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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3798/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, iscritto al n. 2241/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 via Unità Italiana n. 28, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Alois (c.f.
) TE NO (c.f. ), IE C.F._1 C.F._2
PE (c.f. ), e DA LU (c.f. C.F._3 C.F._4
APPELLANTE
E il (c.f. , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Aversa (CE) alla via Giotto, 38, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Ferraro Controparte_1
(c.f. ) e VI IR (c.f. CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
APPELLATA
FATTO
1.1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere l'8 agosto 2019, il Controparte_2
in qualità di centro provvisoriamente accreditato presso il
[...]
S.S.N. a svolgere prestazioni rientranti nella branca di radiologia in favore degli REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
assistiti dell' , chiedeva ingiungersi a detta il pagamento della Parte_2
somma di 34.949,39 €, oltre interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002, a saldo dell'importo complessivo delle fatture n. 2 del 31 gennaio 2019 per 153.240,53 €,
n. 3 del 1° marzo 2019 di 192.834,86 €, n. 4 del 30 marzo 2019 per 3.418,51 €, e afferenti alle prestazioni sanitarie della branca di radiologia rese nel primo trimestre 2019 in virtù del contratto stipulato il 29 novembre 2018 n. prot. 277586 del 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art.
8-quinquies, co. 2, d. Lgs. 502/1992, per determinare i limiti massimi di spesa per le prestazioni “da erogarsi nell'anno”
(art. 2 del contratto) e “considerato prorogato” per il successivo anno ai sensi della delibera n. 78 del 19 gennaio 2019 del Direttore Generale dell' . Parte_2
1.1.2. Con decreto ingiuntivo n.2542/2019 dell'11 novembre 2019, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva alla il pagamento Parte_2
della somma richiesta, “oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al soddisfo”.
1.1.3. L' con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2020, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, sosteneva di non dovere pagare la somma ingiuntale, eccependo, per quel che è d'interesse in questa sede, che i corrispettivi indicati nelle fatture azionate eccedevano il tetto di spesa pattuito, con conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (TU), concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, affermava che “Con determinazione n.7863/2019 trasmessa via pec alla struttura privata in data 04.11.2019 (all.5), l' liquidava il saldo Parte_2
delle mensilità gennaio- marzo 2019, specificando che, in applicazione dei citati artt. 5 e 5 bis del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2018 (in prorogatio per il
2019) il budget per il I trimestre per la branca di Radiologia era di € 5.812.466,18 e le strutture accreditate, avendo emesso fatture per € 5.873.335 ,16, avevano sforato per € 60.868,98 pari ad una regressione tariffaria da applicare ai centri dell'1,0364% del loro fatturato al netto delle note di credito richieste dall' . Pt_3
In detta comunicazione l' chiedeva al Centro ricorrente, sulla base dei criteri di cui al contratto detto, l'emissione di note di credito per un totale di € 85.885,42, somma così calcolata: 1) nota di credito per errata tariffazione e controlli appropriatezza, come da nota prot. 172619/19 per € 9.399,92 (all.6) e nota prot.
109707/19 per € 364,64 (nota all.7); 2) nota di credito per produzione oltre data Pag. 2 di 10
N. 2241/2022 R.G.A.C. c. Parte_2 Controparte_3
[...] UBBL
[...]Controparte_4 Controparte_5
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QUINTA SEZIONE CIVILE
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limiti monitoraggi per € 21.000,79; 3) nota di credito per incremento produzione oltre il 10% consentito per € 52.511,67 e 4) nota di credito per TU (regressione tariffaria unica) per € 2.759,68 pari ad 1,0364% del fatturato al netto delle precedenti note di credito. In particolare, nell'anno 2019 il
[...]
fatturava la somma di € 349.401,19 e gli venivano Controparte_6
corrisposti acconti mensili per € 311.467,85. In sede di consuntivo relativo al primo trimestre 2019 il Centro presentava un saldo negativo di € 47.952,08 scaturente dalle richieste di note di credito ad opera dell per un importo Pt_3
totale di € 85.885,42, pertanto non solo non è dovuto l'importo di cui al D.I. n.
2542/2019 ma l' vanta nei confronti dell'opposta un diritto di credito €
47.952,08”.
1.1.4. Con comparsa di costituzione depositata il 13 ottobre 2020, si costituiva il , che resisteva all'avversa opposizione deducendo Controparte_1
che: 1) la determinazione dirigenziale n.7863 dell'8.10.2019 non provava il superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento, giacché detta determinazione costituiva un documento proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene, per cui privo di carattere oggettivo e probatorio;
2) non si era registrato alcun superamento nel 2019 rispetto al limite rappresentato dal fatturato del corrispondente periodo del 2018 maggiorato del 10%: nel primo trimestre 2019 la struttura aveva prodotto un fatturato di 349.493,90 €, dunque entro il limite di 432.089,02 €, come da contratto;
3) la nota prot. 172610/2019 con la quale l' evidenziava che l'importo di 9.613,28 € non era dovuta per controlli analitici non era mai stata comunicata;
5) il prospetto riassuntivo (tabella denominata tab 2-7/12) allegato alla determina con la quale si contestava la somma di 21.000,79 € in ragione di prestazioni rese nel periodo dal 28.2.2019 al
31.3.2019 oltre la data del superamento del tetto di spesa, era privo di riscontro e comunque quanto in esso rappresentato era infondato in quanto le prestazioni rese nel mese di marzo 2019 erano pari a 3.418,51 €, come si evinceva dalla fattura n.4 del 30 marzo 2019; 6) la contestazione di 2.759,68 €, a titolo di presunta TU sul trimestre era priva di riscontro.
1.1.5. Con la sua sentenza n. 3798/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non provata l'eccezione del superamento Pag. 3 di 10
N. 2241/2022 R.G.A.C. c. Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 Con REPU CA ITA LIA NA
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del tetto di spesa formulata dall' in quanto affermava che: “…alla luce della documentazione depositata in atti, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti. Infatti, sotto tale profilo, non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa e del corretto criterio di calcolo dello stesso, nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati e dunque anche della correttezza dell'applicazione della regressione tariffaria, che ne deriva. Va evidenziato in ogni caso che la nota di credito, costituendo atto unilaterale, non può assumere valenza, da sola considerata ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori. In ogni caso, in merito alla quantificazione effettuata dall' non è stata offerta in giudizio adeguata prova, essendo la documentazione prodotta di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta. Ciò assume valenza ancor più pregnante
a fronte delle contestazioni della società opposta in merito al quantum dei fatti posti a fondamento dell'opposizione ed a fronte della non contestazione, da parte dell' in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento ed in merito al calcolo del corrispettivo dovuto in base agli accordi contrattuali. L'opponente non ha dimostrato in giudizio di aver comunicato, secondo le modalità pattuite, il superamento dei tetti di spesa alla società opposta, né ha provato di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame (in primo luogo convoca-zione del tavolo tecnico, con prova della regolarità delle successive attività). Va aggiunto che la mancata regolare comunicazione del superamento dei tetti di spesa, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico impegno contrattualmente assunto, rientra nell'ambito degli obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale. Infatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva regolare comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente. Ciò è idoneo a rendere illegittima la condotta dell'opponente, sotto il profilo in esame”. Pag. 4 di 10
N. 2241/2022 R.G.A.C. c. Parte_2 Controparte_8
[...] [...] Controparte_9
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1.2.1. Con una citazione notificata al Centro Radiologico il 20 maggio 2022,
l' appellata a questa Corte chiedendo di volere disporre, in riforma della Pt_4
sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2542/2019 e la condanna dell'appellata a rifonderle le spese dei due gradi del processo, sulla base dei seguenti motivi:
A) con il primo motivo censura la sentenza contestando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
B) con il secondo motivo l' sostiene 1) di aver allegato e dimostrato il superamento del tetto di spesa e la conseguente regolarità e correttezza nell'applicazione della TU, non solo con le determine con cui l' a Pt_1
consuntivo dell'anno stabiliva il tetto di spesa e l'esaurimento del budget, ma anche con le richieste delle note di credito;
2) che, anche in assenza della prova documentale attestante l'avvenuto monitoraggio e tavolo tecnico, l'iter procedimentale di regressione tariffaria era stato correttamente eseguito così come affermato da recente intervento del Consiglio di Stato n. 3809/18; 3) che il pagamento delle somme ingiunte non era avvenuto per mancata emissione delle note di credito da parte della società appellata, con conseguente applicazione dell'art. 7 punto 2 del contratto il quale dispone che “[…] il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note di credito richieste dall' sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”; 4) che la mancata convocazione del Tavolo Tecnico “non implica(va) affatto un'indebita pretermissione dell'importanza dell'interscambio informativo dei dati per garantire la pienezza del monitoraggio”; 5) che nella determina di liquidazione, con i relativi conteggi di cui alle note metodologiche note al Centro, essa aveva specificato che il saldo relativo al consuntivo per l'anno 2019 necessitava dell'applicazione del meccanismo di regressione tariffaria, la cui percentuale era stata descritta nella nota metodologica.
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in Pag. 5 di 10
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particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza n.
3798/2021 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza Pt_3
dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni supra argomentate;
in ogni caso, condannare la società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, oneri riflessi in luogo di IVA e CPA dovute agli avvocati del libero foro, essendo il procuratore iscritto nell'Elenco Speciale dei patrocinatori degli Enti”.
1.2.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 ottobre
2022 si è costituito il Centro, il quale ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello, con distrazione delle stesse in favore del proprio difensore.
1.2.3. All'udienza del 17 giugno 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
DIRITTO
2. L'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Il primo motivo, relativo alla giurisdizione, è palesemente infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2019. Come osservato anche in numerose Pag. 6 di 10
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pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della
S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
2.2. Il secondo motivo, vertente sul rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione del superamento del tetto di spesa trimestrale sollevata dall' è inammissibile prim'ancora che infondato.
Infatti, dalle argomentazioni poste a suo fondamento, concernenti il superamento del tetto di spesa, non emerge alcun rilievo critico alla motivazione del Tribunale incentrata sulla inidoneità della documentazione prodotta.
Il motivo è formulato in modo generico, privo della necessaria specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo chiaramente individuato né il vizio concreto attribuito alla motivazione della sentenza impugnata, né gli elementi documentali su cui si fonderebbe la censura.
Pag. 7 di 10
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Deve, infatti, osservarsi che, nella formulazione del motivo, l' si è limitata a dedurre genericamente l'erroneità della decisione, richiamando le argomentazioni giuridiche e le difese già spiegate nel primo grado di giudizio, senza censurare specificamente l'iter argomentativo posto dal primo Giudice a fondamento della decisione impugnata, non collegando puntualmente le proprie censure alla motivazione della decisione impugnata.
2.3. In ogni caso, anche a volerlo ritenere ammissibile, il motivo risulterebbe comunque infondato.
Infatti, l' ha fondato la propria censura sull'assunto di aver dimostrato nel giudizio di primo grado: a) l'avvenuto superamento del tetto di spesa per la branca di radiologia nel primo trimestre 2019; b) la legittimità della richiesta di note di credito in conseguenza di tale superamento;
c) la corretta applicazione della regressione tariffaria unica (TU).
Ora, sebbene non abbia riprodotto in appello il proprio fascicolo di primo grado con la documentazione ivi presente, non è contestato che essa abbia preteso di dare prova dell'insussistenza del credito del sulla base della sua CP_1
determinazione n.7863/2019, il cui contenuto è specificamente riportato negli atti di causa, e delle richieste di note di credito inviate alla struttura, e da quest'ultima ricevute.
Tuttavia, tale documentazione non è idonea dare prova dell'insussistenza del credito del , non solo perché – come correttamente riferito dal primo CP_1
Giudice - si tratta di documentazione unilaterale, proveniente cioè dalla stessa parte che è onerata della prova, ma anche perché non è stata data prova dei fatti specificamente contestati nelle citate note di credito.
In particolare, con riguardo alla decurtazione effettuata dall' er effetto della Rtu, non si comprende come è stata determinata la percentuale delll'1,0364% da applicare al fatturato del Centro appellato, non riportando la citata delibera il fatturato degli altri centri specializzati nella branca di Radiologia, ma solo il fatturato totale degli stessi, e non consentendo, pertanto, al Centro appellato di comprendere se effettivamente ad esso dovesse essere applicata l'indicata riduzione del corrispettivo delle prestazioni effettuate.
Sul punto, infatti, se è vero che il Consiglio di Stato con la sua sentenza n.
3809 del 2018, citata dall'appellante, ha sostenuto che, per dare la prova del fatto Pag. 8 di 10
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impeditivo del superamento del tetto di spesa e della conseguente applicazione della regressione tariffaria non era necessario dare prova di avere effettuato monitoraggi o di avere previamente effettuato tavoli tecnici con le rappresentanze sindacali dei centri, è pur sempre richiesta una determina completa dell' che riporti il confronto tra tutti i centri della branca con le rispettive produzioni ed il superamento del budget relativo, ciò che nella specie è mancato.
Quanto poi alle altre riduzioni riportate nelle citate note di credito, quella relativa alla “produzione oltre data limiti monitoraggi per € 21.000,79” richiedeva quanto meno la prova, come previsto in contatto, di avere effettuato i citati monitoraggi, anche per consentire al Centro di poter essere edotto della data in cui non doveva più erogare prestazioni; quella relativa ai controlli di appropriatezza e quella relativa alla produzione oltre il limite del 10% risultano generiche, non consentendo al - che pure ha contestato l'idoneità delle CP_1
indicate richieste di note di credito a dare prova dei fatti in esse indicati - di comprendere il significato della citata decurtazione.
La richiesta di pagamento del saldo delle prestazioni svolte, pertanto, non risulta inficiata dall'opposizione dell' vertente su circostanze di fatto non Pt_2
provate.
2.3. In conclusione, per i motivi sopra detti, l'appello va rigettato in quanto infondato e va confermata la sentenza impugnata.
2.4. Consegue la condanna dell'appellante al pagamento a favore del delle sole spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal successivo decreto n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, nel complessivo importo di 7.590,00 € di cui 6.600,00 € per compenso e 990,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
2.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte Pag. 9 di 10
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dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3798/2021, pubblicata il 22 novembre
2021, proposto dalla con citazione notificata al Parte_1
il 20 maggio 2022: Controparte_2
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 7.590,00 €, di cui 6.600,00 € per compenso e 990,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Ferraro e VI IR per dichiarazione di anticipo fatta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (nella misura di 50% per ciascuno);
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3798/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, iscritto al n. 2241/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede in , alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 via Unità Italiana n. 28, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Alois (c.f.
) TE NO (c.f. ), IE C.F._1 C.F._2
PE (c.f. ), e DA LU (c.f. C.F._3 C.F._4
APPELLANTE
E il (c.f. , con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Aversa (CE) alla via Giotto, 38, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Ferraro Controparte_1
(c.f. ) e VI IR (c.f. CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
APPELLATA
FATTO
1.1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere l'8 agosto 2019, il Controparte_2
in qualità di centro provvisoriamente accreditato presso il
[...]
S.S.N. a svolgere prestazioni rientranti nella branca di radiologia in favore degli REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
assistiti dell' , chiedeva ingiungersi a detta il pagamento della Parte_2
somma di 34.949,39 €, oltre interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002, a saldo dell'importo complessivo delle fatture n. 2 del 31 gennaio 2019 per 153.240,53 €,
n. 3 del 1° marzo 2019 di 192.834,86 €, n. 4 del 30 marzo 2019 per 3.418,51 €, e afferenti alle prestazioni sanitarie della branca di radiologia rese nel primo trimestre 2019 in virtù del contratto stipulato il 29 novembre 2018 n. prot. 277586 del 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art.
8-quinquies, co. 2, d. Lgs. 502/1992, per determinare i limiti massimi di spesa per le prestazioni “da erogarsi nell'anno”
(art. 2 del contratto) e “considerato prorogato” per il successivo anno ai sensi della delibera n. 78 del 19 gennaio 2019 del Direttore Generale dell' . Parte_2
1.1.2. Con decreto ingiuntivo n.2542/2019 dell'11 novembre 2019, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva alla il pagamento Parte_2
della somma richiesta, “oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al soddisfo”.
1.1.3. L' con atto di citazione notificato il 2 gennaio 2020, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, sosteneva di non dovere pagare la somma ingiuntale, eccependo, per quel che è d'interesse in questa sede, che i corrispettivi indicati nelle fatture azionate eccedevano il tetto di spesa pattuito, con conseguente applicazione della regressione tariffaria unica (TU), concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, affermava che “Con determinazione n.7863/2019 trasmessa via pec alla struttura privata in data 04.11.2019 (all.5), l' liquidava il saldo Parte_2
delle mensilità gennaio- marzo 2019, specificando che, in applicazione dei citati artt. 5 e 5 bis del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2018 (in prorogatio per il
2019) il budget per il I trimestre per la branca di Radiologia era di € 5.812.466,18 e le strutture accreditate, avendo emesso fatture per € 5.873.335 ,16, avevano sforato per € 60.868,98 pari ad una regressione tariffaria da applicare ai centri dell'1,0364% del loro fatturato al netto delle note di credito richieste dall' . Pt_3
In detta comunicazione l' chiedeva al Centro ricorrente, sulla base dei criteri di cui al contratto detto, l'emissione di note di credito per un totale di € 85.885,42, somma così calcolata: 1) nota di credito per errata tariffazione e controlli appropriatezza, come da nota prot. 172619/19 per € 9.399,92 (all.6) e nota prot.
109707/19 per € 364,64 (nota all.7); 2) nota di credito per produzione oltre data Pag. 2 di 10
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[...] UBBL
[...]Controparte_4 Controparte_5
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limiti monitoraggi per € 21.000,79; 3) nota di credito per incremento produzione oltre il 10% consentito per € 52.511,67 e 4) nota di credito per TU (regressione tariffaria unica) per € 2.759,68 pari ad 1,0364% del fatturato al netto delle precedenti note di credito. In particolare, nell'anno 2019 il
[...]
fatturava la somma di € 349.401,19 e gli venivano Controparte_6
corrisposti acconti mensili per € 311.467,85. In sede di consuntivo relativo al primo trimestre 2019 il Centro presentava un saldo negativo di € 47.952,08 scaturente dalle richieste di note di credito ad opera dell per un importo Pt_3
totale di € 85.885,42, pertanto non solo non è dovuto l'importo di cui al D.I. n.
2542/2019 ma l' vanta nei confronti dell'opposta un diritto di credito €
47.952,08”.
1.1.4. Con comparsa di costituzione depositata il 13 ottobre 2020, si costituiva il , che resisteva all'avversa opposizione deducendo Controparte_1
che: 1) la determinazione dirigenziale n.7863 dell'8.10.2019 non provava il superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento, giacché detta determinazione costituiva un documento proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene, per cui privo di carattere oggettivo e probatorio;
2) non si era registrato alcun superamento nel 2019 rispetto al limite rappresentato dal fatturato del corrispondente periodo del 2018 maggiorato del 10%: nel primo trimestre 2019 la struttura aveva prodotto un fatturato di 349.493,90 €, dunque entro il limite di 432.089,02 €, come da contratto;
3) la nota prot. 172610/2019 con la quale l' evidenziava che l'importo di 9.613,28 € non era dovuta per controlli analitici non era mai stata comunicata;
5) il prospetto riassuntivo (tabella denominata tab 2-7/12) allegato alla determina con la quale si contestava la somma di 21.000,79 € in ragione di prestazioni rese nel periodo dal 28.2.2019 al
31.3.2019 oltre la data del superamento del tetto di spesa, era privo di riscontro e comunque quanto in esso rappresentato era infondato in quanto le prestazioni rese nel mese di marzo 2019 erano pari a 3.418,51 €, come si evinceva dalla fattura n.4 del 30 marzo 2019; 6) la contestazione di 2.759,68 €, a titolo di presunta TU sul trimestre era priva di riscontro.
1.1.5. Con la sua sentenza n. 3798/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non provata l'eccezione del superamento Pag. 3 di 10
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del tetto di spesa formulata dall' in quanto affermava che: “…alla luce della documentazione depositata in atti, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti. Infatti, sotto tale profilo, non può ritenersi idonea la documentazione allegata, non essendo la stessa completa e non offrendo la stessa la prova del superamento del tetto di spesa e del corretto criterio di calcolo dello stesso, nonché della correttezza dell'ammontare degli importi calcolati e dunque anche della correttezza dell'applicazione della regressione tariffaria, che ne deriva. Va evidenziato in ogni caso che la nota di credito, costituendo atto unilaterale, non può assumere valenza, da sola considerata ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori. In ogni caso, in merito alla quantificazione effettuata dall' non è stata offerta in giudizio adeguata prova, essendo la documentazione prodotta di carattere unilaterale, priva di riscontri concreti ed incompleta. Ciò assume valenza ancor più pregnante
a fronte delle contestazioni della società opposta in merito al quantum dei fatti posti a fondamento dell'opposizione ed a fronte della non contestazione, da parte dell' in merito all'effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali si chiede il pagamento ed in merito al calcolo del corrispettivo dovuto in base agli accordi contrattuali. L'opponente non ha dimostrato in giudizio di aver comunicato, secondo le modalità pattuite, il superamento dei tetti di spesa alla società opposta, né ha provato di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame (in primo luogo convoca-zione del tavolo tecnico, con prova della regolarità delle successive attività). Va aggiunto che la mancata regolare comunicazione del superamento dei tetti di spesa, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico impegno contrattualmente assunto, rientra nell'ambito degli obblighi di buona fede sottesi ad ogni rapporto contrattuale. Infatti, la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva regolare comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente. Ciò è idoneo a rendere illegittima la condotta dell'opponente, sotto il profilo in esame”. Pag. 4 di 10
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[...] [...] Controparte_9
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1.2.1. Con una citazione notificata al Centro Radiologico il 20 maggio 2022,
l' appellata a questa Corte chiedendo di volere disporre, in riforma della Pt_4
sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo n. 2542/2019 e la condanna dell'appellata a rifonderle le spese dei due gradi del processo, sulla base dei seguenti motivi:
A) con il primo motivo censura la sentenza contestando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
B) con il secondo motivo l' sostiene 1) di aver allegato e dimostrato il superamento del tetto di spesa e la conseguente regolarità e correttezza nell'applicazione della TU, non solo con le determine con cui l' a Pt_1
consuntivo dell'anno stabiliva il tetto di spesa e l'esaurimento del budget, ma anche con le richieste delle note di credito;
2) che, anche in assenza della prova documentale attestante l'avvenuto monitoraggio e tavolo tecnico, l'iter procedimentale di regressione tariffaria era stato correttamente eseguito così come affermato da recente intervento del Consiglio di Stato n. 3809/18; 3) che il pagamento delle somme ingiunte non era avvenuto per mancata emissione delle note di credito da parte della società appellata, con conseguente applicazione dell'art. 7 punto 2 del contratto il quale dispone che “[…] il pagamento di ciascun saldo potrà essere effettuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, previa emissione da parte della struttura privata delle note di credito richieste dall' sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”; 4) che la mancata convocazione del Tavolo Tecnico “non implica(va) affatto un'indebita pretermissione dell'importanza dell'interscambio informativo dei dati per garantire la pienezza del monitoraggio”; 5) che nella determina di liquidazione, con i relativi conteggi di cui alle note metodologiche note al Centro, essa aveva specificato che il saldo relativo al consuntivo per l'anno 2019 necessitava dell'applicazione del meccanismo di regressione tariffaria, la cui percentuale era stata descritta nella nota metodologica.
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in Pag. 5 di 10
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particolare del Tar Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito, annullare, revocare e/o riformare integralmente la impugnata sentenza n.
3798/2021 in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con accertamento e declaratoria della non debenza e/o l'inesistenza Pt_3
dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni supra argomentate;
in ogni caso, condannare la società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, oneri riflessi in luogo di IVA e CPA dovute agli avvocati del libero foro, essendo il procuratore iscritto nell'Elenco Speciale dei patrocinatori degli Enti”.
1.2.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 ottobre
2022 si è costituito il Centro, il quale ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello, con distrazione delle stesse in favore del proprio difensore.
1.2.3. All'udienza del 17 giugno 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
DIRITTO
2. L'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Il primo motivo, relativo alla giurisdizione, è palesemente infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2019. Come osservato anche in numerose Pag. 6 di 10
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pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della
S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
2.2. Il secondo motivo, vertente sul rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione del superamento del tetto di spesa trimestrale sollevata dall' è inammissibile prim'ancora che infondato.
Infatti, dalle argomentazioni poste a suo fondamento, concernenti il superamento del tetto di spesa, non emerge alcun rilievo critico alla motivazione del Tribunale incentrata sulla inidoneità della documentazione prodotta.
Il motivo è formulato in modo generico, privo della necessaria specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo chiaramente individuato né il vizio concreto attribuito alla motivazione della sentenza impugnata, né gli elementi documentali su cui si fonderebbe la censura.
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Deve, infatti, osservarsi che, nella formulazione del motivo, l' si è limitata a dedurre genericamente l'erroneità della decisione, richiamando le argomentazioni giuridiche e le difese già spiegate nel primo grado di giudizio, senza censurare specificamente l'iter argomentativo posto dal primo Giudice a fondamento della decisione impugnata, non collegando puntualmente le proprie censure alla motivazione della decisione impugnata.
2.3. In ogni caso, anche a volerlo ritenere ammissibile, il motivo risulterebbe comunque infondato.
Infatti, l' ha fondato la propria censura sull'assunto di aver dimostrato nel giudizio di primo grado: a) l'avvenuto superamento del tetto di spesa per la branca di radiologia nel primo trimestre 2019; b) la legittimità della richiesta di note di credito in conseguenza di tale superamento;
c) la corretta applicazione della regressione tariffaria unica (TU).
Ora, sebbene non abbia riprodotto in appello il proprio fascicolo di primo grado con la documentazione ivi presente, non è contestato che essa abbia preteso di dare prova dell'insussistenza del credito del sulla base della sua CP_1
determinazione n.7863/2019, il cui contenuto è specificamente riportato negli atti di causa, e delle richieste di note di credito inviate alla struttura, e da quest'ultima ricevute.
Tuttavia, tale documentazione non è idonea dare prova dell'insussistenza del credito del , non solo perché – come correttamente riferito dal primo CP_1
Giudice - si tratta di documentazione unilaterale, proveniente cioè dalla stessa parte che è onerata della prova, ma anche perché non è stata data prova dei fatti specificamente contestati nelle citate note di credito.
In particolare, con riguardo alla decurtazione effettuata dall' er effetto della Rtu, non si comprende come è stata determinata la percentuale delll'1,0364% da applicare al fatturato del Centro appellato, non riportando la citata delibera il fatturato degli altri centri specializzati nella branca di Radiologia, ma solo il fatturato totale degli stessi, e non consentendo, pertanto, al Centro appellato di comprendere se effettivamente ad esso dovesse essere applicata l'indicata riduzione del corrispettivo delle prestazioni effettuate.
Sul punto, infatti, se è vero che il Consiglio di Stato con la sua sentenza n.
3809 del 2018, citata dall'appellante, ha sostenuto che, per dare la prova del fatto Pag. 8 di 10
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impeditivo del superamento del tetto di spesa e della conseguente applicazione della regressione tariffaria non era necessario dare prova di avere effettuato monitoraggi o di avere previamente effettuato tavoli tecnici con le rappresentanze sindacali dei centri, è pur sempre richiesta una determina completa dell' che riporti il confronto tra tutti i centri della branca con le rispettive produzioni ed il superamento del budget relativo, ciò che nella specie è mancato.
Quanto poi alle altre riduzioni riportate nelle citate note di credito, quella relativa alla “produzione oltre data limiti monitoraggi per € 21.000,79” richiedeva quanto meno la prova, come previsto in contatto, di avere effettuato i citati monitoraggi, anche per consentire al Centro di poter essere edotto della data in cui non doveva più erogare prestazioni; quella relativa ai controlli di appropriatezza e quella relativa alla produzione oltre il limite del 10% risultano generiche, non consentendo al - che pure ha contestato l'idoneità delle CP_1
indicate richieste di note di credito a dare prova dei fatti in esse indicati - di comprendere il significato della citata decurtazione.
La richiesta di pagamento del saldo delle prestazioni svolte, pertanto, non risulta inficiata dall'opposizione dell' vertente su circostanze di fatto non Pt_2
provate.
2.3. In conclusione, per i motivi sopra detti, l'appello va rigettato in quanto infondato e va confermata la sentenza impugnata.
2.4. Consegue la condanna dell'appellante al pagamento a favore del delle sole spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come mod. dal successivo decreto n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, nel complessivo importo di 7.590,00 € di cui 6.600,00 € per compenso e 990,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
2.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte Pag. 9 di 10
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dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3798/2021, pubblicata il 22 novembre
2021, proposto dalla con citazione notificata al Parte_1
il 20 maggio 2022: Controparte_2
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 7.590,00 €, di cui 6.600,00 € per compenso e 990,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Ferraro e VI IR per dichiarazione di anticipo fatta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. (nella misura di 50% per ciascuno);
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. ssa Caterina Molfino
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