Ordinanza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
IL GIUDICE UNICO
Dott. Leonardo Macchitella
Ha reso la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 5441/2024
Letti gli atti del procedimento e delle deduzioni, allegazioni e produzioni documentali offerte dalle parti;
Considerato che può effettivamente darsi atto della esistenza di numerose pronunce dei giudici di merito in termini e tra questi il citato Tribunale di Perugia del 26.1.2023 n. 1616, che ha statuito anche il principio secondo il quale il debitore non è legittimato ad eccepire il supposto vizio relativo alla legittimazione alla riscossione, poiché la normativa in questione ( art. 2 comma 6 bis l. 130/1999; art. 106 TUB), ed in particolare le prescrizioni relative ai requisiti che devono possedere le società che effettuano operazioni di cartolarizzazione, sono finalizzate alla protezione degli investitori, che acquistano i titoli obbligazionari emessi per effetto della cartolarizzazione (le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti), venendo quindi in rilievo profili di tutela del mercato finanziario rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo;
ancor più di recente s'annovera l'ordinanza del 10 gennaio 2024 del Tribunale di Torino che decidendo analoga istanza di sospensione all'esecuzione ex art. 624 c.p.c. proposta dal debitore esecutato, il quale si doleva della circostanza che i creditori procedenti fossero società non legittimate ad agire per il recupero dei crediti, poiché, in presenza di crediti cartolarizzati ai sensi della legge 130/1999, l'attività di recupero sarebbe riservata alle sole società iscritte all'albo ex art. 106 T.U.B., ha disatteso l'istanza de quo. In particolare quel Giudice, dopo aver rilevato che in quel caso gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale indicavano espressamente i soggetti, iscritti all'albo ex art. 106 T.U.B. incaricati della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati (cc.dd. master servicers), riteneva che il debitore non potesse far valere la dedotta carenza di legittimazione in capo ai soggetti da questi delegati per le attività di riscossione (cc.dd. special servicers), in quanto:
1. le sub deleghe, quali quelle in questione, non hanno carattere di per sé elusivo dell'art. 2 comma 6 legge 130/1999, nella misura in cui il master servicer resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, delegata solo nei suoi aspetti più pratici agli special servicer, su cui dovrà esercitare i compiti di controllo e vigilanza che gli sono propri, anche in quanto delegante;
2. anche se il vizio di autorizzazione in capo allo special servicer dovesse rilevare a pena di nullità, si tratterebbe di nullità virtuale, che potrebbe essere fatta valere solo dai soggetti a favore dei quali essa è prevista (nel caso di specie gli investitori che acquistano le partecipazioni azionarie emesse a seguito di cartolarizzazione). Ha quindi ritenuto, in conclusione, che la norma che riserva l'attività di riscossione alle Società vigilate ex art. 106 TUB è posta a tutela del mercato degli investitori e non a tutela del debitore esecutato.
Rigetta l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 296/2021 opposto.
Spese al merito.
Così deciso in Taranto oggi 18 marzo 2025 all'esito della Camera di Consiglio, ordinanza di cui è data lettura in udienza alle parti.
IL GIUDICE UNICO
Dott. Leonardo Macchitella