Ordinanza collegiale 31 marzo 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 15/09/2025, n. 16250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16250 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16250/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 26.11.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 in data 25.9.2014 in considerazione di procedimento penale del 2017 per il reato di cui all'art 610 cp (poi derubricato art. 393 cp esercizio arbitrario delle proprie ragioni asseritamente ricondubibile ad iniziative di mobilitazione sindacale davanti al luogo di lavoro).
Il ricorrente lamenta che la PA non aveva considerato l’intervenuta derubricazione, né che trattavasi di reato procedibile solo a querela di parte e per il quale era prevista una pena con la reclusione sino ad 1 anno, incorrendo in tal modo nella violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita in giudizio la PA che resiste solo formalmente.
In data 12.2.2025 il ricorrente ha depositato la sentenza di assoluzione pubblicata il 8.6.2023.
L’Amministrazione ha rappresentato di aver riaperto il procedimento, determinandosi a favore del ricorrente ed in data 16.6.2025 ha depositato il DPR del 27.3.2025 con cui è stata conferita la cittadinanza all’interessato accompagnata da prova della notifica.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, atteso che il diniego della naturalizzazione risultava giustificato dalla pendenza di un procedimento penale per un reato che è stato non irragionevolemente ritenuto quale elemento sfavorevole nella formulazione del giudizio prognostico ad essa affidata, in quanto sintomatico dell’atteggiamento nei confronti dei consociati e delle istituzioni dello Stato di cui aspira ad entrare a far parte come componente stabile; non vale ad inficiare la legittimità del diniego la sentenza di assoluzione del 2023 in quanto, nel giudizio di legittimità sull’atto amministrativo – nel quale rientra il contenzioso sulla cittadinanza per naturalizzazione – la validità del provvedimento va valutata alla stregua delle condizioni esistenti e note al momento dell’adozione dell’atto impugnato; nei procedimenti ad istanza di parte, peraltro, il soggetto che richiede il rilascio del provvedimento deve risultare in possesso dei requisiti a tal fine prescritti già al momento della presentazione dell’istanza; la sede per far valere le sopravvenienze favorevoli è quella della nuova richiesta di naturalizzazione, che può essere presentata già solo dopo un anno dal primo rifiuto, come espressamente previsto dall’art. 5 DPR 572/1993, che, come ribadito dalla giurisprudenza in materia, costituisce espressione del principio di proporzionalità nel settore in esame, che tiene conto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, dell’irreversibilità dello status da conferire; non trova applicazione nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza la diversa disciplina dettata per l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio (art. 6 legge n. 91/92), ispirata a diverso regime in quanto quest’ultima costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il coniuge del concittadino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.