Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/02/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2424 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. FORTUNA FABIO che insite in ricorso e rileva la tardività della produzione relativamente agli atti interruttivi della prescrizione CP_1
relativamente agli atti depositati il 26 2.2024 e discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso e successive difese evidenziando che lo stralcio afferisce a non tutti i sottesi avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento impugnata e che in ordine all'unico avviso di addebito ancora asseritamente in essere esso è prescritto
Per l' è presente l'Avv. S. Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che contesta le CP_1 difese ed eccezione avversarie in particolare all'eccepita tardività della produzione e CP_1
discute la causa riportandosi ai propri atti difensivi
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 14,20
Il G.L. visto l'art. 421 cpc ammette la produzione dell' depositata il 26.2.2024 acquisita CP_1 in pari data dall' presso il concessionario Ader ed in ogni caso rilevante a questo CP_2
decidente per verificare la maturata prescrizione;
Decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2424/2023 R.G.
procura in atti;
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
-opposto
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 28.07.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n. 298 2022 9006072711 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito avviso di addebito n. 59220130001968337000; avviso di addebito n.
59820140000358006000; avviso di addebito n. 59820140001404151000; avviso di addebito n. 59820120002289511000; avviso di addebito n. 59820130000387442000; avviso di addebito n. 59820140002668951000; avviso di addebito n. 59820150001149701000; assumeva la Violazione art 7 Statuto dei Contribuente-difetto di motivazione, Mancanza titolo esecutivo, violazione art. 474 cpc. e la violazione dell'art. 3 Legge n° 335/95, la maturata prescrizione. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie deduceva la legittimità CP_1 dell'operato dell'istituto ed eccepiva che la contestata “ nullità dell'intimazione di pagamento, essa deve vedere come contraddittore il soggetto giuridico che tale atto ha emesso, e che non risulta tuttavia convenuto in giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di contraddittorio. Peraltro, non è stata indicata la data di notifica dell'intimazione di pagamento, talché dovrà controparte dimostrare di avere depositato il ricorso in opposizione entro il termine di 20 giorni (per le opposizioni agli atti esecutivi), come previsto dall'art. 617
c.p.c., termine che allo stato non appare essere rispettato Quanto all'eccezione di mancanza di titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., la stessa va rigettata atteso che gli avvisi di addebito risultano correttamente notificati. Analoga sorte di rigetto dovrà subire l'eccezione di prescrizione dei crediti, atteso che il termine prescrizionale è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento”; rappresentava che che “dalla consultazione dell'estratto di ruolo tutti gli avvisi di addebito risultano oggetto di stralcio ex L.197/2022 perché contenenti partite di importo inferiore ad €.1.000,00 tranne uno, l'avviso di addebito
59820120002289511000 che risulta stralciato solo per €. 840,62 e il residuo debito risulta essere €. 1.277,39”. Pertanto chiedeva confermare la debenza del credito di cui all'avviso 59820120002289511000 della misura indicata di euro 1.287,39 e dichiarare la cessazione della materia del contendere per gli altri avvisi di addebito
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della Decisione
In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da va qualificata come Controparte_4 opposizione all'esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatesi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, non essendo previsto un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co.1°), essa è tempestiva.
In ordine ai dedotti visi formali non vi è prova che l'impugnazione sia avvenuta nei termini di cui all'art. 617 cpc e dunque essa, sotto tale profilo, deve ritenersi tardiva. eve preliminarmente darsi atto che l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 59220130001968337000; avviso di addebito n. 59820140000358006000; avviso di addebito n. 59820140001404151000; avviso di addebito n. 59820130000387442000; avviso di addebito n. 59820140002668951000; avviso di addebito n. 59820150001149701000 oggetto di stralcio.
Pertanto il presente procedimento resta in essere solo limitatamente all'avviso di addebito, oggetto di parziale stralcio, n. 59820120002289511000.
Ciò posto, deve esaminarsi la censura attorea relativa alla intervenuta estinzione della pretesa contributiva per prescrizione.
Nel merito, in punto di diritto il decidente osserva:
E', ormai, consolidato il principio delle giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall , la legittimazione passiva spetta unicamente all' CP_1 Controparte_5
, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria
[...]
A norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_6
preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_2 convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.
La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Nel caso che ci occupa, l'avviso di addebito n. 59820120002289511000 è stato notificato all'indirizzo del destinatario a cura dell' l'8.1.2013 ( cfr. produzione ) , la CP_1 CP_1
successiva intimazione di pagamento n. 298 2017 90104920 21/000, contenente il richiamato avviso di addebito, è stata notificata il 10.1.20218 con raccomandata n. 614550061275 ma oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è fondato e annulla l'intimazione di pagamento limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 59820120002289511000; deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
59220130001968337000; avviso di addebito n. 59820140000358006000; avviso di addebito n. 59820140001404151000; avviso di addebito n. 59820130000387442000; avviso di addebito n. 59820140002668951000; avviso di addebito n. 59820150001149701000 in quanto oggetto di stralcio.
Le spese, alla luce dell'avvenuto parziale stralcio e del parziale accoglimento del ricorso in merito agli eccepiti vizi formali non accolti, devono compensarsi per ½ ponendo la restante CP_ metà in capo all' e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 e successive modifiche in ragione del valore della causa, delle difese svolte dalle parti e dalle questioni giuridiche affrontate da distrarsi in favore degli avv.ti Fabio Fortuna e Corrado Corindia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli a avvisi di addebito 59220130001968337000; avviso di addebito n.
59820140000358006000; avviso di addebito n. 59820140001404151000; avviso di addebito n. 59820130000387442000; avviso di addebito n. 59820140002668951000; avviso di addebito n. 59820150001149701000 e dichiara inefficace ed annulla l'intimazione di pagamento n. 298 2022 9006072711, impugnata, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 59820120002289511000 per prescrizione della relativa pretesa contributiva;
Compensa per ½ le spese di lite ponendo la restante metà in capo all' in persona del CP_1
legale rappresentante p.tempore e che liquida in complessivi Euro 1.348,50 (somma già dimidiata) per compensi professionali, oltre accessori di legge da distrarsi in favore degli
Avv.ti Fabio Fortuna e Corrado Corindia.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 14,20.
Siracusa, 19.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna