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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/07/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il collegio composto dai Magistrati dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 380/2019 NRG tra
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.08.1975, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Emanuele Maganuco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Appellante contro
Controparte_1
(CF. , in persona del ministro in carica e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta Via Libertà, 174
Appellato
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento di uno o più motivi d'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) Accertare e dichiarare, anche ove occorrendo previa disapplicazione della delibera n. 780/2014 del , Controparte_2
il diritto della sig.ra a percepire, ai sensi della Parte_1
legge n. 512/1999, le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno nella misura di euro 1.612.027,84 oltre interessi legali e refusione delle spese legali, liquidate in euro 6.865,00 per onorari euro 2.087,00 per diritti ed euro
1.120,00 per esborsi, oltre accessori, come risulta dalla sentenza n. 532/2011 del 28.11.2011 resa dal Tribunale di Caltagirone, per tutte le ragioni esposte in narrativa ovvero per le altre ritenute di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'appello adita;
2) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Controparte_1
suo Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla sig.ra le suddette somme, maggiorate di Parte_1
interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare il proposto gravame, in quanto infondato in
2 fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 258/2019 pubblicata il 14.05.2019, rigettava la domanda proposta da volta ad ottenere il Parte_1
beneficio, posto a carico del , del Controparte_1
risarcimento dei danni ai sensi della l. 512/99, quale erede di vittime della mafia, ovvero e , rispettivamente padre e fratello della Parte_2 Persona_1
stessa, uccisi all'interno dell'esercizio commerciale di famiglia.
Ed invero, la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza n. 35/2000 condannava i fratelli e per l'omicidio volontario dei detti Parte_2 Controparte_3
congiunti, nonché al risarcimento in solido dei danni patiti dalla parte civile, da determinarsi nelle competente sede;
risarcimento che, giusta sentenza n. 532/2011 del
Tribunale di Caltagirone, veniva quantificato nella somma di euro 1.612.027,84, comprensiva dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, oltre interessi legali da rivalutarsi anno per anno sino al saldo effettivo.
Il giudice di prime cure, preso atto che i reati oggetto di contestazione e di successiva condanna non rientravano tra quelli previsti dall'art. 4 della L. 512/99, riteneva corretto il diniego del Controparte_1 Controparte_1
, non potendo quest'ultimo valutare e apprezzare autonomamente i fatti
[...]
rispetto a quanto accertato dall'Autorità giudiziaria penale.
La ratio sottesa al rigetto della domanda attorea risiedeva, pertanto, nel difetto dei requisiti previsti dall'art. 4 l. 512/1999 atteso che, nei processi penali scaturiti dall'omicidio dei familiari dell'appellante, la condanna degli imputati era stata pronunciata per delitti diversi da quelli indicati dalle lett. a), b) e c) della legge in
3 commento, non risultando contestata l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 c.p. (prima prevista dall'art. 7 del d.l. 152/1991) elementi, questi che avevano precluso l'ammissione della al beneficio economico richiesto. Parte_1
Con atto di citazione in appello del 20.12.2019, Parte_1
impugnava la detta pronuncia affidando le proprie censure a due motivi di impugnazione.
Con il primo, contestava la sentenza di primo grado per erronea ricostruzione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, nonché per violazione e/o erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 4, comma 1, della L. n. 512/1999.
Ed invero, lamentava l'appellante come il Tribunale nisseno, da un lato, non avesse correttamente interpretato la ratio della norma sottesa al riconoscimento del beneficio in questione e, dall'altro, non avesse adeguatamente considerato la documentazione allegata in atti.
In relazione al primo aspetto, precisava che il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione in argomento, da svolgersi sulla scorta dei lavori preparatori della legge, dell'art. 12 delle
Preleggi e tenendo conto altresì dei provvedimenti legislativi successivi che avevano ampliato le competenze del Fondo di rotazione e, conseguentemente, le fattispecie indennizzabili e i soggetti aventi diritto.
Deduceva, poi rispetto al secondo profilo di censura, pur sempre articolato nell'ambito del medesimo motivo, che sia il Comitato di solidarietà sia il Giudice di prime cure avevano omesso di considerare la copiosa documentazione dalla quale, a suo dire, poteva agevolmente desumersi che la famiglia doveva qualificarsi Parte_1
come “vittima di mafia”.
4 Richiamava, in proposito: la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania n.
35/2000; la sentenza del Tribunale penale di Caltagirone n. 88/2005; le note della
Prefettura di Caltanissetta del 14.6.2004, del 10.7.2013, del 20.3.2014, del 4.9.2013.
Evidenziava, inoltre, di essere stata sottoposta a servizio e misure di tutela ex art. 10.1 e 11.1 d.l. 82/1991 e di aver ricevuto il conferimento della medaglia d'oro quale erede di vittima della mafia dal Ministro degli Interni illo tempore in carica.
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento del beneficio richiesto, sollevava poi questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 4, comma 1,
L. 512/1999, nella parte in cui esclude il diritto della vittima di mafia, o di altro delitto violento posto in essere con il c.d. metodo mafioso ad accedere la risarcimento dei danni a carico del Fondo di Solidarietà, ogni qualvolta manchi la specifica contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Con il secondo motivo di censura contestava, infine, la statuizione sulle spese di lite, con cui il Tribunale ne aveva disposto la compensazione, invocando, sulla scorta della ritenuta fondatezza del gravame, la condanna dell'Amministrazione alla relativa rifusione.
Con comparsa di costituzione in appello, si costituiva il
[...]
- rilevando come le Controparte_1
censure mosse dalla dovevano considerarsi destituite di qualsiasi Parte_1
fondamento giuridico, così come infondata doveva considerarsi la prospettata questione di legittimità costituzionale.
Chiedeva, pertanto, la conferma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del presente grado.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 29.02.2024, svolta in
5 modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In difetto di eccezioni preliminari e venendo immediatamente al merito dell'impugnazione, occorre evidenziare che l'istituzione del
[...]
, disposta con la legge 22 dicembre _3
1999 n. 512, garantisce, in omaggio ad un principio solidaristico, il risarcimento dei danni alle vittime di mafia, mirando a conferire effettività e concretezza al ristoro giudizialmente riconosciuto in favore di tali vittime.
La natura di tale beneficio non è meramente indennitaria, ma propriamente risarcitoria, concernendo sia i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) che quelli non patrimoniali.
Beneficiari sono le vittime di mafia e i loro successori a titolo universale, mentre la misura del ristoro risulta corrispondente all'esatta quantificazione oggetto di accertamento giudiziale, atteso che, per costante insegnamento della Suprema Corte, nessun poter discrezionale è attribuito al Fondo di Solidarietà nella quantificazione dei danni, già determinati in sentenza (cfr. Cass. sent. n. 49907/2022).
Il vincolo sotteso al riconoscimento del beneficio in commento è costituito dalla necessaria destinazione del ai soggetti che possano qualificarsi, per l'appunto, Pt_3
quali vittime dei reati di tipo mafioso.
La ratio di tale norma discende dall'impossibilità per tali soggetti di ottenere il risarcimento dagli esecutori materiali del fatto criminoso, stante la confisca dei beni ai detti responsabili, confisca che alimenta il Fondo stesso.
Pertanto, l'emanazione di sentenze penali di condanna per i reati elencati nell'art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999 è presupposto tassativo per l'attribuzione delle
6 provvidenze a carico del considerato che il Comitato e il Prefetto non sono Pt_3
titolari di poteri autonomi di apprezzamento dei fatti-reato, poiché la loro istruttoria è diretta all'esclusiva verifica dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione del Pt_3
presupposti individuati nell'esistenza delle dette condanne e nella legittimazione attiva all'esercizio del diritto da parte degli istanti, a favore dei quali è stato disposto il
Co risarcimento dei danni e la rifusione delle spese del giudizio (cfr. Cons. Sez. VI, n.
2293/2010).
La legge 512/99, dunque, fa sorgere nello Stato una vera e propria obbligazione in favore delle vittime di mafia, poiché il Fondo si sostituisce agli autori materiali dei delitti e provvede al risarcimento integrale dei danni da essi subiti.
Sotto un profilo squisitamente procedurale, l'art. 4 della legge n. 512/99 prevede poi la possibilità di accesso al Fondo da parte delle persone fisiche e giuridiche che si siano costituite parte civile nel processo penale e che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla commissione di uno dei reati specificamente elencati dalla legge.
Si tratta del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (lett. a) del citato art. 4), dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis (lett. b), nonché dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (lett. c); il riferimento nelle lett. b) e c) è dunque ai fatti per i quali sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 convertito in l. 203/1991 prevista, dal 2018, all'art. 416 bis 1 c.p.
Il delitto di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. costituisce la fattispecie criminosa cardine del contrasto alla criminalità organizzata, rivolgendo la sua attenzione a tutti quegli agiti caratterizzati dall'utilizzo di una forza intimidatrice e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che da questa ne deriva.
7 Ai fini della sua configurabilità è, però, necessaria l'esteriorizzazione della capacità di intimidazione, non risultando sufficiente la mera dimensione interna, né potendo trattarsi di stati momentanei o occasionali, atteso che è indispensabile il riscontro di manifestazioni di assoggettamento e di omertà costanti dovute esclusivamente alla persistente e diffusa percezione della forza di intimidazione del vincolo associativo.
L'aggravante di cui alla all'art. 416 bis 1, (già illo tempore prevista dall'art. 7 d.l.
n. 152/1991) richiamata dalle lettere b) e c) dell'art. 4 della legge n. 512/1999, rappresenta poi una garanzia di maggiore efficacia della funzione preventivo- repressiva del fenomeno mafioso, contemplando al suo interno due distinte circostanze connesse ed a effetto speciale: quella del “metodo mafioso” (avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416-bis) e quella della “agevolazione mafiosa” (aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis).
La prima, a carattere oggettivo, ricorre quando l'agente delinque con metodo mafioso, ponendo in essere una condotta che si concretizza in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, non risultando sufficiente, si badi bene, la mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente.
Tale aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime che sono forzate ad assecondare spontaneamente i loro aggressori, non tanto per la loro fama criminale, ma soprattutto per la caratura che gli proviene dal milieu consortile in cui si muovono, ritenuto idoneo a suscitare paura di rappresaglie tramite complici, affiliati e soggetti contigui.
La struttura della circostanza aggravante in commento non presuppone, però, necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis c.p., né che l'agente ne
8 faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità di condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (cfr. Cass. pen. sent. n. 6035/2022).
La seconda aggravante, di tipo soggettivo, si sostanzia nella volontà di favorire, ovvero facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo, postulando, dunque che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implicando la necessaria esistenza reale e non presupposta di questa. È caratterizzata da dolo intenzionale, rientrando, tra le circostanze concernenti i “motivi a delinquere” richiamate dall'art. 118 c.p., e si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità” (cfr. Cass. pen., Sez. un. n. 8545/2020).
Lo scopo agevolatore non deve necessariamente essere l'unico perseguito dall'agente, ben potendo accompagnarsi ad altre finalità anche personalistiche, concorrenti ed assumere addirittura uno scopo secondario, ma, ai fini della sua configurabilità, è necessario che tale finalità trovi riscontri concreti e oggettivi.
Così delineata la cornice normativa in cui si inserisce il beneficio risarcitorio invocato dalla , tenuto conto delle finalità del Fondo di solidarietà, dei Parte_1
presupposti previsti dalla legge ai fini della liquidazione del ristoro, ritiene questo
Collegio che la motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno del rigetto della domanda avanzata dalla risulti corretta ed esente da censure. Parte_1
Non coglie nel segno il primo profilo di doglianza alla cui stregua il Tribunale avrebbe trascurato la ratio legis della disposizione di cui all'art. 4 l. 512/1999.
Ha, in proposito, affermato l'appellante che i reati oggetto di condanna “pur non dichiarati formalmente di mafia sono stati commessi e consumati in contesti e con modalità tipiche di questo fenomeno criminale”, richiamando a conforto i lavori
9 preparatori della legge.
Dai suddetti lavori, però, si ricava unicamente che l'istituzione del Fondi di solidarietà mira a risolvere la problematica, meritevole di particolare attenzione, di un utilizzo virtuoso delle risorse derivanti dalle confische dei beni, al fine di garantire sostegno alle vittime di attività terroristiche e di criminalità organizzata che si sono costituite parte civile, sì da consentire loro di ottenere un risarcimento sicuro e in tempi brevi del danno patito.
E' evidente come tale finalità non possa in alcun modo incidere sull'espressa previsione delle condizioni e dei presupposti normativamente disciplinati dal summenzionato art. 4.
Presupposti peraltro insuscettibili, in quanto tassativamente indicati dalla legge, di un'interpretazione estensiva che, ove ammessa, svilirebbe l'effettiva portata e il concreto perimetro applicativo della disposizione.
D'altra parte, ammettere al beneficio anche le vittime di reati diversi da quelli specificatamente indicati dalla norma, significherebbe determinare una condizione di incertezza che rimetterebbe alla discrezionalità dell'Amministrazione l'individuazione dei soggetti legittimati al risarcimento mediante le risorse del Fondo, in aperta antitesi con l'indirizzo, ormai ampiamente consolidato, della giurisprudenza ordinaria e amministrativa alla cui stregua la PA risulta “...priva di ogni potere di valutazione autonoma dei presupposti oggettivi di erogabilità” (cfr. Cass. civ. SU n. 21927/2008
e , nello stesso senso, Cons. di Stato n. 8375/2010).
Parimenti infondato risulta il secondo profilo di censura articolato nell'ambito del medesimo motivo di impugnazione, relativo alla valutazione del compendio probatorio in atti.
Venendo al vaglio dei singoli atti richiamati dall'appellante, si osserva quanto
10 segue.
Nella sentenza della Corte di Assise di Catania n. 35/2000, si esplicita in effetti che l'efferato omicidio è stato preceduto da un contesto caratterizzato “da forti timori e preoccupazioni […] a causa dei rapporti con ” (v. pag. 15, punto 2, Controparte_5
secondo capoverso)e che “in occasione delle visite dell' il marito (a parlare è la CP_3
moglie le appariva teso ed impaurito” (v. pag. 16), timori confermati dalla Per_2
figlia.
E però, ai fini della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 l. 512/1999, ciò che rileva è la configurazione strutturale della contestazione, ove l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. (avendo l'appellante ritenuto che l'azione criminosa si è svolta con metodo mafioso) in omaggio al disposto normativo, avrebbe dovuto essere non solo espressamente indicata nei capi di imputazione ma anche sussistente sino alla condanna definitiva, non potendosi in questa sede effettuare contestazioni o anche solo valutazioni diverse da quelle sottese al giudicato penale.
Parte appellante ha poi prodotto, quale riscontro documentale a sostegno della propria domanda, la sentenza n. 88/2005 resa dal Tribunale penale di Caltagirone che ha condannato i fratelli per il reato di tentata estorsione, ma anche in tal caso CP_3
gli imputati risultano condannati per il reato di cui all'art. 629 c.p. (in parte consumato e, in parte, nella forma tentata) senza che, neppure in tale giudizio, sia stata contestata l'aggravante del “metodo mafioso” .
Ed ancora, non possono ritenersi decisivi, ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata dall'appellante, né i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura di Caltanissetta con le note sopra indicate (cfr. docc. 5, 8, 9 fascicolo primo grado ) né le note Parte_1
della Questura che hanno ritenuto “l'evento in questione […] inquadrabile in un ampio contesto di carattere mafioso” (cfr. doc. 6 fascicolo primo grado ). Parte_1
11 E ciò in ragione della duplice considerazione per cui, da un lato, tali atti non possono sostituirsi alle statuizioni di condanna del giudice penale e, dall'altro, gli stessi non valgono a conferire, in capo all'Amministrazione, l'esercizio di un potere di valutazione discrezionale dei presupposti da cui scaturisce il diritto inerente il riconoscimento delle provvidenze a carico del , trattandosi di prerogativa Pt_3
attribuita direttamente dalla legge, come più volte chiarito con l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato e diffusamente indicato nelle difese della parte appellata.
Ed invero, anche di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare come
“In tema di accesso al fondo di _3
, in presenza delle condizioni dettate dalla l. n. 512 del 1999, gli aventi diritto
[...]
al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione, attesa l'assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all'entità della somma che ai presupposti per la sua erogabilità” (cfr. Cass. civ. ord. n. 25573/2024), con ciò confermando che, a fronte di condanne comminate per reati diversi da quelli indicati dalla legge e, nel caso di specie, in assenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. , del tutto correttamente il Controparte_1
ha rigettato l'istanza, non potendo né autonomamente apprezzare le
[...]
diverse valutazioni espresse dalla né spingersi sino al punto di attribuire ai CP_6
reati contestati una diversa qualificazione giuridica o anche solo una differente ricostruzione in termini fattuali.
Parimenti ininfluente, in tale prospettiva, si rivela il pur importante riconoscimento attribuito alla dall'allora Ministro degli Interni in conseguenza della morte Parte_1
dei propri congiunti, atteso che i requisiti di cui alla legge 512/1999 hanno natura oggettiva e risultano, pertanto, del tutto indipendenti dai presupposti che presiedono al
12 conferimento di tali onorificenze.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi concludersi per il rigetto del primo motivo di impugnazione.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'appellante in via subordinata in ordine all'art. 4, comma 1, L n. 512/1999, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto della vittima di mafia, o di altro delitto violento posto in essere con il c.d. metodo mafioso, ogni qualvolta manchi la specifica contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 c.p., valgano le seguenti considerazioni.
L'appellante ha, in proposito, evidenziato come escludere dal novero degli aventi diritto coloro che siano rimasti vittime di un reato violento commesso con il c.d.
“metodo mafioso” ma in difetto di una specifica contestazione “violi palesemente il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini” (così in atto di appello pag. 20).
Il rilievo è del tutto infondato, oltre che mal posto.
Ed invero, ammettere al beneficio a carico del le vittime di reati in cui manca Pt_3
la specifica contestazione dell'aggravante di cui alle lett. b) e c) dell'art 4 l. 512/1999, determinerebbe, in netta antitesi con le intenzioni del legislatore – che sono sì quelle di garantire alle vittime dei reati di mafia un ristoro certo e in tempi brevi, ma solo nel rispetto di specifiche e predeterminate condizioni oggettive e soggettive – una situazione in cui l'individuazione dei soggetti legittimati risulterebbe del tutto vaga e indefinita.
Condizione, questa, che non solo si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto ma che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, comprometterebbe irrimediabilmente il rispetto del principio di uguaglianza, poiché in assenza di canoni predefiniti, l'accertamento in concreto della sussistenza del metodo
13 mafioso sarebbe rimesso ad una valutazione discrezionale della PA, da effettuarsi in difetto di precise coordinate normative, potendo prescindere, stando ai termini della questione così come paventata dalla , da un'espressa contestazione della Parte_1
suddetta aggravante in sede penale.
Ne conseguirebbe il rischio, assai concreto, di accertamenti ineguali e variegati – idonei a mirare la parità di trattamento tra le vittime di reati violenti - a seconda della zona di commissione del reato, dell'Amministrazione chiamata a valutare la sussistenza del metodo mafioso, delle innumerevoli sfaccettature che connotano il fatto così come concretamente realizzatosi.
Sulla scorta di quanto osservato, la questione di legittimità costituzionale si rivela dunque manifestamente infondata.
Ed infine, il rigetto del primo motivo di appello assorbe il vaglio della seconda censura concernente le spese di lite, la cui regolamentazione ad opera del Tribunale che ne ha disposto la compensazione, in difetto di appello incidentale da parte del
, deve quindi trovare conferma. Controparte_1
Le spese del presente grado invece, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 12.033,00 (applicato lo scaglione corrispondente al valore della domanda ed elisa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa) oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, in omaggio al canone della soccombenza devono porsi a carico dell'appellante.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
14 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Caltanissetta n. 258/2019 pubblicata il 14.5.2019 che, per l'effetto, conferma;
- condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
– delle Controparte_1
spese di lite del presente grado pari ad € 12.033,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico l'obbligo di versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, il 20.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
15