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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. MARSOCCI Parte_1
GIUSEPPE
- OPPONENTE -
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. LIMATOLA
ALESSANDRO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.4.2023, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in
[...] data 4.4.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione attiva del creditore precettante, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, l'intervenuta prescrizione del credito e l'intervenuto pagamento del dovuto.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
All'udienza del 19.12.2023, questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e disponeva procedersi a CTU contabile, per l'esatta situazione di credito-debito sussistente tra le parti, che veniva depositata in data 6.5.2024.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come già evidenziato nell'ordinanza del 19.12.2023, quanto alla carenza di legittimazione attiva, il creditore opposto ha prodotto documentazione idonea a sufficientemente dimostrare la propria legittimazione.
In primis, va detto che la comunicazione della cessione del credito in questione (nell'ambito di una scissione parziale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di
è stata data correttamente al debitore ai sensi CP_1 dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la
Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando
2 applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito de quo nell'ambito della cessione in blocco in questione, occorre rilevare che, nella pubblicazione in G.U. del
29.12.2020, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, è senz'altro da valorizzare la dichiarazione, depositata dall'opposta, di cessione del credito rilasciata dalla originaria mutuante (cfr. allegato n. 6 alla comparsa di costituzione), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce senz'altro, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. S.U. 04/05/2017 n. 10790;
Cass. 10200/2021).
Quanto all'inesistenza di un valido titolo, nel precetto impugnato si richiama quale titolo esecutivo il contratto di mutuo del 29.12.1995, che, effettivamente, risulta avere le caratteristiche del mutuo condizionato (come si evince dall'art. 1 del medesimo contratto, laddove si parla di
3 successivi atti di erogazione e quietanza, e dall'art. 2 dove si precisa che il mutuo “verrà erogato dopo che …”), tuttavia, dall'atto di assegnazione di immobili del
12.6.2000, prodotto dal medesimo opponente, si evince l'esistenza di un successivo atto di erogazione e quietanza del 28.10.1998 (richiamato anche nei bollettini di pagamento, prodotti sempre dall'opponente), che, unitamente al contratto di mutuo, costituisce valido e idoneo titolo esecutivo nei confronti dell'opponente, in virtù dell'accollo contenuto nel citato atto del 2000.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di assegnazione di alloggio con accollo, a rogito del Notaio in data 12.6.2000 e sottoscritto tra la Per_1 società mutuataria e l'odierno opponente, non era suscettibile di spedizione in forma esecutiva in favore della Banca accollata, in quanto estranea al negozio, né sostituisce l'obbligazione originaria (derivante sempre dall'originario mutuo), determinando soltanto il subentro di un nuovo ed ulteriore debitore del mutuante.
Quanto alla prescrizione del credito, essa è stata eccepita in maniera non specifica e, comunque, non risulta intervenuta alla luce della documentazione prodotta dallo stesso debitore.
In particolare, benché l'opponente abbia correttamente fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza sulla natura unitaria del contratto di mutuo e sulla decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata, in concreto poi ha indicato come data da cui far decorrere la prescrizione quella dell'ultima rata pagata e non quella dell'ultima rata prevista (cfr. ultimo bollettino prodotto, dove la rata semestrale scadente il 1.7.2012 viene indicata come rata n. 27 su un totale di n. 30 rate).
Quanto, infine, all'intervenuto pagamento del dovuto, tale doglianza è risultata parzialmente fondata, alla luce della
4 CTU espletata.
Invero, il CTU ha accertato, con metodologia che si ritiene tecnicamente corretta, che il tasso di interesse applicabile nel rapporto contrattuale de quo era pari all'1,74% (corrispondente al 30% del 5,80%, fissato nel contratto), come si ricava dall'atto di riduzione e frazionamento del mutuo richiamato nell'atto di accollo del
12.6.2000 e dall'agevolazione riconosciuta al mutuatario dalla Regione Campania con certificato del 21.4.2000, allegato al menzionato atto di assegnazione immobile ed accollo mutuo, secondo cui “… al predetto Sig. Parte_1
può essere applicato a suo carico il tasso annuo del
[...]
30% del tasso di riferimento sulla quota di mutuo edilizio agevolato riferita all'alloggio ad esso assegnato …” (cfr. allegato alla seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. depositata dall'opponente in data 29.11.2023).
Dall'applicazione del suddetto tasso agevolato, il CTU ha, dunque, accertato che il totale delle somme dovute dal mutuatario era pari ad € 44.176,03, mentre i pagamenti effettuati assommano ad € 43.579,05, residuando un debito del mutuatario pari ad € 596,98.
Questo Giudice, inoltre, ritiene che, tenuto conto di quanto sopra detto sul rapporto/collegamento tra l'originario contratto di mutuo ed il successivo atto di accollo, correttamente il CTP di parte opposta abbia richiesto di calcolare anche gli interessi di mora maturati dalla scadenza di ciascuna rata fino alla data di effettivo pagamento, in virtù della pattuizione contenuta nell'originario contratto di mutuo del 29.12.1995, in particolare all'art. 6 del capitolato.
Di conseguenza, occorre tener conto dell'ulteriore calcolo operato dal CTU, in base al quale gli interessi di mora ancora dovuti alla banca ammontano ad € 713,40, che, sommati al debito residuo già determinato di € 596,98,
5 danno un debito residuo complessivo pari ad € 1.310,38, di cui parte opponente risulta avere già pagato l'importo di €
596,98 nel corso del processo ovvero dopo il deposito della
CTU (cfr. vaglia postale depositato il 18.3.2025).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta limitatamente a quest'ultimo motivo di doglianza considerato, rideterminando l'importo dovuto in base al precetto opposto a titolo di capitale ed interessi in €
1.310,38 anziché € 20.037,25.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, vanno poste a carico dell'opposta nella misura del 50% e compensate per la restante parte e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014.
Si ritiene, invece, giusto porre le spese di CTU definitivamente a carico della sola parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto,
B) Ridetermina l'importo dovuto in base al precetto opposto a titolo di capitale ed interessi in €
1.310,38 anziché € 20.037,25;
C) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna la opposta, in persona del rapp.te legale p.t., al pagamento, in favore della parte opponente, del restante 50%, che liquida in complessivi € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per
6 legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Marsocci, dichiaratosi anitistatario;
D) Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, come liquidate con il decreto del
15.5.2025.
Santa Maria Capua Vetere, 20/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. MARSOCCI Parte_1
GIUSEPPE
- OPPONENTE -
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. LIMATOLA
ALESSANDRO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.4.2023, Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli in
[...] data 4.4.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente la carenza di legittimazione attiva del creditore precettante, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, l'intervenuta prescrizione del credito e l'intervenuto pagamento del dovuto.
1 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
All'udienza del 19.12.2023, questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e disponeva procedersi a CTU contabile, per l'esatta situazione di credito-debito sussistente tra le parti, che veniva depositata in data 6.5.2024.
Detto ciò, l'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, come già evidenziato nell'ordinanza del 19.12.2023, quanto alla carenza di legittimazione attiva, il creditore opposto ha prodotto documentazione idonea a sufficientemente dimostrare la propria legittimazione.
In primis, va detto che la comunicazione della cessione del credito in questione (nell'ambito di una scissione parziale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di
è stata data correttamente al debitore ai sensi CP_1 dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la
Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando
2 applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr. Cass.
13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito de quo nell'ambito della cessione in blocco in questione, occorre rilevare che, nella pubblicazione in G.U. del
29.12.2020, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, è senz'altro da valorizzare la dichiarazione, depositata dall'opposta, di cessione del credito rilasciata dalla originaria mutuante (cfr. allegato n. 6 alla comparsa di costituzione), che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce senz'altro, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ammissibile anche in grado di appello (cfr. Cass. S.U. 04/05/2017 n. 10790;
Cass. 10200/2021).
Quanto all'inesistenza di un valido titolo, nel precetto impugnato si richiama quale titolo esecutivo il contratto di mutuo del 29.12.1995, che, effettivamente, risulta avere le caratteristiche del mutuo condizionato (come si evince dall'art. 1 del medesimo contratto, laddove si parla di
3 successivi atti di erogazione e quietanza, e dall'art. 2 dove si precisa che il mutuo “verrà erogato dopo che …”), tuttavia, dall'atto di assegnazione di immobili del
12.6.2000, prodotto dal medesimo opponente, si evince l'esistenza di un successivo atto di erogazione e quietanza del 28.10.1998 (richiamato anche nei bollettini di pagamento, prodotti sempre dall'opponente), che, unitamente al contratto di mutuo, costituisce valido e idoneo titolo esecutivo nei confronti dell'opponente, in virtù dell'accollo contenuto nel citato atto del 2000.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di assegnazione di alloggio con accollo, a rogito del Notaio in data 12.6.2000 e sottoscritto tra la Per_1 società mutuataria e l'odierno opponente, non era suscettibile di spedizione in forma esecutiva in favore della Banca accollata, in quanto estranea al negozio, né sostituisce l'obbligazione originaria (derivante sempre dall'originario mutuo), determinando soltanto il subentro di un nuovo ed ulteriore debitore del mutuante.
Quanto alla prescrizione del credito, essa è stata eccepita in maniera non specifica e, comunque, non risulta intervenuta alla luce della documentazione prodotta dallo stesso debitore.
In particolare, benché l'opponente abbia correttamente fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza sulla natura unitaria del contratto di mutuo e sulla decorrenza della prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata, in concreto poi ha indicato come data da cui far decorrere la prescrizione quella dell'ultima rata pagata e non quella dell'ultima rata prevista (cfr. ultimo bollettino prodotto, dove la rata semestrale scadente il 1.7.2012 viene indicata come rata n. 27 su un totale di n. 30 rate).
Quanto, infine, all'intervenuto pagamento del dovuto, tale doglianza è risultata parzialmente fondata, alla luce della
4 CTU espletata.
Invero, il CTU ha accertato, con metodologia che si ritiene tecnicamente corretta, che il tasso di interesse applicabile nel rapporto contrattuale de quo era pari all'1,74% (corrispondente al 30% del 5,80%, fissato nel contratto), come si ricava dall'atto di riduzione e frazionamento del mutuo richiamato nell'atto di accollo del
12.6.2000 e dall'agevolazione riconosciuta al mutuatario dalla Regione Campania con certificato del 21.4.2000, allegato al menzionato atto di assegnazione immobile ed accollo mutuo, secondo cui “… al predetto Sig. Parte_1
può essere applicato a suo carico il tasso annuo del
[...]
30% del tasso di riferimento sulla quota di mutuo edilizio agevolato riferita all'alloggio ad esso assegnato …” (cfr. allegato alla seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. depositata dall'opponente in data 29.11.2023).
Dall'applicazione del suddetto tasso agevolato, il CTU ha, dunque, accertato che il totale delle somme dovute dal mutuatario era pari ad € 44.176,03, mentre i pagamenti effettuati assommano ad € 43.579,05, residuando un debito del mutuatario pari ad € 596,98.
Questo Giudice, inoltre, ritiene che, tenuto conto di quanto sopra detto sul rapporto/collegamento tra l'originario contratto di mutuo ed il successivo atto di accollo, correttamente il CTP di parte opposta abbia richiesto di calcolare anche gli interessi di mora maturati dalla scadenza di ciascuna rata fino alla data di effettivo pagamento, in virtù della pattuizione contenuta nell'originario contratto di mutuo del 29.12.1995, in particolare all'art. 6 del capitolato.
Di conseguenza, occorre tener conto dell'ulteriore calcolo operato dal CTU, in base al quale gli interessi di mora ancora dovuti alla banca ammontano ad € 713,40, che, sommati al debito residuo già determinato di € 596,98,
5 danno un debito residuo complessivo pari ad € 1.310,38, di cui parte opponente risulta avere già pagato l'importo di €
596,98 nel corso del processo ovvero dopo il deposito della
CTU (cfr. vaglia postale depositato il 18.3.2025).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta limitatamente a quest'ultimo motivo di doglianza considerato, rideterminando l'importo dovuto in base al precetto opposto a titolo di capitale ed interessi in €
1.310,38 anziché € 20.037,25.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda, vanno poste a carico dell'opposta nella misura del 50% e compensate per la restante parte e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014.
Si ritiene, invece, giusto porre le spese di CTU definitivamente a carico della sola parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto,
B) Ridetermina l'importo dovuto in base al precetto opposto a titolo di capitale ed interessi in €
1.310,38 anziché € 20.037,25;
C) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna la opposta, in persona del rapp.te legale p.t., al pagamento, in favore della parte opponente, del restante 50%, che liquida in complessivi € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per
6 legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Marsocci, dichiaratosi anitistatario;
D) Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, come liquidate con il decreto del
15.5.2025.
Santa Maria Capua Vetere, 20/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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