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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai consiglieri: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Enrico Colognesi Consigliere
all'udienza del 24.9.2025, all'esito di camera di consiglio, ha pubblicato, mediante deposito del dispositivo e della motivazione, la seguente SENTENZA (ex artt. 429 - 437 c.p.c.) nella causa iscritta al numero 6385 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
CORTE Parte_1
D'APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12; APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Pietro Piciocchi, Simone Carrea e Paola Ciccotti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Ciccotti in Guidonia Montecelio (RM), Via Giuliano Montelucci n. 43, APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8599/2022, depositata in data 30 maggio 2022, all'esito del giudizio R.G. n. 21940/2020, non notificata.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante: “Voglia codesta Corte d'Appello, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dal ricorrente in primo grado, dichiarando la validità della notifica della diffida e, dunque, la legittimità della sanzione irrogata dal Collegio Regionale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato/appellante incidentale: “nel merito e in via principale: rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, il ricorso in appello proposto dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, n. 8599/2022; - in via incidentale: accogliere l'appello formulato dal Sig. e per l'effetto Controparte_1 riformare in parte qua la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, n. 8599/2022; in ogni caso: accogliere l'opposizione ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 presen-tata dal Sig. anche per i motivi non esaminati dal Controparte_1
Giudice di primo grado, e per l'effetto annullare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 17/2020 adottata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Roma. Con vittoria delle spese e degli onorari per entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO L'odierno appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“a) Accoglie l'opposizione; b) Compensa le spese di lite” Così decidendo, il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 22 l.689/1981, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/2020, notificata in data 12 marzo 2020, con cui era stato ingiunto a il pagamento dell'importo di € 25.832,00 Controparte_1 per presunta violazione dell'art. 7 co. 6, co. 7 della Legge n. 515/93 (omessa dichiarazione delle spese elettorali) a seguito delle consultazioni elettorali per le elezioni comunali svoltesi nel giugno 2017 nel comune di Guidonia Montecelio. A fondamento della decisione, il primo giudice, individuato il dies a quo da cui far decorrere il potere sanzionatorio dell'Amministrazione, ovvero decorsi inutilmente i 15 gg dalla notifica della diffida ad adempiere, ha accolto l'opposizione per la mancanza di prova della regolare notifica della diffida da parte dell'Amministrazione, non avendo la Parte stessa depositato la ricevuta attestate l'avvenuta ricezione della (comunicazione di avvenuto deposito), come stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15154 del 22 luglio 2016.
Sulla base di questi rilievi, il Tribunale provvedeva come da dispositivo. Con ricorso in appello tempestivamente depositato ha interposto l'odierno gravame il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, eccependo, con un unico motivo di appello, la regolarità della notifica della diffida, avvenuta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890/1982 e perfezionatasi decorsi i 10 giorni di giacenza previsti dalla normativa, nonchè come dimostrato dalla documentazione prodotta in primo grado. Il nell'opporsi all'odierno gravame in quanto infondato ha proposto a sua volta CP_1 appello incidentale per la asserita violazione dei termini di legge stabiliti dall'art. 14 L. 689/1981 per la notifica della diffida che, in applicazione degli stessi, avrebbe dovuto essere notificata entro 90 giorni dalla violazione.
L'appello principale è infondato.
Con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della prova in giudizio del perfezionamento della procedura notificatoria a mezzo posta, enunciando il principio secondo cui: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Tale orientamento supera la precedente impostazione di legittimità secondo cui, ai fini della prova del perfezionamento della notifica postale "diretta" in caso di assenza temporanea del destinatario, riteneva sufficiente che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con Parte l'attestazione di spedizione della (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017). A tale lettura si era contrapposta altra Sezione della Corte che aveva considerato perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.
Tale secondo orientamento è stato ritenuto preferibile dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con il richiamato arresto, sul rilievo per cui “non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.”
Orbene, non vi è in effetti prova, nel caso di specie, della regolarità della notifica della diffida, poichè l'Amministrazione ha depositato la prova della spedizione della raccomandata relativa al deposito presso l'Ufficio Postale ma non quella di ricezione da parte del destinatario.
All'accoglimento dell'appello principale segue l'assorbimento di quello incidentale, neanche proposto in via subordinata, non ravvisandosi alcun interesse della parte ad ottenere una riforma della sentenza per motivi in rito diversi da quelli rilevati. Le spese del grado vanno compensate in ragione della vigenza, all'epoca della instaurazione del giudizio, di un diverso orientamento di legittimità sul tema dirimente, mutato a seguito del richiamato arresto delle Sezioni Unite.
Alla soccombenza della parte appellante segue di dichiarare la stessa tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 1 quater dpr 30.05.2002 n. 115.
Pqm
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24.09.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto