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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1880/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(TO), Via Ceretta Inferiore 114, C.F. , CodiceFiscale_1
e nato a [...] T.se (TO) il 24.04.1965, residente in Parte_2
San Maurizio Canavese (TO), Via Ceretta Inferiore 114, C.F. , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino Via Avigliana n. 7/68, presso lo Studio
dell'Avv. Serena Maria Amerio, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- Conclusioni congiunte
“- i coniugi danno atto di aver trovato accordo sulle seguenti
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
a) I sig.ri e metteranno in vendita entro ottobre 2024 la casa coniugale sita in Pt_1 Pt_2
San Maurizio C.se (TO), Via Ceretta Inferiore 114, avvalendosi dell'intermediazione dell'agenzia
immobiliare IE & Rivella s.n.c., alle condizioni che stabiliranno di comune accordo quanto
a prezzo di vendita e compenso di mediazione.
b) Sino al momento della vendita la sig.ra continuerà ad occupare con la LI i Pt_1 Per_1
locali del piano terra della casa coniugale, che resta assegnata alla madre, mentre il sig. Pt_2
occuperà i locali del piano superiore, separati e indipendenti da quelli sottostanti, sino a quando
reperirà una nuova soluzione abitativa.
c) Il sig. contribuirà al mantenimento della LI , sino al raggiungimento Pt_2 Per_1
dell'indipendenza economica, con il pagamento, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente
intestato alla sig.ra entro il giorno 7 del mese, dell'importo di Euro 300,00 (trecento/00) Pt_1
mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat;
il padre corrisponderà, altresì,
direttamente alla LI , entro il venerdì di ogni settimana, il contributo di Euro 30,00 Per_1
(trenta/00).
d) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la LI
, che dovranno essere necessitate o concordate, e comunque documentate;
per Per_1
l'individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti faranno riferimento al Protocollo d'intesa
magistrati / avvocati del Tribunale di Ivrea;
a specificazione e integrazione di quanto previsto dal
Protocollo, i ricorrenti concordano di suddividere al 50% le seguenti voci di spesa: spese per
medicinali da banco assunti da , documentate da scontrini recanti il suo codice fiscale, spese Per_1
mediche non coperte dal SSN e spese dentistiche;
spese per l'acquisto di scarpe e/o capi di
abbigliamento che superino il costo di € 100,00; spese per le vacanze di , fino ad un massimo Per_1
di € 2.000,00 complessivi all'anno. e) L'assegno unico e universale verrà interamente percepito dalla sig.ra le detrazioni Pt_1
fiscali sulle spese sostenute per la LI a carico saranno godute interamente
dalla sig.ra Pt_1
f) La Fiat 500 targata FL 046 SR, formalmente intestata al sig. e acquistata con il Pt_2
contributo paritario dei genitori per la LI , verrà utilizzata da quest'ultima e tutte le Per_1
relative spese - a titolo esemplificativo e non esaustivo: bollo, assicurazione, revisione,
manutenzione, gomme estive / invernali, carburante - saranno ripartite al 50% tra i genitori.
g) I conteggi per le attribuzioni delle quote di spesa a carico dell'uno e dell'altro genitore avranno
cadenza trimestrale;
a tal fine i ricorrenti si impegnano al reciproco invio dei documenti
giustificativi per posta elettronica o whatsapp con conferma di ricevimento.
h) Sino al momento della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, le spese relative a imposte
e manutenzione restano a carico dei coniugi comproprietari nella misura del 50% ciascuno;
gli
interventi di manutenzione saranno decisi di comune accordo e la relativa spesa dovrà risultare da
preventivo accettato da entrambi.
i) Il sig. accetta di farsi carico del 50% delle spese per le utenze sino a quando Pt_2
occuperà i locali al piano superiore della casa coniugale. Nel caso di trasferimento del sig. Pt_2
presso altra abitazione, i coniugi si impegnano a discutere un diverso criterio di ripartizione delle
predette spese sino alla vendita dell'immobile.
j) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano ad istanze
reciproche di mantenimento.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 9.8.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Francesco Al Campo, il
10.6.2000 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Francesco al
Campo, Parte II, Serie A, N. 6, anno 2000) in regime patrimoniale di separazione dei beni
(DOC. 1).
- dall'unione dei coniugi è nata a [...] il [...], maggiorenne e Persona_2
non economicamente autosufficiente.
- i coniugi concordano sull'evidenza che il rapporto matrimoniale si sia ormai dissolto e che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro e, pertanto, intendono richiedere consensualmente e congiuntamente la separazione a codesto Ill.mo Tribunale.
All'udienza dell'1.4.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a San Francesco al Campo, il 10.6.2000 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Francesco al Campo, Parte II, Serie A,
N. 6, anno 2000).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal
Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario a San Francesco al Campo (TO) il 10.6.2000
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Francesco al Campo, Parte
II, Serie A, N. 6, anno 2000)– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 3 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)