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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 924/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Nicosia Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
A seguito dell'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2022, , n.q. di Parte_1 erede di ha chiesto di dichiararsi l'insussistenza Persona_1 dell'obbligo di restituzione dei ratei della prestazione pensione di vecchiaia cat. VOART n. 33830672 percepiti dal de cuius nel periodo 1.6.2006 -
1 20.2.2016, pari ad € 9.612,93, chiesti da con lettera di indebito datata CP_2
15.6.2021.
A tal fine, premesso che la pretesa restitutoria dell' muove dal CP_1 superamento della soglia reddituale stabilita per l'accesso alla prestazione, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di indebito pensionistico, derogatori rispetto alla regola di cui all'art. 2033 c.c., ha variamente argomentato sulla irripetibilità delle somme erogate da , deducendo, in CP_2 particolare, l'insussistenza di una condotta dolosa ascrivibile al de cuius
Persona_1
si è costituto contestando in fatto e in diritto la fondatezza del CP_2 ricorso di cui ha chiesto il rigetto. L'Ente ha in particolare dedotto che soltanto a seguito della definizione della domanda di supplemento di pensione presentata il 12.1.2016, sono stati inseriti redditi da pensione estera precedentemente non comunicati.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che nel caso di specie la pretesa restitutoria di riguarda le somme percepite da quale CP_2 Persona_1 maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 (c.d. incremento al milione) della pensione di vecchiaia cat. VOART n. 33830672 (cfr. doc. 1, ricorso).
Considerata la natura previdenziale della prestazione “base” percepita dal anche la maggiorazione sociale a tale prestazione correlata va Per_1 attratta nell'ambito delle provvidenze di tipo previdenziale. La maggiorazione sociale partecipa infatti della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale - cui accede (cfr. Cass. ord. 847/2024).
Ciò posto, va sul punto osservato che, secondo giurisprudenza costante:
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. S.U., sent. n. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
2 Sviluppando ulteriormente tale principio, la S.C. ha precisato che: “ In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, CP_1 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. Cass.
1228/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, non è in discussione la natura indebita della prestazione determinata dal superamento del limite reddituale per usufruire della maggiorazione di cui all'art. 38 Legge 441/2001.
Deve infatti ritenersi un fatto processualmente acquisito, non specificatamente contestato dalla ricorrente (con gli effetti di cui all'art.115
c.p.c.), alla prima difesa utile (cfr. verbale udienza 30.11.2023), che il de cuius abbia percepito redditi da pensione estera di importo tale da determinare il superamento della soglia reddituale necessaria per accedere alla prestazione in esame.
La questione posta dal ricorrente attiene infatti unicamente alla ripetibilità delle somme indebitamente percepite in assenza di una condotta dolosa ascrivibile a Persona_1
L'assunto è infondato.
Considerata la natura previdenziale dell'indebito, occorre fare riferimento all'art. 52 della l. n. 88/1989 secondo cui: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi
3 natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della legge n. 412/1991 statuisce che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. 10337/2023).
Dunque, sulla scorta della disposizione testé citata, al dolo dell'interessato è equiparato “quoad effectum” la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Nel caso di specie, a fronte della pacifica percezione dei redditi da pensione estera da parte del de cuius, era onere della ricorrente provare che
4 il proprio dante causa avesse assolto all'obbligo di comunicazione del detto reddito, come previsto dall'art 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del
2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis secondo cui “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione [….]”.
A tal riguardo, la ricorrente, invero, non ha dedotto né allegato l'avvenuta comunicazione da parte del sig. mediante modello RED, Per_1 del reddito derivante da pensione estera, né ha provato la dichiarazione del detto reddito all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, nel caso di specie, non vi sono elementi per potere sostenere che l'Ente potesse conoscere il reddito non comunicato dal de cuius, all'origine dell'indebito.
L'omessa dichiarazione del reddito incidente sulla prestazione percepita, in assenza di prova che tale reddito fosse stato dichiarato all'amministrazione finanziaria (e quindi fosse conoscibile da ), integra CP_2
l'ipotesi di dolo omissivo di cui all'art. 13 l. 412/1991, con conseguente piena ripetibilità della maggiorazione sociale indebitamente percepita nel periodo 1.6.2006-20.2.2016.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Il Giudice
Leonardo Modica
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Nicosia Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv.to Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
A seguito dell'udienza del 25.9.2025, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2022, , n.q. di Parte_1 erede di ha chiesto di dichiararsi l'insussistenza Persona_1 dell'obbligo di restituzione dei ratei della prestazione pensione di vecchiaia cat. VOART n. 33830672 percepiti dal de cuius nel periodo 1.6.2006 -
1 20.2.2016, pari ad € 9.612,93, chiesti da con lettera di indebito datata CP_2
15.6.2021.
