Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2025, proposto da
GI OT, ES MO, ER ZI, OL LO, SC SI, IN EL SO, rappresentati e difesi dall'avvocato FA RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 34/2024 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti OT GI, MO ES, ZI ER e LO OL hanno adito questo Tribunale ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., al fine di ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 34/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, resa nel giudizio r.g. 486/2023, non appellata, notificata in forma esecutiva in data 08/01/2024 e, come da attestazione in atti, passata in giudicato in data 07/11/2024.
Con la suddetta sentenza, il Giudice del Lavoro ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale NA 3 SUD al pagamento, in favore dei ricorrenti, di importi dovuti a titolo di indennità ex art. 9 CCNL Sanità per lo svolgimento di mansioni superiori presso l’Ospedale di Torre Annunziata, oltre agli interessi legali e alle spese di lite liquidate in € 2.500,00 in favore dei loro difensori.
Trascorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997 (termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali recanti obblighi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione), i ricorrenti hanno chiesto l’attivazione del giudizio di ottemperanza, non avendo ricevuto alcun pagamento né riscontro utile, sebbene fosse stata trasmessa all’Amministrazione, in data 19/11/2024, la documentazione necessaria all’esecuzione del titolo.
Solo successivamente alla notifica del ricorso per ottemperanza, l’ASL NA 3 SUD ha comunicato, con memoria difensiva depositata in data 07/05/2025, di aver integralmente dato esecuzione alla sentenza azionata, producendo la determina dirigenziale n. 4334 del 30/04/2025, dalla quale si evince l’effettivo pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti.
La documentazione prodotta in atti dalla parte resistente, nonché l’assenza di contestazioni da parte ricorrente in ordine alla veridicità e completezza dell’adempimento, consente di ritenere raggiunta la piena ottemperanza al giudicato, realizzandosi così la fattispecie della cessazione della materia del contendere, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo. Tale disposizione sancisce che “il giudice, quando rileva che la pretesa dedotta in giudizio è stata soddisfatta, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere”.
Giova richiamare, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in sede di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte della P.A. comporta la cessazione della materia del contendere, anche se tale adempimento sia avvenuto solo dopo l’introduzione del giudizio” (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1414/2021; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 5995/2020).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non può trascurarsi che l’Amministrazione resistente ha dato esecuzione alla sentenza solo in seguito all’avvio del presente giudizio, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di legge e la rituale messa in mora da parte dei ricorrenti, cui era stata trasmessa tutta la documentazione necessaria.
Secondo il costante orientamento del giudice amministrativo, in ipotesi di cessazione della materia del contendere dovuta ad adempimento postumo della P.A., le spese del giudizio devono essere comunque poste a carico della stessa, “in quanto l’azione giurisdizionale si è resa necessaria per conseguire l’effettiva attuazione del giudicato” (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2019, n. 625; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 456/2021).
Né può ritenersi giustificato l’inadempimento per ragioni di bilancio, poiché è principio pacifico che “l’Amministrazione, pur a fronte di vincoli finanziari, deve comunque predisporre gli strumenti necessari per adempiere a un obbligo giurisdizionalmente accertato e divenuto definitivo, anche mediante variazione di bilancio” (cfr. Corte Cost., ord. n. 463/1998; Cons. Stato, sez. IV, n. 2158/2008).
In ragione di quanto sopra, deve disporsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ASL NA 3 SUD alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, da liquidarsi in misura equa secondo valore e complessità della causa, da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe per sopravvenuta esecuzione della sentenza n. 34/2024 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro;
condanna l’ASL NA 3 SUD alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 300,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, da attribuirsi all’avv.to FA RI dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO