Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 06/10/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01175/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del diniego adottato dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania datato -OMISSIS- avente ad oggetto “ Accertamento di compatibilità paesaggistica per AN IZ (L. 47/1985 e L.R. 37/1985 – L. 724/1994 – L.326/2003 e L.R. 15/2004) Provvedimento di diniego Descrizione Progetto per la regolarizzazione dell’immobile sito in via -OMISSIS-in catasto al fg. -OMISSIS- sub 1/2/3 – IC (CT) Ubicazione Via -OMISSIS- ”;
- dell’avviso promanante dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania, con nota prot. -OMISSIS-, citato nel provvedimento sopra descritto;
- della comunicazione adottata dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania, “ ai sensi del primo comma dell’art. 13 della L. R. 21 maggio 2019 n. 7, di preavviso di parere contrario del 20/03/2024 ”, menzionata nel superiore atto;
- di ogni altro atto precedente e susseguente e comunque collegato con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2025 il dott. IE OF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente impugna i provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente che hanno determinato il rigetto della sua domanda di condono presentata in data 28 luglio 2004 ai sensi della l.n. 326/2003.
Nello specifico, il ricorrente precisa come nel 1994 abbia acquistato, unitamente alla coniuge, un immobile sito in IC (CT), così composto: “ Casa per civile abitazione … di nuova costruzione ma priva di rifiniture interne, costituita: dal garage ubicato al piano seminterrato, dal piano terra non tamponato (pilastri in cemento armato), dall’appartamento al sovrastante primo piano ” (N.C.E.U., -OMISSIS-sub 1 piano terra, sub 2 piano primo e sub 3 seminterrato).
La licenza edilizia n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di IC, tuttavia, prevedeva la realizzazione di un immobile destinato a civile abitazione composto da due (soli) piani fuori terra (senza seminterrato), di cui, al piano terra, avrebbero dovuto trovare ubicazione una rimessa e un portico, mentre, al piano primo, con accesso ivi consentito tramite una scala esterna, dei locali abitabili.
Per tale ragione, i proprietari hanno presentato istanza di condono nel 2004, costituita da due modelli (progressivo 1 e 2), con cui hanno chiesto: i) la regolarizzazione della licenza edilizia n. -OMISSIS-; 2) il cambio di destinazione d’uso del piano terra (da rimessa/portico ad appartamento), oltre alla sanatoria dell’aumento volumetrico del piano seminterrato già esistente al momento del rogito sottoscritto nel 1994.
Nelle more della definizione della pratica di condono succitata, il ricorrente ha inoltrato, altresì, in data 20 agosto 2021, richiesta di nulla osta alla Soprintendenza di Catania (prot. n. -OMISSIS-).
Successivamente, ossia il 6 settembre 2021, il medesimo privato ha chiesto un ulteriore nulla osta in sanatoria, stavolta per delle opere diverse rispetto a quelle per cui è stato chiesto il condono e, comunque, eseguite senza autorizzazione paesaggistica, ossia “ veranda, legnaia, deposito e cisterna ”.
Avuto riguardo alla seconda istanza, la Soprintendenza, il 29 settembre 2021, ha comunicato l’ammissibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciando l’autorizzazione alla regolarizzazione delle opere succitate previo pagamento dell’indennità risarcitoria determinata dalla medesima Amministrazione.
Per quanto attiene alla prima pratica, invece, dopo la comunicazione di avvio del procedimento e una richiesta di integrazione documentale, con atto del 26 marzo 2024 la Soprintendenza ha trasmesso un preavviso di parere contrario, motivato sulla scorta degli effetti promananti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022.
Da ultimo, il medesimo Ente ha emesso il parere negativo definitivo n. -OMISSIS- che ha dato origine all’odierno giudizio impugnatorio.
1.2. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 2 della l.r.s. n. 7/2019 e dell’art. 2 della l. n.241/1990– Eccesso di potere , tenuto conto che l’Amministrazione resistente, a fronte di una comunicazione di avvio del procedimento del 23 agosto 2021, avrebbe dichiarato sospesa l’istruttoria di tutte le pratiche relative al terzo condono edilizio pendenti, tra cui rientra quella di interesse ai fini di causa, non rispettando il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, della l.r. n. 7/2019, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.
II) Violazione dell’art. 1 della l.r.s. 29.07.2021 n. 19 - Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta , atteso che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, giunta successivamente alla presentazione dell’istanza di nulla osta, non avrebbe potuto penalizzare le legittime aspettative del privato sul buon esito del procedimento, senza considerare che, parte dell’immobile in questione, aveva già ottenuto un precedente nulla osta paesaggistico in sanatoria.
Da ultimo, non potrebbe neppure essere tenuta in non cale la circostanza che parte ricorrente abbia medio tempore versato cifre considerevoli (pari a circa 15.000,00 euro) per la regolarizzazione del proprio immobile.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
3. Con memoria conclusionale del 30 luglio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
4. All’udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
5. Sulla legittimità dei pareri negativi e dei discendenti dinieghi di sanatoria relativamente alle pratiche del c.d. terzo condono, questa Sezione ha già avuto modo più volte di pronunciarsi in senso favorevole all’Amministrazione, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge, con conseguente inammissibilità delle domande di sanatoria presentate ai sensi della l.n. 326/2003 per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa, anche in Sicilia.
La decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), così come confermato dagli ultimi arresti della giustizia amministrativa sul tema (cfr. in termini, C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 3832/2023, 3586/2023, 3541/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, nn. 3692/2023, 3694/2023, 3695/2023 e 3182/2023), non rientrando in tale catalogo, in nessun caso, l’aumento di volumetria.
Con le decisioni pocanzi richiamate, invero, è stato dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene come, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), soltanto ove ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni: 1- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 2- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); 4- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Nel caso di specie, in particolare, a difettare sono le condizioni sub 1, 3 e 4, venendo in rilievo opere non riconducibili nell’ambito degli interventi edilizi minori sopra menzionati (trattandosi della realizzazione di un piano seminterrato, poi ampliato, oltre al cambio di destinazione d’uso a fini abitativi del piano terra) e, comunque, realizzate dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico nella zona di interesse, tanto che quest’ultimo aspetto non risulta essere stato contestato col gravame.
L’art. 32, co. 26 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in effetti, prevede che “ Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio ”.
Tra le tipologie di opere suscettibili di sanatoria, il richiamato Allegato 1 contempla:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Sempre l’articolo 32, del richiamato d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, prevede poi, al successivo comma 27 che “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; ”.
Pertanto, sono escluse dalla sanatoria edilizia le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
6. Venendo al quadro normativo regionale, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 ha stabilito che “ Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ”.
Successivamente, l’art. 1, della l.r. n. 19/2021 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della prefata disposizione, collocandola nell’ambito dell’art. 25- bis della l.r. n. 16/2016, precisando che “ L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”.
Come in precedenza anticipato, tuttavia, quest’ultimo intervento normativo è stato ritenuto illegittimo dalla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, che ha così annullato “ l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta ”, per violazione della riserva legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e per contrasto con la normativa nazionale in materia (art. 32, co. 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l.n. 326/2003).
Nello specifico, la Consulta ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d) , dell’art. 32, il quale attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non avrebbe potuto prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d), rilevando, pertanto, quali espressi limiti all’esercizio della potestà legislativa esclusiva speciale riconosciuta dallo Statuto alla Regione Sicilia.
7. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale pocanzi tratteggiato deve desumersi che nelle aree sottoposte a vincolo relativo, come quella che interessa ai fini dell’odierna controversia, sono sanabili i soli interventi edilizi di importanza minore (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Da qui, l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente, ove sostiene che gli interventi per cui ha presentato istanza di sanatoria possano essere condonati, venendo in rilievo un aumento di volumetria, ossia opere non riconducibili nelle casistiche di interventi minori previste dalla normativa in materia di terzo condono edilizio sopra evidenziate.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, poi, pare opportuno precisare come rilevi la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza sul punto, chiarendo che “ non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4123).
Medesime considerazioni sono state svolte anche in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza affermato che in ambito paesaggistico la “ superficie utile ” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1213).
In altre parole, deve trovare conferma la costante giurisprudenza amministrativa sopra citata secondo cui sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano tutte le condizioni già indicate in precedenza.
Sulla portata della richiamata sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, poi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già avuto modo di rilevare come “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (C.g.a., n. 836/2023) e che “ per la natura vincolata degli atti ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono (cfr. C.g.a. n. 288/2023).
8. Chiarito che gli interventi oggetto delle istanze di sanatoria presentante dalla parte ricorrente, attese le loro caratteristiche e la loro collocazione, alla luce del tenore delle disposizioni normative e delle decisioni della giurisprudenza sopra richiamate, non possano essere condonati, non essendo in linea con quanto previsto dalla l.n. 326/2003, è possibile rilevare l’infondatezza delle censure veicolate col ricorso per le ragioni di seguito evidenziate.
9. Per quanto attiene al primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta l’indebita sospensione del procedimento attivato dal privato, con conseguente mancato rispetto dei termini procedimentali previsti dalla legge n. 241/90 e dalla l.r. n. 7/2019.
La doglianza è destituita di fondamento.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa il mancato rispetto dei termini procedimentali non determina l’illegittimità del provvedimento finale tardivo, potendo tale circostanza, tuttalpiù, legittimare la reazione del processuale del privato mediante l’esperimento del rimedio di cui all’art. 117, del codice di rito amministrativo, al fine di far cessare il comportamento inerte serbato dall’Amministrazione procedente.
Sul punto, l’art. 2, co. 7, della l.n. 241/90, con pedissequa disposizione riproposta dalla l.r. n. 7/2019, stabilisce come i termini procedimentali possano essere sospesi “ per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni ”.
L’asserita violazione da parte della p.a. resistente della disposizione normativa richiamata, invero, non è in grado di riverberarsi sulla legittimità del provvedimento finale adottato, pur tardivamente, venendo in rilievo una circostanza che avrebbe tuttalpiù legittimato parte ricorrente alla proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento, con richiesta di condanna della Soprintendenza alla conclusione del procedimento avviato su istanza di parte.
Il primo mezzo di impugnazione è dunque infondato.
10. Col secondo motivo di gravame, parte ricorrente contesta la retroattiva applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022 rispetto al procedimento amministrativo di suo interesse, avviato prima della decisione della Consulta, senza considerare, per un verso, che il suo immobile avrebbe già ricevuto un provvedimento in sanatoria dalla stessa Amministrazione resistente e, dall’altro lato, che la medesima parte privata avrebbe già provveduto a versare cifre considerevoli per il perfezionamento dell’istanza di condono.
Anche il secondo mezzo di impugnazione è destituito di fondamento.
Al riguardo, il Collegio deve rilevare come la retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale incontri il solo limite (ad eccezione che nella materia penale) dei c.d. “rapporti esauriti”, circostanza questa che non si rileva nel caso in esame, tenuto conto che il procedimento di interesse dell’odierna parte ricorrente, al momento della pronuncia del Giudice delle leggi, risultava essere ancora in itinere, non essendo stato adottato, a quella data, alcun provvedimento definitivo.
Parimenti, non è rilevante la circostanza che la Soprintendenza resistente, in passato, abbia rilasciato un nulla osta in sanatoria per opere insistenti sul medesimo immobile per cui è causa, non rientranti nella domanda di condono, tenuto conto che, per tali interventi, l’Amministrazione ha applicato le disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 che ammettono, a determinate condizioni, la possibilità di ottenere nulla osta paesaggistici postumi, anziché preventivi, rispetto a lavori non autorizzati (art. 167, co. 4, d.lgs. n. 42/2004) che, tuttavia, non si applicano alla materia speciale dei condoni che risulta essere disciplinata dalle disposizioni normative in precedenza richiamate che, nello specifico, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2002, non consentono (neppure) in Sicilia la possibilità di sanare opere gravate da vincoli relativi laddove queste non rientrino nel catalogo degli interventi c.d. “minori”.
Da ultimo, risulta altresì irrilevante, ai fini del giudizio di legittimità sui provvedimenti impugnati, che parte ricorrente abbia già versato delle somme per ottenere il condono del proprio immobile, tenuto conto che il mero pagamento degli oneri e delle sanzioni all’uopo previste non determina alcun affidamento sull’esito favorevole della pratica che, per converso, risulta essere legato al rispetto delle disposizioni normative in materia.
11. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
12. Le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate tra le parti alla luce della costituzione formale in giudizio dell’Amministrazione resistente senza esplicazione di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
IE OF, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE OF | RO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.