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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 5446/2019 promossa da
(P. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Parte_1 PartitaIVA_1
Gasparini, Filippo Natrici, Alessia Cucinotta e Matteo Mungari ed elettivamente domiciliata in Roma viale Beethoven n 11 presso e nello studio degli avv.ti giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello.
Appellante
(C. F. ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1 in Santa Maria a Monte via Francesca n. 282 presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Boldrini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di accertare e dichiarare Parte_2
l'illegittimità della condotta di costituente inadempimento delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal contratto, con conseguente condanna della medesima al pagamento in favore del sig. della somma non incassata di € 2.743,38. Parte_2
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. In data 12.07.2003 il sig. ha sottoscritto con (d'ora in Parte_2 Parte_1
avanti per comodità ) la polizza di assicurazione sulla vita denominata Pt_1
“Programma Dinamico Staffetta” (n. 50001658589) con scadenza prevista il giorno
28.07.2010;
2. Nel mese di gennaio 2014 il sig. si è recato presso l'Ufficio Postale per Parte_2
ottenere la liquidazione della polizza per l'importo di € 2.694,58;
3. In quella sede è stato informato che il pagamento non poteva essere effettuato in quanto la succitata somma era stata devoluta in data 23.05.2013 al “Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime delle frodi finanziarie” ai sensi della Legge n.
166/2008;
4. Con raccomandata del 24.01.2014 il sig. ha richiesto a la liquidazione Parte_2 Pt_1 del premio e degli interessi;
5. La società in data 10.02.2014 ha riferito che aveva provveduto alla devoluzione Pt_1 della somma di € 2.694,58 al Fondo in quanto tale importo era stato reclamato oltre il termine biennale previsto dalla legge, termine operante nel caso in esame attesa l'avvenuta prescrizione del diritto in epoca precedente l'entrata in vigore del D.L. n.
179/2012;
6. Il sig. in data 17.10.2016 ha inviato una comunicazione a mezzo pec Parte_2
reiterando la richiesta di liquidazione della polizza, atteso il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti per legge da parte di Pt_1
7. Ai sensi dell'art. 10 delle condizioni contrattuali, ha rinunciato ad avvalersi della Pt_1
prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. nella parte in cui è stato pattuito che “tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di è quella di non avvalersi di tale diritto per tutti i Pt_1 dieci anni successivi all'evento”;
8. Sulla base di questa pattuizione il sig. ha ritardato la propria richiesta di Parte_2
rimborso ritenendo di non incorrere in alcuna prescrizione/decadenza, non essendo ancora trascorsi 10 anni dalla scadenza della polizza.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo di rigettare le domande Parte_1 formulate dal sig. deducendo in particolare che: Parte_2
2 9. La mancata liquidazione della polizza è dipesa solo dall'inerzia del sig. il Parte_2
quale – sia pur debitamente informato da – ha inoltrato la propria richiesta di Pt_1 corresponsione delle somme a soltanto in data 24.01.2014; Pt_1
10. Tale richiesta inerente alla liquidazione di una polizza vita è quindi stata inoltrata successivamente alla scadenza del termine biennale di prescrizione;
11. In particolare, il contratto prevedeva una scadenza al 28.07.2010 ed il termine di prescrizione biennale (previsto dall'art. 2952 secondo comma c.c.) è cominciato a decorrere da tale evento;
12. Il diritto del sig. ad ottenere la liquidazione della polizza si è dunque Parte_2
prescritto in data 28.07.2012;
13. Nel caso di specie non può trovare applicazione il decreto-legge n. 179/2012 che dispone l'estensione del termine prescrizionale, poiché il diritto del sig. si è Parte_2 prescritto già a far data dal 28.07.2012 e quindi tre mesi pima dell'entrata in vigore della legge;
14. La nota informativa della polizza, con cui ha rinunciato ad avvalersi del termine Pt_1
decennale di prescrizione, ha solo valore e scopo informativo;
15. Ad ogni modo, la rinuncia alla prescrizione contrattualmente prevista è nulla, poiché integra la violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione ai sensi dell'art. 2936 c.c.;
16. In data 23.05.2014 ha provveduto a liquidare il capitale maturato di cui alla Pt_1
polizza in questione in favore del Fondo gestito dal MEF, perdendo così la disponibilità delle relative somme;
17. Tale liquidazione in favore del è avvenuta in ottemperanza al disposto CP_1
normativo di cui alla Legge 166/2008, che impone di versare al suddetto fondo gli importi delle polizze assicurative non richiesti entro il termine biennale di prescrizione degli stessi;
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Il Giudice di Pace – con sentenza n. 157/2019 pronunciata in data 10.05.2019 – ha accolto la domanda di parte attrice, condannando la società al pagamento della Pt_1 somma di euro 2.743,38 oltre interessi.