A tal fine, premesso che la pretesa restitutoria dell' muove dal CP_1 superamento della soglia reddituale stabilita per l'accesso alla prestazione, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di indebito pensionistico, derogatori rispetto alla regola di cui all'art. 2033 c.c., ha variamente argomentato sulla irripetibilità delle somme erogate da , deducendo, in CP_2 particolare, l'insussistenza di una condotta dolosa ascrivibile al de cuius
Persona_1
si è costituto contestando in fatto e in diritto la fondatezza del CP_2 ricorso di cui ha chiesto il rigetto. L'Ente ha in particolare dedotto che soltanto a seguito della definizione della domanda di supplemento di pensione presentata il 12.1.2016, sono stati inseriti redditi da pensione estera precedentemente non comunicati.
La causa, istruita in via documentale, è stata decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso è infondato.
Occorre innanzitutto premettere che nel caso di specie la pretesa restitutoria di riguarda le somme percepite da quale CP_2 Persona_1 maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 (c.d. incremento al milione) della pensione di vecchiaia cat. VOART n. 33830672 (cfr. doc. 1, ricorso).
Considerata la natura previdenziale della prestazione “base” percepita dal anche la maggiorazione sociale a tale prestazione correlata va Per_1 attratta nell'ambito delle provvidenze di tipo previdenziale. La maggiorazione sociale partecipa infatti della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale - cui accede (cfr. Cass. ord. 847/2024).
Ciò posto, va sul punto osservato che, secondo giurisprudenza costante:
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. S.U., sent. n. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
2 Sviluppando ulteriormente tale principio, la S.C. ha precisato che: “ In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, CP_1 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (cfr. Cass.
1228/2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, non è in discussione la natura indebita della prestazione determinata dal superamento del limite reddituale per usufruire della maggiorazione di cui all'art. 38 Legge 441/2001.
Deve infatti ritenersi un fatto processualmente acquisito, non specificatamente contestato dalla ricorrente (con gli effetti di cui all'art.115
c.p.c.), alla prima difesa utile (cfr. verbale udienza 30.11.2023), che il de cuius abbia percepito redditi da pensione estera di importo tale da determinare il superamento della soglia reddituale necessaria per accedere alla prestazione in esame.
La questione posta dal ricorrente attiene infatti unicamente alla ripetibilità delle somme indebitamente percepite in assenza di una condotta dolosa ascrivibile a Persona_1
L'assunto è infondato.
Considerata la natura previdenziale dell'indebito, occorre fare riferimento all'art. 52 della l. n. 88/1989 secondo cui: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi
3 natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della legge n. 412/1991 statuisce che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Come peraltro precisato dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. 10337/2023).
Dunque, sulla scorta della disposizione testé citata, al dolo dell'interessato è equiparato “quoad effectum” la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Nel caso di specie, a fronte della pacifica percezione dei redditi da pensione estera da parte del de cuius, era onere della ricorrente provare che
4 il proprio dante causa avesse assolto all'obbligo di comunicazione del detto reddito, come previsto dall'art 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del
2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis secondo cui “ Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione [….]”.
A tal riguardo, la ricorrente, invero, non ha dedotto né allegato l'avvenuta comunicazione da parte del sig. mediante modello RED, Per_1 del reddito derivante da pensione estera, né ha provato la dichiarazione del detto reddito all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, nel caso di specie, non vi sono elementi per potere sostenere che l'Ente potesse conoscere il reddito non comunicato dal de cuius, all'origine dell'indebito.
L'omessa dichiarazione del reddito incidente sulla prestazione percepita, in assenza di prova che tale reddito fosse stato dichiarato all'amministrazione finanziaria (e quindi fosse conoscibile da ), integra CP_2
l'ipotesi di dolo omissivo di cui all'art. 13 l. 412/1991, con conseguente piena ripetibilità della maggiorazione sociale indebitamente percepita nel periodo 1.6.2006-20.2.2016.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Il Giudice
Leonardo Modica
5