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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3121/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ROVERE ROSANNA;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to LARA GIROTTO;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28
c.p.c. e cioè
Per parte attrice “In primo luogo evidenzia, con riferimento alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice Relatore con ordinanza in data 29.03.2024, che il NO tramite la sottoscritta procuratrice dichiara di aderirvi. Su tale Pt_1 proposta non è stato possibile invece raggiungere un accordo in quanto la NOa Pt_2
1
[...] non ha manifestato analoga adesione. In ogni caso, chiede - Rigettarsi le domande tutte avanzate da controparte, ivi comprese le richieste istruttorie. - Confermarsi le condizioni di affido e mantenimento della prole stabilite nella sentenza di divorzio. - Disporsi che
l'assegno unico universale a favore dei figli a carico, attualmente percepito integralmente dalla NOa venga richiesto dal coniuge che avrà diritto all'importo maggiore e CP_1 ripartito giusta metà tra le parti;
- Disporsi che i figli rimangano fiscalmente a carico di entrambi i genitori, per cui le detrazioni/deduzioni saranno ripartite nella misura del
50% ciascuno;
- Spese e compensi di causa rifusi ai sensi dell'art. 91 n.
1 - seconda parte -
c.p.c., tenuto conto del rifiuto, senza giustificato motivo, da parte della NOa CP_1 della proposta conciliativa formulata dal Giudice”.
Per parte convenuta “- Respingere le richieste avversarie formulate sia in via principale che subordinata, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, mancando i presupposti necessari per richiedere la modifica del contributo nel mantenimento dei minori, posto a carico del ricorrente, in assenza di sopravvenuti giustificati motivi, confermando conseguentemente le condizioni già indicate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, del Tribunale di Pordenone n. 47/2022 pubblicata il 02.02.2022. Con riferimento alla richiesta di cui al punto c) delle conclusioni nulla si oppone. - Alla luce della condotta tenuta dal NO , che ha agito in giudizio con mala fede, in Parte_1 evidente assenza dei giustificati motivi richiesti dall'art. 473 bis.17 c.p.c., ed anzi riferendo fatti e circostanze non corrispondenti al vero, ed omettendo volontariamente di dimettere la documentazione richiesta dall'art. 473 bis. 12 c.p.c., condannare il NO
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in Parte_1 via equitativa. In subordine Considerato che l'assegno unico universale era stato valutato in sede di divorzio ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale disponesse che l'importo dell'Assegno Unico Universale (attualmente pari ad € 443,20) venga percepito al 50% tra
i genitori, al fine di mantenere invariata la misura del contributo economico mensile per i figli stabilito dalla sentenza di divorzio ad oggi percepito dalla NOa pari a CP_1 complessive € 628,00 (€ 406,20 mantenimento aggiornato Istat+€ 221,60 A.U.U.), porre
a carico del NO un contributo mensile nel mantenimento per i figli di € 628,00 Pt_1 dato dalla somma tra il mantenimento previsto in sede divorzile (aggiornato secondo gli indici Istat) e il 50% dell'assegno unico universale percepito. Spese integralmente rifuse.
In via Istruttoria - Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già fomulate e non ammesse, in particolare si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale disponga una indagine tributaria al fine di verificare le effettive entrate del NO , alla luce dei Parte_1 versamenti dallo stesso regolarmente effettuati sul proprio conto corrente e non dichiarati,
e di conseguenza di verificare la reale capacità patrimoniale dello stesso. - Si chiede inoltre che Codesto Ill.mo Tribunale ammetta prova per testi sulle seguenti circostanze precedute
2 da “Vero che”: 1) La NOa , dal divorzio ad oggi viene spesso Controparte_1 supportata economicamente dai propri genitori per l'acquisto di generi alimentari, per il pagamento delle bollette, per l'acquisto di vestiario per i figli;
3) Le spese straordinarie per
i figli vengono sempre anticipate dalla NOa 4) Per anticipare le spese CP_1 straordinarie la NOa spesso è costretta a ricorrere all'aiuto della famiglia CP_1
d'origine; 5) e la mattina durante il periodo scolastico si recano a scuola e Per_1 Per_2 durante l'estate al centro estivo, mentre il pomeriggio stanno con la mamma tutti i giorni;
6) e tanno con la zia materna in quanto loro stessi lo chiedono;
7) la Per_1 Per_2 NOa è appassionata di arrampicata;
8) La NOa si reca al CAI di CP_1 CP_1
San Vito al Tagliamento quando ha del tempo libero;
9) La NOa nei week end CP_1 liberi a volte accompagna i soci CAI di San Vito al Tagliamento ad arrampicare in montagna;
10) La NOa fa la volontaria al CAI di San Vito al Tagliamento. Si CP_1 indicano i testi - residente a [...]; Testimone_1
- residente a [...]”. Testimone_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Tra le parti è stata pronunciata, in data 25.01.2022, sentenza di divorzio, la n.
47/2022, con la quale sono state recepite le conclusioni congiunte rassegnate dagli ex coniugi in relazione al collocamento e mantenimento dei due figli minori;
in particolare, fu stabilito che il padre, nella prima settimana, tiene i figli con sé
nelle giornate di martedì e mercoledì, a partire dalle ore 19.00, con pernotto, e fino alla mattina prima di scuola;
nella settimana successiva il padre tiene con sé i figli nelle giornate di mercoledì e giovedì a partire dalle ore 19.00, con pernotto, e fino alla mattina prima di scuola;
il padre, inoltre tiene con sé i figli a fine settimana alternati (dal venerdì sera alle ore 19.00 fino al lunedì mattina prima di scuola); entrambi i genitori tengono con sé i figli durante il periodo natalizio e pasquale individuando due sottoperiodi, alternando così le festività e, nel periodo estivo, per almeno due settimane consecutive ciascuno;
in relazione al
3 profilo economico, fu concordato un contributo paterno per il mantenimento della padre in euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della prole (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico,
invece, come da concerto degli ex coniugi, viene percepito al 100% dalla madre.
Il padre, odierno ricorrente, ha chiesto la modifica delle condizioni divorzili,
esclusivamente in relazione al mantenimento della prole, domandando il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, quando presso di sé,
in luogo dell'obbligo di mantenimento indiretto come sopra concordato, ferme tutte le altre condizioni;
la domanda di modifica delle condizioni divorzili in relazione al mantenimento dei figli è stata motivata, dal ricorrente, dalla sopravvenuta attività lavorativa che l'ex moglie, all'epoca del divorzio inoccupata e priva sia di redditi che di NASPI, ha intrapreso.
La madre dei minori, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'istruttoria documentale disposta d'ufficio nell'interesse superiore dei minori, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa “1.
confermare le condizioni di affido e mantenimento della prole stabilite nella sentenza di divorzio, ad eccezione dell 'assegno unico universale che sarà
percepito al 50% da entrambi i genitori, come previsto dalla legge in caso di affido condiviso, visti anche i tempi di collocazione dei minori presso ciascun genitore, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio di entrambi i genitori al 50% ;
2. spese di lite compensate”. Tale proposta era stata avanzata sulla scorta delle seguenti argomentazioni “(…) capacità economica dei genitori, come sinora documentata e/o ricostruibile (sul punto è sufficiente considerare alcune osservazioni: che la sopraggiunta attività lavorativa della madre era già stata contemplata al tempo della sentenza di divorzio, ove nell'accordo era stato dichiarato che i coniugi si dichiaravano autosufficienti;
che dai parziali estratti conto prodotti dal ricorrente si evincono versamenti di contanti anche nell'anno
2023; che non è dato sapere per quale ragione abbia contratto i finanziamenti,
4 invero a pag. 7 del doc. n. 16 si legge che scopo del finanziamento è
“consolidamento ” ma non sono stati illustrati precedenti debiti da ripianare”.
Nonostante non sia stato raggiunto l'auspicato accordo conciliativo, il ricorrente ha dichiarato comunque di aderirvi, modificando le proprie conclusioni nel senso di confermarsi l'affido e il mantenimento come nella sentenza di divorzio e di prevedersi pari ripartizione dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali.
Pertanto, è venuto meno il contendere sulla domanda principale di modifica del contributo paterno al mantenimento dei figli, avendo concretamente parte ricorrente rinunciato a tale domanda e modificato le proprie conclusioni
(ammissibile ex art. 473-bis.19 c.p.c.). Non vi è contendere neanche sulla ripartizione al 50% delle detrazioni fiscali, come chiesto nelle conclusioni dal ricorrente, domanda alla quale la parte resistente ha aderito.
L'unica questione controversa che rimane da esaminare è, dunque, se l'assegno unico universale debba essere mantenuto al 100% a favore della madre, come stabilito di comune accordo nella sentenza di divorzio, oppure se debba essere ripartito al 50% come richiesto dal padre, domanda a cui la madre si oppone;
in subordine, la madre ha avanzato domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario da parte del padre (ammissibile ex art. 473-bis.19 c.p.c.),
nel caso in cui fosse stato ripartito in misura uguale l'assegno unico universale.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Assegno unico universale.
In materia di assegno unico universale, ai sensi dell'art. 2, d. lgs. 230/2021,
comma secondo “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
Al comma 4 del citato art. 6 è previsto: “L'assegno è corrisposto dall' ed è CP_2
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento
5 esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel
caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
La ratio della disciplina, come si ricava dall'art. 1 della legge delega n. 46/2021 è
quella di “di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile”.
Orbene, secondo quanto stabilito dalla legge, in caso di affido condiviso l'assegno unico universale spetta in parti misura ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.
È pur vero che, secondo orientamento di questo Tribunale, in alcuni casi in cui vi
è l'affido condiviso l'assegno unico universale può essere disposto a favore del genitore collocatario prevalente, laddove vi siano a carico di quest'ultimo maggiori oneri di cura e assistenza dei figli (perché i tempi di frequentazione sono sbilanciati a suo maggior aggravio) e laddove non vi sia un'autosufficienza economica del genitore collocatario prevalente (cfr. sul punto anche cass. civ.
4672/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono tali condizioni particolari: l'affido dei figli minori è condiviso e i tempi di frequentazione sono sostanzialmente paritari;
secondo gli accordi divorzili, infatti, il padre e la madre tengono con sé i figli, su quattrodici giorni consecutivi, per sette giorni ciascuno.
Invero, anche se nei giorni del cambio del turno di responsabilità appare pacifico che i figli stiano presso la madre qualche ora in più, è altrettanto vero che tali diversificazioni sono compensate dall'assegno di mantenimento che il padre corrisponde alla madre per i figli.
Inoltre, la madre ha pacificamente reperito attività lavorativa part-time e, se diligente, può cercare ulteriore attività per le restanti ore della giornata dal momento che, con la crescita dei figli, ormai adolescenti, sono attenuati i compiti
6 di accudimento, avendo i ragazzi maggiore autonomia e trascorrendo tempo pressoché paritario presso il padre.
La sopraggiunta attività lavorativa della madre, ancorché part-time, e l'indubbia potenziale maggiore capacità lavorativa della stessa, se non sposta l'equilibrio economico tracciato in sede divorzile, ove i due coniugi nelle conclusioni congiunte si dichiaravano già economicamente autosufficienti, nondimeno fa venire meno i presupposti per la percezione dell'assegno unico universale in capo alla sola madre, data la sussistenza dell'affido condiviso, i tempi di frequentazione tendenzialmente paritari e il venir meno della necessità di sostenere l'inserimento lavorativo della madre.
Irrilevanti sono sul punto le questioni relative alla capacità economica di entrambi i coniugi e le sopravvenienze circa le loro maggiori uscite mensili,
allegate da entrambe le difese.
Giova ricordare, infatti, che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è
definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e, infatti, ha assorbito alcune delle detrazioni per figli a carico già previste dalla legge prima della sua introduzione e, pertanto, non deve essere confuso con il mantenimento o imputato ad esso.
Trattandosi di sussidio a sostegno della genitorialità, deve essere per legge attribuito ai genitori o al genitore che provvedono ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli, proprio perché questi ultimi sono i destinatari della finalità
sociale del sussidio, e non può andare a supplire la minore capacità economica di uno dei due genitori.
Pertanto, nel caso di specie, in modifica della sentenza divorzile, l'assegno unico universale sarà a beneficio di entrambi i genitori, con decorrenza dalla domanda di parte attrice (e, dunque, dal febbraio 2025, quando ha precisato le proprie nuove conclusioni).
7 Non può essere accolta la domanda subordinata di parte convenuta – di aumento dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre a favore dei figli in caso di paritaria ripartizione dell'assegno unico universale – in quanto la tesi da essa sostenuta - e, cioè, che l'assegno di mantenimento ordinario a favore dei figli era stato determinato tenendo in considerazione il fatto che la NOa CP_1
avrebbe percepito l'Assegno Unico per intero – non trova riscontro nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in sede divorzile, laddove non si scorge un accordo degli ex coniugi con cui si computa l'assegno unico universale in luogo del mantenimento;
per di più, occorre considerare che giuridicamente una simile imputazione non sarebbe configurabile, non solo perché trattasi di due somme ontologicamente differenti, ma anche perché l'assegno unico universale è un sussidio statale potenzialmente soggetto alle variazioni proprie della gestione politica del welfare e non può sostituirsi all'obbligo di mantenimento proprio di ciascun genitore, che dipende dai requisiti previsti dall'art. 337-ter c.c.
Da tutto quanto sinora esposto ne deriva non solo l'accoglimento della domanda del ricorrente sull'assegno unico e il rigetto della domanda della resistente sull'aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario, ma anche il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte convenuta sulla capacità
economica del sig. e sull'anticipazione della madre delle spese Pt_1
straordinarie.
Per quanto concerne la capacità economica del padre, infatti, la ricostruzione della stessa non è più rilevante, in quanto egli ha rinunciato alla domanda principale di revoca del mantenimento indiretto a favore dei figli ed ha solamente chiesto, quale nuova domanda, l'equa ripartizione dell'assegno unico universale, la cui percezione, come detto, non si fonda sulla maggiore o minore ricchezza dei genitori, ma su altri presupposti (affido condiviso e cura e accudimento diretto dei figli).
8 Per quanto concerne le questioni relative alla gestione dell'affido condiviso e alla non efficiente amministrazione delle spese straordinarie che verrebbero sovente anticipate dalla madre, anche questo aspetto non è rilevante nella presente causa,
in quanto il genitore creditore ha a disposizione la tutela esecutiva per tutelare le proprie ragioni, senza che un tanto possa influire sulla determinazione del mantenimento.
3. Spese di lite.
La rinuncia del ricorrente alla propria domanda principale, il rigetto della nuova domanda subordinata di parte convenuta, l'adesione del ricorrente alla proposta conciliativa (con abbandono delle proprie pretese iniziali), la mancata adesione della resistente per i motivi indicati nei proprio atti (quand'anche trattasi di ragioni giuridiche non condivise da questo Tribunale, quale l'imputazione dell'assegno unico universale quale contributo al mantenimento, trattasi in ogni caso di argomenti che giustificano un rifiuto), sono tutte circostanze che implicano una sostanziale reciproca soccombenza e una condotta processuale corretta, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice e, in modifica della sentenza n. 47/2022
pronunciata dal Tribunale di Pordenone,
dispone che l''assegno unico universale che sia percepito al 50% da entrambi i genitori, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%, con la medesima decorrenza;
rigetta la domanda subordinata di parte convenuta e, conferma, per il resto, le condizioni di affido e mantenimento della prole stabilite nella sentenza di divorzio;
compensa le spese di lite.
9 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3121/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ROVERE ROSANNA;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to LARA GIROTTO;
parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28
c.p.c. e cioè
Per parte attrice “In primo luogo evidenzia, con riferimento alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice Relatore con ordinanza in data 29.03.2024, che il NO tramite la sottoscritta procuratrice dichiara di aderirvi. Su tale Pt_1 proposta non è stato possibile invece raggiungere un accordo in quanto la NOa Pt_2
1
[...] non ha manifestato analoga adesione. In ogni caso, chiede - Rigettarsi le domande tutte avanzate da controparte, ivi comprese le richieste istruttorie. - Confermarsi le condizioni di affido e mantenimento della prole stabilite nella sentenza di divorzio. - Disporsi che
l'assegno unico universale a favore dei figli a carico, attualmente percepito integralmente dalla NOa venga richiesto dal coniuge che avrà diritto all'importo maggiore e CP_1 ripartito giusta metà tra le parti;
- Disporsi che i figli rimangano fiscalmente a carico di entrambi i genitori, per cui le detrazioni/deduzioni saranno ripartite nella misura del
50% ciascuno;
- Spese e compensi di causa rifusi ai sensi dell'art. 91 n.
1 - seconda parte -
c.p.c., tenuto conto del rifiuto, senza giustificato motivo, da parte della NOa CP_1 della proposta conciliativa formulata dal Giudice”.
Per parte convenuta “- Respingere le richieste avversarie formulate sia in via principale che subordinata, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, mancando i presupposti necessari per richiedere la modifica del contributo nel mantenimento dei minori, posto a carico del ricorrente, in assenza di sopravvenuti giustificati motivi, confermando conseguentemente le condizioni già indicate dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, del Tribunale di Pordenone n. 47/2022 pubblicata il 02.02.2022. Con riferimento alla richiesta di cui al punto c) delle conclusioni nulla si oppone. - Alla luce della condotta tenuta dal NO , che ha agito in giudizio con mala fede, in Parte_1 evidente assenza dei giustificati motivi richiesti dall'art. 473 bis.17 c.p.c., ed anzi riferendo fatti e circostanze non corrispondenti al vero, ed omettendo volontariamente di dimettere la documentazione richiesta dall'art. 473 bis. 12 c.p.c., condannare il NO
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in Parte_1 via equitativa. In subordine Considerato che l'assegno unico universale era stato valutato in sede di divorzio ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale disponesse che l'importo dell'Assegno Unico Universale (attualmente pari ad € 443,20) venga percepito al 50% tra
i genitori, al fine di mantenere invariata la misura del contributo economico mensile per i figli stabilito dalla sentenza di divorzio ad oggi percepito dalla NOa pari a CP_1 complessive € 628,00 (€ 406,20 mantenimento aggiornato Istat+€ 221,60 A.U.U.), porre
a carico del NO un contributo mensile nel mantenimento per i figli di € 628,00 Pt_1 dato dalla somma tra il mantenimento previsto in sede divorzile (aggiornato secondo gli indici Istat) e il 50% dell'assegno unico universale percepito. Spese integralmente rifuse.
In via Istruttoria - Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già fomulate e non ammesse, in particolare si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale disponga una indagine tributaria al fine di verificare le effettive entrate del NO , alla luce dei Parte_1 versamenti dallo stesso regolarmente effettuati sul proprio conto corrente e non dichiarati,
e di conseguenza di verificare la reale capacità patrimoniale dello stesso. - Si chiede inoltre che Codesto Ill.mo Tribunale ammetta prova per testi sulle seguenti circostanze precedute
2 da “Vero che”: 1) La NOa , dal divorzio ad oggi viene spesso Controparte_1 supportata economicamente dai propri genitori per l'acquisto di generi alimentari, per il pagamento delle bollette, per l'acquisto di vestiario per i figli;
3) Le spese straordinarie per
i figli vengono sempre anticipate dalla NOa 4) Per anticipare le spese CP_1 straordinarie la NOa spesso è costretta a ricorrere all'aiuto della famiglia CP_1
d'origine; 5) e la mattina durante il periodo scolastico si recano a scuola e Per_1 Per_2 durante l'estate al centro estivo, mentre il pomeriggio stanno con la mamma tutti i giorni;
6) e tanno con la zia materna in quanto loro stessi lo chiedono;
7) la Per_1 Per_2 NOa è appassionata di arrampicata;
8) La NOa si reca al CAI di CP_1 CP_1
San Vito al Tagliamento quando ha del tempo libero;
9) La NOa nei week end CP_1 liberi a volte accompagna i soci CAI di San Vito al Tagliamento ad arrampicare in montagna;
10) La NOa fa la volontaria al CAI di San Vito al Tagliamento. Si CP_1 indicano i testi - residente a [...]; Testimone_1
- residente a [...]”. Testimone_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023.
1. Fatti controversi.
Tra le parti è stata pronunciata, in data 25.01.2022, sentenza di divorzio, la n.
47/2022, con la quale sono state recepite le conclusioni congiunte rassegnate dagli ex coniugi in relazione al collocamento e mantenimento dei due figli minori;
in particolare, fu stabilito che il padre, nella prima settimana, tiene i figli con sé
nelle giornate di martedì e mercoledì, a partire dalle ore 19.00, con pernotto, e fino alla mattina prima di scuola;
nella settimana successiva il padre tiene con sé i figli nelle giornate di mercoledì e giovedì a partire dalle ore 19.00, con pernotto, e fino alla mattina prima di scuola;
il padre, inoltre tiene con sé i figli a fine settimana alternati (dal venerdì sera alle ore 19.00 fino al lunedì mattina prima di scuola); entrambi i genitori tengono con sé i figli durante il periodo natalizio e pasquale individuando due sottoperiodi, alternando così le festività e, nel periodo estivo, per almeno due settimane consecutive ciascuno;
in relazione al
3 profilo economico, fu concordato un contributo paterno per il mantenimento della padre in euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento della prole (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico,
invece, come da concerto degli ex coniugi, viene percepito al 100% dalla madre.
Il padre, odierno ricorrente, ha chiesto la modifica delle condizioni divorzili,
esclusivamente in relazione al mantenimento della prole, domandando il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, quando presso di sé,
in luogo dell'obbligo di mantenimento indiretto come sopra concordato, ferme tutte le altre condizioni;
la domanda di modifica delle condizioni divorzili in relazione al mantenimento dei figli è stata motivata, dal ricorrente, dalla sopravvenuta attività lavorativa che l'ex moglie, all'epoca del divorzio inoccupata e priva sia di redditi che di NASPI, ha intrapreso.
La madre dei minori, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'istruttoria documentale disposta d'ufficio nell'interesse superiore dei minori, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa “1.
confermare le condizioni di affido e mantenimento della prole stabilite nella sentenza di divorzio, ad eccezione dell 'assegno unico universale che sarà
percepito al 50% da entrambi i genitori, come previsto dalla legge in caso di affido condiviso, visti anche i tempi di collocazione dei minori presso ciascun genitore, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio di entrambi i genitori al 50% ;
2. spese di lite compensate”. Tale proposta era stata avanzata sulla scorta delle seguenti argomentazioni “(…) capacità economica dei genitori, come sinora documentata e/o ricostruibile (sul punto è sufficiente considerare alcune osservazioni: che la sopraggiunta attività lavorativa della madre era già stata contemplata al tempo della sentenza di divorzio, ove nell'accordo era stato dichiarato che i coniugi si dichiaravano autosufficienti;
che dai parziali estratti conto prodotti dal ricorrente si evincono versamenti di contanti anche nell'anno
2023; che non è dato sapere per quale ragione abbia contratto i finanziamenti,
4 invero a pag. 7 del doc. n. 16 si legge che scopo del finanziamento è
“consolidamento ” ma non sono stati illustrati precedenti debiti da ripianare”.
Nonostante non sia stato raggiunto l'auspicato accordo conciliativo, il ricorrente ha dichiarato comunque di aderirvi, modificando le proprie conclusioni nel senso di confermarsi l'affido e il mantenimento come nella sentenza di divorzio e di prevedersi pari ripartizione dell'assegno unico universale e delle detrazioni fiscali.
Pertanto, è venuto meno il contendere sulla domanda principale di modifica del contributo paterno al mantenimento dei figli, avendo concretamente parte ricorrente rinunciato a tale domanda e modificato le proprie conclusioni
(ammissibile ex art. 473-bis.19 c.p.c.). Non vi è contendere neanche sulla ripartizione al 50% delle detrazioni fiscali, come chiesto nelle conclusioni dal ricorrente, domanda alla quale la parte resistente ha aderito.
L'unica questione controversa che rimane da esaminare è, dunque, se l'assegno unico universale debba essere mantenuto al 100% a favore della madre, come stabilito di comune accordo nella sentenza di divorzio, oppure se debba essere ripartito al 50% come richiesto dal padre, domanda a cui la madre si oppone;
in subordine, la madre ha avanzato domanda di aumento del contributo al mantenimento ordinario da parte del padre (ammissibile ex art. 473-bis.19 c.p.c.),
nel caso in cui fosse stato ripartito in misura uguale l'assegno unico universale.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Assegno unico universale.
In materia di assegno unico universale, ai sensi dell'art. 2, d. lgs. 230/2021,
comma secondo “L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
Al comma 4 del citato art. 6 è previsto: “L'assegno è corrisposto dall' ed è CP_2
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento
5 esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel
caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
La ratio della disciplina, come si ricava dall'art. 1 della legge delega n. 46/2021 è
quella di “di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile”.
Orbene, secondo quanto stabilito dalla legge, in caso di affido condiviso l'assegno unico universale spetta in parti misura ad entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.
È pur vero che, secondo orientamento di questo Tribunale, in alcuni casi in cui vi
è l'affido condiviso l'assegno unico universale può essere disposto a favore del genitore collocatario prevalente, laddove vi siano a carico di quest'ultimo maggiori oneri di cura e assistenza dei figli (perché i tempi di frequentazione sono sbilanciati a suo maggior aggravio) e laddove non vi sia un'autosufficienza economica del genitore collocatario prevalente (cfr. sul punto anche cass. civ.
4672/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono tali condizioni particolari: l'affido dei figli minori è condiviso e i tempi di frequentazione sono sostanzialmente paritari;
secondo gli accordi divorzili, infatti, il padre e la madre tengono con sé i figli, su quattrodici giorni consecutivi, per sette giorni ciascuno.
Invero, anche se nei giorni del cambio del turno di responsabilità appare pacifico che i figli stiano presso la madre qualche ora in più, è altrettanto vero che tali diversificazioni sono compensate dall'assegno di mantenimento che il padre corrisponde alla madre per i figli.
Inoltre, la madre ha pacificamente reperito attività lavorativa part-time e, se diligente, può cercare ulteriore attività per le restanti ore della giornata dal momento che, con la crescita dei figli, ormai adolescenti, sono attenuati i compiti
6 di accudimento, avendo i ragazzi maggiore autonomia e trascorrendo tempo pressoché paritario presso il padre.
La sopraggiunta attività lavorativa della madre, ancorché part-time, e l'indubbia potenziale maggiore capacità lavorativa della stessa, se non sposta l'equilibrio economico tracciato in sede divorzile, ove i due coniugi nelle conclusioni congiunte si dichiaravano già economicamente autosufficienti, nondimeno fa venire meno i presupposti per la percezione dell'assegno unico universale in capo alla sola madre, data la sussistenza dell'affido condiviso, i tempi di frequentazione tendenzialmente paritari e il venir meno della necessità di sostenere l'inserimento lavorativo della madre.
Irrilevanti sono sul punto le questioni relative alla capacità economica di entrambi i coniugi e le sopravvenienze circa le loro maggiori uscite mensili,
allegate da entrambe le difese.
Giova ricordare, infatti, che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è
definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e, infatti, ha assorbito alcune delle detrazioni per figli a carico già previste dalla legge prima della sua introduzione e, pertanto, non deve essere confuso con il mantenimento o imputato ad esso.
Trattandosi di sussidio a sostegno della genitorialità, deve essere per legge attribuito ai genitori o al genitore che provvedono ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli, proprio perché questi ultimi sono i destinatari della finalità
sociale del sussidio, e non può andare a supplire la minore capacità economica di uno dei due genitori.
Pertanto, nel caso di specie, in modifica della sentenza divorzile, l'assegno unico universale sarà a beneficio di entrambi i genitori, con decorrenza dalla domanda di parte attrice (e, dunque, dal febbraio 2025, quando ha precisato le proprie nuove conclusioni).
7 Non può essere accolta la domanda subordinata di parte convenuta – di aumento dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre a favore dei figli in caso di paritaria ripartizione dell'assegno unico universale – in quanto la tesi da essa sostenuta - e, cioè, che l'assegno di mantenimento ordinario a favore dei figli era stato determinato tenendo in considerazione il fatto che la NOa CP_1
avrebbe percepito l'Assegno Unico per intero – non trova riscontro nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in sede divorzile, laddove non si scorge un accordo degli ex coniugi con cui si computa l'assegno unico universale in luogo del mantenimento;
per di più, occorre considerare che giuridicamente una simile imputazione non sarebbe configurabile, non solo perché trattasi di due somme ontologicamente differenti, ma anche perché l'assegno unico universale è un sussidio statale potenzialmente soggetto alle variazioni proprie della gestione politica del welfare e non può sostituirsi all'obbligo di mantenimento proprio di ciascun genitore, che dipende dai requisiti previsti dall'art. 337-ter c.c.
Da tutto quanto sinora esposto ne deriva non solo l'accoglimento della domanda del ricorrente sull'assegno unico e il rigetto della domanda della resistente sull'aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario, ma anche il rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte convenuta sulla capacità
economica del sig. e sull'anticipazione della madre delle spese Pt_1
straordinarie.
Per quanto concerne la capacità economica del padre, infatti, la ricostruzione della stessa non è più rilevante, in quanto egli ha rinunciato alla domanda principale di revoca del mantenimento indiretto a favore dei figli ed ha solamente chiesto, quale nuova domanda, l'equa ripartizione dell'assegno unico universale, la cui percezione, come detto, non si fonda sulla maggiore o minore ricchezza dei genitori, ma su altri presupposti (affido condiviso e cura e accudimento diretto dei figli).
8 Per quanto concerne le questioni relative alla gestione dell'affido condiviso e alla non efficiente amministrazione delle spese straordinarie che verrebbero sovente anticipate dalla madre, anche questo aspetto non è rilevante nella presente causa,
in quanto il genitore creditore ha a disposizione la tutela esecutiva per tutelare le proprie ragioni, senza che un tanto possa influire sulla determinazione del mantenimento.
3. Spese di lite.
La rinuncia del ricorrente alla propria domanda principale, il rigetto della nuova domanda subordinata di parte convenuta, l'adesione del ricorrente alla proposta conciliativa (con abbandono delle proprie pretese iniziali), la mancata adesione della resistente per i motivi indicati nei proprio atti (quand'anche trattasi di ragioni giuridiche non condivise da questo Tribunale, quale l'imputazione dell'assegno unico universale quale contributo al mantenimento, trattasi in ogni caso di argomenti che giustificano un rifiuto), sono tutte circostanze che implicano una sostanziale reciproca soccombenza e una condotta processuale corretta, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
accoglie la domanda di parte attrice e, in modifica della sentenza n. 47/2022
pronunciata dal Tribunale di Pordenone,
dispone che l''assegno unico universale che sia percepito al 50% da entrambi i genitori, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, e che le detrazioni fiscali siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%, con la medesima decorrenza;
rigetta la domanda subordinata di parte convenuta e, conferma, per il resto, le condizioni di affido e mantenimento della prole stabilite nella sentenza di divorzio;
compensa le spese di lite.
9 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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