3 Ha proposto appello la società chiedendo – in totale riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace n. 157/2019 – di rigettare le domande proposte dal nei confronti dell'appellante, poiché infondate in fatto e in diritto e per Parte_2
l'effetto condannare l'appellato alla restituzione in favore di di quanto dalla stessa Pt_1 versato in esecuzione della sentenza pari ad euro 4.575,60; ha domandato in via subordinata di ridurre qualsivoglia somma riconosciuta al sig. in forza della Parte_2
Polizza. Quali motivi di appello ha dedotto che:
a) Il GdP ha errato nell'aver ritenuto il rapporto contrattuale di cui è causa "dormiente" ex art. 1, lettera b), D.P.R. n. 116 / 2007 e di aver ritenuto gravata Parte_1 dall'onere, in realtà insussistente, di comunicare "al titolare del rapporto l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione" prima di procedere alla devoluzione delle somme portate dalla Polizza al fondo istituito presso il MEF;
tale
Polizza sarebbe divenuta dormiente, ma così non è stato, solo nel caso in cui il titolare del rapporto non avesse effettuato alcuna operazione o movimentazione su tale contratto. ha quindi correttamente devoluto la somma assicurata al fondo Parte_1 istituito presso il Mef.
b) Il GdP ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata da il Pt_1
giudice di prime cure si è limitato ad affermare che il termine di prescrizione del diritto alla riscossione era, all'epoca dei fatti, pari a due anni, ma ha omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta dall'odierno appellante. Nel caso di specie, essendo il contraente della Polizza deceduto il 3 agosto 2009, ogni diritto alla riscossione del premio si era prescritto il successivo 3 agosto 2011 (stante il termine prescrizionale di due anni, in vigenza all'epoca dei fatti). Pertanto, a nulla valeva la richiesta di liquidazione della
Polizza inoltrata dal Sig. soltanto con nota del 24 gennaio 2014, nella Parte_2 misura in cui la richiesta di liquidazione giungeva alla Compagnia solo quanto il relativo diritto era già prescritto (con conseguente obbligo di devoluzione del capitale al Fondo istituito presso il MEF).
c) Violazione del principio del contraddittorio: è stato violato l'art. 24 della costituzione e l'art 101 c.p.c. in quanto la difesa relativa alla violazione delle disposizioni di cui al
4 d.p.r. 116/2007 è stata svolta solo nell'ultimo atto depositato nell'interesse del sig.
senza averla prima sottoposta al contraddittorio delle parti. Parte_2
Si è regolarmente costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello, Parte_2 poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
Il Giudice precedentemente assegnatario con ordinanza del 24.09.2020 – vista la richiesta congiunta delle parti – ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 24.02.2022.
La causa è stata assegnata alla scrivente con provvedimento del 08.01.2024.
Il Giudice con ordinanza del 01.07.2024 ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 16.01.2025.
All'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente deve precisarsi che, al momento dell'insorgenza del diritto fatto valere, il regime di prescrizione applicabile nel caso di specie era quello biennale, così come stabilito dalla modifica dell'art. 2952 c.c., comma 2, (avvenuta con il D.L. 28 agosto 2008,
n. 134, convertito, con modifiche, nella L. 27 ottobre 2008, n. 166) intervenuta prima della scadenza del contratto di assicurazione (fissata alla data del 28 luglio 2010).
Dunque, al caso di specie è applicabile la versione dell'art. 2952, comma 2, c.c. vigente ratione temporis a mente del quale "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".
La prescrizione del diritto alla liquidazione del premio pertanto ha cominciato a decorrere dalla data di scadenza della polizza, fissata il giorno 28.07.2010.
In applicazione di quanto sopra riferito, deve concludersi per la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del capitale rilevata dall'appellante, in ragione del fatto che la prima richiesta di pagamento avanzata dal sig. risale – Parte_2 pacificamente – al 24 gennaio 2014, a fronte di una data di scadenza della polizza fissata al
5 28 luglio 2010. Pertanto, la richiesta di liquidazione è stata inoltrata alla società oltre Pt_1 il termine biennale di prescrizione previsto dall'articolo 2952 c.c. (cfr. missiva inoltrata dalla compagnia il 10.2.2024, doc. n. 5 allegato al fascicolo di primo grado).
Sul punto parte appellata ha invocato l'operatività dell'art 10 delle condizioni contrattuali, nel quale si afferma che “trascorso l'anno di prescrizione, la politica di è quella di non Parte_1 avvalersi di tale diritto per tutti i 10 anni successivi all'evento” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di comparsa di costituzione dell'appellato).
In replica a ciò è sufficiente rilevare come sia un dato giuridico certo che la prescrizione dei diritti non è mai rinunciabile in via preventiva, ossia anteriormente al suo maturarsi, secondo la chiara previsione del secondo comma dell'art. 2937 c. c. (“Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta”), così come è incontrovertibile – sul piano giuridico
– la nullità ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione ai sensi dell'art. 2936 c. c. (Inderogabilità delle norme sulla prescrizione “È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”) La disposizione di cui al citato articolo art. 2937 c. c., invero, esclude espressamente la possibilità di rinuncia preventiva alla prescrizione, risiedendone la ratio nell'esigenza di evitare che la rinuncia medesima diventi una clausola ricorrente nei negozi giuridici, frustrando in tal modo la funzione di ordine pubblico dell'istituto in parola. In questa prospettiva essa deve essere considerata norma imperativa, tale che la clausola sopra riportata, inserita nella “Nota Informativa” comunicata al contraente non può che dirsi, in ogni caso, nulla ex art. 1418, comma 1, c.
c., risolvendosi sostanzialmente in un'illegittima rinuncia preventiva alla prescrizione.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “la rinuncia ad avvalersi di tale prescrizione contenuta al terzo comma dell'art. 10 della nota informativa è invero nulla, in quanto, ai sensi dell'art. 2937 comma secondo c.c., si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta, mentre nel caso di specie la rinuncia è contenuta nel contratto” (Trib. Perugia, sent.
n. 895/2012); e poi ancora “non esplica alcun effetto giuridico la clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto atteso che ai sensi dell'art. 2937 c.c. si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta, non essendo ammissibile una rinuncia preventiva alla prescrizione”
(Trib. Benevento, sent. del 04.04.2014).
6 Né valgono le doglianze avanzate dal convenuto-appellato circa una presunta scorrettezza di (relativamente al mancato rispetto di obblighi informativi gravanti in caso a Pt_1 quest'ultima), posto che la stessa ha adempiuto agli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2012:
In particolare, la società ha inoltrato – all'indirizzo conosciuto – al Sig. Pt_1 Parte_2 una prima missiva in data 1.02.2010 e, dunque, otto mesi prima la naturale scadenza della polizza (doc. n. 3 allegato al fascicolo di primo grado), informando il contraente di quale sarebbe stata la futura condotta della compagnia laddove non fosse stata avanzata la richiesta di liquidazione della polizza e una successiva missiva in data 14 maggio 2012 (id est due mesi prima dello spirare del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952, comma 2, c.c.,) nella quale si invitava il sig. a presentare quanto prima la Parte_2 richiesta di liquidazione della stessa (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di primo grado).
In ogni caso, la società appellante non avrebbe potuto agire diversamente dal momento che – nel caso di richiesta di liquidazione della polizza inoltrata successivamente alla scadenza del termine biennale di prescrizione – era tenuta a devolvere le Parte_1 somme al fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza ad un espresso obbligo normativo (legge n. 166/2008 che ha imposto la devoluzione al suddetto fondo di tutti gli importi non reclamati nel termine prescrizionale di 2 anni di cui all'art. 2952 c.c.).
L'applicazione del termine di prescrizione e la condotta di sono state, quindi, Parte_1 conformi agli obblighi previsti dalla normativa vigente al tempo e l'indicato obbligo per la società assicuratrice di procedere al versamento degli importi nel fondo istituito presso il
MEF ha precluso all'appellante di procedere al pagamento dei medesimi importi al beneficiario.
Da tutto quanto sopra esposto deriva l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma totale della sentenza impugnata, dichiarazione dell'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto del sig. ad ottenere da la prestazione assicurativa Parte_2 Parte_1 oggetto di causa, e condanna dell'appellato alla restituzione in favore di di quanto Pt_1 versato dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 4.575,60, oltre interessi dalla domanda fino al saldo effettivo.
7 Le spese – di entrambi i gradi di giudizio – seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri determinati dal D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 5446/2019 disattesa ogni contraria istanza
Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1 dichiara estinto per prescrizione il diritto del sig. ad ottenere Parte_2 da a prestazione assicurativa, Parte_1 condanna alla restituzione a di quanto Parte_2 Parte_1 ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 4.575,60, oltre interessi dalla domanda fino al saldo effettivo,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2
liquidate in € 2.790,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di Parte_1 spese generali.
Pisa, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 5446/2019 promossa da
(P. rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Parte_1 PartitaIVA_1
Gasparini, Filippo Natrici, Alessia Cucinotta e Matteo Mungari ed elettivamente domiciliata in Roma viale Beethoven n 11 presso e nello studio degli avv.ti giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello.
Appellante
(C. F. ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1 in Santa Maria a Monte via Francesca n. 282 presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Boldrini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio il sig. chiedendo di accertare e dichiarare Parte_2
l'illegittimità della condotta di costituente inadempimento delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal contratto, con conseguente condanna della medesima al pagamento in favore del sig. della somma non incassata di € 2.743,38. Parte_2
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. In data 12.07.2003 il sig. ha sottoscritto con (d'ora in Parte_2 Parte_1
avanti per comodità ) la polizza di assicurazione sulla vita denominata Pt_1
“Programma Dinamico Staffetta” (n. 50001658589) con scadenza prevista il giorno
28.07.2010;
2. Nel mese di gennaio 2014 il sig. si è recato presso l'Ufficio Postale per Parte_2
ottenere la liquidazione della polizza per l'importo di € 2.694,58;
3. In quella sede è stato informato che il pagamento non poteva essere effettuato in quanto la succitata somma era stata devoluta in data 23.05.2013 al “Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime delle frodi finanziarie” ai sensi della Legge n.
166/2008;
4. Con raccomandata del 24.01.2014 il sig. ha richiesto a la liquidazione Parte_2 Pt_1 del premio e degli interessi;
5. La società in data 10.02.2014 ha riferito che aveva provveduto alla devoluzione Pt_1 della somma di € 2.694,58 al Fondo in quanto tale importo era stato reclamato oltre il termine biennale previsto dalla legge, termine operante nel caso in esame attesa l'avvenuta prescrizione del diritto in epoca precedente l'entrata in vigore del D.L. n.
179/2012;
6. Il sig. in data 17.10.2016 ha inviato una comunicazione a mezzo pec Parte_2
reiterando la richiesta di liquidazione della polizza, atteso il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti per legge da parte di Pt_1
7. Ai sensi dell'art. 10 delle condizioni contrattuali, ha rinunciato ad avvalersi della Pt_1
prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. nella parte in cui è stato pattuito che “tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di è quella di non avvalersi di tale diritto per tutti i Pt_1 dieci anni successivi all'evento”;
8. Sulla base di questa pattuizione il sig. ha ritardato la propria richiesta di Parte_2
rimborso ritenendo di non incorrere in alcuna prescrizione/decadenza, non essendo ancora trascorsi 10 anni dalla scadenza della polizza.
Si è regolarmente costituita la società chiedendo di rigettare le domande Parte_1 formulate dal sig. deducendo in particolare che: Parte_2
2 9. La mancata liquidazione della polizza è dipesa solo dall'inerzia del sig. il Parte_2
quale – sia pur debitamente informato da – ha inoltrato la propria richiesta di Pt_1 corresponsione delle somme a soltanto in data 24.01.2014; Pt_1
10. Tale richiesta inerente alla liquidazione di una polizza vita è quindi stata inoltrata successivamente alla scadenza del termine biennale di prescrizione;
11. In particolare, il contratto prevedeva una scadenza al 28.07.2010 ed il termine di prescrizione biennale (previsto dall'art. 2952 secondo comma c.c.) è cominciato a decorrere da tale evento;
12. Il diritto del sig. ad ottenere la liquidazione della polizza si è dunque Parte_2
prescritto in data 28.07.2012;
13. Nel caso di specie non può trovare applicazione il decreto-legge n. 179/2012 che dispone l'estensione del termine prescrizionale, poiché il diritto del sig. si è Parte_2 prescritto già a far data dal 28.07.2012 e quindi tre mesi pima dell'entrata in vigore della legge;
14. La nota informativa della polizza, con cui ha rinunciato ad avvalersi del termine Pt_1
decennale di prescrizione, ha solo valore e scopo informativo;
15. Ad ogni modo, la rinuncia alla prescrizione contrattualmente prevista è nulla, poiché integra la violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione ai sensi dell'art. 2936 c.c.;
16. In data 23.05.2014 ha provveduto a liquidare il capitale maturato di cui alla Pt_1
polizza in questione in favore del Fondo gestito dal MEF, perdendo così la disponibilità delle relative somme;
17. Tale liquidazione in favore del è avvenuta in ottemperanza al disposto CP_1
normativo di cui alla Legge 166/2008, che impone di versare al suddetto fondo gli importi delle polizze assicurative non richiesti entro il termine biennale di prescrizione degli stessi;
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Il Giudice di Pace – con sentenza n. 157/2019 pronunciata in data 10.05.2019 – ha accolto la domanda di parte attrice, condannando la società al pagamento della Pt_1 somma di euro 2.743,38 oltre interessi.
3 Ha proposto appello la società chiedendo – in totale riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace n. 157/2019 – di rigettare le domande proposte dal nei confronti dell'appellante, poiché infondate in fatto e in diritto e per Parte_2
l'effetto condannare l'appellato alla restituzione in favore di di quanto dalla stessa Pt_1 versato in esecuzione della sentenza pari ad euro 4.575,60; ha domandato in via subordinata di ridurre qualsivoglia somma riconosciuta al sig. in forza della Parte_2
Polizza. Quali motivi di appello ha dedotto che:
a) Il GdP ha errato nell'aver ritenuto il rapporto contrattuale di cui è causa "dormiente" ex art. 1, lettera b), D.P.R. n. 116 / 2007 e di aver ritenuto gravata Parte_1 dall'onere, in realtà insussistente, di comunicare "al titolare del rapporto l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione" prima di procedere alla devoluzione delle somme portate dalla Polizza al fondo istituito presso il MEF;
tale
Polizza sarebbe divenuta dormiente, ma così non è stato, solo nel caso in cui il titolare del rapporto non avesse effettuato alcuna operazione o movimentazione su tale contratto. ha quindi correttamente devoluto la somma assicurata al fondo Parte_1 istituito presso il Mef.
