Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 730/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 730/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali ” e vertente TRA
(già , P.I. , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Miranda (c.f.
), giusta procura allegata;
C.F._1
Appellante
E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pamela Controparte_2 C.F._2
Siniscalchi (c.f. ), giusta procura in atti;
C.F._3
- Appellato
e in persona del l.r. p.t., (P.I. ); Controparte_3 P.IVA_2
- appellato contumace
Conclusioni: per parte appellante “L'avv. Luigi Miranda, nella qualità di procuratore costituito di parte appellante precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate Controparte_1 in tutti i propri atti e scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento, con espressa impugnativa di ogni avversa difesa, istanza ed eccezione. L'avv. Miranda chiede altresì la restituzione degli importi versati dalla Compagnia in ottemperanza all'atto di precetto notificato. L'avv. Miranda chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. “. Per parte appellata “il sig. a mezzo dello scrivente Controparte_2 procuratore, in via preliminare si riporta ancora una volta alla comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata telematicamente, a tutti i propri scritti difensivi, che abbiansi qui per ripetuti e trascritti per economia espositiva e ne chiede l'integrale accoglimento, ivi comprese le rassegnate conclusioni. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto di appello, eccepito e richiesto in quanto illegittimo, infondato sia in fatto che in diritto e non provato, così come impugna la CTU medico legale per quanto di ragione Impugna e contesta ancora la richiesta avversa relativa alla restituzione delle somme di cui all'atto di precetto relativamente all'avvenuto pagamento della sorta capitale in favore del sig. . Pertanto si chiede in via principale il rigetto dell'appello con conferma Controparte_2 della sentenza di primo grado. In via subordinata, il riconoscimento della percentuale pari al
2% di danno biologico e i giorni di inabilità riconosciuti dal CTU nominato in sede d'appello. Si chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 cpc.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la sentenza n. Controparte_4
26/2021, emessa in data 13.01.2021 dal Giudice di Pace di Lauro (AV) che così statuiva: “1)
DICHIARA la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat Doblò di proprietà di
, in ordine alla produzione del sinistro per cui è Controparte_3 causa;
2) CONDANNA la S.p.A. in solido con la Controparte_5 Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di € 7.549,02
[...] Controparte_2 all'attualità, oltre ad € 400,00 per spese di CTU. Interessi legali dalla sentenza;
3) CONDANNA la in solido con la al Controparte_6 Controparte_3 pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.350,00, di cui € 300,00 per le spese, € 450,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria, € 700,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. ed IVA, quest'ultima se documentata e non deducibile e rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del d.m. 55 del 10/03/2014, da attribuire al procuratore costituito Avv. Pamela Siniscalchi;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”. L'appellante proponeva il seguente motivo di gravame “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. errata applicazione dei principi giuridici”, eccependo che il Giudice di primo grado avesse erroneamente dichiarato procedibile e proponibile la domanda risarcitoria proposta dal , nonostante quest'ultimo non avesse mai inoltrato alla Controparte_2 compagnia assicurativa la documentazione medica afferente i postumi, non consentendo in tal modo di accertare e quantificare l'entità delle lesioni;
contestava la Ctu espletata in primo grado, che non costituiva mezzo di prova e che aveva riconosciuto uno spropositato danno biologico nella misura del 5%, contestava, inoltre, che l'esame TAC fosse stato eseguito ben due mesi dopo l'evento sinistro, e, visto il lasso temporale trascorso, non poteva assurgere ad Per elemento probatorio circa il nesso causale, contestava che il non avesse tenuto conto della valutazione della lesioni alla luce della l. 27/12 cd “micropermanenti” e che la consulenza fosse risultata del tutto esplorativa, nonché nulla per non avere il consulente tenuto conto delle osservazioni del proprio consulente di parte. L'appellante concludeva chiedendo “ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., disporre la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado sussistendo fondate ragioni in ordine all'accoglimento dell'appello proposto, anche in considerazione della possibilità d'insolvenza di controparte;
- in accoglimento del presente appello e rigettata ogni avversa domanda, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, modificare integralmente la sentenza n. 26/2021, emessa dal Giudice di Pace di Lauro (AV), dr. CP_7
depositata in data 15.01.2021, per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa,
[...] con conseguente revoca della condanna al pagamento del risarcimento del danno oltre spese. Con condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”. Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato , il quale, eccepiva sul Controparte_2 primo motivo di appello, ovvero improcedibilità e improponibilità della domanda risarcitoria, che alcun obbligo era stato violato e di avere inviato alla tutta la Controparte_4 documentazione medica completa di certificato di guarigione con postumi, come dimostrato dalla lettera datata 11.03.2016 inviata a mezzo raccomandata a/r in data 15.03.2016 e ricevuta dalla in data 22.03.2016; sul secondo motivo di appello, eccependo che le Controparte_4 conclusioni del CTU fossero corroborate dalle deposizioni rese dai testi escussi nel giudizio di primo grado che confermavano la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo non lasciando dubbi né in ordine alla responsabilità dell'evento né in ordine alla sussistenza del nesso di casualità; contestava quanto dedotto dal consulente medico dell' e rilevava che la consulenza di parte era priva di autonomo valore Controparte_4 probatorio, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico;
eccepiva che la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza non meritasse accoglimento, in mancanza di prova rigorosa del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2 R.G. n. 730/2021
L'appellato concludeva “Voglia l'adito Tribunale di Avellino in via preliminare - Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto della presente impugnazione. - Confermare la sentenza di primo grado in merito alla procedibilità ed ammissibilità della domanda giudiziale avanzata dal sig. . Nel merito - rigettare Controparte_2 l'appello per i motivi sopra esposti con conseguente conferma della sentenza n. 26/2021 emessa da Giudice di Pace di Lauro in data 13.01.2021 e pubblicata in data 15.01.2021.”. L'altra parte appellata “ ” non si costituiva Controparte_3 in giudizio. Con Ordinanza del 9/03/2023 veniva ammesso l'espletamento di Ctu. Infine, la causa veniva assegnata alla scrivente, che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Anzitutto, va dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_3
, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
[...] Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato. Come sopra esposto, la parte appellante ha lamentato, in via preliminare, che il Giudice di primo grado avesse erroneamente dichiarato procedibile e proponibile la domanda risarcitoria proposta dal , nonostante quest'ultimo non avesse inoltrato alla Controparte_2 compagnia assicurativa la documentazione medica afferente i postumi, non consentendo ad essa assicurazione di formulare un proposta risarcitoria.
La contestazione è infondata, atteso che, dall'esame della documentazione allegata in primo grado, risulta l'invio nell'interesse di alla di lettera Controparte_2 Controparte_4 avente ad oggetto “risarcimento danni ex art. 148 D.lgs. n. 209/2005 e ss. mod.”, datata 11.03.2016 inviata a mezzo raccomandata a/r in data 15.03.2016 e ricevuta in data 22.03.2016 (v. prod. alleg.), contenente tutti gli estremi necessari, a fronte di tanto, l'assicurazione non ha comprovato di avere richiesto, in esito alla ricezione di tale istanza, all'interessato documentazione, chiarimenti o invito alla sottoposizione a visita medica;
altresì, considerato che il giudizio di primo grado veniva introdotto nel 2018, risulta ampiamente riconosciuto lo spatium deliberandi previsto dal secondo comma dell'art 145 del d.lgs. 209/2005. In ordine alla prova del sinistro, è da ritenersi che il Giudice di Pace abbia correttamente valutato il compendio istruttorio ed infondate si appalesano le contestazioni di parte appellante di violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e di errata valutazione delle risultanze istruttorie, evincendosi dalla disamina del fascicolo di primo grado che, a mezzo dell'escussione del testimone diretto fossero state confermate le circostanze di Testimone_1 tempo e luogo di cui all'atto di citazione e la dinamica del tamponamento da parte del veicolo Fiat Doblò di proprietà del convenuto alla bicicletta condotta dal e la conseguente CP_2 caduta di quest'ultimo (v. Verbale di udienza del 20/7/2018, fasc. I grado). Rispetto alla indicata deposizione, in vero, non risultano prospettati dalla difesa appellante e posti all'attenzione del Tribunale precisi e circostanziati elementi che avrebbero dovuto indurre dubbi sulla veridicità di quanto narrato e sulla affidabilità del predetto teste, né poteva costituire motivo ostativo al riconoscimento della fondatezza della ricostruzione attorea il fatto che fosse stato escusso in giudizio un solo testimone.
Deve, dunque, ritenersi che in primo grado fosse stata effettivamente raggiunta prova in ordine all'an del fatto storico e sinistro di causa ed alla responsabilità esclusiva nella causazione in capo al conducente della vettura di proprietà del convenuto. Maggiore attenzione meritano, di contro, le contestazioni di cui all'atto di gravame circa il quantum del risarcimento.
La doglianza di parte appellante relativa alla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata in primo grado è stata risolta disponendo nuovamente e dunque rinnovando tale mezzo di indagine nella presente sede, ritenendosi non congrue le valutazioni espresse dal Ctu nominato in primo grado.
Si provvede, pertanto, a dar conto delle relative risultanze.
3 R.G. n. 730/2021
Il C.t.u., all'esito dell'esame della documentazione e del diretto esame del periziando, svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali “Vi è sussistenza del nesso di causalità, sia tra le modalità con le quali si verificò l'incidente stradale e le lesioni riportate, sia tra le lesioni riportate ed i postumi che attualmente presenta il Sig. , in quanto sono soddisfatti Controparte_2
i criteri: cronologico, topografico, della efficienza quantitativa e qualitativa e della esclusione di altre cause;
I postumi che attualmente presenta il periziando, rilevati dal sottoscritto C.T.U. in occasione della visita peritale, sono tutti dipendenti dalle lesioni in quanto tali, riportate in occasione dell'evento traumatico (investimento), del quale fu vittima in data 27.09.2012.” (…)
“Circa la sussistenza del nesso di causalità si è data risposta in precedenza (Risposta al Quesito 1). È il caso di ricordare che i “traumi contusivi articolari”, non sempre evidenziano subito dopo il trauma, e, quindi, al momento dell'esame clinico in Pronto Soccorso, il reale danno anatomo- patologico a carico delle strutture periarticolari, che si manifesta, invece, nel corso dei giorni successivi e viene definito con i mirati esami strumentali.” e concludeva “In conseguenza delle lesioni causalmente collegate al sinistro è derivato: — Un periodo di INABILITA'
TEMPORANEA TOTALE, pari a giorni 15; — Un periodo di INABILBITA' TEMPORANEA
PARZIALE di complessivi giorni 35, dei quali: i primi 20 valutabili al 50% ed i successivi 15 valutabili al 25%; Allo stato sussistono postumi che possono essere equamente quantificati nella misura del 2% di in relazione all'integrità psico- Parte_2 fisica del periziando. Tali postumi incidono in maniera irrilevante sulla abituale attività lavorativa di muratore svolta dal periziando e su altre attività lavorative affini ad essa.” (v.
Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 19/10/2023).
Stima il Tribunale che la compiutezza delle indagini svolte, eseguite in coerenza con i quesiti formulati, unitamente alla logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità scientifica non v'è ragione di dubitare, impongano la piena condivisione delle riportate risultanze, tenuto conto anche dell'assenza di rilievi critici di parte.
Dunque, sulla scorta delle risultanze della rinnovata C.t.u., deve concludersi nel senso che sia fondato il motivo di appello proposto con cui si è lamentato l'incongruo riconoscimento da parte del Giudice di Pace del danno biologico conseguente al sinistro di causa nella misura del 5% e dei gg. di ITT e ITP. In parte qua la sentenza di primo grado va, pertanto, riformata.
Per la liquidazione del danno biologico deve trovare applicazione la tabella di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), il cui ambito applicativo è relativo alle lesioni di lieve entità, che, per quanto riguarda il danno biologico permanente, sono quelle non superiori al 9 per cento. In riforma della Sentenza di primo grado, deve, quindi, essere riconosciuto all'attore, che al momento del fatto aveva 40 anni, l'importo complessivo di €3.359,60 così suddivisi
Percentuale di invalidità permanente 2% Punto base danno permanente € 947,30, Giorni di invalidità temporanea totale 15, Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0, Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20, Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15,
Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente€ 1.771,45, Invalidità temporanea totale € 828,60, Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40, Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15, totale danno biologico temporaneo € 1.588,15. Nulla risulta dovuto, invece, a titolo di “danno morale”, considerato che esso richiede apposita prova, da fornirsi anche per presunzioni (v. in tema Cass. civile sez.
III, 13/01/2016, n.339 “In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.”) e che, nel caso di specie, l'attore nulla avesse dedotto, né tanto meno comprovato in merito.
In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli
4 R.G. n. 730/2021
interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente Istat dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'Istat e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 27 settembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'Istat, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
La sentenza di primo grado va, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto riformata nei termini di cui al dispositivo.
La parte appellante ha, altresì, chiesto, in caso di accoglimento della propria domanda, la condanna della parte appellata alla restituzione degli importi già versati. La circostanza che la abbia provveduto, in seguito alla pubblicazione della sentenza di primo grado ed alla CP_1 notifica dell'atto di precetto, al pagamento di quanto riconosciuto dalla stessa in favore del
è pacifica perché riconosciuta dalla stessa difesa di quest'ultimo (v. Comparsa CP_2 conclusionale). In proposito la Cassazione ha affermato che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 cod. proc. civ., conseguendo alla riforma della sentenza di primo grado. La domanda di ripetizione dell'importo già corrisposto dall'odierna appellante in attuazione della pronuncia gravata va dunque accolta (v. in tema Cass., sez. III, 08.07.2010 n. 16152; Cass., sez. III,
26.01.2016 n. 1324; Cass. civile sez. II, 14/03/2024, n.6788). Pertanto, va accertato che
è tenuto alla restituzione in favore di (già Controparte_2 Parte_1 CP_1
delle somme corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata,
[...] disponendo la relativa condanna, con interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite.
La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali. Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II, 30/01/2023, n.2697). Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese di lite del primo grado vanno compensate per la metà, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della restante metà. Parimenti, le spese del presente grado di appello vanno compensate per la metà, con condanna dell'appellante al pagamento della restante metà. Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, ex art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte.
Sulle spese delle C.t.u., espletate nei due gradi di giudizio, già liquidate in favore degli ausiliari con separati decreti, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari misura, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068 e Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023).
5 R.G. n. 730/2021
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della parte appellata Controparte_3 CP_3 in persona del l.r. p.t.
[...]
2. in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di Parte_1
(già ed in parziale riforma della Sentenza appellata n. 26/2021, Controparte_1 emessa dal Giudice di Pace di Lauro del 13.01.2021, depositata in data 15.01.2021, condanna (già , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t. e in persona del Controparte_3 Controparte_3
l.r. p.t.,al pagamento, in solido, in favore dell'attore , dell'importo Controparte_2 pari a €3.359,60 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali come indicato in parte motiva.
3. Rigetta, per la restante parte, l'appello.
4. Condanna a restituire a (già Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 le somme corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado, con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi dalla data dell'eseguito pagamento e sino al soddisfo.
5. Compensa tra le parti le spese di lite del primo grado nella misura della metà e condanna le parti convenute in primo grado, (già Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappr.te p.t., e di
[...] Controparte_3 CP_3 in persona del l.r. p.t.,, in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] dell'attore, della restante metà, che si liquida in €132,00 per esborsi e €632,50 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge,
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Pamela Siniscalchi, per dichiarato anticipo.
6. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di appello nella misura della metà e condanna (già , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappr.te p.t. al pagamento, in favore dell'appellato costituito, della restante metà, che si liquida €1.064,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Pamela Siniscalchi, per dichiarato anticipo.
7. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota le spese delle consulenze tecniche espletate nel corso dei due gradi di giudizio, così come liquidate con appositi separati decreti. Così deciso in data 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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