Decreto decisorio 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 10/08/2021, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2021
N. 01289/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2015, proposto da
NO RZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Chinello, Federica Parisato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso lo studio degli stessi in Mirano, calle Ghirardi 15;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paola Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Padova datato 03.02.2015, protocollo in uscita n. 0029984 del 04.02.2015, che "ordina alla ditta RZ NO di non effettuare gli interventi edilizi previsti nell'immobile in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 - comma 6 - DPR 6/6/2001 tt 380' (doc. 1);
2) della Delibera G.R. Veneto n. 1898/2014 del 14 ottobre 2014 ove si ritenga che le previsioni di cui al punto n. 1, lett. a), siano applicabili ai soli edifici esistenti al 31.10.2013 e non anche agli edifici in costruzione o con progetto approvato in pari data, come diversamente previsto dall'art. 9 comma 6 della L.R. Veneto 14/2009 e ss.mm.ii. (doc. 2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 settembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO