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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17.11.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 2868 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Porto AL (RC), il 21.10.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio
Pagano, attore nei confronti di
(C.F.; ), nata a [...] CP_1 C.F._2
AL (RC), il 02.11.1958, in proprio e nella qualità di erede di
[...]
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Per_1
03.07.2019, convenuta contumace
È presente l'avv. IGNAZIO PAGANO, per l'attore, che è pure personalmente presente.
L'avv. Pagano così precisa le conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a)
Accertare, dichiarare e statuire che il sig. è divenuto l'unico Parte_1
ed esclusivo proprietario del box-auto sito in Bova Marina (RC), via Vena scala “A”, identificato alla Conservatoria dei RR. II. Reggio Calabria al foglio n° 24 – mappale n° 638 - sub. 33 - categoria C/6 - classe 4 - consistenza mq. 13 – superficie catastale mq. 16 - rendita € 22,83 - piano
1 terra, e dell'appartamento anch'esso sito in Bova Marina (RC), al Foglio
24, Mappale 638, Subalterno 47, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, Superficie: escluse aree scoperte 122 mq, Totale 128 mq, Rendita €
335.70, Piano 4 - 5, intestato a (CF.: ), CP_1 C.F._2
per averne lo stesso usucapito il relativo diritto in virtù del possesso continuo, pieno, esclusivo, assoluto, pacifico ed ultraventennale;
b)
Ordinare alla Conservatoria dei RR. II. di Reggio Calabria la trascrizione della sentenza che sarà emessa ed al Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Erariale di Reggio Calabria di eseguire la voltura di accatastamento, esonerando gli stessi da ogni responsabilità in ordine alle predette formalità di trascrizione e di voltura;
c) Condannare la convenuta,
SOLAMENTE IN CASO DI OPPOSIZIONE, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
Il procuratore presente discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e valorizzando la mancata costituzione della convenuta, che palesa a suo avviso un palese disinteresse verso i beni oggetto di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, alle ore 17.00, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza del procuratore prima presente, allontanatosi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2868/2024 del Registro Generale Contenzioso, decisa all'udienza del 17.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Porto AL (RC) il 21.10.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio
Pagano, attore
e
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 C.F._2
AL (RC) il 02.11.1958, in proprio e nella qualità di erede di
[...]
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Per_1
03.07.2019, convenuta contumace
Oggetto: usucapione
IN FATTO E IN DIRITTO
3 §1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'acquisto per CP_1
usucapione della proprietà di un box auto (sito nel comune di Bova Marina
-RC- in via Vena scala “A”, identificato alla Conservatoria dei RR.II. di
Reggio Calabria al foglio n. 24, mappale 638, subalterno 33, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 16 – rendita €22,83 – piano terra) e di un appartamento (anch'esso ubicato in Bova Marina -RC-
e catastalmente identificato al foglio 24, mappale 368, subalterno 47, categoria A/2, classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie escluse aree scoperte 122 mq., totale 128 mq., rendita €335,70, piano 4-5), intestati alla convenuta.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha esposto:
a) di possedere da oltre vent'anni, pubblicamente, indisturbatamente ed ininterrottamente, con animo di servirsene come cosa propria, gli immobili oggetto di giudizio;
b) di aver sempre utilizzato il box auto e l'appartamento prodigandosi costantemente ad effettuare tutto il necessario per il mantenimento degli stessi in ottimo stato, esercitando un potere di autonoma signoria, senza interferenza o ingerenza da parte di alcuno;
c) che entrambe le unità immobiliari risultano intestate alla sorella, CP_1
(odierna convenuta), in virtù del testamento del padre,
[...] Persona_1
(deceduto in data 03.07.2019), precedente proprietario.
§2. Non si è costituita , pur se ritualmente citata in giudizio. CP_1
§3. La causa – istruita mediante la documentazione in atti e l'assunzione di prova per testi – viene decisa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
4 §4. La domanda di parte attrice non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§4.1- Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. n. 4332 del 2013; Cass.
n. 14092 del 2010; Cass. n. 1546 del 2007; Cass. n. 15145 del 2004).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, quindi, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei predetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato - ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (cfr. art. 1163 c.c.) -, sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni.
Il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto, salvo che si provi che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione;
in tal caso, non è possibile acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (art. 1141 c.c.). Inoltre, gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art. 1144 c.c.).
Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno. Ulteriore elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi, ossia l'animo di tenere la cosa come propria, cui deve corrispondere, per la stessa
5 durata ventennale, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
È, dunque, onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, cioè, provare non solo il corpus, fornendo “la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837 del 2018), ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene
(Cass. n. 31238 del 2021).
A ciò deve aggiungersi che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). Ed invero, non può non tenersi conto del fatto che, in caso di usucapione, si è in presenza pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicché le prove
6 devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui (cfr. Corte
App. Reggio Calabria, n. 102 del 2023).
E' necessario, allora, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così,
Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
§4.2- Tanto chiarito in linea di diritto, nel caso in esame è da osservare, in primo luogo, che le allegazioni di parte attrice, attesa la loro genericità, risultano del tutto insufficienti ad integrare la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, non avendo (tra l'altro) specificato l'istante come avrebbe iniziato a possedere i beni, il che sarebbe stato tuttavia
7 assolutamente rilevante, atteso che si discute di immobili che erano di proprietà del padre (deceduto il 3 luglio 2019) e che la Corte di cassazione, in ipotesi di domanda d'usucapione proposta dal figlio nei confronti del genitore (ipotesi assimilabile a quella per cui è causa, posto che il padre era in vita quasi per l'intero periodo oggetto di domanda), ha affermato che nel caso di reiterazione di attività ai fini del tacito possesso, senza opposizione del genitore, opera la presunzione che lo stesso sia avvenuto per tolleranza e precisamente ha statuito che “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia,
è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra
i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. n. 20508 del 2019).
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono idonee a corroborare, nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della domanda de qua.
8 Ed infatti, la teste (indifferente) ha dichiarato di Testimone_1
frequentare i lughi di causa da oltre trent'anni, precisando che “[…] è vero che l'attore viveva nell'immobile del quarto piano ma insieme ai genitori;
possedevano anche il box auto”, aggiungendo che “[…] dopo essersi sposato, l'attore si è trasferito ad abitare altrove e nell'appartamento hanno continuato ad abitare i genitori fino alla loro morte” e di aver “[…] visto in più occasioni l'attore usare il box auto parcheggiando la propria autovettura anche dopo la morte dei genitori e ciò fino a tutt'oggi”. La teste ha, altresì, riferito che “[...]l'immobile al quarto piano non è stabilmente abitato”, di non ricordare “[…] di avere incrociato per le scale dello stabile l'attore … dopo la morte dei genitori” e di non aver visto
“[…] nessuna persona recarsi nell'appartamento del quarto piano”.
La teste (cugina delle parti in causa) ha dichiarato Testimone_2
che frequenta i luoghi di causa dall'anno 2001, specificando quanto segue:
“[…] l'appartamento ed il box oggetto di causa sono sempre appartenuti ai miei zii;
questi vi abitavano insieme ai figli;
quando i figli si sono sposati e trasferiti altrove, nell'immobile sono rimasti a vivere i miei zii;
dopo la morte di mio zio avvenuta nel 2019 se non ricordo male, mi risulta che nell'appartamento non vi abiti nessuno […] durante il periodo invernale io mi trasferisco a vivere nello stabile dove è ubicato l'appartamento oggetto di causa;
io abito al terzo piano;
durante la mia permanenza in questa casa, mi è capitato solo occasionalmente di incontrare l'attore nell'androne sotto o all'uscita dell'ascensore; qualche volte ho visto la vettura dell'attore parcheggiata nel box oggetto di causa;
altre volte è capitato che l'attore citofonasse a casa mia per chiedere che mio marito spostasse la propria vettura che ostruiva l'ingresso all'attore al proprio box auto […] non ho mai visto l'attore eseguire interventi di manutenzione
9 nel box e nell'appartamento; non so se ha eseguito interventi quando io vivo nell'altra casa di Bova;
non mi è capitato di incrociare l'attore in occasione dell'esecuzione di detti lavori […] oltre l'attore, dopo la morte dei miei zii, non ho visto nessuna persona recarsi nel box o nell'appartamento in questione, nemmeno ”. CP_1
Infine, il teste (indifferente) ha riferito: “conosco l'attore e Tes_3
i luoghi di causa da oltre vent'anni in quanto l'attore fin da subito mi ha scelto come sua ditta di fiducia per ogni manutenzione della sua casa e del suo box auto … tutte le volte che sono stato chiamato per eseguire lavori nella casa nel box, io ho sempre visto l'attore nella casa che abitava insieme alla sua famiglia … sono stato sempre io con la mia ditta ad eseguire nel corso degli anni interventi di manutenzione e rifacimento di volta in volta necessari sia nell'immobile adibito ad abitazione che nel box auto dove l'attore custodiva la vettura. … sono sempre stato pagato dall'attore per i lavori svolti nella casa e nel box in questione … se non ricordo male i primi lavori che ho eseguito negli immobili dell'attore li ho svolti circa 18 anni fa, e precisamente nel box auto dove ho collocato il motore elettrico della serranda;
l'ultimo intervento l'ho fatto quest'anno a gennaio per revisionare la caldaia dell'appartamento … riconosco nelle fotografie allegate alle perizie all.4 e all.5 alla citazione sia l'immobile dell'attore ubicato al 4 piano della palazzina raffigurata, gli interni della casa, il portone di accesso e in tutte le foto riconosco anche gli interni dell'appartamento attoreo;
sia il box auto dell'attore, la serranda di ingresso che ho collocato io e la vettura dell'attore ivi parcheggiata”.
Sulla scorta della prova testimoniale non si desume, pertanto, che
[...]
abbia posseduto i beni oggetto di causa per almeno venti anni. Pt_1
Significativo è, invero, che le testimoni e abbiano Tes_1 Tes_2
10 affermato, quanto all'appartamento, che l'attore dopo essersi sposato si è trasferito altrove, che nell'immobile hanno continuato a vivere i genitori e che, dopo la morte del padre, avvenuta nel 2019, non vi abita nessuno, e, quanto al box auto, che hanno visto più volte parcheggiare lì Parte_1
la propria autovettura, il che tuttavia non è indice di un possesso ad usucapionem, giacché non emerge che ne fosse impedito l'utilizzo prima al padre e poi alla sorella.
Neanche le dichiarazioni del teste si rivelano utili a sostegno CP_1
dell'assunto dell'istante, dal momento che, anche a voler ammettere che nel corso del tempo lo stesso abbia fatto eseguire lavori di manutenzione nell'appartamento e nel box auto, e che abbia provveduto al pagamento, resta fermo tuttavia che nell'immobile ha abitato il padre fino al 2019, che il box auto è pertinenza dell'appartamento, che la sua manutenzione non è espressione di un utilizzo esclusivo e che in ogni caso è da presumere che gli interventi siano stati compiuti con la tolleranza del padre (anche perché
i primi lavori, a detta del teste, risalgono a circa 18 anni fa).
§4.3- Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di usucapione deve essere, per l'effetto, rigettata, senza che in senso contrario possa argomentarsi dalla contumacia della convenuta (cfr. Cass. n. 25 del 2025, in cui si legge, tra l'altro, che “l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di
11 contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie”. Conf., ex multis, Cass. n. 14372 del 2023, secondo cui “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello”).
§5. Nulla va disposto sulle spese processuali, essendo la convenuta, vittoriosa, rimasta contumace (cfr. da ultimo Cass. n. 25124 del 2025, secondo cui “Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio, sicché la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse”).
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda di usucapione proposta dall'attore;
b) nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 17 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
13
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17.11.2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 2868 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Porto AL (RC), il 21.10.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio
Pagano, attore nei confronti di
(C.F.; ), nata a [...] CP_1 C.F._2
AL (RC), il 02.11.1958, in proprio e nella qualità di erede di
[...]
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Per_1
03.07.2019, convenuta contumace
È presente l'avv. IGNAZIO PAGANO, per l'attore, che è pure personalmente presente.
L'avv. Pagano così precisa le conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a)
Accertare, dichiarare e statuire che il sig. è divenuto l'unico Parte_1
ed esclusivo proprietario del box-auto sito in Bova Marina (RC), via Vena scala “A”, identificato alla Conservatoria dei RR. II. Reggio Calabria al foglio n° 24 – mappale n° 638 - sub. 33 - categoria C/6 - classe 4 - consistenza mq. 13 – superficie catastale mq. 16 - rendita € 22,83 - piano
1 terra, e dell'appartamento anch'esso sito in Bova Marina (RC), al Foglio
24, Mappale 638, Subalterno 47, Categoria A/2, Classe 1, Consistenza 6,5 vani, Superficie: escluse aree scoperte 122 mq, Totale 128 mq, Rendita €
335.70, Piano 4 - 5, intestato a (CF.: ), CP_1 C.F._2
per averne lo stesso usucapito il relativo diritto in virtù del possesso continuo, pieno, esclusivo, assoluto, pacifico ed ultraventennale;
b)
Ordinare alla Conservatoria dei RR. II. di Reggio Calabria la trascrizione della sentenza che sarà emessa ed al Dirigente dell'Ufficio Tecnico
Erariale di Reggio Calabria di eseguire la voltura di accatastamento, esonerando gli stessi da ogni responsabilità in ordine alle predette formalità di trascrizione e di voltura;
c) Condannare la convenuta,
SOLAMENTE IN CASO DI OPPOSIZIONE, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
Il procuratore presente discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e valorizzando la mancata costituzione della convenuta, che palesa a suo avviso un palese disinteresse verso i beni oggetto di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, alle ore 17.00, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza del procuratore prima presente, allontanatosi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2868/2024 del Registro Generale Contenzioso, decisa all'udienza del 17.11.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Porto AL (RC) il 21.10.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio
Pagano, attore
e
(C.F.: ), nata a [...] CP_1 C.F._2
AL (RC) il 02.11.1958, in proprio e nella qualità di erede di
[...]
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Per_1
03.07.2019, convenuta contumace
Oggetto: usucapione
IN FATTO E IN DIRITTO
3 §1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'acquisto per CP_1
usucapione della proprietà di un box auto (sito nel comune di Bova Marina
-RC- in via Vena scala “A”, identificato alla Conservatoria dei RR.II. di
Reggio Calabria al foglio n. 24, mappale 638, subalterno 33, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 13, superficie catastale mq. 16 – rendita €22,83 – piano terra) e di un appartamento (anch'esso ubicato in Bova Marina -RC-
e catastalmente identificato al foglio 24, mappale 368, subalterno 47, categoria A/2, classe 1, consistenza 6,5 vani, superficie escluse aree scoperte 122 mq., totale 128 mq., rendita €335,70, piano 4-5), intestati alla convenuta.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha esposto:
a) di possedere da oltre vent'anni, pubblicamente, indisturbatamente ed ininterrottamente, con animo di servirsene come cosa propria, gli immobili oggetto di giudizio;
b) di aver sempre utilizzato il box auto e l'appartamento prodigandosi costantemente ad effettuare tutto il necessario per il mantenimento degli stessi in ottimo stato, esercitando un potere di autonoma signoria, senza interferenza o ingerenza da parte di alcuno;
c) che entrambe le unità immobiliari risultano intestate alla sorella, CP_1
(odierna convenuta), in virtù del testamento del padre,
[...] Persona_1
(deceduto in data 03.07.2019), precedente proprietario.
§2. Non si è costituita , pur se ritualmente citata in giudizio. CP_1
§3. La causa – istruita mediante la documentazione in atti e l'assunzione di prova per testi – viene decisa all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
4 §4. La domanda di parte attrice non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
§4.1- Com'è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. n. 4332 del 2013; Cass.
n. 14092 del 2010; Cass. n. 1546 del 2007; Cass. n. 15145 del 2004).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, quindi, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei predetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato - ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (cfr. art. 1163 c.c.) -, sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni.
Il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto, salvo che si provi che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione;
in tal caso, non è possibile acquistare il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (art. 1141 c.c.). Inoltre, gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art. 1144 c.c.).
Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno. Ulteriore elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi, ossia l'animo di tenere la cosa come propria, cui deve corrispondere, per la stessa
5 durata ventennale, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
È, dunque, onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, cioè, provare non solo il corpus, fornendo “la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837 del 2018), ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene
(Cass. n. 31238 del 2021).
A ciò deve aggiungersi che, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte
Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). Ed invero, non può non tenersi conto del fatto che, in caso di usucapione, si è in presenza pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicché le prove
6 devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui (cfr. Corte
App. Reggio Calabria, n. 102 del 2023).
E' necessario, allora, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così,
Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
§4.2- Tanto chiarito in linea di diritto, nel caso in esame è da osservare, in primo luogo, che le allegazioni di parte attrice, attesa la loro genericità, risultano del tutto insufficienti ad integrare la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, non avendo (tra l'altro) specificato l'istante come avrebbe iniziato a possedere i beni, il che sarebbe stato tuttavia
7 assolutamente rilevante, atteso che si discute di immobili che erano di proprietà del padre (deceduto il 3 luglio 2019) e che la Corte di cassazione, in ipotesi di domanda d'usucapione proposta dal figlio nei confronti del genitore (ipotesi assimilabile a quella per cui è causa, posto che il padre era in vita quasi per l'intero periodo oggetto di domanda), ha affermato che nel caso di reiterazione di attività ai fini del tacito possesso, senza opposizione del genitore, opera la presunzione che lo stesso sia avvenuto per tolleranza e precisamente ha statuito che “in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia,
è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra
i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (Cass. n. 20508 del 2019).
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono idonee a corroborare, nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della domanda de qua.
8 Ed infatti, la teste (indifferente) ha dichiarato di Testimone_1
frequentare i lughi di causa da oltre trent'anni, precisando che “[…] è vero che l'attore viveva nell'immobile del quarto piano ma insieme ai genitori;
possedevano anche il box auto”, aggiungendo che “[…] dopo essersi sposato, l'attore si è trasferito ad abitare altrove e nell'appartamento hanno continuato ad abitare i genitori fino alla loro morte” e di aver “[…] visto in più occasioni l'attore usare il box auto parcheggiando la propria autovettura anche dopo la morte dei genitori e ciò fino a tutt'oggi”. La teste ha, altresì, riferito che “[...]l'immobile al quarto piano non è stabilmente abitato”, di non ricordare “[…] di avere incrociato per le scale dello stabile l'attore … dopo la morte dei genitori” e di non aver visto
“[…] nessuna persona recarsi nell'appartamento del quarto piano”.
La teste (cugina delle parti in causa) ha dichiarato Testimone_2
che frequenta i luoghi di causa dall'anno 2001, specificando quanto segue:
“[…] l'appartamento ed il box oggetto di causa sono sempre appartenuti ai miei zii;
questi vi abitavano insieme ai figli;
quando i figli si sono sposati e trasferiti altrove, nell'immobile sono rimasti a vivere i miei zii;
dopo la morte di mio zio avvenuta nel 2019 se non ricordo male, mi risulta che nell'appartamento non vi abiti nessuno […] durante il periodo invernale io mi trasferisco a vivere nello stabile dove è ubicato l'appartamento oggetto di causa;
io abito al terzo piano;
durante la mia permanenza in questa casa, mi è capitato solo occasionalmente di incontrare l'attore nell'androne sotto o all'uscita dell'ascensore; qualche volte ho visto la vettura dell'attore parcheggiata nel box oggetto di causa;
altre volte è capitato che l'attore citofonasse a casa mia per chiedere che mio marito spostasse la propria vettura che ostruiva l'ingresso all'attore al proprio box auto […] non ho mai visto l'attore eseguire interventi di manutenzione
9 nel box e nell'appartamento; non so se ha eseguito interventi quando io vivo nell'altra casa di Bova;
non mi è capitato di incrociare l'attore in occasione dell'esecuzione di detti lavori […] oltre l'attore, dopo la morte dei miei zii, non ho visto nessuna persona recarsi nel box o nell'appartamento in questione, nemmeno ”. CP_1
Infine, il teste (indifferente) ha riferito: “conosco l'attore e Tes_3
i luoghi di causa da oltre vent'anni in quanto l'attore fin da subito mi ha scelto come sua ditta di fiducia per ogni manutenzione della sua casa e del suo box auto … tutte le volte che sono stato chiamato per eseguire lavori nella casa nel box, io ho sempre visto l'attore nella casa che abitava insieme alla sua famiglia … sono stato sempre io con la mia ditta ad eseguire nel corso degli anni interventi di manutenzione e rifacimento di volta in volta necessari sia nell'immobile adibito ad abitazione che nel box auto dove l'attore custodiva la vettura. … sono sempre stato pagato dall'attore per i lavori svolti nella casa e nel box in questione … se non ricordo male i primi lavori che ho eseguito negli immobili dell'attore li ho svolti circa 18 anni fa, e precisamente nel box auto dove ho collocato il motore elettrico della serranda;
l'ultimo intervento l'ho fatto quest'anno a gennaio per revisionare la caldaia dell'appartamento … riconosco nelle fotografie allegate alle perizie all.4 e all.5 alla citazione sia l'immobile dell'attore ubicato al 4 piano della palazzina raffigurata, gli interni della casa, il portone di accesso e in tutte le foto riconosco anche gli interni dell'appartamento attoreo;
sia il box auto dell'attore, la serranda di ingresso che ho collocato io e la vettura dell'attore ivi parcheggiata”.
Sulla scorta della prova testimoniale non si desume, pertanto, che
[...]
abbia posseduto i beni oggetto di causa per almeno venti anni. Pt_1
Significativo è, invero, che le testimoni e abbiano Tes_1 Tes_2
10 affermato, quanto all'appartamento, che l'attore dopo essersi sposato si è trasferito altrove, che nell'immobile hanno continuato a vivere i genitori e che, dopo la morte del padre, avvenuta nel 2019, non vi abita nessuno, e, quanto al box auto, che hanno visto più volte parcheggiare lì Parte_1
la propria autovettura, il che tuttavia non è indice di un possesso ad usucapionem, giacché non emerge che ne fosse impedito l'utilizzo prima al padre e poi alla sorella.
Neanche le dichiarazioni del teste si rivelano utili a sostegno CP_1
dell'assunto dell'istante, dal momento che, anche a voler ammettere che nel corso del tempo lo stesso abbia fatto eseguire lavori di manutenzione nell'appartamento e nel box auto, e che abbia provveduto al pagamento, resta fermo tuttavia che nell'immobile ha abitato il padre fino al 2019, che il box auto è pertinenza dell'appartamento, che la sua manutenzione non è espressione di un utilizzo esclusivo e che in ogni caso è da presumere che gli interventi siano stati compiuti con la tolleranza del padre (anche perché
i primi lavori, a detta del teste, risalgono a circa 18 anni fa).
§4.3- Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di usucapione deve essere, per l'effetto, rigettata, senza che in senso contrario possa argomentarsi dalla contumacia della convenuta (cfr. Cass. n. 25 del 2025, in cui si legge, tra l'altro, che “l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di
11 contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie”. Conf., ex multis, Cass. n. 14372 del 2023, secondo cui “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello”).
§5. Nulla va disposto sulle spese processuali, essendo la convenuta, vittoriosa, rimasta contumace (cfr. da ultimo Cass. n. 25124 del 2025, secondo cui “Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio, sicché la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione delle stesse”).
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta la domanda di usucapione proposta dall'attore;
b) nulla sulle spese.
Reggio Calabria, 17 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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