TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 19/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 19/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SAVINO
ricorrente e
, Controparte_2 covenuto contumace
oggetto: ripetizione indebito
1
Con ricorso depositato il 31/03/2022, parte ricorrente ha dedotto: - che , assunta da dal 13.7.2000 al Controparte_2 Controparte_1
30.9.2000, aveva adito il Tribunale di Brindisi al fine di accertare la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro;
- che con sentenza n. 631 del 20.3.2008, era stata rigettata la domanda dell'stante, e pertanto, era stato proposto appello, definito con sentenza n. 2257/2009 che aveva dichiarato la nullità del termine finale apposto sul contratto, con conseguente condanna al risarcimento del danno rapportato alla retribuzione che la lavoratrice avrebbe maturato per la qualifica posseduta;
- che in esecuzione di detta sentenza aveva Controparte_1 corrisposto alla la somma complessiva di euro 126.171,77; - di CP_2 avere proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, definito con ordinanza n. 26569/2011, con cui veniva cassata la sentenza emessa dalla Corte d'appello di CE, condannando la alle CP_2 spese di giudizio di appello e di legittimità; - che per effetto della pronuncia di Cassazione riacquistava efficacia la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro per la naturale scadenza del termine del 30.9.2000 e che pertanto con successiva nota del 13.4.2012 veniva chiesta invano la restituzione dell'importo indebitamente versato in esecuzione della sentenza d'appello cassata. Tutto ciò premesso, parte istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che l'ordinanza n. 26569/11 del 25/10/2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione determina l'obbligo per la Sig.ra a restituire a Controparte_2 Controparte_1
la somma complessiva di euro 126.171,77, all'epoca liquidate dal
[...] datore di lavoro per effetto della sentenza n. 2257/09 emessa dalla Corte d'appello di CE Sez. Lavoro successivamente cassata dalla Ordinanza su indicata emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – Lavoro. Per l'effetto dichiarare legittimo e certo l'importo richiesto da
, così come indicato al punto n. 1 delle conclusioni;
Controparte_1 condannare la resistente al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
, ritualmente convenuta, è rimasto contumace. Controparte_2
All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Così ricostruiti i fatti di causa, è indubbio che l'ordinanza n. 26569/2011 della Corte di Cassazione abbia cassato senza rinvio la sentenza n.2257/2009 della Corte d'Appello di CE (non essendo
2 necessari ulteriori accertamenti dei fatti ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.), condannando alle spese del doppio grado di Controparte_2 giudizio di appello e di legittimità e confermando così le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice tesa a dichiarare la nullità del termine e la sussistenza del contratto a tempo determinato con conseguente condanna di
[...] al risarcimento dei danni, rapportati alle retribuzioni medio Controparte_1 tempore non corrisposte. Ne consegue, pertanto, quale conseguenza di quanto statuito dalla Suprema Corte l'obbligo restitutorio in capo alla lavoratrice dell'importo che ha versato in esecuzione della sentenza n. Controparte_1
2257/2009 emessa dalla Corte d'Appello e cassata dalla predetta pronuncia della Cassazione. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 31/03/2022 da nei confronti di Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...]
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a Controparte_2 restituire quanto effettivamente percepito in esecuzione della sentenza n. 2257/2009 della Corte d'appello di CE;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore della parte ricorrente, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge. Brindisi, 19/03/2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3