b) Il GdP ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata da il Pt_1
giudice di prime cure si è limitato ad affermare che il termine di prescrizione del diritto alla riscossione era, all'epoca dei fatti, pari a due anni, ma ha omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta dall'odierno appellante. Nel caso di specie, essendo il contraente della Polizza deceduto il 3 agosto 2009, ogni diritto alla riscossione del premio si era prescritto il successivo 3 agosto 2011 (stante il termine prescrizionale di due anni, in vigenza all'epoca dei fatti). Pertanto, a nulla valeva la richiesta di liquidazione della
Polizza inoltrata dal Sig. soltanto con nota del 24 gennaio 2014, nella Parte_2 misura in cui la richiesta di liquidazione giungeva alla Compagnia solo quanto il relativo diritto era già prescritto (con conseguente obbligo di devoluzione del capitale al Fondo istituito presso il MEF).
c) Violazione del principio del contraddittorio: è stato violato l'art. 24 della costituzione e l'art 101 c.p.c. in quanto la difesa relativa alla violazione delle disposizioni di cui al
4 d.p.r. 116/2007 è stata svolta solo nell'ultimo atto depositato nell'interesse del sig.
senza averla prima sottoposta al contraddittorio delle parti. Parte_2
Si è regolarmente costituito il sig. chiedendo il rigetto dell'appello, Parte_2 poiché infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sentenza impugnata.
Il Giudice precedentemente assegnatario con ordinanza del 24.09.2020 – vista la richiesta congiunta delle parti – ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 24.02.2022.
La causa è stata assegnata alla scrivente con provvedimento del 08.01.2024.
Il Giudice con ordinanza del 01.07.2024 ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 16.01.2025.
All'udienza del 16.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente deve precisarsi che, al momento dell'insorgenza del diritto fatto valere, il regime di prescrizione applicabile nel caso di specie era quello biennale, così come stabilito dalla modifica dell'art. 2952 c.c., comma 2, (avvenuta con il D.L. 28 agosto 2008,
n. 134, convertito, con modifiche, nella L. 27 ottobre 2008, n. 166) intervenuta prima della scadenza del contratto di assicurazione (fissata alla data del 28 luglio 2010).
Dunque, al caso di specie è applicabile la versione dell'art. 2952, comma 2, c.c. vigente ratione temporis a mente del quale "gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".
La prescrizione del diritto alla liquidazione del premio pertanto ha cominciato a decorrere dalla data di scadenza della polizza, fissata il giorno 28.07.2010.
In applicazione di quanto sopra riferito, deve concludersi per la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del capitale rilevata dall'appellante, in ragione del fatto che la prima richiesta di pagamento avanzata dal sig. risale – Parte_2 pacificamente – al 24 gennaio 2014, a fronte di una data di scadenza della polizza fissata al
5 28 luglio 2010. Pertanto, la richiesta di liquidazione è stata inoltrata alla società oltre Pt_1 il termine biennale di prescrizione previsto dall'articolo 2952 c.c. (cfr. missiva inoltrata dalla compagnia il 10.2.2024, doc. n. 5 allegato al fascicolo di primo grado).
Sul punto parte appellata ha invocato l'operatività dell'art 10 delle condizioni contrattuali, nel quale si afferma che “trascorso l'anno di prescrizione, la politica di è quella di non Parte_1 avvalersi di tale diritto per tutti i 10 anni successivi all'evento” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di comparsa di costituzione dell'appellato).
