Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2024, proposto da
BE NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Brovadan, Cataldo Giuseppe Salerno, Sergio Segneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LB, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Servizio Sportello Unico Edilizia e Tutela del Paesaggio Uff. per la Tutela, Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari collegiali,
del provvedimento del 5 febbraio 2024 del Comune di LB, Settore Ambiente e Lavori pubblici, Servizio Sportello Unico Edilizia e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la Tutela del Paesaggio L.R. Sardegna 12 agosto 1998, n. 28, comunicato dal Suape (Bacino Suape LB) con p.e.c. dell'8 febbraio 2024, recante l'intimazione di quest'ultima “a voler procedere con i lavori di ripristino stabiliti in un termine non più differibile di 30 gg” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di LB, in zona classificata dal P.U.C. quale “H2 - Beni di interesse paesaggistico ambientale” , identificabile al catasto terreni al foglio 3, mappali 470, 184 e 1168 e al N.C.E.U. al foglio 3, mappale 470, sub. 1-2, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale il Comune di LB gli ha imposto di procedere con i lavori di ripristino nei termini stabiliti per non incorrere nell’avvio del procedimento di diniego della domanda presentata in data 28 dicembre 2022, pratica n. 351/22/UTP, relativa all’accertamento di conformità di opere di sistemazione esterna senza incremento di volume.
1.1. Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato il Comune ha osservato che “[…] l’esecuzione delle opere di ripristino descritte con la nota in oggetto non siano coerenti con quanto disposto e convenuto nel corso di sviluppo dell’iter della presente sanatoria. L’ufficio comunicò a suo tempo che “l’estensione della pavimentazione in basolato non ha un carattere dimensionale correttamente proporzionato all’edificio di cui ne è pertinenza: vi invitiamo dunque a prevederne la rimozione per una considerevole parte”. Il tecnico s’impegnava pertanto a rimuovere il basolato nelle porzioni stabilite con apposita planimetria e mai l’ufficio scrivente ha accettato una soluzione di ripristino che considerasse il mantenimento delle opere abusive “coprendole” con qualche cm di terra vegetale” .
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, lamentando:
I. la violazione e omessa applicazione dell’articolo 6, comma 1, lett. e – ter del DPR n. 380/2001, dell’art. 2 del DPE n. 31/2017, dell’articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale n. 23/1985, la violazione dell’art. 167, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 43/2004, nonché l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, travisamento dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione. Nel dettaglio, il ricorrente ha osservato che le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, funzionali al passaggio pedonale e all’ingresso nella proprietà, sono attività di edilizia libera, che non richiedono alcuna autorizzazione paesaggistica. Inoltre, il Comune di LB, con la determinazione del 28 dicembre 2022, si era espresso in termini obiettivamente generici, domandando la rimozione “per una considerevole parte” della pavimentazione in basolato, senza indicare la norma ritenuta violata e in che misura sussisterebbe tale violazione. Inoltre, il basolato ricoperto sarebbe equivalente all’assenza del basolato stesso dal punto di vista della conformità dell’opera agli interessi che il vincolo paesaggistico mira a tutelare;
II. sotto un diverso profilo, la violazione e omessa applicazione dell’articolo 6, comma 1, lett. e – ter del DPR n. 380/2001, dell’art. 2 del DPR n. 31/2017, dell’articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale n. 23/1985, la violazione dell’art. 167, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 43/2004, l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, travisamento dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legalità. In sintesi, il ricorrente ha osservato di aver già rimosso i manufatti tecnici contestati dall’Amministrazione, mantenendo soltanto la pavimentazione per il camminamento secondo modalità tali che appare illogica e contraddittoria l’affermazione per la quale non vi sarebbe proporzione con l’edificio di cui è pertinenza;
III. la nullità per carenza di potere, la violazione e omessa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Allegato “A”, sub punto A.10, ovvero punto A.12), l’inesistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione di cui dell’art. 16, co. 3-bis, della legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, nel testo vigente, la violazione dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sub mancanza degli elementi essenziali e/o difetto di attribuzione. Nel dettaglio, il ricorrente ha osservato che l’Amministrazione non può ipotizzare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 3 bis, della legge regionale n. 23/1985 trattandosi di opere in regime di edilizia libera;
IV. la violazione e omessa applicazione dell’art. 34-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Allegato “A”, sub punto A.10, ovvero punto A.12), l’inesistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione di cui dell’art. 16, co. 3-bis, della legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23, nel testo vigente. A giudizio del ricorrente, non trattandosi di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica, dovrebbe essere applicato l’art. 34 bis del DPR n. 380/2001 in tema di tolleranza costruttive, considerato che lo scostamento integrato dal semplice camminamento di basolato, rispetto a qualsivoglia parametro edilizio, sarebbe ben al di sotto del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo.
3. Il Comune di LB si è costituito in giudizio, in data 26 gennaio 2023, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
3.1. Con successiva memoria depositata il 20 aprile 2024, in previsione della trattazione cautelare del ricorso, il Comune di LB ha ne ha eccepito l’inammissibilità in ragione della natura non provvedimentale della comunicazione impugnata.
4. All’esito della camera di consiglio del 24 aprile 2024 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione dell’istanza cautelare al merito.
5. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. È fondata, infatti, l’eccezione sollevata dall’Amministrazione comunale in ordine alla natura non provvedimentale degli atti impugnati dal ricorrente.
Infatti, mediante la comunicazione del 5 febbraio 2024, il Comune di LB ha invitato il ricorrente ad eseguire il ripristino dell’area caratterizzata dalla pavimentazione in basolato secondo le modalità ad egli già segnalate, “[…] per non incorrere nell’avvio del procedimento di diniego dell’istanza in oggetto” , da egli presentata in data 28 dicembre 2022 per l’accertamento di conformità in sanatoria delle opere realizzate in regime di vincolo ambientale.
1.2. È del tutto evidente come l’atto impugnato sia privo di qualsivoglia immediata lesività, non potendosi affermare che il ricorrente risulterebbe leso dal mero avvio di un procedimento amministrativo nel corso del quale, mediante gli istituti partecipativi previsti dalla legge n. 241/1990, avrebbe ampiamento potuto rappresentare la propria posizione contraria all’Amministrazione.
1.3. Né si può pervenire a diverse soluzioni valorizzando anche l’impugnazione della nota del 28 dicembre 2022, mediante la quale il Comune gli aveva già segnalato la non proporzionata estensione della pavimentazione in basolato, invitandolo a rimuoverne una considerevole parte. Anche sotto tale aspetto, è evidente il carattere endoprocedimentale di tale nota, che è priva di un puntuale contenuto prescrittivo e dal ricorrente stesso è stata qualificata come comunicazione interlocutoria trasmessa dall’Amministrazione nella stessa data di avvio del procedimento di accertamento di conformità. In ogni caso, sotto tale profilo, il ricorso sarebbe comunque irricevibile in quanto notificato in termini ampiamente successivi a quelli prescritti dall’art. 29 del cod. proc. amm.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO