Ordinanza cautelare 30 settembre 2020
Sentenza 27 maggio 2024
Decreto cautelare 13 novembre 2024
Ordinanza cautelare 28 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/01/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2025REG.PROV.COLL.
N. 05379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5379 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 01965/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Prefettura di Napoli ha emesso un’informativa interdittiva antimafia nei confronti della società, odierna appellante, per il ruolo rivestito al suo interno da persona con gravissimi pregiudizi e precedenti penali, considerata in stretta contiguità con organizzazione criminale.
2.1. Avverso tale misura è stato prodotto ricorso in primo grado, rigettato dal Tar perché infondato.
2.2. Il Giudice di prime cure, infatti, ha rilevato che “ emerge un rapporto di stretta contiguità e vicinanza tra -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-e il clan -OMISSIS-. Nella sentenza si legge che -OMISSIS--OMISSIS-ha fornito, con stabilità, un apporto esterno al clan -OMISSIS- contribuendone alla sua permanenza in vita e al suo rafforzamento. In particolare, anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, l’-OMISSIS-veniva individuato come noto commercialista giuglianese che, insieme al fratello -OMISSIS-(funzionario della p.a.), era considerato un concorrente esterno al clan -OMISSIS-, in quanto, ad esempio, ha contributo al perseguimento dell’imposizione di caffè sponsorizzato dal clan -OMISSIS-, condividendo i metodi operativi del clan camorristico. Tanto basta per ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente, alla luce del ruolo che -OMISSIS--OMISSIS-riveste nella predetta società. Né sono idonee a scardinare l’inquietante quadro indiziario emerso a carico di -OMISSIS--OMISSIS-le pronunce della Corte di cassazione che nel 2012 hanno ritenuto non adeguatamente provato il collegamento tra i beni e i reati contestati -OMISSIS-, trattandosi di pronunce intervenute solo in sede cautelare, che non smentiscono la successiva sentenza di merito del Tribunale di Napoli. Le gravissime e circostanziate accuse mosse e confermate dal Tribunale di Napoli giustificano il provvedimento impugnato ”.
3. Con l’appello, qui in esame, e con successiva memoria, il legale reitera le doglianze di primo grado e, in particolare, “ il fatto che nel giudizio prognostico sulla contiguità agli ambienti malavitosi valga il principio del "più probabile che non", non assume nel caso di specie alcun valore dirimente, laddove la valutazione negativa della prefettura è scaturita unicamente sulla base di elementi fattuali ben precisi desunti da provvedimenti giudiziari, ignorando completamente che tali fatti siano stati smentiti dagli sviluppi processuali che hanno condotto a conclusioni diametralmente opposte, confermando l'ordinanza emessa a suo tempo dal Riesame e scagionando il dott. -OMISSIS-da ogni imputazione ed addebito, facendolo apparire per quel che realmente è stato, cioè una vittima dei malavitosi piuttosto che un loro sodale. Ora, è ben noto a chi scrive la giurisprudenza per la quale può essere attinto da informativa antimafia anche chi esce indenne dalle accuse ad esso mosse in sede penale ottenendo un proscioglimento o un'assoluzione, così come è noto che può essere ritenuta permeabile addirittura una vittima dell'intimidazione ovvero dell'estorsione da parte della malavita. Cionondimeno, come già dedotto in precedenza, si tratta di situazioni che vanno debitamente ponderate e motivate, mentre, nel caso di specie, la tesi propugnata nell'informativa gravata in primo grado è tutta imperniata sulle pronunzie intervenute in sede penale, che inquadravano il dott. -OMISSIS-come artefice ed organico al clan malavitoso senza alcun ulteriore riferimento e valutazione degli sviluppi processuali. Sicché, un capovolgimento delle pronunzie rese in sede penale, rendeva quanto meno necessaria una completa rivalutazione del quadro indiziario ed una nuova e ponderata motivazione che dia conto del fatto che il legale rapp.te della società appellante sia da attingere da un'informativa antimafia anche nel suo ben diverso ruolo di vittima del clan. Tutto ciò conduce ad affermare l’illegittimità del provvedimento impugnato in I° grado e l’erroneità della sentenza gravata che si rivela meritevole di integrale riforma ”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con articolata memoria in cui evidenzia, in particolare, che “ emerge con chiarezza ed oggettività un indissolubile legame sussistente tra le imprese riconducibili ad -OMISSIS--OMISSIS-- tra cui la stessa -OMISSIS- - e gli esponenti apicali del Clan -OMISSIS-, in guisa tale da porre nel caso di specie non solo un problema di condizionamento dei soggetti imprenditoriali coinvolti, ma anche e soprattutto di funzionalità degli stessi nell'irrobustire ed arricchire le consorterie criminose. In altri termini, si è al cospetto di una società, oltre che incisa da tentativi di infiltrazione mafiosa, soprattutto posta nella piena e assoluta disponibilità dei consorzi criminosi, e, dunque, di un soggetto imprenditoriale non solo influenzabile nelle proprie scelte gestorie, ma soprattutto, come già specificato, funzionale a garantire un profitto, una utilità, una agevolazione incondizionata al Clan -OMISSIS-…Sul punto va evidenziato, quindi, che allo stato sono indubbi i rapporti di frequentazione e/o cointeressenza alla luce dei sopra richiamati atti giudiziari dai quali emerge che i predetti -OMISSIS-sin dagli anni ‘90 hanno posto in essere condotte volte a consentire alla struttura criminale del Clan -OMISSIS- di inserirsi nella imprenditoria lecita servendosi della forza intimidatrice, militare ed economica della citata struttura delinquenziale. Peraltro, la -OMISSIS-, sempre dalle risultanze giudiziarie citate, viene indicata come società interessata all'occulto inserimento nella stessa degli esponenti di vertice del suindicato sodalizio criminale capeggiato da --OMISSIS- i cui interessi criminali, in occasione dei periodi di detenzione degli stessi, venivano gestiti dagli altri esponenti di vertice del clan --OMISSIS-, i quali ultimi usavano tenere vere e proprie riunioni operative con l'-OMISSIS--OMISSIS-e con il di lui padre -OMISSIS--OMISSIS-presso il bar denominato -OMISSIS- di proprietà dei medesimi -OMISSIS-. Per le argomentazioni in fatto e in diritto sopra svolte, dunque, non può non ribadirsi la legittimità del provvedimento prefettizio, oggetto del presente gravame, atteso che il comportamento delle resistenti ha evidenziato la completezza dell'istruttoria eseguita, la veridicità difatti materiali, assunti e presupposto della manifestazione impugnata, nonché la complessiva congruità e logicità delle scelte amministrative. ”.
5. All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. I principi elaborati dalla Sezione in tema di interdittiva antimafia fanno perno sull’anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa, la quale, per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali.
2.2. Emblematica nel senso è la sentenza n. 4588/2024 che, nel riepilogare i principi elaborati in tema di infiltrazioni mafiose, afferma che il pericolo di infiltrazioni mafiose “ deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha aggiunto la Sezione (15 aprile 2024, n. 3391; 14 febbraio 2024, n. 1482) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori ”.
3.1. Venendo al caso in esame, dalla delibazione degli atti di causa emerge un inequivoco quadro fattuale tale da far ritenere che le circostanze complessivamente evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici concordanti ed univoci, del tutto idonei a supportare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
3.2. A parere del Collegio, quindi, il provvedimento interdittivo qui in scrutinio è da ritenersi conforme al relativo parametro normativo, in quanto il pericolo infiltrativo è desunto da elementi di fatto aventi rilevanza sostanziale ed avvinti da un legame logico che consente di ipotizzare una contiguità fra l’attività economica considerata ed il contesto criminale di riferimento.
3.3. Sempre seguendo l’unanime giurisprudenza di settore, i poteri inibitori attribuiti all'Autorità di Pubblica Sicurezza sono esercitabili già in uno stadio preliminare del procedimento penale, anche in presenza di condotte non penalmente rilevanti e persino nell'ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con un'archiviazione o un'assoluzione (Cons. St., sez. III, n.4372/2020) e l'impianto motivazionale del provvedimento prefettizio deve rappresentare compiutamente il quadro degli elementi indiziari di permeabilità criminale in base ai quali - secondo il criterio del "più probabile che non" - l'Autorità abbia ritenuto attuale e concreto il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso all'interno della società od impresa interessata (ex plurimis Cons. St., sez. III, n. 8052/2024).
3.4. In tale ambito, le sopravvenienze in sede processuale, rappresentate nelle memorie e negli atti depositati dalla difesa dell’appellante, debbono ritenersi non rilevanti ai fini della valutazione di legittimità dell'interdittiva impugnata, necessariamente improntata al principio tempus regit actum (Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2024, n. 3002 e 30 maggio 2024, n. 6383).
4. In conclusione, a parere del Collegio, le statuizioni del Giudice di prime cure resistono alle censure proposte e la valutazione esperita dall’amministrazione nel decreto impugnato appare pienamente conforme al paradigma normativo.
5. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato " principio della ragione più liquida ", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Per quanto detto, l’appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO