Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
03/12/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.589/2018 R.G., vertente tra:
nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Maria Valenti, C.F._1
presso il cui studio sito in Caronia via L. Orlando n.206, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in , via c/da Capita n.16, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Salvatore Simonella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-convenuto-
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
risarcimento di tutti danni subiti, quantificati nella somma di Euro 11.527,72, o in quella maggiore o minore che sarà accertata, per le lesioni riportate, a seguito dell'incidente avvenuto il 07/02/2017,
verso le ore 10,00, derivanti da una caduta causata da un'insidia stradale (anomalia del marciapiedi,
senza alcuna segnalazione) mentre, a piedi, percorreva la via Medici, nei pressi del , del Parte_2
. Controparte_1
Si costituiva il , il quale nel merito contestava le pretese avverse Controparte_1
chiedendone il rigetto, ed in subordine applicarsi un concorso di colpa in capo all'attrice.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta.
All'esito, veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Esaurita l'istruttoria, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'udienza del 03/12/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda attorea è parzialmente fondata, e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Passando all'esame del merito, si osserva che la vicenda oggetto di causa ripropone la vexata quaestio del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva,
dell'ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode, quale nel caso di specie
è il . Controparte_1
Relativamente a detta problematica, è noto che, secondo la tradizionale e più datata giurisprudenza,
senza dubbio influenzata dall'esigenza di garantire alla P.A. una posizione di privilegio nell'ambito del sistema civilistico, alla materia de qua non era ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c., dovendo invece riconoscersi, in favore dell'utente danneggiato dall'utilizzo di beni demaniali in ragione dell'omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, l'applicabilità unicamente del generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ.
In tale contesto, la giurisprudenza ha elaborato la figura dell'insidia o trabocchetto, quale situazione di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza (tra le molteplici pronunce, v. n. 2806/1966, Cass. n. 385/1969, Cass. n.
2244/1969, Cass. n. 3816/1969; Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 14993/2002, Cass. n. 15710/2002,
Cass. n. 16356/2002, Cass. n. 17152/2002, Cass. n. 1571/2004, Cass. n. 10132/2004, Cass. n.
10654/2004, Cass. n. 22592/2004).
Tuttavia, tale figura, inizialmente intesa quale mero elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione, è successivamente stata ricostruita come indice tassativo ed ineludibile della responsabilità della medesima (Cass. n 22592/2004), con onere della prova della sua esistenza a carico del danneggiato (Cass. n. 10654/2004, Cass. n. 11250/2002, Cass. n. 7938/2001).
Recentemente, peraltro, la Cassazione ha mutato orientamento, iniziando a ritenere concettualmente ed astrattamente configurabile, nei confronti della P.A., la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danneggiamenti subìti a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche. Sulla scia di sempre più stringenti critiche dottrinali, si è infatti preso atto che il ritenere non applicabile alla P.A., per tali beni, la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c.,
rappresentava un ingiustificato privilegio e, di riflesso, un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati;
al contrario, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.
In una prima fase, si è ritenuto che la norma in parola dovesse applicarsi solo con riferimento a beni demaniali che consentono in concreto un controllo ed una vigilanza idonei ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, escludendo quindi automaticamente i beni di notevole estensione e suscettibili di generalizzata utilizzazione.
Ancora più recentemente, peraltro, la Suprema Corte ha affermato che la notevole estensione e l'uso generale e diretto della cosa da parte di terzi sono meri indizi dell'impossibilità dell'esercizio di un concreto potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, che richiede comunque un'indagine relativa al caso singolo (Cass. n. 488/2003, Cass. n. 1144/2003, Cass. n. 6515/2004, Cass. n.
19653/2004, Cass. n. 3651/2006).
Secondo questo orientamento, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non solo configurabile, ma senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.,
poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco,
in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale (Cass. 20/02/2006, n. 3651).
Naturalmente, occorre verificare caso per caso se ricorrano i presupposti per configurare un rapporto di custodia in ragione della possibilità o dell'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza del bene demaniale, dalle quali rispettivamente dipendono l'applicabilità o la non applicabilità dell'art. 2051 cod. civ..
Come sottolineato da una recente pronuncia, la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra detti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (Cass. 06/07/2006, n. 15383). Invero, se la custodia presuppone il potere di governo della res, e cioè il potere di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. n. 7403/2007), certamente l'esistenza della custodia non può essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene;
ma neppure può essere ritenuta in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità
di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo. Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia, e quindi non vi
è responsabilità dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., residuando, se ne ricorrono gli estremi, la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
Come detto prima, per i beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, nei termini sopra esposti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.
Per le autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo alla stregua degli indicati parametri,
non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. n. 15383/2006,
Cass. n. 298/2003, Cass. n. 488/2003).
Figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è invece che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (Cass. n.
23924/2007, Cass. n. 4962/2007, Cass. n. 20825/2006, Cass. n. 15779/2006, Cass. n. 15383/2006).
Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale.
Diversa è la situazione delle strade statali, o provinciali.
Tali strade infatti, a causa della loro notevole estensione e per le loro caratteristiche, attraversando a volte zone scarsamente popolate o difficilmente raggiungibili, non presentano elementi tali da far ritenere l'esistenza di una oggettiva possibilità di continuo controllo della strada da parte dell'Amministrazione provinciale;
a ciò deve aggiungersi l'utilizzazione generale e diretta delle strade medesime ed il fatto che, contrariamente a quanto avviene generalmente nel caso di strade comunali, spesso tali strade, si trovano al di fuori dei centri abitati.
Tale conclusione appare coerente con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, in cui si afferma che "la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. è
applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, come quella oggetto della fattispecie in esame, per le ridotte dimensioni, ne è
possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti" (Cass. 26/09/2006, n. 20827).
Quindi, atteso che il sinistro si è verificato nell'ambito di un Comune, peraltro, di ridotte dimensioni, questo giudicante ritiene che, nel caso in esame, possa applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., invocata dalla parte attrice.
Peraltro, l'eventuale disattenzione del pedone, è giuridicamente irrilevante e non esclude la responsabilità dell'Ente proprietario della strada, a meno che tale disattenzione possa ritenersi tanto
“abnorme” e straordinaria da assumere efficacia causale esclusiva dell'evento dannoso subito.
(Cass. civ. n.19078 dell'11/07/2024).
Anche inquadrando la fattispecie nella ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., parte attrice ha dimostrato l'esistenza di tale responsabilità in capo al convenuto.
Infatti, dalla deposizione qualificata (ausiliario del traffico del Comune di ) Controparte_1 della teste ed in mancanza di prove contrarie da parte del Testimone_1 CP_1
convenuto, parte attrice ha dato prova dell'incidente subito secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Infatti, la teste , la quale, oltre a confermare la relazione di servizio Testimone_1
depositata in atti dalla parte attrice, ha riferito: “La mattina del 07/02/2017 ero in servizio
Part
“appiedato” lungo la Via Medici nei pressi del . Mi trovavo alle spalle del predetto Parte_3
sostavo sul marciapiede quando vedo cadere una signora a causa di un avvallamento nella pavimentazione del marciapiede.…., ho aiutato la signora a rialzarsi….., confermo che la persona che ho aiutato è quella raffigurata nella foto di cui allegato 1) della memoria istruttoria di parte attrice che mi viene mostrato”.
Il teste , escusso all'udienza del 16/11/2022, nulla ha potuto riferire sui fatti, non essendo Tes_2
presente sui luoghi, così come il teste escusso all'udienza del 02/05/2023, Testimone_3
non presente ai fatti.
E' emerso dalla sua deposizione, e dagli atti di causa che la parte attrice risiede e dimora a Caronia,
quale titolare di una bottega, e che pertanto si può escludere che la stessa era a conoscenza della situazione anomala del marciapiedi che ha provocato la caduta.
Situazione, per le motivazioni sotto spiegate, valutabile solo al fine di un concorso di responsabilità.
Pertanto, alla luce delle prove raccolte, va riconosciuta la responsabilità del Controparte_1
, ex art. 2043 e 2051 c.c., quale ente proprietario e custode del bene.
[...]
Parimenti, va però riconosciuto un concorso di colpa in capo all'attrice nella causazione del sinistro de quo.
Infatti, a lungo si è ritenuto che il concetto di insidia stradale fosse incompatibile già in astratto con il fatto colposo del danneggiato, per cui l'esistenza di questo escluderebbe la responsabilità della pubblica amministrazione. La più recente giurisprudenza ha, però, superato tale orientamento sul rilievo che “il nesso di causalità tra la situazione di pericolo e l'evento dannoso, non viene meno già in astratto, solo perché l'utente abbia tenuto un comportamento irregolare. Ciò può esserlo nella specifica situazione concreta (e dovrà accertarlo il giudice di merito), ma non per un'incompatibilità
tra la responsabilità della P. A. ex art. 2043 c.c. per cd. insidia stradale ed il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, c. 1, c.c. La sostenuta inapplicabilità dell'art. 1227, c. 1, c.c. alle fattispecie in esame, oltre a non essere giustificata sul piano dei principi, determina una singolare situazione per la quale la P. A. può concorrere con il fatto colposo del terzo nella causazione del danno all'utente stradale (ex art. 2055 c.c.), ma non ex art. 1227, c. 1, c.c. con il fatto colposo dello stesso danneggiato. Ne consegue che il consociato fruitore di un bene demaniale, in ossequio al fondamentale principio di giustizia sostanziale, trasfuso nell'art. 1227, c. 1, c.c., non ha diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento di quella parte di danno che è ascrivibile alla sua condotta colposa, ma non certo anche che la sola esistenza di questa esclude già in astratto ogni responsabilità della p. a., sia pure nei limiti dell'insidia stradale, sussistendo solo un'ipotesi di autoresponsabilità del leso” (Cass. 03.12.2002, n. 17152).
Tale conclusione è stata costantemente ribadita da tutte le più recenti pronunce, sicché può ritenersi ormai rispondente ad un principio consolidato l'esclusione, anche in tali casi, della possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso in relazione alla diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada, tenuto conto dell'affidamento che è ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo (così, Cass. 26.04.1994, n. 3957; Cass. 08.05.2003, n.
6988).
In conclusione, tanto nell'ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto nell'ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, altrimenti integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Orbene, dall'istruttoria espletata è emerso che il sinistro in oggetto è avvenuto di giorno, alle ore
10,00 del 07/02/2017, come risulta dalla stessa affermazione di parte attrice in citazione, e non può
certamente affermarsi che la visibilità del dislivello era impedita, in quanto l'attrice, con una condotta attenta poteva evitare il dislivello che ha provocato la sua caduta.
Per quanto sopra evidenziato, è evidente che causa del sinistro è da addebitarsi, concorsualmente, al convenuto nonché al comportamento disattento dell'attrice, la quale con una condotta CP_1
attenta avrebbe senz'altro potuto evitare il pericolo che ha prodotto i danni lamentati.
Si deve, perciò, ritenere che il comportamento del danneggiato abbia contribuito alla causazione dell'evento, anche se la sua condotta colposa non appare idonea ad interrompere il nesso causale tra la colpa della Pubblica Amministrazione ed il danno.
Tenuto conto della gravità delle colpe delle parti in causa e dell'efficienza causale delle rispettive condotte rispetto alle conseguenze da esse derivanti può affermarsi che la responsabilità per i danni subiti dall'attrice può attribuirsi per il 50% alla stessa e per il restante 50% al
[...]
, ente proprietario e custode della strada in questione, sicché il risarcimento Controparte_1
va proporzionalmente ridotto in conseguenza del suddetto concorso di colpa.
In ordine al quantum, la valutazione del danno subito dall'attrice, risulta determinato dalla consulenza medica redatta dal CTU, le cui conclusioni vanno interamente accolte non essendo l'elaborato affetto da vizi ed incongruenze, avendo il CTU dato esaustiva risposta ai quesiti posti.
Passando alla quantificazione del danno da lesioni, l'invalidità riscontrata rientra tra le c.d.
micropermanenti ed è risarcibile a titolo di danno biologico per compromissione del diritto alla salute.
Per la liquidazione di detto danno, è assunta come parametro, la legge 57/2001 e succ. mod., ed è quantificato nella seguente misura: invalidità permanente 03% (età al momento dell'incidente 48
anni) Euro 2.762,33; inabilità parziale al 75% gg. 20X41,43= Euro 828,60; inabilità parziale al
25%, gg.15X13,81=Euro 207,15.
Il tutto ammonta a complessivi Euro 3.798,08.
Questo giudicante, visto l'età e l'entità delle lesioni riportate, ed in mancanza di alcuna prova dei patimenti morali ed esistenziali lamentati, non ritiene sia ammissibile la voce del danno morale e/o personalizzazione.
Va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale la somma di Euro 686,72 per spese come da fatture-
scontrini in atti.
Conseguentemente l'importo di calcolo ammonta ad Euro 4.484,80.
Tale importo va ridotto del 50% in ragione del concorso di colpa riconosciuto.
In definitiva, il , va condannato al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della complessiva somma di Euro 2.242,40, già ridotta per il concorso di colpa.
Su detta somma con compete la rivalutazione monetaria perché calcolata all'attualità, mentre sono dovuti gli interessi legali, dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio, incluse quelle di CTU, visto il parziale accoglimento della domanda, vengono compensate per metà, restando l'altra metà a carico del convenuto e si liquidano, come da CP_1
dispositivo, applicato il D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto del valore liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così decide:
1) Dichiara che l'incidente per cui è causa, si è verificato per responsabilità del CP_1
in ragione del 50%, e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
della somma di Euro 2.242,40, già ridotta per il concorso di colpa Parte_1
accertato, per le causali e gli interessi specificati in motivazione;
2) Condanna, il convenuto , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio, e liquidati, già parzialmente compensati, in Euro 1.583,00, di cui Euro 307,00 per spese comprese quelle di CTU separatamente liquidate, ed Euro 1.276,00, per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti 01/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia