Articolo 1 della Legge 2 aprile 1957, n. 228
Versione
11 maggio 1957
Art. 1. Articolo unico.

Il quinto comma dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , e' sostituito dal seguente:
"Tale concessione e' subordinata al pagamento da parte dell'utente dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1 luglio 1955, sara' stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio".

Entrata in vigore il 11 maggio 1957