In replica a ciò è sufficiente rilevare come sia un dato giuridico certo che la prescrizione dei diritti non è mai rinunciabile in via preventiva, ossia anteriormente al suo maturarsi, secondo la chiara previsione del secondo comma dell'art. 2937 c. c. (“Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta”), così come è incontrovertibile – sul piano giuridico
– la nullità ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione ai sensi dell'art. 2936 c. c. (Inderogabilità delle norme sulla prescrizione “È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”) La disposizione di cui al citato articolo art. 2937 c. c., invero, esclude espressamente la possibilità di rinuncia preventiva alla prescrizione, risiedendone la ratio nell'esigenza di evitare che la rinuncia medesima diventi una clausola ricorrente nei negozi giuridici, frustrando in tal modo la funzione di ordine pubblico dell'istituto in parola. In questa prospettiva essa deve essere considerata norma imperativa, tale che la clausola sopra riportata, inserita nella “Nota Informativa” comunicata al contraente non può che dirsi, in ogni caso, nulla ex art. 1418, comma 1, c.
c., risolvendosi sostanzialmente in un'illegittima rinuncia preventiva alla prescrizione.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “la rinuncia ad avvalersi di tale prescrizione contenuta al terzo comma dell'art. 10 della nota informativa è invero nulla, in quanto, ai sensi dell'art. 2937 comma secondo c.c., si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta, mentre nel caso di specie la rinuncia è contenuta nel contratto” (Trib. Perugia, sent.
n. 895/2012); e poi ancora “non esplica alcun effetto giuridico la clausola di cui all'art. 10 delle condizioni generali di contratto atteso che ai sensi dell'art. 2937 c.c. si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta, non essendo ammissibile una rinuncia preventiva alla prescrizione”
(Trib. Benevento, sent. del 04.04.2014).
6 Né valgono le doglianze avanzate dal convenuto-appellato circa una presunta scorrettezza di (relativamente al mancato rispetto di obblighi informativi gravanti in caso a Pt_1 quest'ultima), posto che la stessa ha adempiuto agli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2012:
In particolare, la società ha inoltrato – all'indirizzo conosciuto – al Sig. Pt_1 Parte_2 una prima missiva in data 1.02.2010 e, dunque, otto mesi prima la naturale scadenza della polizza (doc. n. 3 allegato al fascicolo di primo grado), informando il contraente di quale sarebbe stata la futura condotta della compagnia laddove non fosse stata avanzata la richiesta di liquidazione della polizza e una successiva missiva in data 14 maggio 2012 (id est due mesi prima dello spirare del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952, comma 2, c.c.,) nella quale si invitava il sig. a presentare quanto prima la Parte_2 richiesta di liquidazione della stessa (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di primo grado).
In ogni caso, la società appellante non avrebbe potuto agire diversamente dal momento che – nel caso di richiesta di liquidazione della polizza inoltrata successivamente alla scadenza del termine biennale di prescrizione – era tenuta a devolvere le Parte_1 somme al fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza ad un espresso obbligo normativo (legge n. 166/2008 che ha imposto la devoluzione al suddetto fondo di tutti gli importi non reclamati nel termine prescrizionale di 2 anni di cui all'art. 2952 c.c.).
L'applicazione del termine di prescrizione e la condotta di sono state, quindi, Parte_1 conformi agli obblighi previsti dalla normativa vigente al tempo e l'indicato obbligo per la società assicuratrice di procedere al versamento degli importi nel fondo istituito presso il
MEF ha precluso all'appellante di procedere al pagamento dei medesimi importi al beneficiario.
Da tutto quanto sopra esposto deriva l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma totale della sentenza impugnata, dichiarazione dell'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto del sig. ad ottenere da la prestazione assicurativa Parte_2 Parte_1 oggetto di causa, e condanna dell'appellato alla restituzione in favore di di quanto Pt_1 versato dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 4.575,60, oltre interessi dalla domanda fino al saldo effettivo.
7 Le spese – di entrambi i gradi di giudizio – seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri determinati dal D.M. 55/2014, nei valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 5446/2019 disattesa ogni contraria istanza
Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1 dichiara estinto per prescrizione il diritto del sig. ad ottenere Parte_2 da a prestazione assicurativa, Parte_1 condanna alla restituzione a di quanto Parte_2 Parte_1 ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 4.575,60, oltre interessi dalla domanda fino al saldo effettivo,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2
liquidate in € 2.790,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di Parte_1 spese generali.
Pisa, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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