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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
DO.SA Elvira Maltese Presidente
DO.SA Viviana Urso Consigliere
DO.SA Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 230/2023 R.G. promosso
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Currao;
Appellante
CONTRO
( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ), C.F._2 CP_3 C.F._3
( , Controparte_4 C.F._4 [...]
( ), CP_5 C.F._5 Controparte_6
( , rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Del Campo e dall'avv. C.F._6
Caterina Chiarenza;
Appellati
OGGETTO: appello – pubblico impiego-differenze retributive-risarcimento del danno. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.9.2018, gli odierni appellati-dirigenti medici di ruolo dell - adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania chiedendo Parte_2
di accertare e dichiarare il diritto, o in subordine la chance, sin dal mese di gennaio
1998 (per la DO.SA dal 16/10/2000 e per il DO. dal CP_1 CP_3
01/01/2010), all'attribuzione dell'incarico dirigenziale di “rilevante professionalità”, previsto prima dall'art. 57, comma 3, lett. A., del CCNL 1996 e poi dall'art.27, comma
1, lett. C del CCNL del 2000, nonché del corrispondente incarico aziendale “A3” con pesatura 51 e poi “C1” con pesatura di “30” previsto dalla deliberazione aziendale n.19/2009, nonché al connesso trattamento economico di retribuzione di posizione sin dal 1.1.1998 (per la DO.SA dal 16.10.2000 e per il DO. CP_1 CP_3
dal 01.1.2010); in via subordinata, di dichiarare che gli stessi avevano svolto le mansioni del superiore incarico dirigenziale di alta professionalità dal 01.1.1998 (per la DO.SA dal 16.10.2000, data assunzione, e per il DO. CP_1 CP_3
dal 31.5.2006, data dell'incarico di sostituzione) e ordinare il conferimento degli incarichi predetti con effetto giuridico ed economico retroattivo e con atto scritto accessorio al contratto individuale di lavoro;
di accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. e degli artt. 21 septies ed octies della L. n. 241/1990 delle deliberazioni n. 66/1998, n. 5438/1998, n. 4153/1999 e n.
19/2009 e di conseguenza disapplicarle, sì come ogni eventuale altro atto illegittimo;
di condannare l predetta al pagamento, in favore di essi ricorrenti, delle Pt_1
differenze retributive maturate pari a complessivi € 80.521,79 lordi (di cui € 9.303,10 per retribuzione di posizione complessiva degli anni 1998 e 1999, € 7.909,47 per retribuzione di posizione minima anni 2004/2010 ed € 64.525,37 per retribuzione di posizione quota aziendale dal 2000 sino al 2017), nonché a complessivi € 69.036,61 lordi in favore della DO.SA (di cui € 7.409,97 per retribuzione di CP_1
posizione minima ed € 61.626,64 per retribuzione di posizione quota aziendale), nonché a complessivi € 56.707,71 lordi in favore del DO. o, in CP_3 subordine, € 39.626,00 lordi, o ai diversi minori o maggiori importi accertati in corso di causa, oltre alle mensilità successive al mese di dicembre 2017, nella misura di €
94,03 mensili per differenza di retribuzione di posizione minima (solo per il DO.
[...]
e di € 287,00 per differenza mensile di retribuzione di posizione quota CP_3
aziendale, ovvero nella misura determinato dall'Azienda di anno in anno in relazione all'attuale incarico di alta professionalità “C1” con punteggio “30”, oltre agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria;
in via subordinata, condannare l' Pt_1
resistente al pagamento degli stessi importi a titolo di risarcimento dei danni contrattuale, extracontrattuale e/o per la perdita di alte chances di accedere all'incarico dirigenziale di alta professionalità con punteggio “30” e/o per svolgimento di mansioni superiori o, comunque a titolo di retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost. e pari a quella degli altri dirigenti incaricati delle stesse funzioni (art.45 D.Lgs.165/2001).
Con sentenza n. 3723/2022 del 3 novembre 2022, il giudice adito accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto dei ricorrenti all'attribuzione di un incarico di alta professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A CCNL 1996 con pesatura 51 e poi ex art. 27 comma 1 lett.
C con pesatura 30 a far data dal gennaio 1998 (mentre, per , con CP_1
decorrenza dal 16.10.2000 e, per , dall'1.1.2010); condannava la CP_3
resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli importi, da calcolarsi tenendo conto della prescrizione per i crediti anteriori al quinquennio prima dell'1.10.2018, fino al conferimento di incarico di pesatura 30, corrispondenti all'eventuale differenza tra il relativo trattamento economico e quello in concreto ricevuto, con la maggiorazione degli interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
condannava, altresì,
Parte l' a rifondere le spese processuali.
Il primo decidente, preliminarmente, rigettava l'eccezione di non integrità del contraddittorio atteso che l' non poteva essere considerato litisconsorte neceSArio Pt_3
in relazione alle domande formulate.
Individuava poi l'oggetto della pretesa, consistente nel riconoscimento del diritto, sin dal mese di gennaio 1998 (per dal 16/10/2000 e per CP_1 CP_3
dall'1.1.2010), dell'incarico dirigenziale di rilevante professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A del CCNL 1996 e poi ex art. 27 comma 1 lett. C del CCNL 2000, nonché dell'incarico aziendale A3 con pesatura 51 e poi C1 con pesatura minima di 30, come scaturente dal fatto di avere più di cinque anni di anzianità, e di aver ricevuto sempre valutazione positiva.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione, riteneva che l'attuale formulazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, sì come raffrontata con quella pregreSA, prevedesse un vero e proprio diritto del dirigente, con cinque anni di pregreSA esperienza lavorativa e valutazione positiva, all'attribuzione delle funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione.
Riconosceva, dunque, il diritto dei ricorrenti al conferimento di uno tra gli incarichi compresi nell'art. 27 del CCNL sopra citato, avendo gli stessi maturato il requisito dell'anzianità. Riteneva, altresì, anche sulla scorta degli effetti prodotti dalla riforma Parte introdotta dal d.lgs. 254/2000, che l non avesse alcuna discrezionalità in merito al conferimento dell'incarico, stante il presupposto dell'anzianità di servizio e la mancata contestazione della valutazione positiva attribuita ai dirigenti.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati, formulata dalla resistente, accertava l'operatività della steSA per le pretese creditorie anteriori all'1.10.2013, atteso che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale risultava costituito dal ricorso introduttivo, notificato in data 1.10.2018.
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2023 l Parte_1
impugnava la sentenza;
resistevano al gravame gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte
1. L con il primo motivo di gravame, lamenta la mancata pronuncia sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sulla conseguente eccezione di prescrizione del diritto all'incarico.
Rileva, infatti, che il primo decidente ha riconosciuto il diritto delle controparti all'incarico di alta professionalità a decorrere dal gennaio 1998 (ad eccezione di e in contrasto col dato normativo offerto dall'art. 45, comma 17, CP_1 CP_3
d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165), il quale attribuisce al giudice del lavoro le controversie relative a questioni attinenti a rapporti di lavoro successive al 30 giugno 1998.
Reiterando l'eccezione di decadenza già formulata in primo grado, ritiene, dunque, che le istanze relative al conferimento dell'incarico originario e agli atti adottati Parte dall prima del 30.6.1998 avrebbero dovuto essere fatte valere dinnanzi al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000.
Lamenta che il giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione della domanda di annullamento delle delibere nn. 66/1998, 5438/1998 e 4153/1999,
n.19/2009, non avendo considerato che il primo atto con il quale le controparti hanno eccepito la nullità delle delibere era costituito dal ricorso notificato in data 1.10.2018, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere il diritto delle controparti all'attribuzione di un incarico di alta professionalità a far data dal gennaio
1998 per intervenuta prescrizione del diritto.
2. Impugna ancora la sentenza nella parte in cui, errando nella interpretazione della normativa e della giurisprudenza in materia, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto, con decorrenza dal gennaio 1998 (ad eccezione di quanto statuito per e per CP_1
), all'attribuzione di un incarico di alta professionalità ex art. 57, comma CP_3
3, lett. A), CCNL 1996 con pesatura 51 e poi ex art. 27, comma 1, lett. C) con pesatura
30, affermando, sempre erroneamente, che “risulta ininfluente ai fini dell'adozione dell'atto aziendale in quanto riguarda esclusivamente l'applicazione di norme legislative e contrattuali”.
Sostiene, infatti, che le conclusioni cui giunge il primo decidente siano in contrasto con il quadro normativo di riferimento e con gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
In particolare, osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte (sez. lav.,
28/06/2019, n.17578), sì come la conforme giurisprudenza di merito, fornendo un'interpretazione delle disposizioni di legge e contrattuali richiamate nel caso di specie, ha statuito che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma 4, nel testo in vigore ratione temporis dal 27.9.2000, riconosce un vero e proprio diritto al conferimento delle funzioni di natura professionale, per i medici in possesso dei requisiti sopra indicati, mentre per gli incarichi la disposizione precisa la facoltatività del loro conferimento.
Censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale pare fondare il diritto all'attribuzione dell'incarico di alta professionalità sull'asserito svolgimento di determinate funzioni e/o compiti senza considerare quanto statuito in merito dalla Suprema Corte, ovvero che “Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite. Con riferimento alla dirigenza medica, in particolare, il provvedimento di graduazione delle funzioni ha natura di atto di macro- organizzazione riconducibile al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 1, ed integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione
(Cass. n. 91 del 2019, Cass. n. 19040 del 2015).
Rileva, pertanto, che il Tribunale non solo ha errato nel dare rilevanza ai “compiti” asseritamente svolti (e contestati) ma ha, altresì, errato nel riconoscere il diritto ad uno specifico incarico individuando addirittura la relativa pesatura (“51” prima e “30” dopo), in violazione di tutte le previsioni normative e contrattuali che richiedono, quale elemento costitutivo, che la specifica posizione sia prevista negli atti di organizzazione, evidenziando che negli atti del giudizio non vi è traccia di specifiche posizioni con pesatura “51” e poi “30”, riconducibili alle “funzioni” svolte dagli odierni appellati.
Precisa poi che, con riferimento agli ordini di servizio depositati in primo grado dagli odierni appellati, questi ultimi non sono mai stati nominati sostituti ex art. 18 del CCNL ma, solo per pochi giorni, “sostituti dei sostituti”, assumendo, comunque, incarichi privi di rilevanza per i fatti di causa.
Precisa, altresì, che, qualora si volesse far discendere tale diritto dalla novella legislativa rappresentata dall'art. 28 del nuovo CCNL 2002-2005 per la dirigenza medico-veterinaria, lo stesso non potrebbe comunque essere riconosciuto a decorrere dal 1998, data precedente all'entrata in vigore delle disposizioni richiamate.
3. L'appellante ribadisce, altresì, l'erroneità della decisione impugnata precisando che il Tribunale, omettendo la valutazione delle argomentazioni e della documentazione probatoria fornita da eSA in primo grado, ha condannato la steSA a Pt_1
riconoscere agli appellati uno specifico incarico con pesatura, inizialmente, “51” ex art. 57, comma 3, lett. A) CCNL 1996 e, poi, con pesatura “30” ex art. 27, comma 1, lett. C) CCNL 8 giugno 2000, senza considerare che in nessuno degli atti regolamentari previsti dalle disposizioni contrattuali ed adottati sin dal 1988 sono rinvenibili incarichi con le pesature riconosciute e per le attività asseritamente svolte;
evidenzia che, come da costante giurisprudenza, l'atto di graduazione degli incarichi integra elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione e, pertanto, non possono essere riconosciuti incarichi o trattamenti economici che non trovino corrispondenza in detti atti.
Precisa che il “verbale di tavolo di lavoro” sul quale controparte ha fondato parte del ricorso non è mai stato approvato.
Lamenta, poi, la mancata valutazione della circostanza, più volte rilevata da eSA azienda, che, a far data dal 2010, agli appellati era stata corrisposta la retribuzione di posizione unificata prevista per detti incarichi e che la retribuzione di posizione aziendale è stata incrementata in ragione della nuova graduazione (C1 con pesatura
“16” e “30”), così essi ottenendo un incarico di valore economico superiore e una maggiorazione della parte fiSA e variabile della retribuzione.
Sulla scorta di quanto esposto rileva che ai medici è stato garantito “il contenuto minimo della qualifica dirigenziale” e la percezione del trattamento economico spettante (tanto nella parte fiSA quanto in quella variabile) con la conseguenza che il
Tribunale ha errato nel riconoscere loro il diritto a percepire la differenza tra il relativo trattamento economico parametrato ad un incarico ratione temporis inesistente e quello in concreto ricevuto nel detto periodo.
4. Infine l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna di eSA alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
Rileva, infatti, che il rigetto delle ulteriori domande proposte dai ricorrenti in primo grado, in quanto ritenute “generiche e sfornite di adeguato conforto probatorio”, e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere sussistente la soccombenza reciproca delle parti ex art. 92 c.p.c. e a compensare per intero le spese tra le stesse.
5. Gli appellati, costituitisi tempestivamente in giudizio, preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. per essere le censure generiche ed astratte e per difetto di una concreta ricostruzione dei fatti alternativa;
evidenziano che il giudice di prime cure ha accertato non il diritto ad un qualsiasi maggiore incarico quanto piuttosto che essi dipendenti già svolgevano incarichi riconducibili alla declaratoria legislativa e contrattuale degli artt. 15, comma IV, D.Lgs.
n. 165/2001 e 27 del CCNL 2000.
Svolgono, altresì, ampie difese volte al rigetto dell'appello.
In via subordinata, ripropongono le domande assorbite (di risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., per perdita di chance e violazione della buona fede nella esecuzione del contratto).
6. Ciò posto va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione;
come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie similare a quella in esame, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 69, comma 7, del d. lgs.
n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta;
ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane
e si protrae nel tempo”- Sez. U - , Ordinanza n. 18671 del 11/07/2019.
7. Nel merito l'appello è fondato.
7.1 Vanno richiamati, ex art.118 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi ragioni per discostarsene, i precedenti di questa Corte (sentenza n. 456 pubblicata il 20 maggio
2024 e sentenza n. 1228 pubblicata il 24.12.2024) con i quali si è statuito quanto segue:
“Ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del D.lgs. n.502/1992, come modificato dall'art.
8, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 254/2000, “All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefiSAti ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici…”.
Gli appellati sostengono che la modifica normativa apportata dal citato D.Lgs. n.
254/2000 – nel sostituire le precedenti parole “possono essere attribuite” con quelle
“sono attribuite” – avrebbe escluso qualsiasi discrezionalità dell'amministrazione nel conferimento dell'incarico di alta specializzazione indicato dalla suddetta norma e sostengono, in conseguenza, di avere diritto all'assegnazione tale incarico.
Tale interpretazione non è condivisibile in quanto contrasta con la complessiva normativa di riferimento. Sul punto il collegio si riporta, condividendolo e non essendovi ragioni per discostarsene, all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass.
n.11574/2023), secondo cui: “….
3. non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL
28.6.2000-quadriennio 1998-2001 lett. b) e c); è vero che l'originario "possono" è stato sostituito, con il D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 8 dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale
"anche" (così ancora l'art. 15. Euro 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio
e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni ("anche"/"nonché") utilizzate;
3.1 ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi;
il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15- ter prevede che gli incarichi medico- dirigenziali siano attribuiti "compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis"; ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia neceSAriamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito -
Parte della P.A. di riferimento;
né ha rilievo il fatto che la qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, poSA avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali;
la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe;
non vi è poi ragione per valorizzare, nella individuazione del contenuto dell'atto aziendale, soltanto il disposto dell'art.
3-comma 1-bis, che fa riferimento all'individuazione delle strutture, in quanto l'art. 15-ter è inequivocabile - e di stringente logica giuridica - nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere quel contenuto dell'atto aziendale;
3.2 infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma 1, seconda parte) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fiSAzione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
3.3 la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema;
basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, in cui
i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici;
assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del D.Lgs. n. 502 del 1992, che anzi - data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la
P.A. è preposta - contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e compleSA potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore;
4. quanto sopra esclude che si poSA assecondare l'assunto del ricorrente in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso;
ciò esime da approfondimenti rispetto alle dinamiche retributive della contrattazione collettiva, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare conclusioni diverse rispetto a quelle imposte dall'assetto organizzativo ed a quello finanziario ad esso strettamente collegato … ” (in senso analogo, si vedano altresì Cass. n.5028/2024, n.
5030/2024).
7.2 Quanto sopra esclude la fondatezza dell'assunto degli appellati in ordine ad un'obbligatorietà di conferimento di determinati incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso, con la conseguenza che la pretesa degli stessi, volta al conseguimento di un incarico di alta professionalità di pesatura 30, semplicemente per Parte il fatto di avere maturato alle dipendenze dell appellante un'anzianità ultra- quinquennale, è infondata;
parimenti infondata è la domanda volta a conseguire il predetto incarico sul presupposto dello svolgimento delle relative funzioni, in difetto di prova della esistenza di posti disponibili secondo l'assetto organizzativo dell'ente fiSAto dall'atto aziendale, della copertura finanziaria, oltre che del superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.
7.3 Pertanto, assorbita ogni ulteriore questione, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso depositato in data 24.09.2018 dagli odierni appellati.
8. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori domande riproposte dagli stessi appellati ex art. 346 c.p.c.
Ed invero, il giudice di prime cure in parte motiva ha precisato che “Risultano infine generiche e sfornite di adeguato conforto probatorio le ulteriori domande avanzate in ricorso”; in dispositivo, dopo avere accolto la domanda di riconoscimento del diritto
“all'attribuzione di incarico di alta professionalità ex art. 57 comma 3 lett. A CCNL
1996 con pesatura 51 e poi ex art. 27 comma 1 lett. C con pesatura 30 a far data dal gennaio 1998 (mentre, per , con decorrenza dal 16.10.2000 e, per CP_1
, dall'1.1.2010)” e disposto la relativa condanna al pagamento delle CP_3
differenze retributive, ha così statuito: “rigetta ogni altra domanda”. Da tanto discende che a fronte del rigetto delle predette domande, gli odierni appellati avrebbero dovuto proporre appello incidentale.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di caSAzione, “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere
l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della steSA”- Sez. 1 - , Sentenza n. 9265 del 06/04/2021.
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa degli appellati, nella specie non
è possibile qualificare l'appello proposto quale appello incidentale, in difetto di espreSA qualificazione in tal senso e di notifica alla controparte;
ed invero, “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte …”- Sez. L - , Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024; sempre sul punto, la
Corte di caSAzione ha precisato che “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l'udienza di discussione, della memoria contenente
l'appello incidentale notificato determina l'improcedibilità dell'impugnazione ex art.
348, comma 1, c.p.c., trattandosi di adempimento non gravoso - e dunque non lesivo del diritto di difesa -, funzionale a garantire il contraddittorio nell'ottica della ragionevole durata del processo (tenuto conto che un ordine ex art. 291 c.p.c comporterebbe il rinvio dell'attività di trattazione)”- Sez. 3 - , Ordinanza n. 15726 del
17/05/2022.
9. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico degli appellati come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), del numero delle parti e dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso depositato in data 24.09.2018 da , , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, e;
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
condanna gli appellati a rifondere all' le spese Parte_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 8.200,00 per il primo grado e in euro 8.800,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.03.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
DO.SA Caterina Musumeci DO.SA Elvira Maltese