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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1949/2023 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA SC (CF ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARISA RA OS (CF ) C.F._3
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._4
MARISA RA OS (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARISA CP_3 C.F._5
RA OS (CF ) C.F._3
APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto in data
04/09/2023 e pubblicata il 06/09/2023
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
In data 16/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado del seguente tenore letterale: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere ogni richiesta avanzata dai sigg.ri
, e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...] con l'odierno ricorso: Parte_1
-in via preliminare per prescrizione ei diritti azionati;
-nel merito, per infondatezza in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese.”
Per la parte appellata:
Piaccia a questo On.le Giudice d'appello, respinta ogni contraria istanza, nuova domanda, eccezione o deduzione avversaria:
• rigettare, siccome inammissibile ovvero infondato, l'appello di Parte_1 avverso l'ordinanza del 04.09.2023, Tribunale di Grosseto Sez. Civ. Giudice Dott.ssa Claudia Frosini– R.G. n. 694/2021, confermandola in tutto o in parte, anche con miglior motivazione;
• nel denegato caso di riforma dell'ordinanza impugnata, compensare le spese di primo e secondo grado in ragione della peculiarità della fattispecie e della giurisprudenza sopravvenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 04/09/2023 e pubblicata il
06/09/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
“ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita: condanna parte convenuta al pagamento -in favore di parte ricorrente- della somma corrispondente alla fruttificazione, descritta a tergo in ogni singolo buono in
pagina 2 di 21 contestazione, dal 21mo al 30mo anno successivi all'emissione e, dunque, della somma di euro 31.524,45. oltre agli interessi legali sulle differenze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo. compensa le spese di lite”.
Tale pronuncia è stata emessa sulla domanda degli odierni APPELLATI volta, previa ogni pronuncia in merito alla responsabilità e/o all'inadempimento di a sentir, in via principale, condannare quest'ultima a Parte_1 corrispondere ai ricorrenti la somma di € 31.524,45 (corrispondente alla corretta fruttificazione dei buoni dal ventunesimo al trentesimo anno per come risultante dai buoni stessi), ovvero a quella diversa somma ritenuta corretta, con gli interessi dalla richiesta all'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda i ricorrenti avevano allegato:
• di avere sottoscritto, nel corso degli anni 1988-2000, alcuni buoni postali fruttiferi in stampa originale “O”, sui quali era stata dapprima apposta la sigla “P”
e poi un ulteriore timbro ad inchiostro riportante la serie “Q/P”;
• che sul retro dei buoni, oltre alla stampa originale riportante la fruttificazione degli interessi - analiticamente prevista di anno in anno fino al 21 anno e poi fino al 31 anno mediante una rendita fissa bimestrale - erano stati apposti altri due timbri a inchiostro, scarsamente visibili, che riportavano entrambi minori interessi rispetto alla tabella originaria e comunque fino al 21° anno, alcuna previsione invece essendovi per il periodo successivo, fino al 30° anno;
• che erano stati loro liquidati solo i primi venti anni di fruttificazione, avendo pertanto contestato la somma rimborsata (trattenuta in acconto sul maggior avere) e chiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati dal 21° al 30° anno, secondo le emergenze documentali del buono;
• che, non avendo ricevuto riscontro dalla controparte, avevano proposto pagina 3 di 21 ricorso all'ABF, definito con lodo di accoglimento del 23.02.2021;
• che, nonostante detto organo avesse disposto il riconoscimento degli interessi per il periodo di riferimento da parte dell'intermediario, quest'ultimo restava inadempiente e che anche il tentativo di negoziazione assistita non era andato a buon fine;
• che la condotta di avrebbe integrato un'ipotesi di Parte_1 responsabilità contrattuale rilevante sotto il profilo della violazione della buona fede contrattuale.
Si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la Parte_1 prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso, per il fatto che detti buoni avrebbero dovuto ritenersi governati unicamente dalle disposizioni di legge che li riguardavano, senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore, a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti e che, per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.06.1986, i buoni per cui è causa avrebbero dovuto essere considerati, a tutti gli effetti di legge, della serie "Q", pur essendo stati utilizzati i precedenti modelli della serie “O” e della serie “P” e, pertanto, essere assoggettati ai rendimenti previsti per tale tipologia di buoni.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa CP_4
Corte di Appello , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.156/73 art.173 e D.M. 13.06.1986. Disciplina normativa dei Buoni Postali Fruttiferi.
2) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione,
pagina 4 di 21 in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le recenti
Ordinanze.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , e Controparte_1 Controparte_2
nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le CP_3 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 16.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, nella memoria conclusionale dal 28/10/2024, gli APPELLATI eccepiscono l'inammissibilità dell'appello affermando che i motivi di appello presentati da P.I. sarebbero stati esposti in modo confuso, senza indicare per ciascuno dei capi i punti dell'ordinanza oggetto di impugnazione e senza specificare le censure addotte.
Peraltro, le conclusioni rassegnate dal precedente difensore di parte APPELLANTE sarebbero anch'esse sintomatiche dell'inammissibilità dell'appello, in quanto volte a chiedere alla Corte d'Appello di respingere ogni richiesta avanzata dagli odierni
APPELLATI per prescrizione dei diritti azionati e, nel merito, per infondatezza in fatto ed in diritto – senza, dunque, ribadire esplicita domanda di riforma dell'ordinanza impugnata e, con riferimento alla domanda di prescrizione, essendo pagina 5 di 21 essa inammissibile, in quanto non oggetto di specifica impugnazione ed essendosi, sul punto, formato il giudicato.
Il Collegio ritiene che l'atto di appello sia in generale ammissibile, essendo connotato da sufficiente chiarezza espositiva e specificità in modo tale da cogliere la portata delle censure mosse alla ordinanza decisoria impugnata e quindi sul punto l'eccezione di inammissibilità del gravame va disattesa.
Per contro, l'eccezione di prescrizione riproposta in sede di PC (e non nell'atto d'appello), risulta inammissibile. Come correttamente evidenziato dagli
APPELLATI, infatti, l'eccezione di prescrizione era stata già sollevata in primo grado da P.I. e non era stata accolta, di talché la stessa, in assenza di specifica impugnazione sul punto, deve ritenersi ormai coperta dal giudicato interno ex art. 329 comma 2 c.p.c., avendo P.I. prestato tacita acquiescenza alla seguente parte della pronuncia di primo grado non impugnata:
“L'eccezione di prescrizione è infondata. Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito dal quale non vi è ragione di discostarsi e facendo seguito ad analoghe decisioni già adottate da questo Tribunale sul punto, il termine di prescrizione (sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, vertendosi in ogni caso nella specie pacificamente in tema di responsabilità contrattuale con conseguente termine decennale di prescrizione), comincia a decorrere, non già dal momento in cui si verifica la lesione del diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile (Cfr. tra le altre, Cass.6921/2015). Nella specie non può dunque ritenersi, contrariamente all'assunto della resistente, che la prescrizione sia decorsa dal momento della sottoscrizione dei buoni (1988-1990), momento in cui si è verificato unicamente il fatto lesivo, essendosi invece il danno manifestato all'esterno solo nel momento in cui , richiesta del pagamento, ha risposto Parte_1 negativamente con lettera agli atti del 22.4.2021 in occasione della mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita e momento in cui ha manifestato inequivocabilmente
pagina 6 di 21 la propria volontà di non procedere al pagamento richiesto ( cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente) o, in ipotesi, nel momento precedente in cui sono stati liquidati ai ricorrenti gli interessi per i primi venti anni e, dunque, negli anni 2019-2021 come documentato in atti
(cfr. docc. nn.
7.9 di parte ricorrente). In ogni caso, al momento del deposito del ricorso, avvenuto in data 31.3.2021, il termine decennale di prescrizione non era certamente decorso”.
Infatti, secondo la S.C. (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 e
Sez. U -Sentenza n. 11799 del 12/05/2017) qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, esige la proposizione del gravame, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece,
e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Non consente, dunque, di pervenire a soluzione opposta quanto rilevato sul punto da P.I., nella comparsa conclusionale del 23/12/2024, risultando inadeguato il mero richiamo generico ad “ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e ritrascritti”.
Nel merito, l'appello essendo fondato, va comunque accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
pagina 7 di 21 Co Con il primo motivo di appello, denuncia violazione della normativa relativa ai di cui agli artt. 171-182 del DPR 29/3/1973 n. 156 e degli Controparte_5 artt. 203-214 del DPR 10/6/1989 n. 256.
Nello specifico, POSTE afferma che:
- i Buoni Postali sono disciplinati dalla normativa statale, senza che CP_5 le condizioni del relativo rapporto possano essere diversamente stabilite in via negoziale: anche laddove le parti inserissero clausole difformi, difatti, esse sarebbero sottoposte al fenomeno di eterointegrazione derivante dall'applicazione dell'art. 1339 c.c.;
- i Buoni Postali sarebbero, peraltro, qualificabili come documenti di CP_5 legittimazione e non come titoli di credito. Essi non sarebbero, dunque, connotati da letteralità, autonomia ed astrattezza, essendo piuttosto assoggettati alle fonti normative chiamate a regolarne la disciplina;
- con il D.M. 13/6/1986, istitutivo della serie “Q” di Controparte_5 era stata prevista la generalizzata applicazione dei saggi di interesse fissati con il decreto anche al montante dei buoni riconducibili alle serie precedenti, previa apposizione a cura dell'ufficio postale di specifici timbri, che sarebbero stati correttamente apposti sui buoni oggetto di controversia;
- la pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. (Sent. n. 13979/2007) richiamata nella sentenza di primo grado non sarebbe, poi, conferente rispetto al caso in esame, essendo in essa affermata l'impraticabilità di una modifica peggiorativa del tasso d'interesse, soltanto in presenza di “sopravvenienze ministeriali successive”, mentre, invece, il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che una simile modifica non potesse avvenire nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, il decreto ministeriale - indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello indicato nel buono - fosse precedente rispetto all'emissione dello stesso;
pagina 8 di 21 - la propria condotta sarebbe, quindi, conforme al D.M. di riferimento, in ragione dell'avvenuta apposizione del timbro, non emergendo alcun errore riconducibile all'operatore, al contrario del caso oggetto della pronuncia del
2007.
Gli APPELLATI replicano, del canto loro, affermando l'infondatezza dell'impugnazione proposta, per il fatto che avrebbe, in primo luogo, Pt_1 violato la disciplina dei Buoni Fruttiferi oggetto di contestazione, ovvero il DM
13/6/1989, utilizzando moduli di Buoni diversi rispetto a quelli CP_5 riconducibili alla serie Q, non potendo ritenersi, in ragione del tempo trascorso dall'emissione della nuova serie, che l'ufficio postale non fosse stato ancora rifornito dei nuovi supporti cartacei. L'APPELLANTE avrebbe, peraltro, ingenerato nei sottoscrittori un legittimo affidamento circa l'applicazione del tasso per come indicato nel retro dei buoni, anche in ragione dell'apposizione, sugli stessi, di vari timbri “incompleti e non chiari”.
Con riferimento, poi, all'asserita applicabilità dell'art. 1339 c.c. al caso in esame, gli APPELLATI evidenziano che la Corte di Cassazione, con Sent. n. 22619/2023, ha ritenuto applicabile ai la sola integrazione suppletiva e non Controparte_5 anche l'integrazione sostitutiva di cui alla norma citata.
In ordine alla tutela dell'affidamento dei titolari dei il Giudice di Controparte_5 primo grado ha affermato che, pur potendo incidere i successivi decreti ministeriali sul tasso d'interesse applicato, nel caso di specie non sia ravvisabile alcun provvedimento successivo e che la mancata indicazione del nuovo rendimento in relazione al periodo relativo agli ultimi 10 anni legittimerebbe l'insorgenza dell'affidamento del titolare in ordine all'applicazione degli interessi in misura pari a quelli indicati nel modulo cartaceo.
Ciò posto, la Corte rileva che sul retro dei buoni per cui è lite risultano molteplici timbri. Il timbro con il quale sono indicati i rendimenti della serie cui sono pagina 9 di 21 riconducibili i Buoni Fruttiferi sottoscritti (ovvero, serie Q/P) non indica alcun rendimento in relazione al periodo dal 20° al 30° anno;
in ogni buono, in calce alla tabella originaria prestampata, parzialmente occultata dal timbro sovrapposto, è presente la dicitura relativa ai rendimenti relativi al periodo dal
20° al 30° anno previsti in relazione alla serie a cui i titoli erano originariamente riconducibili.
i buoni oggetto di contestazione sono i seguenti:
Buono n. 124 serie Q/P di £ 250.000
Buono n. 34 serie Q/P di £ 2.000.000
pagina 10 di 21
Buono n. 44 serie Q/P di £ 2.000.000
Il D.M. 13/6/1986, istitutivo della serie Q, all'art. 4, prevede che i BPF emessi dal
1/7/1986 al 31/10/1995 debbano essere ricondotti alla serie disciplinata.
I buoni oggetto della presente causa sono stati, rispettivamente, emessi in data
29/1/1990, 23/2/1988, 20/6/1989; essi rientrano, dunque, nella serie Q.
La tabella allegata al D.M. in argomento relativa ai rendimenti dell'importo di ciascuno dei buoni emessi prevede per l'ultimo decennio i seguenti rendimenti:
a) per quello di £ 250.000:
pagina 11 di 21 a) per quelli di £ 2.000.000:
Ne discende che, nei casi sopra citati, il rendimento destinato ad applicarsi nell'ultimo decennio corrisponde al 12%, anche se tale dicitura non è, tuttavia, riportata sui BPF.
Occorre, pertanto, vagliare se, in assenza di tale indicazione:
- si debba, in primo luogo, ritenere applicabile il tasso riportato sul buono, invocandone la riconducibilità alla categoria dei “titoli di credito” implicante la letteralità degli stessi (dovendo, dunque, prevalere il tasso indicato relativamente all'ultimo decennio, nell'assenza sul buono di diversa indicazione in ordine al rendimento di tale periodo).
- possa, altrimenti, ritenersi configurabile un affidamento meritevole di tutela, in capo ai titolari dei buoni, in ordine all'applicazione dei tassi, riconducibili a serie precedenti, originariamente stampati sul buono (e parzialmente occultati dal timbro relativo alla serie di emissione).
In ordine al primo profilo, oggetto del primo motivo di gravame, occorre, preliminarmente, evidenziare che il codice postale, all'art. 173, come modificato dell'art. 1 D.L. n. 460 del 1974, conv., con modif., in L. n. 588 del 1974 - successivamente abrogato ma la cui disciplina continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, per i rapporti in essere pagina 12 di 21 alla data di entrata in vigore di quest'ultimo - nel ribadire l'assoggettamento alla precedente disciplina dei BPF delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore, ha previsto l'applicabilità ai rendimenti dei medesimi BPF del meccanismo di integrazione contrattuale sostitutiva, di cui all'art. 1339 c.c. in relazione alle modifiche introdotte con successivi D.M..
La Corte Costituzionale, con Sent. n. 26/2020, ha avallato la qualificazione dei
BPF come “titoli di legittimazione” e non come “titoli di credito”, avendo affermato che “la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al Pt_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Parte_1 rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario”. In tale pronuncia, la
Corte Costituzionale ha poi legittimato l'applicazione l'art. 1339 c.c. nell'assoggettare i buoni oggetto di emissione ad eventuali variazioni nel tasso d'interesse, disposte mediante decreto ministeriale, in ragione della “soggettività statuale del soggetto emittente” e delle “garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”.
Nello specifico la Corte Costituzionale ha ritenuto che una simile possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi d'interesse sui buoni fruttiferi esprimesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica.
Si è inoltre, registrata una rilevante evoluzione giurisprudenziale in ordine alla questione attinente, in presenza di difformità tra il testo riportato sui BPF e la disposizione dei D.M. cui siano assoggettati, alla prevalenza o meno di quest'ultima.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sent. 13979/2007, avevano stabilito che, in presenza di contrasto tra le condizioni, dovesse prevalere quanto indicato sul titolo.
pagina 13 di 21 Successivamente, con Sent. n. 3963/2019, le stesse S.U. sono nuovamente intervenute sulla questione, statuendo che i BFP dovessero qualificarsi come meri
“titoli di legittimazione”, giustificandosi “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”.
In successive pronunce (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763,
Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio
2023, n. 567) la Corte di legittimità ha evidenziato che “l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”. E' stata, al riguardo, sottolineata la diversità della fattispecie in cui si controverte “di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella”, rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza delle S.U. del 2007, in cui “si delineava un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano
pagina 14 di 21 mancanti di quanto contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla «AA»), ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («AB-AA»), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza
[….]”.(v. fra le altre Cass. n. 25583/2023, Cass. n. 24715/2024).
La medesima Corte regolatrice con sentenza n. 24715/2024, si è ulteriormente pronunciata sulla questione, evidenziando che “poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie
'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Così riassunto l'excursus giurisprudenziale, in ordine all'asserita violazione dell'art. 5 del D.M. del 13/06/1986, che prevedeva eccezionalmente soltanto la possibilità di adattamento alla serie Q di moduli originariamente riconducibili alla pagina 15 di 21 serie P (e non, dunque, di moduli riconducibili a serie precedenti), nonché risultando i titoli oggetto della presente controversia particolarmente confusionari nell'indicazione dei tassi applicati (anche in ragione dell'apposizione di molteplici timbri), rileva il Collegio che l'irregolarità nell'emissione dei BPF non legittima di per sé, un affidamento meritevole di tutela in ordine all'applicazione dei tassi più vantaggiosi risultanti dal titolo. D'altro canto, anche in ragione della primaria rilevanza attribuita alla fonte normativa ministeriale in ordine all'individuazione delle condizioni applicabili, la difficile intellegibilità dei rendimenti per come risultanti sui buoni emessi avrebbe dovuto indurre i titolari a verificare le tabelle allegate al D.M. per fugare ogni eventuale dubbio.
Pertanto, alla luce delle indicazioni desumibili dal consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, il Collegio ritiene di dover riformare sul punto la sentenza impugnata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di gravame ed è, comunque, fondata.
Con il secondo motivo d'appello, deduce l'erroneità della sentenza per Pt_1 violazione e falsa applicazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.06.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con le recenti Ordinanze.
A sostengo della impossibilità di configurare un legittimo affidamento agli odierni Co APPELLATI, circa il rendimento dei BPF per cui è lite, sostiene che:
- l'assenza del requisito della letteralità non consentirebbe di ravvisare i presupposti perché possa esservi affidamento su di un documento di legittimazione;
- sarebbe, d'altro canto, specificata sul retro l'effettiva serie di appartenenza dei buoni oggetto di causa;
pagina 16 di 21 - non sarebbe ragionevole prospettare che il titolare abbia acquistato il buono senza informarsi sul rendimento dello stesso, né vi sarebbero i presupposti per ritenere che gli ultimi 10 anni dovessero essere assoggettati al tasso d'interesse relativo ad una serie precedente.
A confutazione della pronuncia n.13979/2007 della S.C. a S.U. richiamata dal primo giudice, richiama invece l'ordinanza di legittimità n. 4384/2022 e le Pt_1 ulteriori pronunce sempre di legittimità, n. 22619/2023 e nn. 25583-25620-
25587-25624/2023.
Ciò posto ritiene il Collegio in adesione agli arresti della Corte regolatrice che:
- l'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole del titolare emerge allorquando, in presenza di buoni apparentemente appartenenti ad una determinata serie, ancorché sottoscritti nella vigenza di un decreto che ne abbia modificato la disciplina degli interessi, non sia stato su di essi apposto alcun segno dal quale il sottoscrittore possa desumere la discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e quelle previste dalla normativa;
- al contrario, un simile affidamento non trova tutela nel caso in cui, come nella fattispecie, la disciplina applicabile ai buoni emessi sia individuabile in ragione dell'avvenuta apposizione dei timbri previsti dalla normativa sopravvenuta.
Infatti, l'apposizione del timbro consente di individuare la serie di appartenenza dei BPF, la cui disciplina è, d'altro canto, verificabile dai titolari consultando il
D.M. istitutivo della serie di riferimento, pubblicato in G.U.
Non avrebbe, poi, rilevanza in ordine alla tutela dell'affidamento del sottoscrittore la circolare interna asseritamente violata da in quanto contenente Pt_1 soltanto indicazioni di ordine pratico, posto che come evidenziato in Cass. S.U. n.
3963/2019, la stessa qualificazione dei BPF come “titoli di legittimazione”, ne pagina 17 di 21 giustifica la soggezione ai mutamenti di disciplina derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali.
Sotto tale prospettiva, prescindendo dall'eventuale scarsa intellegibilità dei rendimenti in concreto applicabili, l'apposizione del timbro che denoti la riconducibilità del titolo emesso alla serie Q/P sarebbe, di per sé, sufficiente a destituire di fondamento ogni ricostruzione, da parte del titolare del buono, che attribuisca al titolo sottoscritto rendimenti estranei alla serie di emissione.
A ciò si aggiunga che come affermato da Cass. n. 22619/2023, “l'elemento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui quello dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366
c.c. (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 14 settembre 2021, n. 24699)” e la regola di cui a tale norma “secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio”.
Pertanto, l'eventualità che il tasso di interesse riportato sui BPF muti nel corso del tempo a seguito dell'emissione di successivi D.M. a tal fine rivolti osta ad un affidamento meritevole di tutela a che i rendimenti maturati debbano in ogni caso corrispondere a quanto indicato sui titoli emessi.
Piuttosto, la Corte di Cassazione, con la precitata sentenza n. 24715/2024 ha peraltro affermato che “(…) la conseguente impossibilità di rinvenire, all'interno del documento di legittimazione, una disciplina specifica dei rendimenti relativi
pagina 18 di 21 all'ultimo decennio (da associarsi al buono) schiude la strada a una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa”.
In conclusione, ancorché, nel caso di specie, i rapporti oggetto di controversia non siano stati incisi da sopravvenienze normative in senso sfavorevole per i titolari dei BPF de quibus, una simile eventualità è, comunque, sintomatica della completa subordinazione alla fonte normativa ministeriale delle condizioni sottese alla sottoscrizione dei titoli: ne discende, di conseguenza, che i sottoscrittori, in assenza di alcuna indicazione relativa all'ultimo decennio, non avrebbero potuto ragionevolmente affidarsi alla perdurante vigenza del tasso indicato nella stampa parzialmente occultata dal timbro dovendo, piuttosto, riferirsi ai tassi indicati nella tabella allegata al D.M. del 1986.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito Co del giudizio complessivo (che vede vittoriosa solo nel merito a fronte dell'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLATI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori corrispondenti alla media tra i minimi ed i parametri, in quanto più aderenti al valore della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Rilevasi al riguardo che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la
pagina 19 di 21 decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese) (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , avverso la l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa
[...] CP_3 dal Tribunale di Grosseto in data 04/09/2023 e pubblicata il 06/09/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate da Controparte_1
E nei confronti di;
Controparte_2 CP_3 Parte_1
2. CONDANNA gli APPELLATI alla rifusione in solido tra loro, in favore di
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Parte_1
pagina 20 di 21 complessivi € 5.712,00 per il primo grado di giudizio ed in € 5.209,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali del 15%, Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1949/2023 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA SC (CF ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MARISA RA OS (CF ) C.F._3
(CF con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._4
MARISA RA OS (CF ) C.F._3
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARISA CP_3 C.F._5
RA OS (CF ) C.F._3
APPELLATI avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Grosseto in data
04/09/2023 e pubblicata il 06/09/2023
pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
In data 16/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ill. ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado del seguente tenore letterale: “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere ogni richiesta avanzata dai sigg.ri
, e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...] con l'odierno ricorso: Parte_1
-in via preliminare per prescrizione ei diritti azionati;
-nel merito, per infondatezza in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese.”
Per la parte appellata:
Piaccia a questo On.le Giudice d'appello, respinta ogni contraria istanza, nuova domanda, eccezione o deduzione avversaria:
• rigettare, siccome inammissibile ovvero infondato, l'appello di Parte_1 avverso l'ordinanza del 04.09.2023, Tribunale di Grosseto Sez. Civ. Giudice Dott.ssa Claudia Frosini– R.G. n. 694/2021, confermandola in tutto o in parte, anche con miglior motivazione;
• nel denegato caso di riforma dell'ordinanza impugnata, compensare le spese di primo e secondo grado in ragione della peculiarità della fattispecie e della giurisprudenza sopravvenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 04/09/2023 e pubblicata il
06/09/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
“ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita: condanna parte convenuta al pagamento -in favore di parte ricorrente- della somma corrispondente alla fruttificazione, descritta a tergo in ogni singolo buono in
pagina 2 di 21 contestazione, dal 21mo al 30mo anno successivi all'emissione e, dunque, della somma di euro 31.524,45. oltre agli interessi legali sulle differenze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo. compensa le spese di lite”.
Tale pronuncia è stata emessa sulla domanda degli odierni APPELLATI volta, previa ogni pronuncia in merito alla responsabilità e/o all'inadempimento di a sentir, in via principale, condannare quest'ultima a Parte_1 corrispondere ai ricorrenti la somma di € 31.524,45 (corrispondente alla corretta fruttificazione dei buoni dal ventunesimo al trentesimo anno per come risultante dai buoni stessi), ovvero a quella diversa somma ritenuta corretta, con gli interessi dalla richiesta all'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda i ricorrenti avevano allegato:
• di avere sottoscritto, nel corso degli anni 1988-2000, alcuni buoni postali fruttiferi in stampa originale “O”, sui quali era stata dapprima apposta la sigla “P”
e poi un ulteriore timbro ad inchiostro riportante la serie “Q/P”;
• che sul retro dei buoni, oltre alla stampa originale riportante la fruttificazione degli interessi - analiticamente prevista di anno in anno fino al 21 anno e poi fino al 31 anno mediante una rendita fissa bimestrale - erano stati apposti altri due timbri a inchiostro, scarsamente visibili, che riportavano entrambi minori interessi rispetto alla tabella originaria e comunque fino al 21° anno, alcuna previsione invece essendovi per il periodo successivo, fino al 30° anno;
• che erano stati loro liquidati solo i primi venti anni di fruttificazione, avendo pertanto contestato la somma rimborsata (trattenuta in acconto sul maggior avere) e chiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati dal 21° al 30° anno, secondo le emergenze documentali del buono;
• che, non avendo ricevuto riscontro dalla controparte, avevano proposto pagina 3 di 21 ricorso all'ABF, definito con lodo di accoglimento del 23.02.2021;
• che, nonostante detto organo avesse disposto il riconoscimento degli interessi per il periodo di riferimento da parte dell'intermediario, quest'ultimo restava inadempiente e che anche il tentativo di negoziazione assistita non era andato a buon fine;
• che la condotta di avrebbe integrato un'ipotesi di Parte_1 responsabilità contrattuale rilevante sotto il profilo della violazione della buona fede contrattuale.
Si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la Parte_1 prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso, per il fatto che detti buoni avrebbero dovuto ritenersi governati unicamente dalle disposizioni di legge che li riguardavano, senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore, a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti e che, per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.06.1986, i buoni per cui è causa avrebbero dovuto essere considerati, a tutti gli effetti di legge, della serie "Q", pur essendo stati utilizzati i precedenti modelli della serie “O” e della serie “P” e, pertanto, essere assoggettati ai rendimenti previsti per tale tipologia di buoni.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa CP_4
Corte di Appello , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta ordinanza per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.156/73 art.173 e D.M. 13.06.1986. Disciplina normativa dei Buoni Postali Fruttiferi.
2) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione,
pagina 4 di 21 in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le recenti
Ordinanze.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , e Controparte_1 Controparte_2
nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le CP_3 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 16.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, nella memoria conclusionale dal 28/10/2024, gli APPELLATI eccepiscono l'inammissibilità dell'appello affermando che i motivi di appello presentati da P.I. sarebbero stati esposti in modo confuso, senza indicare per ciascuno dei capi i punti dell'ordinanza oggetto di impugnazione e senza specificare le censure addotte.
Peraltro, le conclusioni rassegnate dal precedente difensore di parte APPELLANTE sarebbero anch'esse sintomatiche dell'inammissibilità dell'appello, in quanto volte a chiedere alla Corte d'Appello di respingere ogni richiesta avanzata dagli odierni
APPELLATI per prescrizione dei diritti azionati e, nel merito, per infondatezza in fatto ed in diritto – senza, dunque, ribadire esplicita domanda di riforma dell'ordinanza impugnata e, con riferimento alla domanda di prescrizione, essendo pagina 5 di 21 essa inammissibile, in quanto non oggetto di specifica impugnazione ed essendosi, sul punto, formato il giudicato.
Il Collegio ritiene che l'atto di appello sia in generale ammissibile, essendo connotato da sufficiente chiarezza espositiva e specificità in modo tale da cogliere la portata delle censure mosse alla ordinanza decisoria impugnata e quindi sul punto l'eccezione di inammissibilità del gravame va disattesa.
Per contro, l'eccezione di prescrizione riproposta in sede di PC (e non nell'atto d'appello), risulta inammissibile. Come correttamente evidenziato dagli
APPELLATI, infatti, l'eccezione di prescrizione era stata già sollevata in primo grado da P.I. e non era stata accolta, di talché la stessa, in assenza di specifica impugnazione sul punto, deve ritenersi ormai coperta dal giudicato interno ex art. 329 comma 2 c.p.c., avendo P.I. prestato tacita acquiescenza alla seguente parte della pronuncia di primo grado non impugnata:
“L'eccezione di prescrizione è infondata. Deve a tal proposito osservarsi, in via generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito dal quale non vi è ragione di discostarsi e facendo seguito ad analoghe decisioni già adottate da questo Tribunale sul punto, il termine di prescrizione (sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale, vertendosi in ogni caso nella specie pacificamente in tema di responsabilità contrattuale con conseguente termine decennale di prescrizione), comincia a decorrere, non già dal momento in cui si verifica la lesione del diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile (Cfr. tra le altre, Cass.6921/2015). Nella specie non può dunque ritenersi, contrariamente all'assunto della resistente, che la prescrizione sia decorsa dal momento della sottoscrizione dei buoni (1988-1990), momento in cui si è verificato unicamente il fatto lesivo, essendosi invece il danno manifestato all'esterno solo nel momento in cui , richiesta del pagamento, ha risposto Parte_1 negativamente con lettera agli atti del 22.4.2021 in occasione della mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita e momento in cui ha manifestato inequivocabilmente
pagina 6 di 21 la propria volontà di non procedere al pagamento richiesto ( cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente) o, in ipotesi, nel momento precedente in cui sono stati liquidati ai ricorrenti gli interessi per i primi venti anni e, dunque, negli anni 2019-2021 come documentato in atti
(cfr. docc. nn.
7.9 di parte ricorrente). In ogni caso, al momento del deposito del ricorso, avvenuto in data 31.3.2021, il termine decennale di prescrizione non era certamente decorso”.
Infatti, secondo la S.C. (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024 e
Sez. U -Sentenza n. 11799 del 12/05/2017) qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, esige la proposizione del gravame, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece,
e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Non consente, dunque, di pervenire a soluzione opposta quanto rilevato sul punto da P.I., nella comparsa conclusionale del 23/12/2024, risultando inadeguato il mero richiamo generico ad “ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e ritrascritti”.
Nel merito, l'appello essendo fondato, va comunque accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
pagina 7 di 21 Co Con il primo motivo di appello, denuncia violazione della normativa relativa ai di cui agli artt. 171-182 del DPR 29/3/1973 n. 156 e degli Controparte_5 artt. 203-214 del DPR 10/6/1989 n. 256.
Nello specifico, POSTE afferma che:
- i Buoni Postali sono disciplinati dalla normativa statale, senza che CP_5 le condizioni del relativo rapporto possano essere diversamente stabilite in via negoziale: anche laddove le parti inserissero clausole difformi, difatti, esse sarebbero sottoposte al fenomeno di eterointegrazione derivante dall'applicazione dell'art. 1339 c.c.;
- i Buoni Postali sarebbero, peraltro, qualificabili come documenti di CP_5 legittimazione e non come titoli di credito. Essi non sarebbero, dunque, connotati da letteralità, autonomia ed astrattezza, essendo piuttosto assoggettati alle fonti normative chiamate a regolarne la disciplina;
- con il D.M. 13/6/1986, istitutivo della serie “Q” di Controparte_5 era stata prevista la generalizzata applicazione dei saggi di interesse fissati con il decreto anche al montante dei buoni riconducibili alle serie precedenti, previa apposizione a cura dell'ufficio postale di specifici timbri, che sarebbero stati correttamente apposti sui buoni oggetto di controversia;
- la pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. (Sent. n. 13979/2007) richiamata nella sentenza di primo grado non sarebbe, poi, conferente rispetto al caso in esame, essendo in essa affermata l'impraticabilità di una modifica peggiorativa del tasso d'interesse, soltanto in presenza di “sopravvenienze ministeriali successive”, mentre, invece, il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto che una simile modifica non potesse avvenire nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, il decreto ministeriale - indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello indicato nel buono - fosse precedente rispetto all'emissione dello stesso;
pagina 8 di 21 - la propria condotta sarebbe, quindi, conforme al D.M. di riferimento, in ragione dell'avvenuta apposizione del timbro, non emergendo alcun errore riconducibile all'operatore, al contrario del caso oggetto della pronuncia del
2007.
Gli APPELLATI replicano, del canto loro, affermando l'infondatezza dell'impugnazione proposta, per il fatto che avrebbe, in primo luogo, Pt_1 violato la disciplina dei Buoni Fruttiferi oggetto di contestazione, ovvero il DM
13/6/1989, utilizzando moduli di Buoni diversi rispetto a quelli CP_5 riconducibili alla serie Q, non potendo ritenersi, in ragione del tempo trascorso dall'emissione della nuova serie, che l'ufficio postale non fosse stato ancora rifornito dei nuovi supporti cartacei. L'APPELLANTE avrebbe, peraltro, ingenerato nei sottoscrittori un legittimo affidamento circa l'applicazione del tasso per come indicato nel retro dei buoni, anche in ragione dell'apposizione, sugli stessi, di vari timbri “incompleti e non chiari”.
Con riferimento, poi, all'asserita applicabilità dell'art. 1339 c.c. al caso in esame, gli APPELLATI evidenziano che la Corte di Cassazione, con Sent. n. 22619/2023, ha ritenuto applicabile ai la sola integrazione suppletiva e non Controparte_5 anche l'integrazione sostitutiva di cui alla norma citata.
In ordine alla tutela dell'affidamento dei titolari dei il Giudice di Controparte_5 primo grado ha affermato che, pur potendo incidere i successivi decreti ministeriali sul tasso d'interesse applicato, nel caso di specie non sia ravvisabile alcun provvedimento successivo e che la mancata indicazione del nuovo rendimento in relazione al periodo relativo agli ultimi 10 anni legittimerebbe l'insorgenza dell'affidamento del titolare in ordine all'applicazione degli interessi in misura pari a quelli indicati nel modulo cartaceo.
Ciò posto, la Corte rileva che sul retro dei buoni per cui è lite risultano molteplici timbri. Il timbro con il quale sono indicati i rendimenti della serie cui sono pagina 9 di 21 riconducibili i Buoni Fruttiferi sottoscritti (ovvero, serie Q/P) non indica alcun rendimento in relazione al periodo dal 20° al 30° anno;
in ogni buono, in calce alla tabella originaria prestampata, parzialmente occultata dal timbro sovrapposto, è presente la dicitura relativa ai rendimenti relativi al periodo dal
20° al 30° anno previsti in relazione alla serie a cui i titoli erano originariamente riconducibili.
i buoni oggetto di contestazione sono i seguenti:
Buono n. 124 serie Q/P di £ 250.000
Buono n. 34 serie Q/P di £ 2.000.000
pagina 10 di 21
Buono n. 44 serie Q/P di £ 2.000.000
Il D.M. 13/6/1986, istitutivo della serie Q, all'art. 4, prevede che i BPF emessi dal
1/7/1986 al 31/10/1995 debbano essere ricondotti alla serie disciplinata.
I buoni oggetto della presente causa sono stati, rispettivamente, emessi in data
29/1/1990, 23/2/1988, 20/6/1989; essi rientrano, dunque, nella serie Q.
La tabella allegata al D.M. in argomento relativa ai rendimenti dell'importo di ciascuno dei buoni emessi prevede per l'ultimo decennio i seguenti rendimenti:
a) per quello di £ 250.000:
pagina 11 di 21 a) per quelli di £ 2.000.000:
Ne discende che, nei casi sopra citati, il rendimento destinato ad applicarsi nell'ultimo decennio corrisponde al 12%, anche se tale dicitura non è, tuttavia, riportata sui BPF.
Occorre, pertanto, vagliare se, in assenza di tale indicazione:
- si debba, in primo luogo, ritenere applicabile il tasso riportato sul buono, invocandone la riconducibilità alla categoria dei “titoli di credito” implicante la letteralità degli stessi (dovendo, dunque, prevalere il tasso indicato relativamente all'ultimo decennio, nell'assenza sul buono di diversa indicazione in ordine al rendimento di tale periodo).
- possa, altrimenti, ritenersi configurabile un affidamento meritevole di tutela, in capo ai titolari dei buoni, in ordine all'applicazione dei tassi, riconducibili a serie precedenti, originariamente stampati sul buono (e parzialmente occultati dal timbro relativo alla serie di emissione).
In ordine al primo profilo, oggetto del primo motivo di gravame, occorre, preliminarmente, evidenziare che il codice postale, all'art. 173, come modificato dell'art. 1 D.L. n. 460 del 1974, conv., con modif., in L. n. 588 del 1974 - successivamente abrogato ma la cui disciplina continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, per i rapporti in essere pagina 12 di 21 alla data di entrata in vigore di quest'ultimo - nel ribadire l'assoggettamento alla precedente disciplina dei BPF delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore, ha previsto l'applicabilità ai rendimenti dei medesimi BPF del meccanismo di integrazione contrattuale sostitutiva, di cui all'art. 1339 c.c. in relazione alle modifiche introdotte con successivi D.M..
La Corte Costituzionale, con Sent. n. 26/2020, ha avallato la qualificazione dei
BPF come “titoli di legittimazione” e non come “titoli di credito”, avendo affermato che “la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al Pt_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Parte_1 rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario”. In tale pronuncia, la
Corte Costituzionale ha poi legittimato l'applicazione l'art. 1339 c.c. nell'assoggettare i buoni oggetto di emissione ad eventuali variazioni nel tasso d'interesse, disposte mediante decreto ministeriale, in ragione della “soggettività statuale del soggetto emittente” e delle “garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”.
Nello specifico la Corte Costituzionale ha ritenuto che una simile possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi d'interesse sui buoni fruttiferi esprimesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica.
Si è inoltre, registrata una rilevante evoluzione giurisprudenziale in ordine alla questione attinente, in presenza di difformità tra il testo riportato sui BPF e la disposizione dei D.M. cui siano assoggettati, alla prevalenza o meno di quest'ultima.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sent. 13979/2007, avevano stabilito che, in presenza di contrasto tra le condizioni, dovesse prevalere quanto indicato sul titolo.
pagina 13 di 21 Successivamente, con Sent. n. 3963/2019, le stesse S.U. sono nuovamente intervenute sulla questione, statuendo che i BFP dovessero qualificarsi come meri
“titoli di legittimazione”, giustificandosi “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”.
In successive pronunce (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763,
Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio
2023, n. 567) la Corte di legittimità ha evidenziato che “l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”. E' stata, al riguardo, sottolineata la diversità della fattispecie in cui si controverte “di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella”, rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza delle S.U. del 2007, in cui “si delineava un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano
pagina 14 di 21 mancanti di quanto contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla «AA»), ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («AB-AA»), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza
[….]”.(v. fra le altre Cass. n. 25583/2023, Cass. n. 24715/2024).
La medesima Corte regolatrice con sentenza n. 24715/2024, si è ulteriormente pronunciata sulla questione, evidenziando che “poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie
'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Così riassunto l'excursus giurisprudenziale, in ordine all'asserita violazione dell'art. 5 del D.M. del 13/06/1986, che prevedeva eccezionalmente soltanto la possibilità di adattamento alla serie Q di moduli originariamente riconducibili alla pagina 15 di 21 serie P (e non, dunque, di moduli riconducibili a serie precedenti), nonché risultando i titoli oggetto della presente controversia particolarmente confusionari nell'indicazione dei tassi applicati (anche in ragione dell'apposizione di molteplici timbri), rileva il Collegio che l'irregolarità nell'emissione dei BPF non legittima di per sé, un affidamento meritevole di tutela in ordine all'applicazione dei tassi più vantaggiosi risultanti dal titolo. D'altro canto, anche in ragione della primaria rilevanza attribuita alla fonte normativa ministeriale in ordine all'individuazione delle condizioni applicabili, la difficile intellegibilità dei rendimenti per come risultanti sui buoni emessi avrebbe dovuto indurre i titolari a verificare le tabelle allegate al D.M. per fugare ogni eventuale dubbio.
Pertanto, alla luce delle indicazioni desumibili dal consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, il Collegio ritiene di dover riformare sul punto la sentenza impugnata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di gravame ed è, comunque, fondata.
Con il secondo motivo d'appello, deduce l'erroneità della sentenza per Pt_1 violazione e falsa applicazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.06.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione con le recenti Ordinanze.
A sostengo della impossibilità di configurare un legittimo affidamento agli odierni Co APPELLATI, circa il rendimento dei BPF per cui è lite, sostiene che:
- l'assenza del requisito della letteralità non consentirebbe di ravvisare i presupposti perché possa esservi affidamento su di un documento di legittimazione;
- sarebbe, d'altro canto, specificata sul retro l'effettiva serie di appartenenza dei buoni oggetto di causa;
pagina 16 di 21 - non sarebbe ragionevole prospettare che il titolare abbia acquistato il buono senza informarsi sul rendimento dello stesso, né vi sarebbero i presupposti per ritenere che gli ultimi 10 anni dovessero essere assoggettati al tasso d'interesse relativo ad una serie precedente.
A confutazione della pronuncia n.13979/2007 della S.C. a S.U. richiamata dal primo giudice, richiama invece l'ordinanza di legittimità n. 4384/2022 e le Pt_1 ulteriori pronunce sempre di legittimità, n. 22619/2023 e nn. 25583-25620-
25587-25624/2023.
Ciò posto ritiene il Collegio in adesione agli arresti della Corte regolatrice che:
- l'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole del titolare emerge allorquando, in presenza di buoni apparentemente appartenenti ad una determinata serie, ancorché sottoscritti nella vigenza di un decreto che ne abbia modificato la disciplina degli interessi, non sia stato su di essi apposto alcun segno dal quale il sottoscrittore possa desumere la discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e quelle previste dalla normativa;
- al contrario, un simile affidamento non trova tutela nel caso in cui, come nella fattispecie, la disciplina applicabile ai buoni emessi sia individuabile in ragione dell'avvenuta apposizione dei timbri previsti dalla normativa sopravvenuta.
Infatti, l'apposizione del timbro consente di individuare la serie di appartenenza dei BPF, la cui disciplina è, d'altro canto, verificabile dai titolari consultando il
D.M. istitutivo della serie di riferimento, pubblicato in G.U.
Non avrebbe, poi, rilevanza in ordine alla tutela dell'affidamento del sottoscrittore la circolare interna asseritamente violata da in quanto contenente Pt_1 soltanto indicazioni di ordine pratico, posto che come evidenziato in Cass. S.U. n.
3963/2019, la stessa qualificazione dei BPF come “titoli di legittimazione”, ne pagina 17 di 21 giustifica la soggezione ai mutamenti di disciplina derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali.
Sotto tale prospettiva, prescindendo dall'eventuale scarsa intellegibilità dei rendimenti in concreto applicabili, l'apposizione del timbro che denoti la riconducibilità del titolo emesso alla serie Q/P sarebbe, di per sé, sufficiente a destituire di fondamento ogni ricostruzione, da parte del titolare del buono, che attribuisca al titolo sottoscritto rendimenti estranei alla serie di emissione.
A ciò si aggiunga che come affermato da Cass. n. 22619/2023, “l'elemento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui quello dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366
c.c. (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 14 settembre 2021, n. 24699)” e la regola di cui a tale norma “secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio”.
Pertanto, l'eventualità che il tasso di interesse riportato sui BPF muti nel corso del tempo a seguito dell'emissione di successivi D.M. a tal fine rivolti osta ad un affidamento meritevole di tutela a che i rendimenti maturati debbano in ogni caso corrispondere a quanto indicato sui titoli emessi.
Piuttosto, la Corte di Cassazione, con la precitata sentenza n. 24715/2024 ha peraltro affermato che “(…) la conseguente impossibilità di rinvenire, all'interno del documento di legittimazione, una disciplina specifica dei rendimenti relativi
pagina 18 di 21 all'ultimo decennio (da associarsi al buono) schiude la strada a una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa”.
In conclusione, ancorché, nel caso di specie, i rapporti oggetto di controversia non siano stati incisi da sopravvenienze normative in senso sfavorevole per i titolari dei BPF de quibus, una simile eventualità è, comunque, sintomatica della completa subordinazione alla fonte normativa ministeriale delle condizioni sottese alla sottoscrizione dei titoli: ne discende, di conseguenza, che i sottoscrittori, in assenza di alcuna indicazione relativa all'ultimo decennio, non avrebbero potuto ragionevolmente affidarsi alla perdurante vigenza del tasso indicato nella stampa parzialmente occultata dal timbro dovendo, piuttosto, riferirsi ai tassi indicati nella tabella allegata al D.M. del 1986.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito Co del giudizio complessivo (che vede vittoriosa solo nel merito a fronte dell'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLATI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori corrispondenti alla media tra i minimi ed i parametri, in quanto più aderenti al valore della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Rilevasi al riguardo che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice
d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la
pagina 19 di 21 decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (In applicazione dei su indicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese) (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , avverso la l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa
[...] CP_3 dal Tribunale di Grosseto in data 04/09/2023 e pubblicata il 06/09/2023, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande avanzate da Controparte_1
E nei confronti di;
Controparte_2 CP_3 Parte_1
2. CONDANNA gli APPELLATI alla rifusione in solido tra loro, in favore di
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Parte_1
pagina 20 di 21 complessivi € 5.712,00 per il primo grado di giudizio ed in € 5.209,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali del 15%, Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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