Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2119/2018, posta in decisione in data 16.9.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
N.Q. DI PROC.CE SPECIALE DI Parte_1 CP_1
A SUA VOLTA CESSIONARIA (C.F.
[...] Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. CANFORA MAURIZIO e dell'Avv. P.IVA_1
CARATOZZOLO ENRICO ( ) PIAZZA CAVOUR N. 17 C.F._1
ROMA; e con elezione di domicilio in via PIAZZA CAVOUR N. 17 ROMA presso il medesimo difensore
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
1
Ugo Salanitro
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Palazzolo
, (C.F. ) in persona dei Controparte_4 P.IVA_4 commissari liquidatori, con il patrocinio dell'Avv. Nicola Marotta
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro CP_5 P.IVA_5
tempore, (C.F. ), in persona Controparte_6 P.IVA_6 dell'amministratore pro tempore, (C.F. ), in persona CP_7 P.IVA_7 dell'amministratore pro tempore, C.F. Controparte_8
), in persona dell'amministratore pro tempore, (C.F. P.IVA_8 CP_9
), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_9 Controparte_10
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro
[...] CP_11 P.IVA_10
tempore, (C.F. ), con il CP_12 Parte_3 CodiceFiscale_2
patrocinio degli Avv.ti Georges Khouzam e Monica Galluzzo
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
Controparte_13 Controparte_14
(C.F. ), nato a Controparte_15 C.F._3
BERGAMO in data 16/09/1957, Controparte_16
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
quale procuratrice speciale di Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi solo , a sua volta cessionaria di alcune attività e delle CP_1
passività comunque connesse con le posizioni attive cedute da potere di Parte_2 in liquidazione coatta amministrativa, citava avanti a questa Corte d'Appello in
[...]
2 Palermo i soggetti indicati nell'intestazione della citazione per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. all'esito dell'ordinanza n. 15765/2018 della Corte di Cassazione, con la quale la stessa Corte cassava la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
589/2015, emessa in definizione del giudizio originariamente intrapreso da
[...]
e, di conseguenza, disponeva provvedersi a nuovo vaglio, nel Controparte_4 merito del gravame, disponendo il rinvio “alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
Nel giudizio di rinvio si costituivano: già Finance Sud S.p.A., CP_5
, già Finpop di Parte_3 Controparte_8 CP_9
Oreste cav. Controparte_8 Controparte_17 [...]
già CP_18 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_6
Finance s.p.a., restavano contumaci CP_19 Parte_2 [...]
, , Controparte_15 Controparte_16 Controparte_14 Controparte_13
.
[...]
In data 16.9.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Ai fini di una migliore comprensione ed esposizione della controversia e delle ragioni sottese alla decisione, è opportuna una breve ricostruzione delle vicende processuali che hanno preceduto la riassunzione innanzi a questa Corte d'Appello.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione del 21/24 marzo 2007, con cui
(l.c.a.) conveniva, dinanzi al Parte_4
Tribunale Civile di Palermo, VA Finance S.p.A., nonché l'avv. Controparte_15
Gesimm S.p.A., Finance S.p.A., Finance Sud S.p.A., CP_13 CP_14
Evir Fin S.p.A., il Cav.
[...] Controparte_20 Parte_3 CP_21
l'ing. , e
[...] Controparte_16 Controparte_22 [...]
assumendo di essere titolare di numerosi crediti nei Controparte_23 confronti del c.d. Gruppo Cassina e chiedendo l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare concluso inter partes il 30 luglio-15 novembre 2004 e, di conseguenza, l'adempimento degli obblighi assunti da tutti i convenuti in solido
(trasferimento pro-soluto a favore dei suddetti dei crediti vantati dalla Parte_2 nei confronti del “Gruppo Cassina” previo pagamento della parte di prezzo
[...]
3 ancora dovuta, ovvero ed in subordine rispetto al pagamento immediato, previo rilascio della polizza fideiussoria prevista nel preliminare). , altresì, Parte_2
chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento dei medesimi (tra cui i danni conseguenti al tardato e, ovvero, mancato pagamento delle somme già scadute in base alla rateizzazione contrattuale e alla mancata consegna della fideiussione prevista a garanzia del pagamento delle rate dilazionate di prezzo), da liquidarsi anche in via equitativa. L'attrice, infine, si riservava di modificare in corso di causa, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la domanda di esecuzione in forma specifica in domanda di risoluzione per inadempimento dei convenuti, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Con comparsa di risposta del 13 luglio 2007, si costituiva VA Finance S.P.A., contestando il presunto inadempimento lamentato dalla e chiedendo il Parte_2
rigetto della domanda. Si costituivano anche gli altri convenuti (con la sola eccezione di di , che veniva poi dichiarato contumace), i quali contestavano le CP_16 CP_3
domande attoree chiedendone il rigetto e, in particolare, eccepivano: la carenza di legittimazione passiva di tutti i convenuti ad eccezione di , in forza CP_2 dell'electio domini effettuata in data 31.5.2006 dall'Avv. con indicazione CP_15 della stessa, quale unica controparte contrattuale;
l'infondatezza dell'azione attorea, posto che l'unica parte ad essersi resa inadempiente agli accordi era esclusivamente
; l'impossibilità di addivenire ad una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. Parte_2
civ., in quanto il preliminare invocato difettava dei requisisti essenziali previsti dalla legge per la sua esecuzione;
l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno;
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di
Milano.
Con sentenza n. 5946/2009 del 25 novembre 2009, il Tribunale di Palermo rigettava le domande per carenza di elementi essenziali del contratto preliminare difettando, nel testo negoziale del quale si chiedeva l'esecuzione in forma specifica,
l'indicazione delle pretese creditorie nonché dei rapporti contrattuali. Rigettava, altresì, la domanda risarcitoria per difetto di prova, non essendo stato allegato specificamente il pregiudizio patrimoniale in concreto subito, né fornita prova dell'effettivo danno verificatosi.
4 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_2 lamentando che il Tribunale aveva accolto l'eccezione tardiva dei convenuti circa la mancata specificità del preliminare, rilevando altresì che la bozza prodotta in giudizio da conteneva tutti i beni e le garanzie. Contestava, inoltre, il rigetto della CP_15
domanda risarcitoria, considerando che il Giudice di prime cure aveva acclarato l'inadempimento delle controparti. Essendosi riservata tale facoltà sin dal primo grado, in citazione mutava la domanda di adempimento e chiedeva la risoluzione del preliminare per inadempimento nonché l'accertamento del suo diritto a trattenere la tutte le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, pari a € 12.680,00 e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. In sede di precisazione delle conclusioni, insisteva nella domanda di accertamento e declaratoria del suo diritto a trattenere le somme incassate a titolo di caparra confirmatoria e chiedeva la condanna dei convenuti a pagare in suo favore la somma di € 500.000,00 per caparra non versata.
Si costituivano Gesimm S.p.A., Finance S.p.A., Finance Sud CP_13
S.p.A., ed Controparte_14 Controparte_20 CP_7 CP_24
contestando il gravame e chiedendone il rigetto. Proponevano, al contempo, appello incidentale, reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e lamentando la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva contestando il gravame e chiedendone il Controparte_21 rigetto;
del pari, proponeva appello incidentale, reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, lamentando la compensazione delle spese di lite, nonché
l'omesso accertamento circa l'inadempimento di . Parte_2
Si costituiva altresì , chiedendo dichiararsi inammissibili le Controparte_15 domande nuove e rigettarsi l'appello perché infondato.
Si costituiva, ancora, la VA Finance S.p.A., contestando il gravame.
Proponeva, al contempo, appello incidentale reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, lamentando la compensazione delle spese di lite, nonché
l'omesso accertamento circa l'inadempimento di . Chiedeva, inoltre, Parte_2 dichiararsi la nullità del preliminare e la condanna alla restituzione della somma di €
12.680.000,00.
5 Infine, si costituivano di . CP_9 Controparte_22 CP_8 Controparte_25
chiedendo dichiararsi inammissibili le domande nuove e rigettarsi
[...] CP_8
l'appello; in via incidentale, reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e lamentando la compensazione delle spese di lite. Seppur ritualmente citato,
[...]
rimaneva contumace. CP_16
Con sentenza n.589/2015, la Corte di Appello di Palermo Sez. III civile accoglieva l'appello di e, in riforma della sentenza di prime cure, Parte_2
dichiarava risolto il contratto preliminare stipulato tra le parti, il 30 settembre 2004, per grave inadempimento dei promittenti cessionari. Accoglieva, altresì, l'appello incidentale spiegato da che unica richiedeva la restituzione delle CP_2 somme pagate a a titolo di caparra e, per l'effetto, condannava a Parte_2 Parte_2 restituire in suo favore la somma pari ad € 12.680.000,00, versata a titolo di caparra, oltre interessi legali sino al soddisfo. Rigettava, invece, ogni altra richiesta.
In motivazione, il Collegio, preliminarmente, procedeva ad una puntuale ricostruzione dei fatti, da cui emergeva inequivocabilmente il grave inadempimento delle controparti. In punto di diritto, rilevava che, ai sensi dell'art. 1453, II co, c.c. la parte che aveva invocato la condanna all'adempimento poteva sostituire tale pretesa con quella di risoluzione;
precisava, poi, che in deroga al divieto di mutatio libelli, il mutamento si estendeva anche alla conseguente domanda di risarcimento dei danni in quanto accessoria. Dava, quindi, atto che la aveva mutato l'originaria Parte_2
domanda di adempimento del preliminare con quella di risoluzione per inadempimento ed aveva chiesto affermarsi il proprio diritto a trattenere le somme già ricevute (€ 12.600.000,00) e la condanna degli appellati a corrispondere l'ulteriore caparra di € 500.000,00. Il Collegio, a tal proposito, riteneva che la avesse, in definitiva, mutato l'originaria domanda di risarcimento integrale Parte_2
dei danni, proponendo ex novo la domanda di ritenzione della caparra già versata e la corresponsione di quella ancora dovuta. Sul punto, argomentava che, secondo giurisprudenza di legittimità, la parte non inadempiente poteva ottenere il risarcimento integrale del danno e non conseguire l'eventuale differenza tra l'importo convenzionalmente risarcitorio rappresentato dalla caparra e il danno eventualmente sofferto, e ciò perché l'originaria domanda di risoluzione giammai potrebbe convertirsi in quella di recesso. Per tale ragione, anche dichiarando risolto il
6 contratto, respingeva la domanda risarcitoria di . Qualificava poi come Parte_2
inammissibile, in quanto nuova, la domanda di ritenzione della caparra e di corresponsione della caparra ancora non ricevuta. Di contro, accoglieva la domanda della VA alla restituzione della caparra versata tenuto conto che la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, in ragione del venir meno della causa giustificatrici delle prestazioni già eseguite, comportava l'insorgenza a carico di ciascun contraente dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva ricorso in Cassazione, Parte_2
affidato a diversi motivi;
resisteva proponendo a sua volta CP_2
controricorso incidentale.
Dovendo procedere al vaglio delle questioni, limitatamente ai motivi accolti dalla Suprema Corte, deve rilevarsi, in primo luogo, che ha censurato la Parte_2
sentenza di appello nella parte in cui il Collegio ha accolto la domanda di condanna della nei suoi confronti per la restituzione della caparra, considerando CP_2
la pendenza della procedura di liquidazione coatta. La Cassazione ha accolto tale motivo, statuendo che il credito può esser fatto valere solo in seno al procedimento di accertamento al passivo, stante la vis attrattiva della sede concorsuale.
Ancora, ha censurato la sentenza nella parte in cui la domanda di Parte_2
ritenzione della caparra già versata e quella di corresponsione della caparra ancora dovuta erano da considerare domande nuove inammissibili. La Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il motivo;
in particolare, ha evidenziato che “riconoscere
l'inammissibilità della domanda di ritenzione della caparra, sulla base del rilievo che sarebbe stata proposta solo in sede di precisazioni delle conclusioni, corrisponde ad un errato accertamento del fatto processuale da parte del giudice di merito, posto che con l'atto di appello la parte aveva già domandato che le fosse riconosciuto il diritto di trattenere le somme incassate a titolo di caparra confirmatoria. La statuizione del giudice di merito è pertanto sul punto errata. A diverse conclusioni deve pervenirsi circa l'istanza di condanna al pagamento della caparra ancora dovuta”. Ha concluso affermando che “nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per
l'esecuzione del contratto può, in sostituzione dell'originaria pretesa, chiedere anche
7 in appello il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, c.c., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando, rispetto alla domanda di adempimento, l'esercizio di una perdurante facoltà rispetto alla domanda di adempimento. L'esercizio della facoltà, tale da escludere la ricorrenza del novum inammissibile, è limitato alla fattispecie di ritenzione della caparra, perché alla stregua di Cass. Sez. U. 14 gennaio 2009, n. 553 la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione caducatoria del contratto, e non una domanda estranea alla fattispecie di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. quale quella di condanna al pagamento di una somma dovuta a titolo di caparra non corrisposta.
Una siffatta domanda, proposta per la prima volta in appello, è da valutare come nuova domanda, e dunque inammissibile, così come ha concluso il giudice di merito”.
Deve a questo punto darsi atto che, nelle more tra il giudizio in Cassazione e questo giudizio di rinvio, e hanno stipulato un “atto di Parte_2 Controparte_1
cessione di un insieme di attività, nonché delle passività comunque connesse con le posizioni attive cedute, della e che di tale cessione è stata Parte_2
poi data notizia per estratto nella G.U.R.I., parte II, n. 43 del 12 aprile 2018. Di conseguenza, ha acquistato la titolarità di tutti i crediti vantati da Controparte_1
verso il c.d. Gruppo Cassina nonché le “passività … connesse”, comprese Parte_2 quelle “derivanti da contestazioni o pretese, attuali o potenziali, di promissari acquirenti o di debitori in ordine a precedenti contratti preliminari di cessione di crediti inclusi nella … cessione”.
Cosicché ha chiesto la sua estromissione dal giudizio ex art. 92 TUB e Parte_2
la cessionaria, costituendosi tramite la procuratrice ha aderito a Parte_5
tale richiesta. Nel merito, stante la pronuncia di legittimità, ha chiesto, in via rescissoria, affermarsi il pieno diritto di , nonché anche della di lei Parte_2 cessionaria di trattenere la somma di € 12.680.000,00 a suo tempo Controparte_26
incassata a titolo di caparra confirmatoria.
A sua volta, costituendosi, ha chiesto la condanna della CP_2
cessionaria al pagamento della caparra, originariamente dovuta da , essendo Parte_2
8 venuto meno l'impedimento della pendenza della procedura di liquidazione coatta, avendo acquistato anche le passività di . Controparte_26 Parte_2
Come rilevato dalle stesse parti, si ravvisano i presupposti per l'estromissione dal giudizio di ai sensi dell'art. 92 TUB. In primo luogo, deve Parte_2 rilevarsi che, stante il mutamento dei presupposti di fatto, ossia l'intervenuta cessione dei rapporti tra e la statuizione della Suprema Corte circa Parte_2 CP_1
l'obbligo di VA di procedere in sede concorsuale è priva di effetto. Quanto al merito, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, giova rammentare che il capo della statuizione di secondo grado, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dei promittenti cessionari e la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, è passato in giudicato, posto che non è stato interessato da alcuna modifica nel giudizio rescindente.
Orbene, tenuto conto della circostanza che con l'ordinanza di rinvio è stato acclarato che la domanda di ritenzione della caparra da parte di non Parte_2
costituiva domanda nuova, è su questa che in tale sede deve provvedersi.
E' opportuno qui premettere che secondo VA, l'esito dell'esame del primo motivo di ricorso da parte della Suprema Corte (relativo all'accoglimento della domanda di VA alla restituzione della caparra, tardiva secondo ), Parte_2
laddove la Corte sostanzialmente stabilisce che il motivo è infondato, comporterebbe che resta definitivo e intangibile il diritto di VA a chiedere la restituzione della caparra in conseguenza dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
Il rilievo non coglie nel segno. Partendo dalla eccepita (da ) Parte_2
inammissibilità della domanda di VA perché tardiva, la Cassazione stabilisce che questo motivo è infondato perché, avendo proposto solo in appello la Parte_2
domanda di risoluzione mutando così la domanda di primo grado di adempimento, era consentito all'appellata VA proporre ex novo la domanda di restituzione della caparra consegnata, come conseguenza della risoluzione, con riguardo agli effetti restitutori della pronunzia di risoluzione (sent. Cass. pag. 7).
Ma in realtà la Cassazione nulla dice nel merito alla pretesa di VA;
merito che ovviamente va rivalutato complessivamente, alla luce dei principi di diritto sanciti nella sentenza di rinvio, con le altre questioni.
9 , nell'atto di appello ha chiesto, nella formulazione finale delle Parte_2 domande “accertata la piena validità ed efficacia del contratto preliminare… dichiarare risolto il medesimo contratto per inadempimento imputabile a tutti i convenuti… e per l'effetto accertare e dichiarare il pieno diritto di Parte_2
trattenere tutte le somme incassate a titolo di caparra confirmatoria entro la data di notifica della citazione introduttiva del giudizio pari a € 12.680.000,00” e di seguito
“condannare tutti i convenuti… al pagamento in favore di di tutti i danni Parte_2
subiti e subendi dalla a causa dell'inadempimento dei medesimi Parte_2 convenuti”. Nel foglio di precisazione delle conclusioni, poi, , dopo avere Parte_2 ribadito la domanda di “…accertare e dichiarare risolto il contratto per inadempimento imputabile…”, chiede che sia di accertato e dichiarato “il pieno diritto di a trattenere tutte le somme incassate a titolo di caparra Parte_2
confirmatoria entro la data di notifica della citazione introduttiva del giudizio, pari a
€ 12.680.000”.
E' qui untile ricordare che la Suprema Corte, con la sentenza a SS.UU. n.
553/2009 del 14.1.2009, ha chiarito che “La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande
“complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove.
Ora, in effetti non ha convertito una domanda di risoluzione Parte_2 in recesso e trattenimento della caparra, poiché, piuttosto, l'originaria domanda di adempimento del preliminare di cessione di crediti è stata sostituita da una domanda di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento.
In buona sostanza, ha introdotto in primo grado una domanda di Parte_2 adempimento, ex art. 2935 c.c., in appello l'ha modificata in domanda diretta a
10 dichiarare risolto il contratto per inadempimento con diritto a trattenere la caparra;
come chiarito dalla Cassazione nella sentenza da ultimo citata, se realmente non rileva il nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione caducatoria degli effetti del contratto, e tocca al Giudice interpretare e qualificare la domanda stessa, allora laddove si chiede di dichiarare risolto il medesimo effettivamente si può andare avanti su questa domanda cioè “domanda caducatoria degli effetti del contratto con correlata domanda di accertamento del diritto a trattenere la caparra”. Il principio, peraltro, è richiamato dalla Cassazione nella sentenza n. 15765/2018, che ha disposto questo rinvio (si rinvia per brevità al paragrafo 4.2).
In altri termini, la Cassazione a SS.UU. notoriamente e costantemente sancisce la incompatibilità tra domanda di risoluzione con risarcimento e la domanda di recesso con trattenimento della caparra ricevuta (così anche Cass. SS.UU. 553/2009 e la citata sentenza di annullamento parziale con rinvio a questa Corte: proposte le prime domande, non possono essere convertite nelle seconde), ma il caso sottoposto a questa Corte è diverso: richiesta in primo grado l'adempimento e la sentenza costitutiva ex 2932 c.c., in appello la promittente venditrice chiede che sia dichiarato risolto il contratto per inadempimento imputabile dei convenuti e il diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria. In questo giudizio di rinvio e in quelli pregressi, (e i suoi aventi causa), non hanno mai evocato l'esercizio Parte_2
da parte loro, del diritto di recesso del preliminare in oggetto, manifestando chiaro interesse solo per la piena caducazione dello stesso contratto.
Ora, proprio perché non viene azionato il diritto di recesso e la Cassazione, nella massima prima citata, rimette al Giudice il potere-dovere di interpretare la domanda caducatoria, e avendo chiesto la risoluzione e la ritenzione di somme Parte_2
ricevute a titolo di caparra, ritiene questa Corte territoriale, avvalendosi del suddetto potere-dovere, che abbia inteso la ritenzione delle somme ricevute a titolo Parte_2
di caparra (del tutto scorporato si ripete dal diritto potestativo di recesso) come liquidazione forfetaria del danno ricevuto dall'inadempimento (sancito con efficacia di giudicato) dei promissari acquirenti, comunque preteso.
E' appena il caso di notare che tale argomentare non è smentito dalla domanda risarcitoria ulteriore “di tutti danni subiti e subendi dalla a causa Parte_6 dell'inadempimento dei medesimi convenuti…” ulteriormente proposta nel primo
11 appello;
a tacer d'altro, tale domanda non è stata più riproposta né nello stesso giudizio di appello, non comparendo più nella precisazione delle conclusioni e neppure in questo giudizio di rinvio.
Una differente valutazione e motivazione perverrebbe al non ragionevole esito tale per cui la parte non inadempiente nulla riceve per aver subito l'inadempimento e deve, anzi, restituire alla parte inadempiente quanto a suo tempo ricevuto.
L'appello deve quindi essere accolto.
In ordine alle spese, la particolare complessità delle questioni avanzate e delle decisioni prese, anche nelle precedenti sedi giudiziali, costituisce grave ed eccezionale ragione che motiva l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia dei Controparte_15
, , :
[...] Controparte_16 Controparte_14 Controparte_13
1) in accoglimento dell'appello proposto da oggi Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 5946/2009 pronunziata dal Tribunale di Palermo CP_1 il 25.11.2009 e in riforma di detta sentenza, dispone l'estromissione di
[...]
dal presente giudizio di rinvio;
Parte_2
2) accerta e dichiara il diritto di di trattenere la somma di € Controparte_1
12.680.000,00 a suo tempo incassata a titolo di caparra confirmatoria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
19.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
12 13