Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11725/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11725/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del 16.01.2025, promossa da con l'assistenza e difesa dell'avv. Simplicio Parte_1
Simone;
contro in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina
La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per
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10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, parte ricorrente nel formulare la presente opposizione non ha specificato all'interno dell'atto introduttivo i motivi di disaccordo con l'elaborato del perito nominato in quanto si è limitata a chiedere la rinnovazione dell'elaborato peritale.
2 Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio essendo stata resa dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso in opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come CP_1 già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 16/01/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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