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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7539 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...] , il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. PERRA ANDREA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. SOLLAI MAURO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così decidere:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Selargius, poi trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune (Atto nr. 2, Parte I, anno 2009) tra e ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Selargius di procedere alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
b) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , nato il [...], a [...] i Per_1
genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale in Settimo San Pietro, via Della Libertà n. 35, di esclusiva proprietà della ricorrente, in capo ad in quanto rispondente all'interesse Parte_1
della prole;
d) stabilire il diritto di visita del padre, considerati gli impegni di lavoro e le esigenze del figlio, nel modo seguente: due volte a settimana, tra le 17:30 e le 20:00, con preavviso di un giorno e con rientro presso l'abitazione di residenza. Nei fine settimana i genitori terranno con sé il figlio a settimane alternate. Durante il weekend con il padre, il minore trascorrerà la notte presso la residenza paterna;
e) stabilire che nel periodo estivo il minore trascorrerà almeno 15 giorni presso la casa paterna da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno;
f) stabilire a carico del un assegno di mantenimento del figlio minore pari ad euro 300,00 CP_1
mensili da versare alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con la previsione Pt_1
di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente;
g) il minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì
dell'Angelo. trascorrerà di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, Per_1
08/12, 06/01 alternativamente con ciascuno dei genitori.
Pagina 2 h) i genitori si attiveranno affinché il minore mantenga un rapporto affettivo e stabile con i nonni e con i parenti di entrambe le famiglie.
i) spese compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
con ricorso depositato dalla in data 26/11/2024, e costituzione del CP_1 Pt_1
in data 16/05/2025, all'udienza del 17/06/2025, personalmente comparsi davanti al Giudice CP_1
delegato, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle domande formulate.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data dell'instaurazione di questo giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
CP_1
Devono essere inoltre recepite le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi del minore nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SELARGIUS il 31/01/2009, tra nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 CP_1
MARACALAGONIS il 25/09/1981, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per
Pagina 3 l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte I, anno 2009 - Comune di Selargius).
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore , nato il [...], a [...] i genitori, in modo da consentire l'esercizio Per_1
congiunto della responsabilità genitoriale.
3. assegna ad la casa coniugale, sita in Settimo San Pietro via Della Libertà n. Parte_1
35, di sua esclusiva proprietà;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, considerati gli impegni di lavoro e le esigenze del figlio, nel modo seguente: due volte a settimana, tra le 17:30 e le 20:00, con preavviso di un giorno e con rientro presso l'abitazione di residenza. I genitori si attiveranno affinché il minore mantenga un rapporto affettivo e stabile con i nonni e con i parenti di entrambe le famiglie. Nei fine settimana i genitori terranno con sé il figlio a settimane alternate. Durante il weekend con il padre, il minore trascorrerà la notte presso la residenza paterna. Nel periodo estivo il minore trascorrerà almeno 15
giorni presso la casa paterna da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ciascun anno. Il
minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro,
così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
trascorrerà di anno in anno anche le festività del 25/04, 01/05, 02/06, 01/11, 08/12, 06/01 Per_1
alternativamente con ciascuno dei genitori;
5. dispone che versi in favore di la somma di euro 300,00 CP_1 Parte_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio, con adeguamento annuale secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente;
6. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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