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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3330/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. EVANGELISTI SANDRO e dall'avv. FRANCIONI MORENA;
elettivamente domiciliato in VIA COSIMO MORELLI N. 27 62100 MACERATA, presso i difensori;
nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. HONORATI SETTIMIO;
elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 107 60100 ANCONA, presso i difensori;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2 assistito dall'avv. SANARIGHI SIMONETTA;
elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI 14 TOLENTINO, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità da custodia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24/01/2025 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1
, nella qualità di eredi del defunto nei confronti della Controparte_3 Persona_1 [...] per il danno asseritamente cagionato al de cuius in data 10.12.2015 h. 11:00 circa Controparte_4 da una sbarra metallica posta a chiusura della strada di accesso delle autoambulanze dirette verso gli ambulatori dell'Ospedale di Macerata;
sbarra che, a dire degli attori, occupava parzialmente il marciapiedi percorso dall'utenza pedonale al momento dell'urto con il proprio genitore, che quindi cadeva rovinosamente a terra trascinandola con sé in quanto non stabilmente fissa al suolo.
2 – Lamentano gli attori che l'urto con la sbarra e la conseguente caduta a terra del Pt_1 avrebbe comportato la “frattura post-traumatica branca ileo-pubica sinistra e la frattura metadiafisaria prossimale dell'omero sinistro” in soggetto con “Colecistite acuta litiasica,
Epatopatia cronica cirrotica HCV relata in fase ascitica, fibrillazione atriale permanente”, con prolungato allettamento ed accelerato decadimento delle funzioni epatiche, renali e cardiache dello stesso -già compromesse per le detti precedenti patologie-, tanto da portarlo alla morte circa un anno e mezzo dopo, il 15.07.2017.
3 – Le produzioni fotografiche allegate dagli attori (doc. 4), nonché dalla
[...]
, chiamata in causa quale garante per la RC della convenuta (doc. 8), Controparte_5 produzioni reciprocamente non contestate seppure di non agevole collocazione temporale, permettono di escludere il carattere di insidia o trabocchetto della sbarra metallica posta a presidio di uno degli ingressi carrai dell , sia per la sua natura inerte e di perfetta Pt_2 visibilità –stante anche l'orario diurno del sinistro-, sia per l'ingombro pressochè minimo del laterale marciapiede da parte della stessa tale da permettere l'agevole attraversamento dei pedoni e quindi da far ragionevolmente ritenere che il danno di cui è causa sia conseguenza di una “caduta accidentale” (per come riferito dallo stesso al P.S. nell'immediatezza del fatto: Pt_1 vedi doc. 8 pag. 19 di parte attrice), id est di un caso fortuito costituito dalla distrazione del pedone anziché di una situazione di pericolo occulto cagionato da cose in custodia ex art. 2051
c.c.
pagina 2 di 3 3.1 – Sul punto è noto l'orientamento della Suprema Corte a S.U. nr. 20943 del 30.06.2022, la quale, a superare l'esistente contrasto, e rifacendosi a principi più volte espressi dalla terza sezione (sentenze nr. 2480 e 2481 del 01.02.2018), ribadisce come “… la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c. comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.”
4- Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri tabellari di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e in relazione al sinistro Parte_1 Controparte_3 incorso a in data 10.12.2015; Persona_1 condanna Gentili e in solido al pagamento delle spese del giudizio, Pt_1 Controparte_3
e liquida quelle in favore della in complessivi € 5.000,00, oltre Parte_3 accessori e rimborso delle spese documentate;
liquida altresì quelle in favore della
[...]
in complessivi € 5.000,00, oltre accessori e rimborso delle spese documentate;
Controparte_5
Macerata, 21 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3330/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. EVANGELISTI SANDRO e dall'avv. FRANCIONI MORENA;
elettivamente domiciliato in VIA COSIMO MORELLI N. 27 62100 MACERATA, presso i difensori;
nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. HONORATI SETTIMIO;
elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 107 60100 ANCONA, presso i difensori;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. ; Controparte_2 P.IVA_2 assistito dall'avv. SANARIGHI SIMONETTA;
elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI 14 TOLENTINO, presso il difensore;
OGGETTO: risarcimento danni - responsabilità da custodia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24/01/2025 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Infondata e quindi da respingersi la domanda risarcitoria proposta da e Parte_1
, nella qualità di eredi del defunto nei confronti della Controparte_3 Persona_1 [...] per il danno asseritamente cagionato al de cuius in data 10.12.2015 h. 11:00 circa Controparte_4 da una sbarra metallica posta a chiusura della strada di accesso delle autoambulanze dirette verso gli ambulatori dell'Ospedale di Macerata;
sbarra che, a dire degli attori, occupava parzialmente il marciapiedi percorso dall'utenza pedonale al momento dell'urto con il proprio genitore, che quindi cadeva rovinosamente a terra trascinandola con sé in quanto non stabilmente fissa al suolo.
2 – Lamentano gli attori che l'urto con la sbarra e la conseguente caduta a terra del Pt_1 avrebbe comportato la “frattura post-traumatica branca ileo-pubica sinistra e la frattura metadiafisaria prossimale dell'omero sinistro” in soggetto con “Colecistite acuta litiasica,
Epatopatia cronica cirrotica HCV relata in fase ascitica, fibrillazione atriale permanente”, con prolungato allettamento ed accelerato decadimento delle funzioni epatiche, renali e cardiache dello stesso -già compromesse per le detti precedenti patologie-, tanto da portarlo alla morte circa un anno e mezzo dopo, il 15.07.2017.
3 – Le produzioni fotografiche allegate dagli attori (doc. 4), nonché dalla
[...]
, chiamata in causa quale garante per la RC della convenuta (doc. 8), Controparte_5 produzioni reciprocamente non contestate seppure di non agevole collocazione temporale, permettono di escludere il carattere di insidia o trabocchetto della sbarra metallica posta a presidio di uno degli ingressi carrai dell , sia per la sua natura inerte e di perfetta Pt_2 visibilità –stante anche l'orario diurno del sinistro-, sia per l'ingombro pressochè minimo del laterale marciapiede da parte della stessa tale da permettere l'agevole attraversamento dei pedoni e quindi da far ragionevolmente ritenere che il danno di cui è causa sia conseguenza di una “caduta accidentale” (per come riferito dallo stesso al P.S. nell'immediatezza del fatto: Pt_1 vedi doc. 8 pag. 19 di parte attrice), id est di un caso fortuito costituito dalla distrazione del pedone anziché di una situazione di pericolo occulto cagionato da cose in custodia ex art. 2051
c.c.
pagina 2 di 3 3.1 – Sul punto è noto l'orientamento della Suprema Corte a S.U. nr. 20943 del 30.06.2022, la quale, a superare l'esistente contrasto, e rifacendosi a principi più volte espressi dalla terza sezione (sentenze nr. 2480 e 2481 del 01.02.2018), ribadisce come “… la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c. comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.”
4- Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei criteri tabellari di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e in relazione al sinistro Parte_1 Controparte_3 incorso a in data 10.12.2015; Persona_1 condanna Gentili e in solido al pagamento delle spese del giudizio, Pt_1 Controparte_3
e liquida quelle in favore della in complessivi € 5.000,00, oltre Parte_3 accessori e rimborso delle spese documentate;
liquida altresì quelle in favore della
[...]
in complessivi € 5.000,00, oltre accessori e rimborso delle spese documentate;
Controparte_5
Macerata, 21 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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