TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13406/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 27.11.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tania Maria Aiello presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 21.10.1970 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lucia Elisabetta Bolzani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 08.06.1996
(anno 1996, atto n. 389, reg. 04, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Milano n. 10418/2017 emessa il 04.10.2017 con i seguenti figli:
, nata il [...] Controparte_1
, nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 10418/2017 emessa il
04.10.2017.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) Revocare, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'obbligo del sig. Parte_1 di corrispondere alla sig.ra la somma pari ad € 600,00 mensili a titolo Parte_2
di mantenimento dei due figli, oltre a revocare altresì l'obbligo del sig. di partecipare al 50% Pt_1
di tutte le spese straordinarie attinenti ai figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PAT'TUZIONI
2) Le parti danno atto che, con l'esatto adempimento di cui sopra nulla hanno più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione;
3) compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 10418/2017 emessa il 04.10.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.11.2024
da
1) Parte_1
Nato a Milano in data 27.11.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tania Maria Aiello presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano in data 21.10.1970 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lucia Elisabetta Bolzani presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 08.06.1996
(anno 1996, atto n. 389, reg. 04, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza del Tribunale di Milano n. 10418/2017 emessa il 04.10.2017 con i seguenti figli:
, nata il [...] Controparte_1
, nato il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 10418/2017 emessa il
04.10.2017.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) Revocare, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, l'obbligo del sig. Parte_1 di corrispondere alla sig.ra la somma pari ad € 600,00 mensili a titolo Parte_2
di mantenimento dei due figli, oltre a revocare altresì l'obbligo del sig. di partecipare al 50% Pt_1
di tutte le spese straordinarie attinenti ai figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PAT'TUZIONI
2) Le parti danno atto che, con l'esatto adempimento di cui sopra nulla hanno più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione;
3) compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 10418/2017 emessa il 04.10.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato