione formulata dalla parte convenuta.
Si premette al riguardo che – contrariamente a quanto afferma la convenuta nella memoria di replica – non si versa in ipotesi di eccezione riconvenzionale – la cui proponibilità non incontra lo sbarramento temporale di cui all' art 166 cpc – ma invece di domanda riconvenzionale, in quanto tale soggetta al rispetto del termine di cui alla norma in questione.
Ad una simile convinzione si giunge sulla base dell' esame sia del tenore letterale della richiesta - ed infatti l' atto di costituzione è intitolato “comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale “ – sia dal contenuto della stessa, espressamente diretta ad ottenere un provvedimento positivo che supera il rigetto dell' avversa domanda ( cfr ex plurimis Cass. n. 21472/2016 : “si ha eccezione riconvenzionale allorchè l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati”).
Tanto premesso, si rileva che la prima udienza del giudizio – fissata nell' atto di citazione per il 1°.07.2022 – veniva differita d' ufficio, e cioè ai sensi dell' art 168 bis 4° comma,al successivo 04.07.2022 e che la comparsa di costituzione e di risposta veniva depositata il 14.06.2022.
Da tali incontestati dati temporali discende la tardività – e dunque l' inammissibilità – della domanda riconvenzionale svolta dalla il CP_1
14.06.2022 , dato che il dies a quo da prendere in considerazione al fine dell' accertamento della tempestività della costituzione del convenuto è quello indicato quale data della prima udienza nella domanda (e quindi il 1°.07.2022) non invece quello della prima udienza differita ( al 04.07.2022 ) dal provvedimento dell'
Ufficio di cui all' art 168 bis 4° co cpc.
Tale convinzione si pone in sintonia con quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis 4° co cpc non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cpc , coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cpc , soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis 5° co cpc, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore”, con conseguente inammissibilità, perché tardiva, della riconvenzionale proposta oltre i venti giorni prima della data indicata nell' atto di citazione ( cfr ex aliis Cass n. 17032/2008).
Passando al merito della controversia si osserva che gli attori hanno richiesto la condanna della convenuta al rilascio dei terreni di cui essi si dichiarano proprietari e dunque la domanda deve essere qualificata quale azione di rivendicazione, con conseguente obbligo per gli attori di fornire la prova del proprio diritto, che impone di risalire a catena gli acquisti fino a dar prova dell'esistenza di un acquisto a titolo originario.
Orbene, è di tutta evidenza che tale prova non sia stata fornita nel presente giudizio dagli attori, i quali si sono limitati a depositare l' atto notarile (per Notar
in Casacalenda, 15.04.1977, rep. 162 – racc. 95) da cui risulta che essi Per_1
acquistarono i terreni da – quale procuratore di Persona_2
– e da ) e quello (per Persona_3 Persona_4
Notar n del 23.12.1983 rep. 13472 - racc. 2654) avente ad oggetto Per_5 Per_6
la divisione dei terreni facenti parte dell' eredità di Persona_7
e con attribuzione di parte degli stessi a , ma non hanno
[...] Persona_8
dimostrato in quale modo e Persona_4 Persona_3
a un parte e dall' altra acquisirono a
[...] Controparte_2
loro volta la proprietà delle res immobili e – più in generale – non ne hanno documentato i precedenti passaggi di proprietà a ritroso fino all' acquisto originario ed a fronte di tale deficit probatorio la prova in capo agli attori della proprietà dei beni immobili per cui è causa non può essere considerata raggiunta.
Va tuttavia osservato che la prova della proprietà dei beni può essere fornita anche mediante la dimostrazione del decorso in capo agli istanti del tempo necessario per il perfezionamento dell' acquisto per usucapione.
Funzionale a tale fine appare la denuncia del contratto di affitto di fondi rustici concluso tra gli attori e la convenuta (allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. cpc di parte attrice),che – contrariamente a quanto asserito da – Controparte_1
deve essere ritenuta idonea a dimostrare l' esistenza del rapporto in essa descritto, in quanto recante la sottoscrizione della stessa convenuta, mai disconosciuta dalla stessa.
Il periodo di durata del contratto in parola può quindi essere utilizzato ai fini del calcolo del tempo necessario per la maturazione dell' acquisto per usucapione da parte di e di , e Parte_1 Parte_2
tanto sulla base del noto principio per cui il proprietario del bene concesso in locazione ne resta possessore, mentre il conduttore ne diviene detentore, come si deduce agevolmente dall' art 1140 cc, a mente del quale si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
E cioè si deve ritenere che la concessione del bene in locazione da parte del proprietario tragga origine dal rapporto materiale con il bene ( c d corpus) e sia accompagnata dall' intenzione di esercitare la signoria sul bene come propria ( c d animus rem sibi habendi ) ed in quanto tale sia idonea a concretizzare in capo al concedente un possesso utile ai fini dell' usucapione ( cfr ex aliis Cass nn.
26610/2008, 7142/2000).
Tale possesso nel caso di specie ha avuto durata quindicennale – coincidente con la durata del contratto , e quindi dal 20 novembre 1999 al 20 novembre 2014 – in quanto tale insufficiente per la maturazione del termine necessario per usucapire, che – come è noto – ha durata ventennale.
Occorre quindi accertare se il quindicennio di durata del contratto ( novembre
1999 – novembre 2014) sia stato preceduto e/o seguito da un ulteriore periodo – per complessivi 5 anni almeno – in cui i beni oggetto della domanda siano stati posseduti dagli attori e tanto fino al raggiungimento della misura ventennale necessaria per usucapire.
Ritiene lo scrivente giudice che una simile prova non sia stata fornita dagli attori.
Infatti il teste si è limitato ad affermare di avere lavorato per conto di Per_2
( madre degli attori ) i terreni di cui alle p.lle 175 – 179 foglio 7 fino Persona_8
al 1983 e di non conoscere le vicende successive a tale data, mentre la teste ha affermato che tutti i terreni per cui è causa sono stati Persona_3
lavorati sempre dagli attori.
Ebbene, la dichiarazione del teste fa riferimento ad un possesso relativo Per_2
ad un periodo precedente (fino al 1983) e discontinuo rispetto a quello di cui al contratto di affitto ( dal 1989 al 2014 ) , in quanto tale inidoneo a concretizzare l requisiti di continuità e di non interruzione necessari per l' acquisto per usucapione.
E nemmeno la dichiarazione con cui ha affermato che i Persona_9
propri genitori ed odierni attori coltivano “da sempre“ i terreni per cui è causa appare idonea a dimostrare che gli attori abbiano esercitato un possesso ultraventennale sui terreni idoneo ad usucapire, avendo trovato contrasto nelle dichiarazioni di diversi dei testi di parte convenuta.
In particolare ha affermato di avere lavorato i fondi per Persona_10
cui è causa per conto della convenuta “ fin da ragazzo “ ( è nato nel 1987), il teste ha affermato di avere lavorato per conto di Testimone_1 CP_3
sui fondi per cui è causa , su cui ha sempre visto la famiglia della
[...] convenuta, mentre ha dichiarato di avere visto Persona_11
sempre i propri genitori ( la convenuta ed il consorte ) sui Controparte_4
terreni.
E non appare infine condivisibile la tesi prospettata dagli attori nella comparsa conclusionale secondo cui l' atto per Notar del 1977 proverebbe il Per_1
possesso in capo agli alienanti Persona_3 Persona_4
dei terreni oggetto della cessione consacrata nello stesso atto nel
[...]
periodo antecedente alla cessione stessa ( la parte attrice afferma al riguardo che
“se l'atto di compravendita in sé considerato non prova l'acquisto a titolo originario , in tal senso ha rilievo il possesso ultratrentennale che attribuisce all'acquisto medesimo, per l'appunto, la natura di titolo originario”), non potendosi riconoscere alcun valore – al fine di accertare la sussistenza del possesso ad usucapionem – delle dichiarazioni contenute negli atti di trasferimento di proprietà.
Non può , in definitiva, ritenersi raggiunta la prova , in capo agli attori , di un possesso dei terreni per cui è causa di natura pacifica , continua ed indisturbata per un periodo sufficiente a determinare l' acquisto dei terreni stessi per usucapione.
La domanda viene quindi rigettata.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, siccome reciprocamente soccombenti per effetto del rigetto anche della riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei Parte_3 Parte_4
confronti di , così provvede, ogni diversa istanza disattesa: Controparte_1
rigetta la domanda;
dichiara inammissibile la riconvenzionale;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Larino, 31 luglio 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2022 promossa da:
( C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), con il Parte_2 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. GALLUCCI ISABELLA
ATTORI contro
( C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
FIORITO MARISA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 17.01.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU (n. 64/15).
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi all'
[...] Parte_2
intestato Tribunale , rappresentando di essere proprietari dei Controparte_1
terreni siti in agro di Morrone nel Sannio identificati in catasto al foglio 7, p.lle 106,
128 , 178, 197 , 204 e 249, foglio 8 p.lla 117, foglio 8, p.lla 6 -1(fabbricato rurale), aggiungendo che tali cespiti immobiliari erano e sono illegittimamente occupati da e precisamente quanto ai terreni di cui al foglio 7 p.lle 175, Controparte_1
178, 204 e 249 Foglio 8 p.lla 117 nonché al Foglio 8, p.lla 6 -1 per essere scaduto il
21.11.2014 contratto con cui essi attori li avevano concessi in locazione alla convenuta e quanto ai terreni di cui al foglio 7 p.lle 106, 128 e 197 per essere gli stessi di proprietà esclusiva di essi ricorrenti in virtù di atti pubblici in atti e di atti pregressi a titolo originario.
Sulla scorta di tali premesse gli attori chiedevano al Tribunale di accertare il loro diritto di proprietà sui beni immobili sopra descritti e di ordinarne il rilascio alla convenuta.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di Controparte_1
risposta in cui asseriva di avere “ esercitato sempre un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario senza alcuna interruzione, provvedendo alla gestione ordinaria e straordinaria dei cespiti”, aggiungeva che gli attori avevano vissuto per lungo tempo in Svizzera e quindi non erano in condizione di esercitare il diritto di proprietà sui terreni in questione, di cui peraltro evidenziava il difetto di prova in capo alla parte attrice, eccepiva inoltre l' invalidità del contratto di affitto di fondi rustici depositato ex adverso , ed infine affermava di avere acquisito la proprietà dei beni in contestazione per effetto di intervenuta usucapione ai sensi della legge sulla piccola proprietà rurale.
Sulla base di tali presupposti chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1
attrice e – in via riconvenzionale – la declaratoria di intervenuta usucapione in favore di essa convenuta dei terreni per cui è causa.
La causa veniva istruita attraverso una nutrita prova orale e veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 17 gennaio 2025, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di conclusionali e di repliche ai sensi dell' art 190 cpc.
Preliminarmente deve essere esaminata la difesa con cui la parte attrice ha ritenuto inammissibile in quanto tardivamente proposta la domanda riconvenzionale di acquisto per intervenuta usucapione formulata dalla parte convenuta.
Si premette al riguardo che – contrariamente a quanto afferma la convenuta nella memoria di replica – non si versa in ipotesi di eccezione riconvenzionale – la cui proponibilità non incontra lo sbarramento temporale di cui all' art 166 cpc – ma invece di domanda riconvenzionale, in quanto tale soggetta al rispetto del termine di cui alla norma in questione.
Ad una simile convinzione si giunge sulla base dell' esame sia del tenore letterale della richiesta - ed infatti l' atto di costituzione è intitolato “comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale “ – sia dal contenuto della stessa, espressamente diretta ad ottenere un provvedimento positivo che supera il rigetto dell' avversa domanda ( cfr ex plurimis Cass. n. 21472/2016 : “si ha eccezione riconvenzionale allorchè l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati”).
Tanto premesso, si rileva che la prima udienza del giudizio – fissata nell' atto di citazione per il 1°.07.2022 – veniva differita d' ufficio, e cioè ai sensi dell' art 168 bis 4° comma,al successivo 04.07.2022 e che la comparsa di costituzione e di risposta veniva depositata il 14.06.2022.
Da tali incontestati dati temporali discende la tardività – e dunque l' inammissibilità – della domanda riconvenzionale svolta dalla il CP_1
14.06.2022 , dato che il dies a quo da prendere in considerazione al fine dell' accertamento della tempestività della costituzione del convenuto è quello indicato quale data della prima udienza nella domanda (e quindi il 1°.07.2022) non invece quello della prima udienza differita ( al 04.07.2022 ) dal provvedimento dell'
Ufficio di cui all' art 168 bis 4° co cpc.
Tale convinzione si pone in sintonia con quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis 4° co cpc non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cpc , coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cpc , soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis 5° co cpc, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore”, con conseguente inammissibilità, perché tardiva, della riconvenzionale proposta oltre i venti giorni prima della data indicata nell' atto di citazione ( cfr ex aliis Cass n. 17032/2008).
Passando al merito della controversia si osserva che gli attori hanno richiesto la condanna della convenuta al rilascio dei terreni di cui essi si dichiarano proprietari e dunque la domanda deve essere qualificata quale azione di rivendicazione, con conseguente obbligo per gli attori di fornire la prova del proprio diritto, che impone di risalire a catena gli acquisti fino a dar prova dell'esistenza di un acquisto a titolo originario.
Orbene, è di tutta evidenza che tale prova non sia stata fornita nel presente giudizio dagli attori, i quali si sono limitati a depositare l' atto notarile (per Notar
in Casacalenda, 15.04.1977, rep. 162 – racc. 95) da cui risulta che essi Per_1
acquistarono i terreni da – quale procuratore di Persona_2
– e da ) e quello (per Persona_3 Persona_4
Notar n del 23.12.1983 rep. 13472 - racc. 2654) avente ad oggetto Per_5 Per_6
la divisione dei terreni facenti parte dell' eredità di Persona_7
e con attribuzione di parte degli stessi a , ma non hanno
[...] Persona_8
dimostrato in quale modo e Persona_4 Persona_3
a un parte e dall' altra acquisirono a
[...] Controparte_2
loro volta la proprietà delle res immobili e – più in generale – non ne hanno documentato i precedenti passaggi di proprietà a ritroso fino all' acquisto originario ed a fronte di tale deficit probatorio la prova in capo agli attori della proprietà dei beni immobili per cui è causa non può essere considerata raggiunta.
Va tuttavia osservato che la prova della proprietà dei beni può essere fornita anche mediante la dimostrazione del decorso in capo agli istanti del tempo necessario per il perfezionamento dell' acquisto per usucapione.
Funzionale a tale fine appare la denuncia del contratto di affitto di fondi rustici concluso tra gli attori e la convenuta (allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. cpc di parte attrice),che – contrariamente a quanto asserito da – Controparte_1
deve essere ritenuta idonea a dimostrare l' esistenza del rapporto in essa descritto, in quanto recante la sottoscrizione della stessa convenuta, mai disconosciuta dalla stessa.
Il periodo di durata del contratto in parola può quindi essere utilizzato ai fini del calcolo del tempo necessario per la maturazione dell' acquisto per usucapione da parte di e di , e Parte_1 Parte_2
tanto sulla base del noto principio per cui il proprietario del bene concesso in locazione ne resta possessore, mentre il conduttore ne diviene detentore, come si deduce agevolmente dall' art 1140 cc, a mente del quale si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
E cioè si deve ritenere che la concessione del bene in locazione da parte del proprietario tragga origine dal rapporto materiale con il bene ( c d corpus) e sia accompagnata dall' intenzione di esercitare la signoria sul bene come propria ( c d animus rem sibi habendi ) ed in quanto tale sia idonea a concretizzare in capo al concedente un possesso utile ai fini dell' usucapione ( cfr ex aliis Cass nn.
26610/2008, 7142/2000).
Tale possesso nel caso di specie ha avuto durata quindicennale – coincidente con la durata del contratto , e quindi dal 20 novembre 1999 al 20 novembre 2014 – in quanto tale insufficiente per la maturazione del termine necessario per usucapire, che – come è noto – ha durata ventennale.
Occorre quindi accertare se il quindicennio di durata del contratto ( novembre
1999 – novembre 2014) sia stato preceduto e/o seguito da un ulteriore periodo – per complessivi 5 anni almeno – in cui i beni oggetto della domanda siano stati posseduti dagli attori e tanto fino al raggiungimento della misura ventennale necessaria per usucapire.
Ritiene lo scrivente giudice che una simile prova non sia stata fornita dagli attori.
Infatti il teste si è limitato ad affermare di avere lavorato per conto di Per_2
( madre degli attori ) i terreni di cui alle p.lle 175 – 179 foglio 7 fino Persona_8
al 1983 e di non conoscere le vicende successive a tale data, mentre la teste ha affermato che tutti i terreni per cui è causa sono stati Persona_3
lavorati sempre dagli attori.
Ebbene, la dichiarazione del teste fa riferimento ad un possesso relativo Per_2
ad un periodo precedente (fino al 1983) e discontinuo rispetto a quello di cui al contratto di affitto ( dal 1989 al 2014 ) , in quanto tale inidoneo a concretizzare l requisiti di continuità e di non interruzione necessari per l' acquisto per usucapione.
E nemmeno la dichiarazione con cui ha affermato che i Persona_9
propri genitori ed odierni attori coltivano “da sempre“ i terreni per cui è causa appare idonea a dimostrare che gli attori abbiano esercitato un possesso ultraventennale sui terreni idoneo ad usucapire, avendo trovato contrasto nelle dichiarazioni di diversi dei testi di parte convenuta.
In particolare ha affermato di avere lavorato i fondi per Persona_10
cui è causa per conto della convenuta “ fin da ragazzo “ ( è nato nel 1987), il teste ha affermato di avere lavorato per conto di Testimone_1 CP_3
sui fondi per cui è causa , su cui ha sempre visto la famiglia della
[...] convenuta, mentre ha dichiarato di avere visto Persona_11
sempre i propri genitori ( la convenuta ed il consorte ) sui Controparte_4
terreni.
E non appare infine condivisibile la tesi prospettata dagli attori nella comparsa conclusionale secondo cui l' atto per Notar del 1977 proverebbe il Per_1
possesso in capo agli alienanti Persona_3 Persona_4
dei terreni oggetto della cessione consacrata nello stesso atto nel
[...]
periodo antecedente alla cessione stessa ( la parte attrice afferma al riguardo che
“se l'atto di compravendita in sé considerato non prova l'acquisto a titolo originario , in tal senso ha rilievo il possesso ultratrentennale che attribuisce all'acquisto medesimo, per l'appunto, la natura di titolo originario”), non potendosi riconoscere alcun valore – al fine di accertare la sussistenza del possesso ad usucapionem – delle dichiarazioni contenute negli atti di trasferimento di proprietà.
Non può , in definitiva, ritenersi raggiunta la prova , in capo agli attori , di un possesso dei terreni per cui è causa di natura pacifica , continua ed indisturbata per un periodo sufficiente a determinare l' acquisto dei terreni stessi per usucapione.
La domanda viene quindi rigettata.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, siccome reciprocamente soccombenti per effetto del rigetto anche della riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e da nei Parte_3 Parte_4
confronti di , così provvede, ogni diversa istanza disattesa: Controparte_1
rigetta la domanda;
dichiara inammissibile la riconvenzionale;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Larino, 31 luglio 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis