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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2682 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ZAGARESE GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO SILVIA;
Controparte_1
COSENZA, in p.l.r.p.t., con l'Avv. PRISCO RAFFAELE;
CP_2 Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29 luglio 2008, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'ex
[...]
, la nonché l'ex Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, oggi , esponendo che:
[...] Controparte_6
- Il Centro per l'Impiego di aveva pubblicato avviso di bando per CP_3
l'avviamento a selezione presso l'ex di , oggi di CP_5 CP_3 CP_6
, di n. 14 unità lavorative come ausiliari socio-sanitarie; CP_1
- Il ricorrente, invalido civile al 51%, presentava domanda di ammissione alla graduatoria relativa allo stesso avviso di bando, per l'avviamento a selezione presso l'ex di , ma veniva escluso per “mancanza di anzianità CP_5 CP_3 di lavoro nella qualifica”;
- A seguito dell'accoglimento di specifico ricorso presso la Commissione provinciale tripartita di , quest'ultima con provvedimento del 15.2.2007, CP_1 prot. n. 13059, disponeva l'immediata inclusione del nella predetta Pt_1 graduatoria;
- La Commissione per l'Impiego di procedeva all'inserimento del CP_3 nella graduatoria, comunicando con sua nota del 5.3.2007 all'Azienda Pt_1
Sanitaria n. 3 di (oggi Azienda Sanitaria Provinciale), l'avviamento al CP_3 lavoro, ma solo per mesi sei, dal 4.4.2007 al 3.10.2007;
- il per le difficoltà economiche in cui versava, accettava con riserva, Pt_1 nonostante la posticipata decorrenza rispetto agli altri lavoratori, avviati da novembre – dicembre 2006 (sempre per sei mesi);
- Tale posticipazione, anche giuridica del rapporto di lavoro, comportava l'esclusione del a una successiva graduatoria, pubblicata il 27.9.2007, a Pt_1 seguito di ulteriore avviso di bando sempre a cura del Centro per l'Impiego di , per l'avviamento a selezione presso la stessa n. 3 di n. 54 CP_3 CP_5 lavoratori ausiliari socio-sanitari con contratto di lavoro per sei mesi;
- Tale esclusione veniva motivata dal Centro per l'Impiego di per CP_3
l'assenza del requisito dello stato di disoccupazione, quale condizione per lo stesso avviamento, proprio perché il MA era stato avviato a lavoro presso l' in ritardo rispetto agli altri lavoratori, a seguito dell'errata prima CP_5 esclusione;
- In sostanza il causa dell'errata esclusione dalla prima graduatoria Pt_1 veniva avviato a lavoro, in seguito a ricorso, con decorrenza dal 4.4.2007, anziché da novembre-dicembre 2006 come gli altri lavoratori, per cui mentre il ricorrente terminava la prestazione a tempo determinata il 3.10.2007, i rapporti di lavoro a tempo determinato degli altri dipendenti cessavano ad aprile-maggio
2007; in conseguenza di ciò, all'epoca del successivo avviso di bando, di cui alla graduatoria pubblicata in data 27.9.2007, al ricorrente non risultava
(erroneamente) il requisito dello stato di disoccupazione, perché risultava in corso il primo rapporto di lavoro, venendo così escluso dal secondo rapporto di lavoro a tempo determinato per mesi sei, da avviare sempre presso la stessa CP_
di e per le stesse mansioni;
CP_5 CP_3
- L'esclusione dalla seconda graduatoria determinava grave pregiudizio al non solo per l'immediata conseguenza del mancato avviamento al Pt_1 secondo rapporto di lavoro per sei mesi presso la stessa di CP_5 CP_3
(oggi e per la perdita del relativo guadagno (apri alle sei mensilità CP_6 retributive), ma anche perché ciò non consentiva al medesimo di conseguire la maggiore anzianità di servizio nella specifica mansione di ausiliario socio- sanitario, utile alla prospettiva della stabilità occupazionale (dei c.d. precari) come prevista dall'ultima legge Finanziaria, successive normative e secondo l'intervenuto recente accordo per la Regione Calabria.
Concludeva chiedendo sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva per gli effetti giuridici come decorrente da novembre- dicembre 2006 fino ad aprile – maggio 2007 per la durata di mesi sei, così sostituendosi il diverso decorso dello stesso rapporto lavorativo come erroneamente ritenuto dal 4.4.2007 al 31.10.2007, nonché pronuncia di riconoscimento sempre agli effetti giuridici del secondo (mancato) rapporto lavorativo di cui all'avviamento a selezione di n. 54 lavoratori ausiliari socio- sanitari con contratto di lavoro per mesi sei presso la stessa ex di CP_5
, di cui alla graduatoria pubblicata il 27.9.2007, stante l'illegittimità e CP_3
l'erroneità dell'operata esclusione come del non riconoscimento retroattivo agli effetti giuridici del primo rapporto di lavoro con decorrenza al apri delle altre unità lavorative come avviate dall'11.6.2008 al 10.12.2008.
Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno subito: per la mancata costituzione del secondo rapporto di lavoro, per mesi sei, causa della perdita del guadagno;
per la perdita della chance di essere stabilizzato nella stessa occupazione.
Richiamava, all'uopo, la normativa di cui alla Legge Finanziaria ex art. 1, comma
417, 418, 419, 420 e all'accordo regionale per l'Ente e le CP_7
Organizzazioni sindacali di categoria dei c.d. precari e relativo protocollo d'intesa che prevedeva la “stabilizzazione” dei rapporti di lavoro pubblici del personale già assunto o comunque utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_6 passiva in favore del Centro Provincia di , in quanto Parte_2 CP_1
Contr l' è tenuta ad assumere i soggetti nominativamente indicati nell'apposito elenco trasmessogli dal Centro per l'impiego, che presentino i requisiti richiesti.
Nel merito concludeva per l'infondatezza della pretesa del ricorrente.
Si costituiva, altresì, la , Controparte_8 eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., in favore della giurisdizione del
G.A.
Con sentenza del 12 dicembre 2012, si dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria.
Avverso tale statuizione proponeva ricorso in appello, ottenendo la Pt_1 riforma della sentenza. Il processo riprendeva in primo grado. Veniva espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni.
LE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI ESCUSSI.
Il teste ha così dichiarato: ADR”: Conosco Testimone_1 Pt_1 perché siamo amici di vecchia data. Sono responsabile di un'associazione sindacale di categoria ed all'epoca aiutai il a scrivere il ricorso avverso Pt_1
l'esclusione dalla graduatoria, anche se non ricordo i motivi della predetta esclusione. Ricordo che in seguito alla proposizione del ricorso fu inserito nella graduatoria, ma non so se successivamente fu avviato al lavoro, perché io mi limitai alla proposizione del ricorso. “ADR”: Sul capitolo n.3) ricordo che il Pt_1 mi aveva parlato di altre offerte di lavoro ricevute, ma altro non so. “ADR”: Nulla so riferire sul capitolo n.4).
Il teste : ADR: “All'epoca dei fatti ero il rappresentante Testimone_2
Contr sindacale di tutti i precari della provincia di ”. ADR: “Sul capitolo 1, CP_1 rappresento che il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria per mancanza dei requisiti. Successivamente il ha acquisito dal il Pt_1 Controparte_3 documento che attestava che era disoccupato e ha fatto ricorso alla
Commissione. Dopo questo ricorso è stato reinserito nella graduatoria, ma successivamente, per cui la sua anzianità è stata considerata solo dal momento in cui questi è stato reinserito, senza calcolare quella precedente.” ADR:
“Confermo il capitolo 2”. ADR: “Sul capitolo 3 preciso che, dopo essere stato incluso con una anzianità ridotta, veniva successivamente escluso nuovamente dalla graduatoria perché non aveva l'anzianità sufficiente”. ADR: “Nello svolgimento delle mie funzioni, mi è capitato spesso che dei lavoratori venissero esclusi dalla graduatoria per mancanza del requisito di disoccupazione e invece poi, come accaduto nel caso del si riscontrava che erano in realtà Pt_1 disoccupati.” ADR: “Sul capitolo 3 preciso che, dopo la seconda esclusione, ci sono stati successivi avvisi pubblici per ausiliari ai quali il non ha potuto Pt_1 partecipare, perdendo così occasioni lavorative e perdendo soprattutto il diritto alla stabilizzazione previsto dalla Legge Finanziaria 2007 per coloro che, entro il 31 dicembre 2006 (anno precedente), possedessero determinati requisiti che gli avrebbero consentito nel corso degli anni di maturare il diritto alla assunzione.
Infatti, a conferma del capitolo 5 che mi viene letto, la stabilizzazione dipende anche dall'anzianità di servizio, anzi è rapportata soprattutto ad essa”.
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO. L'ONERE PROBATORIO.
Nel caso di specie, il riconoscimento del risarcimento del danno per mancato guadagno correlato alla mancata costituzione del secondo rapporto di lavoro a termine, presupporrebbe- ex ante- l'accertamento e la prova che il ricorrente avrebbe ottenuto il secondo incarico, ove fosse stato in possesso del requisito della disoccupazione, al momento della seconda selezione.
Occorre cioè valutare le chances che il ricorrente aveva di vincere la seconda selezione e conseguentemente maturare una anzianità di servizio che gli avrebbe consentito di ottenere la stabilizzazione.
Con l'espressione “perdita di chance” s'intende il mancato conseguimento di un vantaggio o di un'utilità a causa di un fatto illecito. Per identificare i casi in cui il nostro ordinamento – con l'apporto della Giurisprudenza – considera risarcibile un danno da perdita di chance, bisogna comprendere quale sia la giusta
“gradazione” del nesso di causalità tra l'illecito commesso e il pregiudizio che si ritiene sofferto.
Semplificando estremamente: (a) quando il nesso di causalità si traduce nella certezza del conseguimento dell'utilità in ipotesi di assenza del fatto illecito, si parla di “lucro cessante”; (b) se, invece, la realizzazione del risultato utile appare come una mera e astratta possibilità, ciò costituisce una semplice aspettativa di fatto, come tale non risarcibile;
(c) quando, infine, il conseguimento del vantaggio si rappresenti come altamente probabile in ragione di un giudizio prognostico formulato ex ante, è configurabile la perdita di chance risarcibile.
Ne consegue, dunque, che la risarcibilità del danno da perdita di chance si risolva
– di fatto – nella corretta formulazione del giudizio prognostico da parte del danneggiato che, nei termini del “più probabile che non”, deve dimostrare che, in assenza del fatto illecito, avrebbe conseguito con alto grado di probabilità
l'utilità pretesa. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta il comportamento illecito del Centro per l'Impiego che lo avrebbe escluso in maniera ingiusta dalla prima selezione. La questione è stata risolta dalla Commissione Tripartita, che ha consentito al i svolgere l'incarico, seppure con ritardo. Pt_1
Con recente sentenza 25442/24, la Corte di Cassazione con riferimento alla perdita di chance che un lavoratore, partecipante ad una procedura concorsuale per l'ottenimento di una carica dirigenziale pubblica, avrebbe sofferto in ragione di un vizio procedimentale nell'iter di conferimento dell'incarico, ritenuto sussistente il fatto illecito, in funzione del giudizio prognostico volto a verificare se il nesso tra fatto illecito e danno fosse sufficientemente “forte” da giustificare il diritto per il partecipante (perdente) al risarcimento del danno, ha individuato i due seguenti passaggi logici:
1) in primo luogo, bisogna valutare se gli elementi offerti dal lavoratore permettano di ritenere sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione;
2) in caso di esito positivo, bisogna dunque valutare equitativamente il danno in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non sufficiente, al fine dell'individuazione di una perdita di chance risarcibile, la mera sussistenza di eguali possibilità di vittoria da parte di tutti i partecipanti alla procedura, affermando la necessità, per il presunto danneggiato, di fornire prove che permettano di collocare la probabilità della sua vittoria maggiormente prossima alla certezza, ossia, per esempio, fornendo al Giudice elementi atti a meglio qualificarlo rispetto agli altri concorrenti: elementi in grado di dimostrare che, qualora fosse stato correttamente adempiuto l'onere di comparazione dei candidati da parte dell'Amministrazione, il candidato avrebbe avuto alte – ancorché non certe – probabilità di essere selezionato. Stante, quindi, l'insufficiente grado di probabilità accertato nel caso in discussione, la Corte non ha ritenuto risarcibile il danno da “perdita di chance” lamentato dal lavoratore. La Corte, in proposito, ha espresso il seguente principio di diritto: “il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima, ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza” (Cassazione, Sez. Lavoro, 23.9.2024, N. 25442).
In sostanza, il risarcimento del danno da cosiddetta perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza.
Orbene, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che non vi sia alcuna prova che il nella seconda selezione, ove fosse risultato Pt_1 disoccupato, sarebbe risultato vincitore. Non vi è alcuna allegazione, né prova circa il numero dei partecipanti, i titoli vantati da ciascuno di essi, la posizione che il ricorrente avrebbe- con elevata probabilità- potuto ottenere in graduatoria,
a confronto con gli altri candidati e i controinteressati. Rebus sic stantibus, non ci sono parametri che consentirebbero di effettuare un giudizio prognostico.
L'unico dato reso noto è che il ricorrente vantava una invalidità pari al 51%.
In conclusione, non vi è prova che il ricorrente abbia subito un danno per perdita di guadagno perché non vi è altresì prova- neppure per presunzioni- che avrebbe avuto diritto alla stipulazione del secondo contratto;
stesse considerazioni per il conseguente mancato riconoscimento della anzianità di servizio e della stabilizzazione.
Si ritiene equo compensare le spese tra tutte le parti, considerate le vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, ogni altra questione assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese tra tutte le parti.
Castrovillari, 04/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ZAGARESE GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO SILVIA;
Controparte_1
COSENZA, in p.l.r.p.t., con l'Avv. PRISCO RAFFAELE;
CP_2 Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29 luglio 2008, il ricorrente ha convenuto in giudizio l'ex
[...]
, la nonché l'ex Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, oggi , esponendo che:
[...] Controparte_6
- Il Centro per l'Impiego di aveva pubblicato avviso di bando per CP_3
l'avviamento a selezione presso l'ex di , oggi di CP_5 CP_3 CP_6
, di n. 14 unità lavorative come ausiliari socio-sanitarie; CP_1
- Il ricorrente, invalido civile al 51%, presentava domanda di ammissione alla graduatoria relativa allo stesso avviso di bando, per l'avviamento a selezione presso l'ex di , ma veniva escluso per “mancanza di anzianità CP_5 CP_3 di lavoro nella qualifica”;
- A seguito dell'accoglimento di specifico ricorso presso la Commissione provinciale tripartita di , quest'ultima con provvedimento del 15.2.2007, CP_1 prot. n. 13059, disponeva l'immediata inclusione del nella predetta Pt_1 graduatoria;
- La Commissione per l'Impiego di procedeva all'inserimento del CP_3 nella graduatoria, comunicando con sua nota del 5.3.2007 all'Azienda Pt_1
Sanitaria n. 3 di (oggi Azienda Sanitaria Provinciale), l'avviamento al CP_3 lavoro, ma solo per mesi sei, dal 4.4.2007 al 3.10.2007;
- il per le difficoltà economiche in cui versava, accettava con riserva, Pt_1 nonostante la posticipata decorrenza rispetto agli altri lavoratori, avviati da novembre – dicembre 2006 (sempre per sei mesi);
- Tale posticipazione, anche giuridica del rapporto di lavoro, comportava l'esclusione del a una successiva graduatoria, pubblicata il 27.9.2007, a Pt_1 seguito di ulteriore avviso di bando sempre a cura del Centro per l'Impiego di , per l'avviamento a selezione presso la stessa n. 3 di n. 54 CP_3 CP_5 lavoratori ausiliari socio-sanitari con contratto di lavoro per sei mesi;
- Tale esclusione veniva motivata dal Centro per l'Impiego di per CP_3
l'assenza del requisito dello stato di disoccupazione, quale condizione per lo stesso avviamento, proprio perché il MA era stato avviato a lavoro presso l' in ritardo rispetto agli altri lavoratori, a seguito dell'errata prima CP_5 esclusione;
- In sostanza il causa dell'errata esclusione dalla prima graduatoria Pt_1 veniva avviato a lavoro, in seguito a ricorso, con decorrenza dal 4.4.2007, anziché da novembre-dicembre 2006 come gli altri lavoratori, per cui mentre il ricorrente terminava la prestazione a tempo determinata il 3.10.2007, i rapporti di lavoro a tempo determinato degli altri dipendenti cessavano ad aprile-maggio
2007; in conseguenza di ciò, all'epoca del successivo avviso di bando, di cui alla graduatoria pubblicata in data 27.9.2007, al ricorrente non risultava
(erroneamente) il requisito dello stato di disoccupazione, perché risultava in corso il primo rapporto di lavoro, venendo così escluso dal secondo rapporto di lavoro a tempo determinato per mesi sei, da avviare sempre presso la stessa CP_
di e per le stesse mansioni;
CP_5 CP_3
- L'esclusione dalla seconda graduatoria determinava grave pregiudizio al non solo per l'immediata conseguenza del mancato avviamento al Pt_1 secondo rapporto di lavoro per sei mesi presso la stessa di CP_5 CP_3
(oggi e per la perdita del relativo guadagno (apri alle sei mensilità CP_6 retributive), ma anche perché ciò non consentiva al medesimo di conseguire la maggiore anzianità di servizio nella specifica mansione di ausiliario socio- sanitario, utile alla prospettiva della stabilità occupazionale (dei c.d. precari) come prevista dall'ultima legge Finanziaria, successive normative e secondo l'intervenuto recente accordo per la Regione Calabria.
Concludeva chiedendo sentenza costitutiva del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva per gli effetti giuridici come decorrente da novembre- dicembre 2006 fino ad aprile – maggio 2007 per la durata di mesi sei, così sostituendosi il diverso decorso dello stesso rapporto lavorativo come erroneamente ritenuto dal 4.4.2007 al 31.10.2007, nonché pronuncia di riconoscimento sempre agli effetti giuridici del secondo (mancato) rapporto lavorativo di cui all'avviamento a selezione di n. 54 lavoratori ausiliari socio- sanitari con contratto di lavoro per mesi sei presso la stessa ex di CP_5
, di cui alla graduatoria pubblicata il 27.9.2007, stante l'illegittimità e CP_3
l'erroneità dell'operata esclusione come del non riconoscimento retroattivo agli effetti giuridici del primo rapporto di lavoro con decorrenza al apri delle altre unità lavorative come avviate dall'11.6.2008 al 10.12.2008.
Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno subito: per la mancata costituzione del secondo rapporto di lavoro, per mesi sei, causa della perdita del guadagno;
per la perdita della chance di essere stabilizzato nella stessa occupazione.
Richiamava, all'uopo, la normativa di cui alla Legge Finanziaria ex art. 1, comma
417, 418, 419, 420 e all'accordo regionale per l'Ente e le CP_7
Organizzazioni sindacali di categoria dei c.d. precari e relativo protocollo d'intesa che prevedeva la “stabilizzazione” dei rapporti di lavoro pubblici del personale già assunto o comunque utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
Si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_6 passiva in favore del Centro Provincia di , in quanto Parte_2 CP_1
Contr l' è tenuta ad assumere i soggetti nominativamente indicati nell'apposito elenco trasmessogli dal Centro per l'impiego, che presentino i requisiti richiesti.
Nel merito concludeva per l'infondatezza della pretesa del ricorrente.
Si costituiva, altresì, la , Controparte_8 eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., in favore della giurisdizione del
G.A.
Con sentenza del 12 dicembre 2012, si dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria.
Avverso tale statuizione proponeva ricorso in appello, ottenendo la Pt_1 riforma della sentenza. Il processo riprendeva in primo grado. Veniva espletata l'istruttoria con l'audizione dei testimoni.
LE DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI ESCUSSI.
Il teste ha così dichiarato: ADR”: Conosco Testimone_1 Pt_1 perché siamo amici di vecchia data. Sono responsabile di un'associazione sindacale di categoria ed all'epoca aiutai il a scrivere il ricorso avverso Pt_1
l'esclusione dalla graduatoria, anche se non ricordo i motivi della predetta esclusione. Ricordo che in seguito alla proposizione del ricorso fu inserito nella graduatoria, ma non so se successivamente fu avviato al lavoro, perché io mi limitai alla proposizione del ricorso. “ADR”: Sul capitolo n.3) ricordo che il Pt_1 mi aveva parlato di altre offerte di lavoro ricevute, ma altro non so. “ADR”: Nulla so riferire sul capitolo n.4).
Il teste : ADR: “All'epoca dei fatti ero il rappresentante Testimone_2
Contr sindacale di tutti i precari della provincia di ”. ADR: “Sul capitolo 1, CP_1 rappresento che il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria per mancanza dei requisiti. Successivamente il ha acquisito dal il Pt_1 Controparte_3 documento che attestava che era disoccupato e ha fatto ricorso alla
Commissione. Dopo questo ricorso è stato reinserito nella graduatoria, ma successivamente, per cui la sua anzianità è stata considerata solo dal momento in cui questi è stato reinserito, senza calcolare quella precedente.” ADR:
“Confermo il capitolo 2”. ADR: “Sul capitolo 3 preciso che, dopo essere stato incluso con una anzianità ridotta, veniva successivamente escluso nuovamente dalla graduatoria perché non aveva l'anzianità sufficiente”. ADR: “Nello svolgimento delle mie funzioni, mi è capitato spesso che dei lavoratori venissero esclusi dalla graduatoria per mancanza del requisito di disoccupazione e invece poi, come accaduto nel caso del si riscontrava che erano in realtà Pt_1 disoccupati.” ADR: “Sul capitolo 3 preciso che, dopo la seconda esclusione, ci sono stati successivi avvisi pubblici per ausiliari ai quali il non ha potuto Pt_1 partecipare, perdendo così occasioni lavorative e perdendo soprattutto il diritto alla stabilizzazione previsto dalla Legge Finanziaria 2007 per coloro che, entro il 31 dicembre 2006 (anno precedente), possedessero determinati requisiti che gli avrebbero consentito nel corso degli anni di maturare il diritto alla assunzione.
Infatti, a conferma del capitolo 5 che mi viene letto, la stabilizzazione dipende anche dall'anzianità di servizio, anzi è rapportata soprattutto ad essa”.
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO. L'ONERE PROBATORIO.
Nel caso di specie, il riconoscimento del risarcimento del danno per mancato guadagno correlato alla mancata costituzione del secondo rapporto di lavoro a termine, presupporrebbe- ex ante- l'accertamento e la prova che il ricorrente avrebbe ottenuto il secondo incarico, ove fosse stato in possesso del requisito della disoccupazione, al momento della seconda selezione.
Occorre cioè valutare le chances che il ricorrente aveva di vincere la seconda selezione e conseguentemente maturare una anzianità di servizio che gli avrebbe consentito di ottenere la stabilizzazione.
Con l'espressione “perdita di chance” s'intende il mancato conseguimento di un vantaggio o di un'utilità a causa di un fatto illecito. Per identificare i casi in cui il nostro ordinamento – con l'apporto della Giurisprudenza – considera risarcibile un danno da perdita di chance, bisogna comprendere quale sia la giusta
“gradazione” del nesso di causalità tra l'illecito commesso e il pregiudizio che si ritiene sofferto.
Semplificando estremamente: (a) quando il nesso di causalità si traduce nella certezza del conseguimento dell'utilità in ipotesi di assenza del fatto illecito, si parla di “lucro cessante”; (b) se, invece, la realizzazione del risultato utile appare come una mera e astratta possibilità, ciò costituisce una semplice aspettativa di fatto, come tale non risarcibile;
(c) quando, infine, il conseguimento del vantaggio si rappresenti come altamente probabile in ragione di un giudizio prognostico formulato ex ante, è configurabile la perdita di chance risarcibile.
Ne consegue, dunque, che la risarcibilità del danno da perdita di chance si risolva
– di fatto – nella corretta formulazione del giudizio prognostico da parte del danneggiato che, nei termini del “più probabile che non”, deve dimostrare che, in assenza del fatto illecito, avrebbe conseguito con alto grado di probabilità
l'utilità pretesa. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta il comportamento illecito del Centro per l'Impiego che lo avrebbe escluso in maniera ingiusta dalla prima selezione. La questione è stata risolta dalla Commissione Tripartita, che ha consentito al i svolgere l'incarico, seppure con ritardo. Pt_1
Con recente sentenza 25442/24, la Corte di Cassazione con riferimento alla perdita di chance che un lavoratore, partecipante ad una procedura concorsuale per l'ottenimento di una carica dirigenziale pubblica, avrebbe sofferto in ragione di un vizio procedimentale nell'iter di conferimento dell'incarico, ritenuto sussistente il fatto illecito, in funzione del giudizio prognostico volto a verificare se il nesso tra fatto illecito e danno fosse sufficientemente “forte” da giustificare il diritto per il partecipante (perdente) al risarcimento del danno, ha individuato i due seguenti passaggi logici:
1) in primo luogo, bisogna valutare se gli elementi offerti dal lavoratore permettano di ritenere sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione;
2) in caso di esito positivo, bisogna dunque valutare equitativamente il danno in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non sufficiente, al fine dell'individuazione di una perdita di chance risarcibile, la mera sussistenza di eguali possibilità di vittoria da parte di tutti i partecipanti alla procedura, affermando la necessità, per il presunto danneggiato, di fornire prove che permettano di collocare la probabilità della sua vittoria maggiormente prossima alla certezza, ossia, per esempio, fornendo al Giudice elementi atti a meglio qualificarlo rispetto agli altri concorrenti: elementi in grado di dimostrare che, qualora fosse stato correttamente adempiuto l'onere di comparazione dei candidati da parte dell'Amministrazione, il candidato avrebbe avuto alte – ancorché non certe – probabilità di essere selezionato. Stante, quindi, l'insufficiente grado di probabilità accertato nel caso in discussione, la Corte non ha ritenuto risarcibile il danno da “perdita di chance” lamentato dal lavoratore. La Corte, in proposito, ha espresso il seguente principio di diritto: “il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima, ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza” (Cassazione, Sez. Lavoro, 23.9.2024, N. 25442).
In sostanza, il risarcimento del danno da cosiddetta perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza.
Orbene, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che non vi sia alcuna prova che il nella seconda selezione, ove fosse risultato Pt_1 disoccupato, sarebbe risultato vincitore. Non vi è alcuna allegazione, né prova circa il numero dei partecipanti, i titoli vantati da ciascuno di essi, la posizione che il ricorrente avrebbe- con elevata probabilità- potuto ottenere in graduatoria,
a confronto con gli altri candidati e i controinteressati. Rebus sic stantibus, non ci sono parametri che consentirebbero di effettuare un giudizio prognostico.
L'unico dato reso noto è che il ricorrente vantava una invalidità pari al 51%.
In conclusione, non vi è prova che il ricorrente abbia subito un danno per perdita di guadagno perché non vi è altresì prova- neppure per presunzioni- che avrebbe avuto diritto alla stipulazione del secondo contratto;
stesse considerazioni per il conseguente mancato riconoscimento della anzianità di servizio e della stabilizzazione.
Si ritiene equo compensare le spese tra tutte le parti, considerate le vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, ogni altra questione assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese tra tutte le parti.
Castrovillari, 04/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO