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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1423/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1423/2022 promossa da:
(Codice Fiscale ) IN PROPRIO E QUALE Parte_1 C.F._1
ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUI MINORI Per_1
(Codice Fiscale ) E (Codice Fiscale
[...] C.F._2 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. GUGLIELMO GUERRA, presso il cui C.F._3
Studio sito in Misano Adriatico (RN), Via Nino Bixio n. 2, è elettivamente domiciliato
ATTORE
Nei confronti di
(Codice Fiscale , CP_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_1
e (come da foglio di precisazione delle conclusioni del 25/10/2024): Persona_1 Pt_2
pagina 1 di 11 “Voglia l'On.le Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda attorea, dichiarata la responsabilità di per l'uccisione della signora , rispettivamente CP_1 Persona_2 madre e nonna degli attori, condannarlo al risarcimento dei danni subiti dagli attori per la somma di €.254.974,20 a favore del figlio di €.156.907,20 a favore del nipote Parte_1
, così come previsto dalle tabelle del Tribunale di Roma o quelle diverse somme Parte_2 ritenute di giustizia.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 25/12/21 al saldo.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio nonché in qualità di Parte_1 esercente la responsabilità sui figli minori e , ha convenuto in giudizio, Persona_1 Pt_2 innanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo l'accertamento della responsabilità e la CP_1 conseguente condanna di quest'ultimo per i danni da perdita di congiunto sofferti in conseguenza dell'omicidio, perpetrato dal medesimo , di , rispettivamente CP_1 Persona_3 madre e nonna degli attori.
A sostegno di tale domanda giudiziale, parte attrice ha esposto che, in data 25/12/2021, R_
veniva assassinata in seguito ad atto criminale posto in essere dal precitato convenuto,
[...] al tempo coniuge convivente della vittima, fatto in ordine al quale, nelle more del presente giudizio, veniva emessa sentenza di condanna a carico di da parte della Corte di CP_1
Assise di Pesaro n. 1 del 25/05/2022, depositata il 20/06/2022.
Secondo la prospettazione attorea, il fatto criminoso in commento aveva generato conseguente danno da perdita del rapporto parentale sia nei confronti di – figlio di prime Parte_1 nozze di – sia nei confronti dei minori e – Persona_3 Persona_1 Parte_2 figli di e, quindi, nipoti della vittima, loro nonna paterna – in ragione della Parte_1 definitiva compromissione del rapporto familiare intercorrente con la defunta.
Ulteriormente, la difesa attorea ha esposto di aver presentato, prima dell'introduzione del presente giudizio, ricorso innanzi al Tribunale di Pesaro per sequestro conservativo nei confronti dell'odierno convenuto (rubricato al R.G. n. 740/2022), il quale veniva concesso, anche in tale circostanza nella contumacia di quest'ultimo, con ordinanza del 05/05/2022, su tutti i beni immobili, mobili e crediti appartenenti a sino alla concorrenza di €. 250.000,00, CP_1 con contestuale concessione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, poi effettivamente instaurato nella presente sede.
Nessuno si è costituito in giudizio per parte convenuta, nonostante ritualmente notiziata del procedimento che, quindi, si è svolto in sua contumacia. pagina 2 di 11 All'esito della prima udienza del 26/05/2021, svoltasi in forma cartolare, venivano concessi i termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e, sulla base delle conclusioni rassegnate da parte attrice come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione con ordinanza del 06/11/2024 con la quale venivano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del convenuto , regolarmente citato CP_1
e non costituitosi nel presente giudizio.
Inoltre, si osserva che in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice non ha riproposto la domanda tesa ad ottenere il risarcimento, oltre che in favore di e , anche di Parte_1 Pt_2
Tuttavia, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale di Persona_1 legittimità sul punto (v. Cass. Civ., sentenza n. 33767/20199, si ritiene che ciò non possa intendersi quale abbandono della domanda in commento, difettando un'esplicita rinuncia alla stessa, nonché avuto riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento e alla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, elementi tutti dai quali emerge una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa – tanto che, infatti, in sede di comparsa conclusionale essa è stata riproposta.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Parte attrice ha ricostruito i fatti posti a fondamento della domanda come segue.
In data 25/12/2021 veniva uccisa nella propria abitazione sita in Gradara (PU) Persona_3 ove risiedeva insieme al proprio coniuge, l'odierno convenuto , il quale confessava CP_1 sin da subito di aver commesso l'omicidio della donna e a carico del quale veniva quindi avviato il procedimento penale R.G.N.R. n. 3108/2021.
Con sentenza n. 1 emessa il 25/05/2022 e depositata il 20/06/2022 nel predetto procedimento penale, la Corte di Assise di Pesaro riconosceva colpevole del reato previsto e CP_1 punito dagli artt. 575, 577, comma primo, n. 1) e 4), relazione all'art. 61, n. 1, c.p., in concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'aver commesso il delitto contro il coniuge,
e lo condannava alla pena di anni ventiquattro di reclusione (v. sentenza Corte di Assise di Pesaro
n. 1/2022, depositata con seconda memoria istruttoria da parte attrice).
Le indagini e l'istruttoria condotte nel processo penale consentivano di accertare che: - il convenuto confessava sin da subito l'omicidio della moglie per motivi di gelosia, CP_1 senza ritrattare alcunché e senza cercare giustificazioni alla propria condotta, esponendo i fatti in maniera tale da non contrastare con le altre risultanze probatorie, con ciò rendendo la vicenda pienamente provata (si veda pag. 21 della sentenza in commento, “… La vicenda è pienamente pagina 3 di 11
provata, l'imputato l'ha confessata in modo genuino e la Difesa, con grande onestà intellettuale non ha contestato quanto è emerso in modo chiaro e con certezza…”); - la causa della morte era da rinvenirsi nei colpi inferti alla donna dall'odierno convenuto con un coltello da cucina con una condotta particolarmente violenta ed efferata, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo soggettivo, tali da cagionare la morte della donna sul posto (v. pag. 37 della sentenza penale, “… La donna è stata uccisa con una ferocia inaudita… è evidente che la furia omicida del CP_1 si è scatenata con modalità abnormi rispetto anche al fine della condotta… l'imputato ha continuato a infliggere colpi, mentre la donna cercava disperatamente di difendersi, insensibile di fronte a tale estrema difesa… Le modalità del barbaro eccidio, ne dimostrato una particolare efferatezza…”; - in ragione della dinamica dei fatti (si veda la ricostruzione offerta nella sentenza in commento, ove si riporta la stessa narrazione dei fatti operata dall'odierno convenuto), sussisteva il dolo diretto, intenzionale, dell'imputato (v. pag. 23 della sentenza penale, “…Il dolo diretto, intenzionale (non la premeditazione) emerge in modo inequivocabile dalla stessa dinamica dei fatti, quale emerge dalle tracce della efferata condotta, lasciate sul corpo della vittima…”).
Sulla scorta di tali allegazioni fattuali, riscontrate dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio, parte attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto per la morte della congiunta e per il conseguente danno c.d. parentale derivato ai prossimi congiunti della Persona_3 vittima.
Premesso che la difesa attorea nulla ha dedotto in atti quanto all'eventuale irrevocabilità della sentenza penale di condanna emessa – non potendo quindi l'odierno giudice ritenersi vincolato, nell'odierno procedimento risarcitorio, all'eventuale giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. che dovesse essere intervenuto nelle more del giudizio, in difetto di prova sul punto - non può comunque essere messa in discussione l'utilizzabilità della documentazione relativa alle risultanze dell'indagine penale conclusasi con sentenza di condanna di CP_1 per il delitto di omicidio dell'allora coniuge convivente. Al riguardo la giurisprudenza ha sottolineato, in effetti, che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre alla base del proprio convincimento le prove
“atipiche” - tra cui le risultanze di eventuali atti del procedimento svoltosi in sede penale – “se idonee a offrire validi elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica
e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. Civ., 01/02/2023, n. 2947; Cass. Civ., 31/10/2023,
n. 30298; Cass. Civ., 19/07/2019, n. 19521).
Così, ben può il giudice civile utilizzare la sentenza penale di condanna, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce pagina 4 di 11 documentazione (ex multis, Cass. Civ., 07/05/2021, n. 12164; Cass. Civ., 07/11/2023, n. 30992;
Cass. Civ., 31/01/2024, n. 2897), tenendo conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e ripercorrendo lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, il tutto ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, i.e. il fatto illecito, il danno risarcibile, il nesso causale e l'elemento soggettivo civilistico.
Ritiene questo giudice che le risultanze processualmente acquisite appaiono sufficienti ai fini di una chiara e completa ricostruzione della dinamica del fatto illecito e, quindi, dell'accertamento in positivo della concreta incidenza causale della condotta commissiva dolosa del convenuto rispetto all'evento dannoso occorso.
In particolare, emblematico è quanto statuito nella precitata sentenza penale di condanna emessa dalla Corte di Assise di Pesaro, ove così si statuisce: “… Come emerge indubitabilmente dalle risultanze della relazione autoptica della dott.ssa e dagli accertamenti dei Per_4 verbalizzanti, la donna è morta perché colpita dall'imputato in più parti del corpo con un coltello da cucina con la lama lunga 19 centimetri e larga 4 centimetri, all'interno della camera da letto della comune dimora. In particolare, con una condotta particolarmente violenta – colpi inferti perpendicolarmente e con trazionamento della lama verso il basso, sì da procurare ferite più ampie – l'imputato ha provato alla vittima 5 lesioni da taglio da “difesa passiva” (…) e da
“difesa attiva” (…) e 6 lesioni da punta-taglio (…) che ne hanno determinato uno stato di “shock ipovolemico emorragico” in conseguenza del quale la donna è morta sul posto. In parole più semplici: la donna è morta dissanguata (…) Il dolo diretto, intenzionale (non la premeditazione) emerge in modo inequivocabile dalla stessa dinamica dei fatti, quale emerge dalle tracce della efferata condotta, lasciate sul corpo della vittima (…)” (v. pagg. 22 e 23 della sentenza penale in commento). La medesima Corte di Assise, ritenuto che: “(…) lo stato emotivo di carattere eccezionale in cui ha agito il la notte del fatto appare proprio essere quella spinta CP_1 identitaria e incontrollabile dell'uomo che sta, come si è visto, all'origine della violenza di genere e che anzi ne costituisce, dal punto di vista individuale e sociale, il catalizzatore (…)”, conclude affermando che: “(…) è difficile non cogliere la natura di femminicidio (o femicidio) nel delitto commesso dal (v. pagg. 45 e 47 della sentenza penale). CP_1
Risulta, pertanto, ampiamente provata la piena responsabilità di nell'aver CP_1 cagionato, secondo una condotta delittuosa più volta definita “feroce, efferata” dalla Corte di
Assise di Pesaro, la morte della propria congiunta, rispettivamente, madre e nonna degli odierni attori, e il nesso di causalità tra la suddetta condotta delittuosa e il danno subito dai predetti familiari della vittima.
Sotto tale ultimo aspetto, parte attrice ha infatti domandato il risarcimento del c.d. danno parentale, sofferto “iure proprio” rispettivamente dal figlio della vittima e dai nipoti, deducendo che tale danno si è sostanzialmente concretato nella definitiva compromissione del rapporto pagina 5 di 11 familiare con la defunta , inteso come sofferenza dei familiari superstiti per Persona_3
l'irrimediabile perdita e distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività e nell'alterazione che una siffatta perdita generano inevitabilmente anche nelle relazioni tra i superstiti stessi.
Con riferimento alla tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, le Sezioni Unite, con pronuncia n.
26972/2008, nel solco tracciato dalle sentenze di legittimità nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003, ne hanno estesa la tutela, riconducendo nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia, ritenendo che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (si vedano in particolare le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003).
In particolare, in tema di pregiudizio derivante, per quanto qui di interesse, dalla perdita del rapporto parentale – inteso come il pregiudizio subito dal familiare sotto il duplice profilo morale,
i.e. l'interiore sofferenza morale soggettiva che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico- relazionale, i.e. lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnarlo per l'intera esistenza – sotto il profilo probatorio e secondo l'orientamento della Suprema Corte, il giudice è tenuto a verificare se sussistono i precitati profili, valutando anche l'effettività del danno in considerazione dei concreti rapporti con il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi, ben potendo la vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito ricorrendo, per l'appunto, a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (v. Cass. Civ., Sezione Terza, n. 25541/2022), tra cui assume certamente rilievo la maggiore o minore prossimità del legame parentale e la qualità dei legami affettivi (cfr. anche, in senso conforme, Cass. Civ., Sezione Terza, n. 27658/2023).
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto, è orientamento unanime della Corte di Cassazione che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, conseguenza ritenuta di norma connaturale all'essere umano (v. Cass. Civ., Sezione Terza, n. 25541/2022 cit.; cfr. in senso conforme, Cass. Civ., Sezione Terza, n. 11212/2019; Cass. Civ., Sezione Terza, n. 31950/2018), presunzione rispetto alla quale sarà sempre ammessa la deduzione e la prova di circostanze dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite da parte del convenuto.
pagina 6 di 11 Sulla scorta di tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'uccisione di una persona faccia presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in primis in capo ai prossimi congiunti costituenti la c.d. famiglia nucleare (genitori, coniuge, figli o fratelli della vittima), con la precisazione che la sussistenza del vincolo familiare di tipo giuridico- formale o la presenza di una situazione di convivenza non costituiscono condizioni necessarie ai fini del risarcimento, poiché il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, potendo al più costituire elemento probatorio utile a dimostrare, insieme ad altri elementi, l'ampiezza e la profondità del rapporto affettivo e a determinare anche il quantum debeatur (v. Cass. Civ., Sezione Terza, n. 27658/2023 cit.; Cass. Civ., nn. 22937/2022 e 9010/2022). Tale principio di diritto è stato di recente ribadito anche dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 2776 del 30/01/2024.
Entro tale prospettiva, per quanto qui di rilievo ai fini dell'odierno decidere, è altresì opportuno osservare che la Corte di Cassazione ha ritenuto di ammettere il diritto al risarcimento, conseguente al fatto illecito del terzo, anche nei confronti del danno patito dai nipoti per la morte dei nonni, osservando che “… anche il legame parentale fra nonno e nipote consent[e] di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) …” (v. Cass. Civ., Sezione Terza, n. 29332, 07/12/2017, nonché
Cass. Civ., n. 17984, 09/07/2018). Ciò sul presupposto che la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla c.d. famiglia nucleare, affermando, per l'appunto, che nell'ambito del danno non patrimoniale per la morte di un congiunto, non necessariamente il rapporto tra nonni e nipoti – o tra altri congiunti – debba essere ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante, finendo altrimenti per escludere a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del pregiudizio da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco e transitorio quale è quello della convivenza (v. anche Cass. Civ.,
Sezione Terza, n. 21230, 20/10/2016, “… non ritiene il Collegio che solo in caso di convivenza
“il rapporto assum[a] rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno”, atteso che in tal modo si esclude apriori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non
pagina 7 di 11
implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà …”; v., in senso conforme, anche Cass. Civ., Sezione Terza, n. 16019, 07/06/2024).
Peraltro, occorre osservare che, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che la non convivenza della vittima con il figlio e i nipoti fosse derivata, non già da una scelta di vita in autonomia, ma dalle difficoltà economiche dell'intero nucleo familiare che avevano indotto la defunta R_
ad emigrare in Italia al fine di poter sostentare la propria famiglia, rimasta nel paese
[...]
d'origine (Ucraina), ove risiedono per l'appunto e i di lui figli. Parte_1
Entro tale prospettiva, pertanto, la convivenza può assurgere a parametro utile per dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega la vittima e i parenti sopravvissuti, oltre a determinarne il quantum debeatur, ma non costituisce limite al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei prossimi congiunti.
Ciò posto, non vi è dubbio che gli odierni attori siano soggetti pienamente legittimati a chiedere il risarcimento del c.d. danno da perdita parentale, che può ritenersi provato all'esito dell'odierno giudizio e del procedimento penale conclusosi con la condanna dell'imputato , CP_1 atteso lo stretto legame affettivo esistente in via presuntiva con la di loro congiunta, rispettivamente quali figlio e nipoti della vittima, nonché considerando la mancata allegazione di circostanze di segno contrario da parte del convenuto, rimasto contumace nell'odierna sede, volte a confutare l'effettività e l'intensità del rapporto familiare assunto dagli attori. Ciò vale ancor più avuto riguardo all'efferato omicidio e alla condotta propriamente delittuosa posta in essere dall'odierno convenuto ai danni della congiunta degli attori, puntualmente descritta nell'emessa sentenza di condanna, tale presuntivamente da comportare uno sconvolgimento interiore nei familiari superstiti, i quali sono stati anche privati dell'aiuto economico che veniva loro fornito dalla . Persona_3
Si ritiene quindi che il fatto illecito posto in essere dal convenuto , costituito CP_1 dall'uccisione della congiunta degli attori, abbia dato luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, avendo colpito soggetti (il figlio e i nipoti della vittima) legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione ha leso il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Ciò posto, al fine di pervenire, secondo i principi indicati, alla liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti superstiti, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma – la cui applicazione, in luogo di quelle di Milano, è stata richiesta dalla difesa attorea in sede di precisazione delle conclusioni e successivo deposito dello scritto conclusivo - in conformità all'orientamento pressoché consolidato della Corte di pagina 8 di 11 Cassazione introdotto con la pronuncia n. 10579/2021 che ha affermato il seguente principio di diritto: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v., da ultimo, anche Cass. Civ., n. 20292/2022).
Orbene, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, questo giudice ritiene opportuno fare applicazione delle precitate tabelle del Tribunale di Roma. In relazione a tali tabelle, da ultimo elaborate per l'anno 2023, secondo un sistema a punti, che tiene conto, per quanto qui di interesse, della relazione parentale, dell'età del congiunto al momento del fatto lesivo, dell'età della vittima (sempre rapportata a tale momento), nonché di correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta - tra cui, il fattore della convivenza o non convivenza con la vittima che possono giustificare, rispettivamente, un aumento o una riduzione del quantum risarcitorio - è previsto un valore a punto massimo di €
11.356,15. Al riguardo, va precisato che, con l'adozione di tale sistema tabellare, si è ritenuto opportuno adottare un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale
(v. relazione alla tabella B di Roma).
Pertanto, sulla scorta delle precitate tabelle romane, considerato che: i) la vittima, al momento del delitto avvenuto il 25/12/2021, aveva 61 anni essendo nata il [...] (v. atto di citazione);
ii) il di lei figlio, all'epoca del fatto, aveva 41 anni;
iii) i nipoti, all'epoca del fatto, avevano, rispettivamente, 15 e 6 anni;
iv) i soggetti istanti non risultavano conviventi al momento del fatto con la vittima, circostanza che può dare luogo alla riduzione fino ad ½ del punteggio complessivo;
il danno può essere liquidato come segue:
- al figlio va riconosciuto un punteggio di 23 (18 + 2 + 3) ridotto a 18 (in Parte_1 applicazione del parametro della “non convivenza”) che va moltiplicato per l'importo di € 11.356,15, pervenendosi così alla somma di € 204.410,70;
pagina 9 di 11 - al nipote va riconosciuto un punteggio di 12,5 (6 + 2 + 4,5) ridotto a 7,5 (in Persona_1 applicazione del parametro della “non convivenza”) che va moltiplicato per l'importo di € 11.356,15, pervenendosi così alla somma di € 85.171,12;
- al nipote va riconosciuto un punteggio di 13 (6 + 2 + 5) ridotto a 8 (in Parte_2 applicazione del parametro della “non convivenza”) che va moltiplicato per l'importo di €
11.356,15, pervenendosi così alla somma di € 90.849,20.
In conclusione, sulla scorta di quanto sopra esposto, il convenuto deve essere condannato a risarcire gli attori degli importi suindicati, con ulteriore conferma del provvedimento emesso in sede cautelare.
Le predette somme devono essere maggiorate degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso (25/12/2021) fino alla data della presente sentenza, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT (v. Cass. Civ., SS.UU.,
05/04/2007, n. 8521).
Sugli importi complessivamente dovuti decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite del presente giudizio, come liquidate in dispositivo in ragione del decisum e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e vengono quindi poste integralmente a carico del convenuto (valori CP_1 medi di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, valore minimo per la fase istruttoria essendo la causa di natura documentale), così come quelle inerenti al giudizio cautelare
(valori medi di riferimento per le sole fasi di studio, introduttiva/trattazione e decisionale, considerata l'assenza di adempimenti istruttori in tale sede), la cui decisione nella presente sede
è stata demandata dallo stesso Giudice del procedimento ante causam, giusto provvedimento di sequestro del 05/05/2022, con distrazione diretta in favore del difensore attoreo dichiaratosi antistatario. Da ultimo, il convenuto dovrà altresì rimborsare le spese documentate per complessivi € 588,00 sostenute dagli attori per le formalità relative alla trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo effettuata in data 03/06/2022 (nota di trascrizione registro generale n. 7835, registro particolare n. 5285 sull'immobile distinto al Fg. 1, mapp. 113, subb 1 e 2; nota di trascrizione registro generale n. 8732, registro particolare n. 5940 sull'immobile distinto al Fg. 4, mapp. 670, sub 3, v. doc. 2 fasc. att.).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1423/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità del convenuto per i danni subiti dagli CP_1 attori in conseguenza dell'omicidio di avvenuto il 25/12/2021 e, per Persona_3
l'effetto, dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 seguenti somme a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori, maggiorate degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza, prendendo base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso e poi anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo:
- € 204.410,70 in favore di Parte_1
- € 85.171,12 in favore di Persona_1
- € 90.849,20 in favore di;
Parte_2
- dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore degli attori in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui minori e , per il giudizio cautelare R.G. n. 740/2022 Persona_1 Pt_2 che si liquidano in complessivi €. 5.224,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per compensi professionali, oltre rifusione delle spese di iscrizione a ruolo del medesimo giudizio cautelare e spese per la trascrizione dell'ordinanza di sequestro conservativo come descritte in parte motiva, con distrazione diretta in favore dell'Avv. Guglielmo Guerra dichiaratosi antistatario;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore degli attori in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui minori e , per il presente giudizio di merito che si Persona_1 Pt_2 liquidano in complessivi €. 17.252,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre rifusione delle spese di iscrizione a ruolo del giudizio, con distrazione diretta in favore dell'Avv. Guglielmo Guerra dichiaratosi antistatario.
Pesaro, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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