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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/07/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 266 del RGVG dell'anno 2025 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro De Ranieri, presso il cui studio in
Ponsacco (PI), alla Via Verdi n. 34/A, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 27.01.2025, e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio
[...] civile celebrato in Calendasco (PC) il 05.12.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte 1, anno 1998.
Nell'udienza del 15 maggio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addiv enire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate. 2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che i coniugi si sono separati mediante accordo concluso innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Casciana
Terme Lari (PI) in data 08.08.2023, come risulta dall'atto iscritto nei registri di matrimonio del medesimo ufficio di Stato Civile, al n. 38 Parte II, Serie C, Uff. 1, dell'anno 2023 e confermato con dichiarazione risultante dall'atto iscritto negli stessi registri al n. 43, Parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2023.
Si evince, altresì, che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi dall'intervenuta separazione innanzi all'uff iciale di Stato Civile.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nato in data [...], maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, hanno chiesto che fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“1) I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno;
2) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e ad ogni altra forma di sostentamento in loro favore, essendo in grado di provvedere autonomamente alle rispettive esigenze economiche avendo formato da tempo famiglie di fatto;
3) In particolare, la SI.ra è casalinga e svolge dei lavori saltuari e non è Parte_1 tenuta ad effettuare la dichiarazione dei redditi che difatti, per tale ragione, non viene prodotta in allegato al presente atto;
la ricorrente non dispone di proprie vetture, né di conti correnti ad essa intestati;
4) I ricorrenti dichiarano entrambi di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
5) Le spese e compensi legali del presente giudizio verranno corrisposte integralmente dalla
SI.ra ”. Parte_1
4. In ragione degli interessi coinvolti e dell'intervenuto accordo, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Calendasco (PC) il
05.12.1998 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte 1, anno
1998 tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 2) dispone che lo scioglimento del matrimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori