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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
RA EL Bono Presidente
RA LI Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1038/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, sostituta dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Ubaldo Cipollone appellanti
e
(c.f. ed iscrizione Registro delle Imprese di Treviso e Belluno n. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante e, per essa, in qualità di mandataria, P.IVA_1 in persona dell'Avv. Bruna Coletta, che Parte_4 la rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio in data Persona_1
21.10.2022 rep. 5488, racc. 4129; rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Maria Tenaglia appellata nonché (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 appellata-litisconsorte contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 506/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 2 ottobre 2024 nel procedimento n. R.g. 1562/2022.
L'udienza dell'8 luglio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., è stata sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni della parte appellante: “Si redigono le presenti note di trattazione scritta, riportandosi ai propri atti difensivi ed alle eccezioni già sollevate al fine di precisare le proprie conclusioni, non senza impugnare tutte le avverse eccezioni, deduzioni e produzioni di cui si insiste per lo stralcio poiché depositate in sede di appello in violazione del regime delle preclusioni vigente.
Si rassegnano quindi le seguenti conclusioni:
1) In ogni caso, per tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto riformare la sentenza n.
506/2024 del 02.10.2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1562/2022, Tribunale Civile di
Chieti, nella persona del dott. Gianluca Falco e notificata il 24.10.2024 al capo F in quanto nulla, annullabile e illegittima per aver il giudice riqualificato la fideiussione prestata in un contratto autonomo di garanzia, in violazione degli articoli 102 e 112 cpc poiché è andato oltre la domanda e le eccezioni di parte convenuta e comunque per aver posto a fondamento della decisione un'eccezione asseritamente d'ufficio senza prima averla posta nel contraddittorio tra le parti;
2) per tutto quanto spiegato nel corpo dell'appello riformare la sentenza n. 506/2024 del 02.10.2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1562/2022, Tribunale Civile di Chieti, nella persona del dott. Gianluca
Falco, notificata il 24.10.2024 in tutti i capi della sentenza innanzi analizzati ed impugnati e quindi nella parte in cui rigettava l'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione proposta dai signori , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
pag. 2/38 , condannandoli alla refusione delle spese di lite in favore dell'odierna Parte_2 appellata liquidati nella somma di € 14.103,00, oltre oneri, spese di lite e accessori e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate dai ricorrenti in primo grado:
- Accertare e dichiarare unipersonale in qualità di mandataria della CP_1 carente di legittimazione attiva non avendo Parte_4 provato la cessione del credito nell'odierno giudizio da Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti spa a tale società, né la comunicazione di tale cessione ai fideiussori odierni appellanti;
- Nel merito in via principale:
a) accertare e dichiarare, per tutto quanto eccepito nei propri scritti difensivi e nell'odierno atto di appello, che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalla il 05.07.2011 con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Controparte_2 spa per atto del notaio rep. 63954 Raccolta 31041 per la somma Persona_2 di €180.000,00 è nullo e/o annullabile per violazione di norme imperative e di conseguenza le fideiussioni rilasciate dagli odierni appellanti sono nulle, annullabili e comunque inefficaci garantendo un'obbligazione illecita e nulla;
b) accertare e dichiarare, per tutto quanto provato e motivato, che il contratto di fideiussione è stato sottoscritto sulla base di informazioni errate fornite dalla CP_3
ai fideiussori e per l'effetto dichiararlo nullo e/o annullabile;
[...]
c) accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra premesso e motivato, che la fideiussione si è estinta per fatto del creditore poiché la stima dell'immobile oggetto di ipoteca non consentiva agli odierni appellanti e la surroga in tale diritto del creditore.
d) accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra premesso e motivato, la nullità e/o annullabilità del contratto di fideiussione stante la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della Cassa di Risparmio di Chieti spa nella stipulazione del mutuo e del contratto di fideiussione da parte degli appellanti;
e) accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, la nullità della clausola
7.2 dell'allegato C al contratto n. 31041 che vessa i diritti dei fideiussori, di cui la signora ed già dichiarati consumatori dal Tribunale, Parte_2 Parte_3 per di più senza che la stessa sia stata richiamata ed approvata specificatamente, così per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione stante il superamento dei termini di cui pag. 3/38 all'art. 1957 C.C. pertanto la agisce senza alcun titolo valido ed CP_1 efficace.
- Nel merito in via subordinata: f) accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, la nullità della clausola 7.2 dell'allegato C al contratto n. 31041 poiché vessatoria nei confronti dei soggetti fideiussori che verranno riconosciuti come consumatori stante il mancato richiamo e la mancata approvazione specifica, così per
l'effetto dichiarare estinta la fideiussione stante il superamento dei termini di cui all'art. 1957 C.C. nei confronti degli stessi.
- In via ulteriormente subordinata g) accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, la nullità della clausola 7.2 dell'allegato C al contratto n. 31041 poiché vessatoria nei confronti di ed , fideiussori stante la Parte_2 Parte_3 loro qualifica di consumatori ed il mancato richiamo e la mancata approvazione specifica di tale clausola, così per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione in ragione del superamento dei termini di cui all'art. 1957 C.C. nei confronti degli stessi.
Condannare in ogni caso la controparte alla refusione delle spese di lite, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore avv. Ubaldo
Cipollone.
C) Si reitera la richiesta istruttoria di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc avente ad oggetto:
1) Copia della perizia estimativa redatta dal perito nominato dalla Cassa di Risparmio di Chieti Spa prima della sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario di €180.000,00
e prima del rilascio del finanziamento per l'immobile sito nel Comune di Palena (CH), oggetto del contratto di finanziamento n. 037.620.8068943 fondiario Rep. 63954 racc.
31041 Notaio del 05.07.2011, con allegati A), B), C) e D) e Persona_2 relativa iscrizione ipotecaria, facendo presente che non è onere dei fideiussori procedere alla stima del bene ipotecario in un contratto di mutuo in cui la fa CP_4 espresso riferimento alla finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile, diversamente da quanto sostiene controparte”.
Conclusioni della parte appellata:
pag. 4/38 “In ossequio ai termini concessi dall'Ecc.ma Corte d'Appello, si dimettono le presenti note di precisazione delle conclusioni ex art. 352, I comma, n. 1, c.p.c. Co e, per essa, nel riportarsi a tutti Controparte_1 Parte_4
i propri scritti difensivi ed a quanto in essi eccepito, dedotto, prodotto e richiesto, precisa definitivamente le proprie conclusioni, di merito ed istruttorie, come in appresso:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, così pronunciarsi:
I) Nel merito, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare detta pronuncia, sentenza definitiva n. 506/2024 Tribunale di Chieti;
II) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con riserva di depositare i propri scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 352, I comma, nn. 2 e 3, c.p.c.”.
Fatto e diritto
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 506/2024, pubblicata in data 2 ottobre 2024, il
Tribunale di Chieti rigettava l'opposizione a precetto con cui la e per Controparte_1 essa la aveva intimato alla in Parte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore nonché al medesimo Parte_1 nella qualità di fideiussore, unitamente ad e Parte_1 Parte_2 [...]
di pagare la somma di € 211.428,85, oltre interessi maturandi dal 26.07.2022, Pt_3 quale debito residuo del mutuo fondiario concesso dalla Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti s.p.a. in data 5.07.2011 e in cui la società intimante era subentrata in forza della cessione del relativo credito.
Nella contumacia della gli opponenti Controparte_2 Parte_1 Parte_5
e venivano, inoltre, condannati in solido fra loro alla
[...] Parte_6 rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge.
pag. 5/38 1.2 Esponevano gli opponenti che la società aveva sottoscritto in Controparte_2 data 5 luglio 2011 con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 180.000,00, con atto in Notaio Persona_2
(rep. 63954, racc. 31041), con cui procedere all'acquisto di un locale
[...] artigianale, oltre che al fine di ottenere liquidità aziendale e che, a garanzia della restituzione della somma finanziata , del pagamento degli interessi ed accessori, la società mutuataria aveva costituito a favore della AN ipoteca iscritta nella
Conservatoria dei registri immobiliari di Chieti l'8 luglio 2011, per il doppio dell'importo ricevuto;
contestualmente gli opponenti, in data 5 luglio 2011, avevano sottoscritto un contratto di fideiussione fino a concorrenza dell'intero capitale e degli accessori.
Esponevano che la dopo aver corrisposto undici delle centottanta Controparte_2 rate previste, si era resa inadempiente già dal pagamento della rata scaduta il 30 giugno
2012, residuando così un capitale pari a euro 171.358,01, e che con comunicazione del
2.09.2014 la aveva costituito in mora la società finanziata ed i garanti, Controparte_3 invocando la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.
Sostenevano a fondamento della proposta opposizione “l'annullabilità e nullità della fideiussione” dagli stessi prestata “e/o la inoperatività della garanzia, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede” ad opera dell'istituto di credito mutuante, che aveva concesso il prestito iscrivendo ipoteca per un valore doppio su un immobile che successivamente era stato venduto all'asta per l'esigua somma di euro 11.000,00 circa, l'intervenuta estinzione della fideiussione, per fatto del creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c., la intervenuta decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto non fatta valere nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., la cui deroga concordata nel contratto doveva ritenersi nulla e vessatoria. Sostenevano, in proposito, che essendo il debito insorto nel 2012, la prima messa in mora avvenuta nel febbraio
2014 e l'esercizio dell'azione giudiziale nei confronti del debitore in data 28 agosto
2015 risultavano avvenuti oltre il previsto termine.
pag. 6/38 1.3 Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni. Parte_4
Rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del precetto, la causa, istruita sulla base della documentazione acquisita in atti, veniva trattenuta in decisione all'udienza 13 maggio 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4 A) Il primo giudice innanzitutto affrontava l'eccezione degli opponenti di “difetto di legittimazione attiva” della rilevando che tale eccezione, da Controparte_1 qualificarsi più correttamente come di difetto di titolarità del credito dal lato attivo, era stata sollevata solo nelle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2024 e che dunque doveva ritenersi tardiva.
Il Tribunale fondava tale conclusione sull'assunto che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande ed ai motivi indicati nell'atto introduttivo;
nel caso di specie gli opponenti, nell'atto di opposizione a precetto, non avevano contestato la titolarità del credito oggetto di causa in capo alla precettante quale cessionaria, né avevano chiesto l'accertamento dell'inesistenza o della invalidità della cessione del credito. Risultava, anzi, in seno all'atto introduttivo l'espresso riconoscimento della qualità di cessionaria del credito in capo alla precettante, che doveva perciò ritenersi accertata in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale la non contestazione di una parte esonera l'altra dall'onere della prova del fatto non contestato, e del principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa essendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, va provata ed allegata dall'attore, eventualmente anche attraverso il comportamento processuale del convenuto qualora, come nel caso di specie, questi riconosca espressamente detta titolarità o svolga difese con la negazione di essa incompatibili.
Secondo il Tribunale, in ogni caso, l'argomentazione svolta dagli opponenti riguardo alla mancata comunicazione della cessione del credito e al difetto di accettazione doveva ritenersi infondata in quanto, trattandosi di cessione di crediti in blocco ex art 58
TUB e non risultando neppure contestata la pubblicizzazione della cessione attraverso la pag. 7/38 Gazzetta Ufficiale, alcun diritto avevano i debitori di ricevere comunicazioni individuali della cessione o di accettarla o meno.
B) Infondata e generica veniva ritenuta anche l'eccezione di inoperatività della garanzia per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, sollevata sul presupposto della mancata informazione circa le caratteristiche del contratto di mutuo, e ciò da un lato in quanto gli opponenti non avevano mai indicato quali caratteristiche diverse da quelle indicate nel mutuo non sarebbero state comunicate, e dall'altro in considerazione del fatto che i garanti avevano sottoscritto il contratto di mutuo e l'atto di fideiussione, con le relative condizioni, dichiarando di averne preso integrale visione, di approvare e ratificare il contenuto di tutti gli allegati e di tutta la documentazione.
C) Il primo giudice rigettava le eccezioni di annullabilità e nullità della fideiussione per errore dei contraenti, assumendo gli opponenti che la stima del bene concesso in ipoteca, effettuata dalla AN al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, fosse notevolmente sopravvalutata e quindi non corrispondente al reale valore del bene, in realtà irrisorio, come dimostrato dal prezzo base d'asta stimato dal CTU in euro
81.000,00 e dalla successiva aggiudicazione al prezzo di € 11.676,10 nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa sullo stesso, e che se fossero stati edotti dalla AN del reale valore dell'immobile oggetto di ipoteca non avrebbero prestato il loro consenso alla fideiussione.
Sul punto evidenziava che non era stata acquisita la prova, a carico degli opponenti, né dell'esistenza di un errore nella stipula della fideiussione né tantomeno dell'essenzialità dello stesso ex art. 1428 c.c.; osservava che la AN non aveva mai quantificato il valore dell'immobile concessole in ipoteca dalla società finanziaria nella somma di €
360.000,00, limitandosi le parti nel contratto di finanziamento a concordare da un lato la dazione di tale ipoteca a garanzia dell'importo del finanziamento e dei relativi costi e dall'altro che tale ipoteca comprendesse e garantisse tale importo fino alla concorrenza della predetta somma;
né la AN era obbligata ad accettare in ipoteca un immobile che avesse un valore pari ad € 360.000,00 rientrando nella sua insindacabile libertà di autodeterminazione negoziale decidere se e a quali condizioni concedere il finanziamento e quali garanzie pretendere per la restituzione del mutuo, decidendo di concederlo valutando le condizioni della società mutuataria come espresse dalla pag. 8/38 documentazione contabile, da cui era emersa una prognosi favorevole sull'affidabilità economica della società finanziata.
Di conseguenza, per il Tribunale non poteva ritenersi condivisibile quanto lamentato dagli opponenti e cioè che gli stessi avrebbero fatto legittimo affidamento sulla circostanza che l'immobile ipotecato avesse un valore commerciale di € 360.000,00 e che quindi in caso di insolvenza della società debitrice, la AN avrebbe potuto soddisfarsi integralmente con il ricavato della vendita forzata del predetto immobile, senza dover escutere la garanzia personale concessa dai fideiussori considerando anche che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l'errore nella valutazione economica del bene oggetto del contratto non determina l'annullamento del contratto attenendo alla sfera dei motivi e non incidendo sull'identità o qualità della cosa.
Inoltre il Tribunale rilevava che i garanti non avessero fornito la prova del fatto che se l'ipoteca fosse stata iscritta a garanzia di un importo minore di quello concordato e vicino al valore reale dell'immobile non avrebbero prestato la fideiussione, non avendo dimostrato che la società finanziata avesse già all'epoca gravi difficoltà finanziarie così evidenti da far prevedere, non solo ai garanti, che la debitrice principale non sarebbe stata in grado di restituire il prestito e che ciò li avrebbe esposti al rischio di escussione, né di aver accettato di prestare la garanzia nella convinzione che il debito sarebbe stato soddisfatto con la vendita all'asta del bene ipotecato, con la conseguenza che in difetto di prova di tali circostanze non poteva escludersi che i garanti avessero prestato la garanzia facendo affidamento sulla capacità economica della società di famiglia e sulla circostanza che il finanziamento fosse in parte assistito anche dalla garanzia prestata dalla DI, di cui la società era socia, escludendosi pertanto la ricorrenza dell'essenzialità dell'errore sul valore del bene ipotecato.
Aggiungeva il primo giudice, escludendo pertanto l'errore, che dalle risultanze processuali emergeva che all'epoca del finanziamento i garanti erano a conoscenza del valore commerciale del bene ipotecato avendo quale amministratore Parte_1 della debitrice acquistato in data 5 luglio 2011 detto cespite al Controparte_2 prezzo di € 57.000,00, stipulando in pari data insieme ai prossimi congiunti Parte_2
(convivente e fino al 2009 amministratrice dell'azienda di famiglia) e
[...] [...]
quali garanti, il contratto di finanziamento nell'ambito del quale l'immobile Pt_3
pag. 9/38 era concesso in ipoteca alla AN: smentendosi in tal modo l'assunto dei garanti (che avevano sostenuto di avere il convincimento che il valore dell'immobile ipotecato coprisse integralmente l'importo finanziato), anche per il diretto collegamento negoziale e temporale esistente fra l'acquisto del bene , la stipula del mutuo e della garanzia per cui in assenza di prove di segno contrario, è evidente secondo il Tribunale che tutti i garanti fossero a conoscenza dell'operazione di compravendita immobiliare e del prezzo pagato dalla società di famiglia per l'acquisto del bene da destinarsi all'ipoteca del finanziamento.
D) Il primo giudice riteneva infondata anche l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c.
(“Liberazione del fideiussore per fatto del creditore”), “La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”), sollevata dagli opponenti sul presupposto dell'omesso avviso da parte della AN, nelle more della vigenza del rapporto, dell'intervenuta insolvenza della società debitrice e dell'esito della vendita del bene ipotecato, e ciò innanzitutto in quanto i garanti nel sottoscrivere la fideiussione avevano assunto (all'art.
7.7 delle condizioni generali del contratto) l'obbligo di tenersi costantemente aggiornati delle condizioni patrimoniali del debitore e dell'andamento del rapporto.
Inoltre, secondo il Tribunale, assumeva rilievo la circostanza che Parte_1 fosse all'epoca amministratore della società debitrice e, quindi, di certo a conoscenza della situazione finanziaria della stessa e che anche gli altri due garanti ne fossero a conoscenza essendo prossimi congiunti dell'amministratore e la anche Parte_2 amministratrice della stessa società fino al 2009. Altri elementi che deponevano per il rigetto dell'eccezione venivano individuati nella circostanza che l'impossibilità dei garanti di surrogarsi al debitore era derivata dalla sopravvenuta insolvenza della società debitrice, e non dal fatto della AN creditrice che, anzi, ne aveva subito le conseguenze negative a seguito della mancata restituzione delle rate del mutuo;
evidenziava, inoltre, il Tribunale che la AN aveva comunicato la decadenza della mutuataria dal benefico del termine contestualmente anche ai garanti e che questi ultimi non avevano allegato e provato nulla riguardo alla possibilità, come sostenuto, di rinegoziare le condizioni pag. 10/38 contrattuali ( non del mutuo non essendone parti), né del fatto che avrebbero potuto recedere dai propri obblighi di garanzia;
né la sola omessa informazione dell'insolvenza da parte della AN avrebbe potuto determinare l'estinzione della garanzia.
E) Per il primo giudice l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art.38 d.lgs. n. 385 del 1993, sollevata nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., era da ritenersi superata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite (sent. n. 33719/22) che ha circoscritto l'incidenza sanzionatoria del superamento del limite al piano disciplinare nel rapporto fra istituto di credito e autorità di vigilanza.
F) Infondate secondo il Tribunale dovevano ritenersi anche le doglianze relative alla violazione dell'art. 1957 c.c. ed in forza delle quali gli opponenti avevano sostenuto l'inefficacia della clausola di cui all'art.
7.1 delle Condizioni generali del contratto di fideiussione, che esonerava la CA dall'osservanza dell'art. 1957 c.c., per mancanza di doppia sottoscrizione ex art 1341 c.c., e la nullità in quanto vessatoria anche in forza del Codice del Consumo con conseguente estinzione della garanzia avendo la creditrice agito esecutivamente solo il 26 agosto 2015, a fronte di un inadempimento della società debitrice maturato sin dal 31 luglio 2012, data di scadenza della 1° rata non pagata, e risultando inviata la raccomandata con richiesta di pagamento stragiudiziale in data 5 settembre 2014.
Il primo giudice innanzitutto precisava che la clausola di rinuncia alla decadenza ex art
1957 c.c. è valida, potendo tale disposizione essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
inoltre, non è richiesta la doppia sottoscrizione ex art. 1341 comma II c.c. non rientrando, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 co. 2 c.c. esige nel caso di predisposizione da parte di uno dei contraenti la specifica approvazione per iscritto ad opera degli altri.
Quanto alle censure circa la vessatorietà, e conseguente nullità, in relazione al Codice del Consumo il Tribunale con riguardo a escludeva l'invalidità della Parte_1 clausola de quo avendo questi, quale amministratore della società debitrice, prestato la garanzia non come consumatore;
quanto agli altri due garanti il Tribunale riteneva che dalla declaratoria di nullità ed inefficacia della clausola in esame non sarebbe potuta derivare l'estinzione della obbligazione di garanzia, come sostenuto dagli opponenti, pag. 11/38 dovendosi qualificare l'obbligazione assunta dagli stessi non come fideiussione, bensì come contratto autonomo di garanzia.
Dopo un ampio excursus giurisprudenziale in ordine alla distinzione fra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, caratterizzandosi il primo per l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quello dell'ordinante , rilevava come nel caso di specie la garanzia rientrasse nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, prevedendosi l'obbligo dei garanti di pagare alla creditrice immediatamente, dietro semplice invito della AN a mezzo raccomandata, e anche in caso di opposizione della parte finanziata;
tale qualificazione del contratto derivava, dunque, dall'esclusione pattizia della necessità per il creditore di provare il diritto all'escussione, dalla previsione che il garante pagasse immediatamente (ossia senza possibilità anche temporale di opposizione delle eccezioni, mentre nella fideiussione l'accessorietà della garanzia postula che il garante abbia l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento ricevuta dal creditore, affinché il debitore possa opporsi al pagamento facendo valere eccezioni nei confronti del creditore), dalla previsione dell'obbligo per il garante di pagare immediatamente al creditore anche in caso di opposizione del debitore principale, ad ulteriore conferma dell'obbligo assunto dal garante di pagare a prima richiesta senza poter sindacare sulla debenza effettiva delle somme richieste.
Per il Tribunale dalla qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia derivava l'inapplicabilità ex lege, anche in ipotesi di nullità ed inefficacia della clausola derogativa del termine decadenziale, della disciplina codicistica ex art 1957 c.c. salva l'ipotesi, non presente nel caso di specie, di esplicita clausola negoziale che ne preveda l'applicazione.
L'estinzione della obbligazione di garanzia invocata dagli opponenti in forza della disciplina ex art 1957 c.c. doveva ritenersi, pertanto, infondata non trovando tale disciplina applicazione nel caso di contratto autonomo di garanzia;
in ogni caso, secondo il primo giudice, nessuna decadenza poteva essere invocata nel caso di specie in considerazione della tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata dalla creditrice anche nei confronti dei garanti, inviata con raccomandata del 2014 ( con contestuale dichiarazione di decadenza della debitrice dal termine di restituzione del pag. 12/38 mutuo), essendo sufficiente in caso di contratto autonomo di garanzia una richiesta stragiudiziale ai garanti nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale che nel caso de quo era maturata quando la AN aveva comunicato alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine e il conseguente obbligo di restituzione della provvista e degli ulteriori costi, con contestuale comunicazione anche ai garanti.
Le spese di lite erano liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza e poste in solido a carico degli opponenti.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti hanno proposto appello
, e per i seguenti motivi. Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.1 “Carenza di legittimazione attiva della quale mandataria della CP_1 [...]
Tempestività dell'eccezione”. Parte_4
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice ritenuto proposta tardivamente, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la contestazione della titolarità attiva del diritto, e quindi inammissibile l'eccezione; inoltre il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto confermata dagli allora opponenti la sussistenza del contratto di cessione del credito derivante dalla fideiussione prestata a garanzia del mutuo della mentre, in realtà, nell'atto di citazione gli stessi si CP_3 erano limitati a riproporre quanto asserito dalla nel precetto, eccependo che CP_1 non era stata data notizia della cessione ai garanti e che quindi gli stessi non avrebbero mai potuto confermare la legittimazione attiva della controparte, non avendone contezza, e rimanendo onere del creditore provare di essere legittimato attivo del diritto di credito oggetto dell'atto di precetto opposto.
Evidenziano che la controparte non avrebbe depositato alcun documento atto a dimostrare la sussistenza del suo diritto ad agire esecutivamente per il recupero delle somme che la società debitrice ( doveva restituire alla Controparte_2 CP_3 non avrebbe provato la cessione del contratto di mutuo e della relativa fideiussione dalla crediti s.p.a alla , non essendo a tal fine sufficiente l'estratto CP_6 CP_1 dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
pag. 13/38 2.2 “Sull'istruzione del giudizio e la prova della mancanza di correttezza e buona fede nel contratto di fideiussione con conseguente annullabilità del contratto per errore”
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere dichiarato l'annullabilità del contratto di fideiussione poiché posto in essere alla presenza di un vizio del consenso, quale l'errore, causato dalla mancata comunicazione di fatti fondamentali da parte dell'istituto di credito, che avrebbe agito in assenza di correttezza e buona fede, fornendo false informazioni riguardo alla garanzia ipotecaria prestata. In particolare l'essenzialità dell'errore ex art 1428 c.c. deriverebbe dal fatto che la garanzia risultava viziata da una falsa comunicazione circa il reale valore del bene ipotecato, difetto questo ricadente sulla qualità dell'oggetto della garanzia principale;
inoltre, risultando documentalmente che gli appellanti avevano prestato il consenso “solo a maggior garanzia” rispetto all'ipoteca iscritta, il valore dell'immobile ipotecato andava ritenuto elemento determinante del consenso in quanto i fideiussori non avrebbero prestato la garanzia se avessero saputo che il valore del bene ipotecato non era pari all'80% del mutuo, come dichiarato dall'istituto concedente attraverso l'espresso richiamo dell'art. 38 Tub e successiva delibera CICR: in particolare, a fronte di un prestito di euro 180.000,00 e di un valore dell'immobile rivelatosi in occasione della vendita in sede esecutiva pari a euro 20.000,00, l'ipoteca era stata concessa a garanzia del credito fino all'importo di euro 360.000,00. Né i fideiussori potevano ritenersi a conoscenza del reale valore del compendio ipotecato, come apoditticamente sostenuto dal giudice di primo grado in difetto non solo di prova ma finanche di puntuali allegazioni della parte opposta: in proposito il Tribunale, accomunando la posizione dei tre garanti, aveva ritenuto che gli stessi ne conoscessero il valore in quanto era l'amministratore della Parte_1 Controparte_2 Parte_2
aveva ricoperto la stessa carica fino al 2009 e avendo lo stesso
[...] Parte_3 cognome di , doveva ritenersi parte dello stesso nucleo familiare. Pt_1
Ritenendo, dunque, che la AN avesse violato gli obblighi di correttezza e buona fede a cui doveva attenersi nei confronti dei garanti, fornendo informazioni agli stessi avulse dalla realtà, non rappresentando correttamente gli elementi costitutivi del contratto di mutuo ai fideiussori, non consentendo agli stessi di formare il proprio convincimento in maniera corretta, non risultando da nessun atto che gli appellanti fossero al corrente del pag. 14/38 reale valore del bene ipotecato, chiedono dichiararsi l'annullabilità del contratto di fideiussione poiché posto in essere alla presenza di un vizio del consenso in occasione della sottoscrizione del contratto
2.3 “Estinzione della fideiussione per fatto colposo del creditore che non permette la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Con questo motivo lamentano gli appellanti che il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore, non avrebbe considerato le reali eccezioni sollevate dagli appellanti, non tenendo conto che gli stessi avevano sostenuto l'estinzione della fideiussione ex art 1955 c.c. per omesse informazioni da parte della AN circa il reale valore del bene e per la concessione di un mutuo oltre i limiti di finanziabilità, motivando il rigetto dell'eccezione ritenendo come l'insolvenza della non fosse addebitabile alla AN, senza spiegare Controparte_2 perché fosse stata iscritta ipoteca per € 360.000,00 su un bene che ne valeva €
20.000,00, a tutela di un mutuo ipotecario che poteva finanziare solo l'80% del valore del bene acquistato.
Sostengono che l'impossibilità di surroga dei fideiussori nell'ipoteca e nei diritti della AN era dipesa dal fatto che quest'ultima non aveva preteso a garanzia del mutuo un immobile di adeguato valore al fine di compensare un eventuale mancato pagamento delle somme mutuate, stimando impropriamente il cespite in euro € 360.000,00, per un valore pari al doppio rispetto del credito erogato.
Lamentano che la AN creditrice nel rispetto dell'obbligo di buona fede e delle norme
Tub, avrebbe dovuto informare i fideiussori, all'atto della stipulazione, del reale valore del bene su cui era iscritta ipoteca, anziché omettere di informare i fideiussori della rischiosità dell'assunzione della garanzia;
né la AN aveva provato di aver avvertito gli appellanti, nella vigenza del rapporto di finanziamento, dell'intervenuta insolvenza della società debitrice principale e dell'esito della vendita del bene ipotecato al fine di consentire ai garanti di procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali o al recesso dal rapporto.
2.4 “Sull'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38 del D.lgs n. 385 del 1993”. pag. 15/38 Con questo motivo contestano la sentenza impugnata laddove aveva escluso la nullità del contratto di finanziamento per superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 385 del 1993 ritenendo che la pronuncia delle Sezioni Unite (n.
33719 del 16/11/2022), avesse acclarato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema ANrio nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della AN e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”, con la conseguenza di circoscrivere l'incidenza sanzionatoria del superamento del limite al piano disciplinare correlato al rapporto esclusivo fra istituto di credito e autorità di vigilanza
Sostengono, a confutazione delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che la richiamata pronuncia aveva riguardato l'azione di nullità proposta dal debitore e non poteva ritenersi, invece, applicabile al fideiussore il quale “proprio sulla base del principio che egli si surroga all'istituto di credito a seguito dell'assolvimento del proprio debito, diviene egli stesso, almeno in via meramente analogica, parte del sistema di finanziamento”, divenendo portatore di un interesse assimilabile a quello della AN .
2.5 “Sull'erronea riqualificazione giuridica della fideiussione prestata dagli appellanti in contratto autonomo di garanzia neppure eccepita dalla controparte”.
Con tale motivo di gravame lamentano gli appellanti che il Tribunale di Chieti, nel riqualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia, senza che la controparte avesse contestato alcunché al riguardo, avrebbe deciso ultra petita e ponendo a fondamento della decisione una circostanza che non era mai stata oggetto di contraddittorio tra le parti. pag. 16/38 In ogni caso, secondo gli appellanti nel caso di specie non poteva trattarsi di contratto autonomo di garanzia essendo la volontà negoziale quella di sottoscrivere all'interno del contratto di mutuo fondiario una fideiussione accessoria allo stesso, resa a maggior garanzia dell'adempimento del contratto principale, come previsto all'art. 10 del contratto di mutuo;
stante il carattere fungibile della prestazione debitoria i garanti erano, infatti, chiamati a sostituire la debitrice principale ( nel Controparte_2 pagamento del debito e non a garantire la AN dalla lesione economica conseguente al mancata restituzione delle somme mutuate, ed inoltre nello stesso contratto (art. 7 all.
C) era stata prevista l'eventuale riqualificazione giuridica della fideiussione in contratto autonomo di garanzia solo nell'ipotesi, non avvenuta nel caso de quo, in cui l' obbligazione principale fosse stata dichiarata invalida.
2.6 “Sulla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.”
Censurano la sentenza impugnata per non avere il primo giudice riconosciuto la vessatorietà della clausola che esclude il termine di decadenza ex art 1957 c.c. non rivestendo la qualifica di consumatore, essendo all'epoca Parte_1 amministratore della mentre per gli altri due garanti, pur essendo Controparte_2 consumatori, per averne comunque negato la necessità della doppia sottoscrizione ex art. 1341 co. II c.c., e, quanto alla invocata natura vessatoria, in quanto l'estinzione della obbligazione di garanzia, in forza della disciplina ex art. 1957 c.c., non trova comunque applicazione alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
Censurano, infine, la decisione laddove aveva ritenuto in ogni caso validamente e tempestivamente formulata da parte della creditrice richiesta stragiudiziale di pagamento anche nei confronti dei garanti, con lettera raccomandata del 2014, contenente la contestuale dichiarazione di decadenza della debitrice dal termine di restituzione del mutuo, e ciò in quanto secondo gli appellanti la si era Controparte_2 resa inadempiente già nel pagamento dell'undicesima rata di mutuo, con scadenza il
30.06.12, mentre la prima richiesta di pagamento stragiudiziale da parte della CP_3 era pervenuta con la raccomandata del 2 settembre 2014, ricevuta il 5 settembre 2014, e il primo atto giudiziario (titolo e precetto) era stato notificato in data 26 agosto 2015, quindi ben oltre il termine semestrale sia considerando la richiesta stragiudiziale che quella giudiziale. pag. 17/38 2.7 “ Sulla qualifica di consumatori e sull'esame d'ufficio di ogni invalidità contrattuale per abuso di posizione dominante”.
Con tale motivo di gravame chiedono gli appellanti la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto a la qualifica di Parte_1 consumatore.
Riportando la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea evidenziano come vi sia stata una modifica dell'orientamento precedente
(secondo il quale per determinare la qualità di consumatore occorreva rapportarsi alla natura dell'obbligazione garantita), dovendo valutarsi i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica nel caso di fideiussione stipulata da un socio in favore della società, dando rilievo alle parti del contratto stesso e non del distinto contratto principale, all'entità della partecipazione, al capitale sociale, nonché alla qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
3.Si è costituita in grado di appello e per essa Controparte_1 [...] impugnando e contestando tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto Parte_4 dagli appellanti.
In particolare, in ordine alla questione della carenza di legittimazione attiva, l'appellata ha evidenziato come in primo grado gli opponenti non avessero rilevato alcuna carenza di titolarità della situazione giuridica sostanziale in capo alla Controparte_1 limitandosi ad osservare di non avere ricevuto la comunicazione della cessione e di non avere prestato il consenso alla cessione;
ha censurato, pertanto, la tesi avversa circa la possibilità di sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in ogni fase del giudizio, costituendo essa una mera difesa e dovendosi correlare la facoltà di modificare il thema decidendum con il sistema delle preclusioni processuali finalizzate ad impedire modifiche inammissibili della domanda.
Ha aggiunto che la carenza di contestazione circa la titolarità del credito in capo alla avrebbe determinato l'applicazione da parte del primo giudice dell'art. Controparte_1
115 c.p.c., non avendo i garanti mai chiesto l'accertamento della inesistenza o invalidità della cessione, con conseguente esonero della prova del fatto non contestato.
Pur ribadendo la correttezza della decisione impugnata, ha eccepito di aver depositato in appello tutta la documentazione ai fini della prova della titolarità del credito, potendo la pag. 18/38 carenza documentale a sostengo della legittimazione attiva essere emendata anche in appello non soggiacendo alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. e non avendo provveduto al deposito in primo grado di documenti a sostegno della legittimazione attiva di dal momento che la relativa eccezione era stata sollevata solo Controparte_1 con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.24.
Infondate, secondo la parte appellata, dovevano ritenersi anche le censure ipotizzanti false comunicazioni da parte della AN sia riguardo agli elementi essenziali del contratto di mutuo sia riguardo il reale valore del bene ipotecato posto a garanzia principale, avendo i garanti dichiarato all'interno del contratto di finanziamento di conoscere, per averne ricevuto copia, le condizioni economiche e il capitolato di patti e condizioni generali;
mentre, quanto al valore dell'immobile ipotecato, ha evidenziato che la AN non aveva mai indicato che la garanzia reale fosse abbondantemente idonea a coprire il mutuo, avendo la consapevolezza che il valore del cespite poteva subire variazioni nel tempo ed avendo previsto all'art. 5 del capitolato la possibilità per la AN di chiedere l'integrazione della garanzia ipotecaria o altra idonea garanzia proprio per effetto del deprezzamento del bene ipotecato;
e ciò a dimostrazione che gli appellanti erano a conoscenza della possibilità che l'immobile offerto in garanzia potesse subire delle modifiche di valore rispetto a quelle di mercato;
né il valore di realizzo all'interno della procedura esecutiva consentiva di ritenere integrata la fattispecie dell'errore rilevante ex art 1428 c.c., né i ribassi del cespite disposti negli avvisi di vendita potevano addebitarsi a condotte o fatti colposi della AN, la quale diligentemente aveva tentato di recuperare il credito con la procedura esecutiva, rivolgendosi ai garanti sollo successivamente stante la parziale incapienza del cespite ipotecato.
Infondate secondo l'appellata dovevano ritenersi anche le censure sull'impossibilità di surroga per i garanti ex art 1955 c.c. che gli stessi riconducevano alla condotta antigiuridica del creditore, laddove la aveva coltivato diligentemente le CP_3 azioni esecutive in danno del debitore principale tentando di soddisfare il proprio credito attraverso la vendita coattiva dell'immobile concesso in ipoteca, mentre proprio i garanti avevano tenuto una condotta contraria a correttezza e buona fede contrattuale, pag. 19/38 considerato che e , amministratore e soci della Parte_1 Parte_2
avevano la possibilità di controllare la stima del bene eseguita Controparte_2 dalla AN e conoscevano il valore del cespite, avendo la mutuataria presentato già nel
2006 un'offerta d'acquisto per € 57.000,00 al Comune di Palena;
inoltre, come fideiussori avrebbero dovuto informarsi sulle condizioni finanziarie della debitrice principale e sullo svolgimento del rapporto con la AN, come previsto all'art. 7 del
Capitolato; né infine la circostanza che il bene ipotecato fosse venduto al prezzo inferiore rispetto alla somma mutuata poteva comportare la liberazione dei fideiussori che avevano la possibilità di rivalersi sugli altri beni della società debitrice.
Ha ribadito che il superamento del limite di finanziabilità non era tale da determinare la nullità del contratto, essendo il limite di cui all'art. 38 TUB non un elemento essenziale del contenuto del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale.
La riqualificazione operata dal Tribunale della fideiussione de quo in contratto autonomo di garanzia, inoltre, era da ritenersi legittima secondo l'appellata, essendo l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata attività riservata al giudice di merito in base al principio iura novit curia, oltre che corretta nel merito.
Quanto all'eccezione di nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., l'appellata ha precisato innanzitutto che la norma in questione ha carattere generale e derogabile non essendo posta a presidio di un interesse di ordine pubblico, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità riportata, e quindi la decadenza del creditore sancito dall'art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, come nel caso di specie ove i garanti avevano approvato la deroga come indicato all'art.
3.3. del contratto di finanziamento, con conseguente possibilità di ritenere sufficiente, ad evitare la decadenza, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, tempestivamente formulata nel caso di specie.
Infine, quanto alla qualifica di consumatore dei garanti, l'appellata ha rammenta che tale qualificazione può essere riconosciuta solo ad una persona fisica che presta la garanzia ad un soggetto professionale per finalità non inerenti l'attività professionale, non dovendo sussistere collegamenti funzionali con la società garantita come nel caso in cui il garante ricopra la carica di amministratore o abbia un'importante partecipazione al pag. 20/38 suo capitale sociale: nel caso di specie il collegamento funzionale sarebbe rinvenibile nella circostanza che era l'amministratore della società mutuataria, Parte_1 mentre aveva ricoperto tale incarico fino al 2009 ed era stata socia Parte_2 unica dal 14.03.2006 .
4. Motivi della decisione.
4.1 Nell'affrontare preliminarmente la questione sollevata dagli appellanti circa l'affermata carenza di legittimazione attiva della quale mandataria Controparte_1 della e della possibilità di far valere tale eccezione in Parte_4 giudizio appare opportuno chiarire, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 15088/2025) come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie all'interveniente”, per cui nel caso di specie la legittimazione ad agire della risulta sussistente già solo in ragione della sua affermazione di essere Controparte_1 cessionaria da del credito oggetto di causa, attenendo invece la Controparte_7 titolarità del diritto, come ricorda la Suprema Corte, “… al merito della causa , alla fondatezza della domanda”, con la conseguenza che “ i due regimi giuridici sono conseguentemente diversi”.
Deve ritenersi, inoltre, continua la Cassazione, “consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. EL resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo”, avvertendo che “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al
pag. 21/38 merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” e che “ Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'uffici”.
Nella suddetta sentenza la Suprema Corte chiarisce anche che “ la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016, con richiami a Cass.,
SU, n. 11377 del 2015)” per cui la possibilità di valutare un contegno di non contestazione riferibile solo alla titolarità attiva o passiva del rapporto.
Ne consegue quindi la necessità per chi agisce in giudizio o vi resista nella qualità di successore a titolo universale o particolare di allegare non solo la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella posizione del proprio dante causa, ma di fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art 110 e 111 c.p.c. incombendo pertanto nel caso di specie ed in ossequio ai principi appena richiamati, sulla cessionaria , al fine di giustificare la pag. 22/38 propria legittimazione per essere subentrata alla cedente nella titolarità del credito oggetto di causa, non solo allegare ma anche dimostrare la relativa circostanza.
Come ben evidenziato da recente pronuncia di legittimità (Cass. sent. n. 10435 del
2025), la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, recante n. 2951 del 2016, “.. chiarisce che, se la difesa è articolata «in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto». La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”.
La parte che agisce in giudizio quale cessionaria del credito deve, dunque, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nelle posizione del proprio dante causa e fornire prova della titolarità del credito tramite opportune produzioni documentali;
a ciò si aggiunga che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio potendo all'uopo il giudice utilizzare come argomento di prova il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione verificata e non contesti la qualità di cessionaria della parte intervenuta, o imposti una difesa incompatibile con la mancanza di quella qualità in capo alla controparte.
Muovendo da queste corrette premesse, alle quali l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, si deve esaminare il caso concreto, tenendo presente che sono gli stessi opponenti, in sede di ricostruzione del fatto storico nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a dedurre che disponeva la cessione a Controparte_8
Società con socio unico la CA d'TA dei crediti in Controparte_9 sofferenza. La in data 15 giugno 2017 stipulava con la Controparte_9
pag. 23/38 un contratto per la cessione del credito massivo tra cui vi è anche CP_1 quello della nulla veniva comunicato di tale cessione ai garanti Controparte_2 fideiussori, né prestavano il loro consenso alla cessione del contratto di fideiussione e alla sostituzione del creditore” (pagg. 3 e 4 dell'atto introduttivo), cui fa seguito una articolazione dei motivi di opposizione al precetto che presuppongono l'implicito riconoscimento della intervenuta cessione e della conseguente titolarità del credito in capo alla parte opposta.
In ogni caso, a fronte della sollevata eccezione solo in sede di precisazione delle conclusioni, la parte appellata costituendosi nel giudizio di appello ha depositato tempestivamente tutta la documentazione afferente la prova della propria titolarità del credito, a partire della cessione del credito dalla ( posta in Amministrazione CP_3 straordinaria ex art 70 Dlgs 385/93 dal e dopo Controparte_10
l'avvio della risoluzione, veniva costituita nel 2015 la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti quale ente- ponte)) a REV Gestione Crediti ex artt 46 e 47 D.lgs 180/2015, prevista dalla
CA d'TA ( che con provvedimento n. 98863/2016 aveva disposto la cessione dei crediti in sofferenza della risultanti dalla situazione contabile , pubblicato in G.U CP_3
n. 64 del 17.03.2016, cui seguiva comunicazione inviata alla REV dell'elenco dei crediti ceduti e certificazione notarile in Notaio , attestante l'inclusione dei Persona_3 crediti vantati nei confronti di fra quelli ceduti alla REV Gestione Controparte_2 crediti); l'appellata ha depositato anche l'Avviso in G.U n. 73 del 22.06.2017 della cessione ex art 58 TUB intervenuta fra REV Gestione crediti e , nonché contratto CP_1 di cessione crediti REV-Purple e certificazione notarile del 27.11.24 attestante l'inclusione dei crediti nei confronti di nell'elenco dei crediti Controparte_2 oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, assolvendo in tal modo all'onere probatorio cui era tenuta, ripercorrendo e documentando tutte le cessioni intervenute relativamente al credito oggetto di causa, e nel rispetto dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di documenti utili a dimostrare la propria titolarità del credito, posta in contestazione in primo grado soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
4.2 Non condivisibile deve ritenersi il secondo motivo di appello (esaminato congiuntamente con il quarto, per ragioni di connessione appresso evidenziate), con il quale viene censurata la decisione impugnata per non avere dichiarato l'annullabilità del pag. 24/38 contratto di fideiussione posto in essere alla presenza di un vizio del consenso, quale l'errore, causato dalla mancata comunicazione di fatti fondamentali da parte dell'istituto di credito, che avrebbe agito in assenza di correttezza e buona fede, fornendo false informazioni riguardo alla garanzia ipotecaria prestata. In particolare, l'essenzialità dell'errore ex art 1428 c.c. deriverebbe dal fatto che la garanzia risultava viziata da una falsa comunicazione circa il reale valore del bene ipotecato, di gran lunga inferiore a quello per il quale era stata iscritta ipoteca, difetto questo ricadente sulla qualità dell'oggetto della garanzia principale.
Al riguardo va osservato che gli appellanti hanno sottoscritto il contratto di finanziamento e la fideiussione dichiarando ( art. 10.2 ) di conoscere e di approvare integralmente e senza riserva il contenuto di tutti gli allegati, comprese quindi le clausole relative all'ipoteca: dall'esame del testo negoziale non risulta l'indicazione del valore del bene ipotecato nei termini desumibili, secondo gli appellanti, dall'art. 9 del contratto, ossia che il finanziamento di € 180.000,00 fosse pari all'80% del valore dell'immobile, nel rispetto del limite di finanziabilità ex art 38 TUB. Va osservato in proposito da una parte che l'importo indicato nella nota di iscrizione ipotecaria non corrisponde necessariamente al valore commerciale dell'immobile dal momento che le banche “iscrivono di regola ipoteca per un valore superiore a quello del mutuo concesso al fine di assicurarsi di rientrare, in caso di attivazione della procedura esecutiva, anche delle spese sostenute” ( Cass. n. 18385/2020, parte motiva ), stabilendo la stessa disciplina del credito fondiario (art 40 TUB) che “Il credito della AN relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di queste clausole” ed essendo dunque la concessione dell'ipoteca per la somma prevista in contratto, comprensiva dell'importo del capitale mutuato, oltre interessi, rate insolute, interessi di mora previsti in contratto, quanto dovuto alla AN per le spese legali, premi per assicurazione per danni, rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, e quant'altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto stesso.
Pertanto, è evidente che non possa farsi riferimento all'iscrizione ipotecaria per risalire al valore del bene immobile offerto in garanzia. pag. 25/38 Va aggiunto, inoltre, che neanche il riferimento ai limiti di finanziabilità ex art 38 e seg.
TUB può essere dirimente e condurre, ove tale limite non sia rispettato (come secondo gli appellanti avvenuto nel caso di specie), alla nullità del contratto invocata dagli appellanti con il quarto motivo di gravame, avendo al riguardo la giurisprudenza di legittimità chiarito (SS.UU. n. 33719/2022, Cass.7949/2023) che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema ANrio nell'ambito della
c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della AN e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”: dunque in caso di superamento del limite dii finanziabilità è esclusa la nullità del contratto, potendo in astratto ricorrere tale conseguenza solo quando la violazione della norma imperativa ponga il contratto in contrasto con l'interesse specifico che la norma vuole tutelare, considerando che la declaratoria di nullità pregiudicherebbe da una parte la stabilità patrimoniale della AN
e il contenimento dei rischi nella concessione del credito ma anche l'interesse del cliente mutuatario, che non avrebbe accesso al finanziamento e, nel caso fosse già stato erogato, dovrebbe restituire immediatamente le somme prese in prestito;
si aggiunga che secondo le Sezioni Unite non è consentito al giudice procedere ad una diversa qualificazione del mutuo che abbia superato il limite di finanziabilità da fondiario ad ipotecario in quanto “: “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una AN garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente pag. 26/38 prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Incombeva in realtà sugli appellanti, opponenti in primo grado, ex art. 2697 co. 1 e 115
c.p.c., dimostrare che la valutazione attribuita all'immobile dalla AN che aveva iscritto ipoteca per € 360.000,00 fosse inattendibile o comunque eccessiva in rapporto al prezzo pattuito nel contratto di compravendita del cespite ipotecato ed acquistato dalla società debitrice proprio a garanzia del finanziamento oggetto di causa e dell'esistenza di un errore nella stipula della fideiussione e dell'essenzialità dello stesso, considerando che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29010/2018; Cass. n. 12622/2023
) “L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”.
EL resto dall'esame della documentazione versata dalle parti, non risulta una quantificazione del valore del bene ipotecato da parte della AN in € 360.000,00: nel contratto (art. 9) le parti hanno concordato la dazione dell'ipoteca a garanzia della restituzione del finanziamento e dei relativi costi e che l'ipoteca comprendeva e poteva garantire tali importi fino alla concorrenza della somma di € 360.000,00 senza che tale ultima indicazione potesse considerarsi corrispondente al valore del bene ipotecato come sopra specificato;
di conseguenza infondate risultano le doglianze degli appellanti che assumevano di aver fatto legittimo affidamento sul fatto che l'immobile concesso in ipoteca avesse un valore tale da soddisfare il credito della AN con il ricavato della vendita forzata dello stesso, in modo da salvaguardarli dall'escussione.
Si aggiunga che gli appellanti non hanno provato che se avessero conosciuto il reale valore del bene non avrebbero prestato la garanzia non potendo all'uopo, per le ragioni sopra illustrate, essere dirimente la circostanza dell'iscrizione dell'ipoteca fino alla pag. 27/38 concorrenza di € 360.000,00, mentre avrebbe potuto assumere valore probatorio rilevante, come correttamente indicato dal primo giudice, la dimostrazione dell'esistenza all'epoca dell'erogazione del mutuo di gravi difficoltà finanziarie della società debitrice, tali da fare ragionevolmente prevedere che la stessa non sarebbe stata in grado di pagare le rate del finanziamento, esponendo in tal modo i garanti al rischio di escussione (ed anzi la nelle premesse del contratto di mutuo dichiarava di aver CP_4 esaminato la documentazione esibita dalla ritenendo evidentemente Controparte_2 che la stessa presentasse l'affidabilità economica per la concessione del prestito): in assenza di prove al riguardo ed escludendosi pertanto la configurabilità dell'essenzialità dell'errore sul valore del bene ipotecato, ne consegue che gli appellanti avessero deciso di prestare garanzia facendo affidamento sulla capacità economica della società debitrice (come espressa nelle stesse premesse del contratto) e sulla circostanza che il finanziamento fosse garantito in parte anche dalla DI (che come è noto svolge l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003) di cui la era socia, come indicato nella premessa del contratto. Controparte_2
Inoltre non si può non tener conto dei rapporti che i garanti avevano con la società debitrice principale essendo all'epoca del finanziamento Parte_1 amministratore unico, e quindi a conoscenza del valore commerciale dell'immobile in questione (avendolo acquistato da terzi al prezzo di € 57.000,00 il 5 luglio 2011, ovvero nella stessa data in cui aveva stipulato unitamente agli altri due garanti il finanziamento nel quale il bene veniva concesso in ipoteca alla AN); quindi è evidente che conoscesse il reale valore dell'immobile, come può Parte_1 ragionevolmente ritenersi che ne fossero a conoscenza anche gli altri due garanti, essendo la convivente di e fino al 2009 amministratrice Parte_2 Parte_1 della società, ed inoltre potendosi apprezzare quale ulteriore elemento presuntivo la circostanza che l'acquisto del bene e la stipula del mutuo siano avvenuti nello stesso giorno e che quindi tutti i garanti fossero a conoscenza dell'intera operazione, ossia pag. 28/38 dell'acquisto (e quindi del prezzo) dell'immobile affinché fosse destinato a garanzia del mutuo stipulato nella medesima data.
4.3 Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'omessa considerazione da parte del primo giudice dell'impossibilita di surroga dei fideiussori, ex art 1955 c.c., nell'ipoteca e nei diritti della AN, da imputarsi a quest'ultima per non aver posto a garanzia del mutuo un bene di valore adeguato e tale da coprire il mancato rientro delle somme finanziate, oltre che del mancato avviso ai garanti, nelle more della vigenza del rapporto, dell'insolvenza della società debitrice e dell'esito dell'esecuzione forzata sul cespite ipotecato.
Sull'infondatezza della prima censura si è già dibattuto;
quanto all'obbligo informativo della AN sulla situazione di insolvenza della debitrice, la Corte osserva che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 4175/2020, Cass. 6685/2024) anche in ipotesi di mancanza di correttezza nel comportamento del creditore, “essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore. Pur sussistendo il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod.civ., la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art. 1949 cod.civ., o di regresso, ex art. 1950 cod.civ.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore"(Cass. 19/02/2020, n. 4175; cui adde, senza pretesa di esaustività, Cass. 05/12/2008, n. 28838; Cass. 20/09/2017, n. 21833;
Cass.16/06/2003, n. 9634); né il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, (Cass. n. 4175/2020) “ può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”.
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955, deve consistere, pertanto, in un fatto quanto meno colposo o comunque illecito (cfr. Cassazione n. 4175/2020; n.
pag. 29/38 21833/2017) che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita.
Nel caso di specie, nella condotta del creditore non si riscontrano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e insussistente tale tipo di pregiudizio, evidenziandosi al contrario come gli stessi appellanti in qualità di garanti e, quanto a Parte_1
CP_ socio e legale rappresentante della (mentre aveva ricoperto la medesima Parte_2 carica fino al 2009), fossero perfettamente al corrente della situazione economica del debitore e dell'aggravamento di tale situazione potendo, quindi, intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli sia a sé che alla società, proprio in forza dei diritti spettanti ai soci di una società di capitali tra cui vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (arg. ex art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (arg. ex art. 2424 c.c.) ( Cass. n. 8486/1995 e da ultimo Cass. n. 16822/24, che riconoscono la concreta possibilità da parte del socio “di conoscere con monitoraggio costante la situazione economica della società, da parte del socio, anche di minoranza, nell'esercizio delle prerogative che gli sono proprie quale componente dell'assemblea, a prescindere dal non essere egli anche amministratore, ad escludere
l'operatività della norma in esame e a superare il riferimento ai doveri di correttezza e buona fede che debbono comunque caratterizzare l'operato della AN creditrice”); nel caso di specie riguardo a amministratore e socio unico della Parte_1
un eventuale disinteresse sul punto non poteva giustificare Controparte_2
l'ignoranza delle condizioni economiche della società garantita e porre “un obbligo attivo di vigilanza e controllo “sostitutivo” in capo alla AN creditrice garantita”.
A ciò si aggiunga che gli appellanti con la sottoscrizione della fideiussione avevano assunto l'obbligo di tenersi “costantemente informati delle condizioni patrimoniali del debitore e dello stato di svolgimento dei suoi rapporti con la AN” (art.
7.7 Condizioni generali del contratto) per cui, considerando tale clausola, può ragionevolmente presumersi che i garanti fossero, o dovessero diligentemente tenersi, a conoscenza delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, ivi compreso l'eventuale peggioramento delle stesse in corso del rapporto. pag. 30/38 La CA del resto ha provveduto a comunicare la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine anche ai garanti, con racc.ta a .r del 2014, cui seguiva la notifica del precetto prodromico all'esecuzione forzata, rendendo in tal modo edotti anche gli appellanti delle azioni intraprese a seguito dell'insolvenza della debitrice.
Infine, non è stato provato da parte degli appellanti il pregiudizio giuridico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non essendo sufficiente la mera inazione e il solo pregiudizio economico, inferendosi dagli atti di causa che l'impossibilità per i garanti di surrogarsi nei diritti del creditore ex art 1955 c.c. era dipesa dalla sopravvenuta insolvenza della società debitrice che pertanto non aveva più provveduto al pagamento delle rate del finanziamento.
4.4 In ordine alla doglianza degli appellanti riguardo alla riqualificazione operata dal primo giudice della fideiussione in contratto autonomo di garanzia, va innanzitutto evidenziato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
12534/24) ““In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n.8645 del 09/04/2018 (Rv. 649502 - 01). Ed è stato anche scritto che ““La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o pag. 31/38 implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali
"causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.11289 del 10/05/2018 (Rv. 648503 -
01). Va ribadito che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice qualifichi giuridicamente la domanda in senso diverso da come la domanda è stata qualificata dalle parti”: pertanto la doglianza degli appellanti sul punto è infondata rientrando fra i poteri del giudice (cfr. anche Cass. n. 22708/24) quello di assegnare ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio e all'azione esercitata, una diversa qualificazione giuridica.
Nel merito gli appellanti contestano la riqualificazione della fideiussione de quo quale contratto autonomo di garanzia, ribadendo, nel sesto motivo di appello, l'eccezione di nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza.
Al riguardo appare opportuno esaminare la natura della garanzia rilasciata dagli appellanti, derivandone conseguenze diverse in ordine all'individuazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c. a seconda che trattasi di fideiussione, come sostenuto dai garanti, o di contratto autonomo di garanzia, secondo la qualificazione operata dal primo giudice.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che
““le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del
2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico
pag. 32/38 connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
Nel caso di specie esaminando il contratto di finanziamento ed in particolare l'art. 7 comma1 del Capitolato, emerge che “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, mentre all'art. 7.2 è prevista per i garanti l'espressa rinuncia all'osservanza dell'art. 1957 c.c., e all'art. 7.5 è previsto l'impegno per gli stessi “dietro semplice invito della anche in caso di opposizione della CP_4 parte finanziata, da effettuarsi con lettere raccomandata… a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute dalla parte finanziata”; risultando, quindi, pattiziamente escluso che il creditore provi il diritto all'escussione e prevedendosi che il garante provveda al pagamento immediatamente, quindi senza la possibilità di opporre eccezioni, e anche in caso di opposizione da parte della finanziata, senza cioè poter sindacare la debenza delle somme richieste dalla AN, appare evidente, come correttamente rilevato dal primo giudice, applicando i criteri distintivi indicati dalla pag. 33/38 giurisprudenza, che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia risultando reciso il vincolo di accessorietà che contraddistingue la fideiussione.
Ne deriva la legittimità della deroga pattizia al regime di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. ed in ogni caso che la forma dell'istanza di pagamento idonea ad interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, avendo chiarito la Suprema Corte (Cass. n. 31509/21) che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 del c.c, quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”.
Nel caso oggetto di causa, avendo la AN ha provveduto a comunicare, con raccomandata a.r. del 2 settembre 2014, sia alla debitrice principale che ai garanti, la decadenza dal beneficio del termine della società mutuataria e la richiesta di provvedere al pagamento di quanto dovuto per rate scadute e non pagate, interessi di mora, residuo debito e oneri accessori, deve ritenersi che l'istituto creditore abbia tempestivamente pag. 34/38 inviato richiesta stragiudiziale di pagamento nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (che trattandosi di mutuo non può coincidere, come sostenuto dagli appellanti, con la data in cui il debitore si è reso per la prima volta inadempiente nel pagamento della rata, nel caso di specie l'undicesima, con scadenza al
30.06.12, dal momento che nel mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, integrando il pagamento di ciascuna rata l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione e non un' autonoma e distinta obbligazione).
4.5 Quanto alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 3989/2025, ma già Cass. n.
28943/2017)” la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” non violando alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del garante del maggior rischio relativamente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Gli appellanti denunciano la vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. rivestendo i garanti la qualifica di consumatori.
Sul punto la Corte osserva che innanzitutto occorre valutare e verificare la riconoscibilità in capo ai fideiussori della qualità di consumatore in quanto tale accertamento costituisce il presupposto per l'applicazione della tutela consumeristica ai sensi e per gli effetti della
Direttiva 93/13/CEE e del Codice del Consumo, non senza evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. ord. 5868/23) ““Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_4 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_5 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale
pag. 35/38 attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”.
In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, precisa la Suprema Corte (Cass.
1666/20) “ requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.”
In linea generale, dunque, si considera consumatore qualsiasi persona fisica che agisce per fini estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare estranee alla sua attività professionale, ovvero il soggetto che
“negozia con il professionista al di fuori di una qualsiasi attività di impresa” (Cass. n.
4208/07).
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, nel caso di specie si deve escludere la qualifica di fideiussore in capo a in ragione del ruolo ricoperto nella Parte_1 società debitrice principale essendo dal 2009 socio unico e amministratore della
[...]
dovendosi pertanto ritenere che lo stesso abbia sottoscritto la garanzia CP_2 proprio nella qualità di socio per tutelare interessi connessi a quelli della società e che non abbia operato al di fuori dell'attività di impresa, con conseguente esclusione della qualità di consumatore e così della tutela consumeristica in relazione all'art. 1957 c.c.
pag. 36/38 Seguendo i predetti principi va riconosciuta al contrario la qualifica di consumatori in capo agli altri due garanti e , non essendo gli stessi soci Parte_2 Parte_3 della società debitrice all'epoca della sottoscrizione del contratto ed avendo prestato la garanzia per finalità estranee all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta come sopra precisato.
Deve osservarsi, tuttavia, che neppure in relazione agli stessi sia configurabile la vessatorietà della clausola ai sensi del Codice del Consumo, posto che vertendosi nella fattispecie in esame in ipotesi di contratto autonomo di garanzia la deroga all'art. 1957
c.c., come sopra evidenziato, è superflua in quanto conforme al tipo negoziale adottato, essendo eventualmente necessario un espresso richiamo pattizio all'art. 1957 c.c. ove le parti ne avessero voluto l'applicazione.
Infatti, come già statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima citate, “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda
l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
In ogni caso pare opportuno ribadire che anche ove applicabile quanto statuito dall'art
1957 c.c., che impone al creditore che intende esercitare le proprie pretese nei confronti del fideiussore l'obbligo entro sei mesi dalla scadenza di proporre prima le proprie istanze nei confronti del debitore principale, essendo il contratto in questione un contratto autonomo di garanzia, come sopra illustrato il termine decadenziale si considera rispettato con la diffida stragiudiziale non essendo necessario il ricorso ad azioni giudiziarie ( lo stesso principio affermato anche in ipotesi di fideiussione “ a semplice richiesta “ da ultimo Cass. 835/2025, essendo la decadenza evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento).
Nel caso di specie , va ribadito, la CA ha provveduto a inviare al debitore e ai garanti comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di pag. 37/38 pagamento in data 02.09.2014, rispettando dunque il disposto dell'art. 1957 c.c. essendo il rapporto contrattuale principale un mutuo e quindi coincidendo il momento della scadenza dell'obbligazione con la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e non come sostenuto dagli appellanti con la data della prima rata non pagata.
5. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado liquidate come da dispositivo ex D.m.
55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore da € 52.001 ad € 260.000,) con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria in quanto non svolta.
7. Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art 13 comma 1 quater D.P.R 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 506/2024 resa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Chieti, pubblicata in data 2.10.2024, nei confronti di CP_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria
[...] di così provvede: Parte_4
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi euro 9.991,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e ad IVA e Cap come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
RA LI RA EL Bono pag. 38/38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
RA EL Bono Presidente
RA LI Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1038/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, sostituta dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Ubaldo Cipollone appellanti
e
(c.f. ed iscrizione Registro delle Imprese di Treviso e Belluno n. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante e, per essa, in qualità di mandataria, P.IVA_1 in persona dell'Avv. Bruna Coletta, che Parte_4 la rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio in data Persona_1
21.10.2022 rep. 5488, racc. 4129; rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Maria Tenaglia appellata nonché (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 appellata-litisconsorte contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 506/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata in data 2 ottobre 2024 nel procedimento n. R.g. 1562/2022.
L'udienza dell'8 luglio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., è stata sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni della parte appellante: “Si redigono le presenti note di trattazione scritta, riportandosi ai propri atti difensivi ed alle eccezioni già sollevate al fine di precisare le proprie conclusioni, non senza impugnare tutte le avverse eccezioni, deduzioni e produzioni di cui si insiste per lo stralcio poiché depositate in sede di appello in violazione del regime delle preclusioni vigente.
Si rassegnano quindi le seguenti conclusioni:
1) In ogni caso, per tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto riformare la sentenza n.
506/2024 del 02.10.2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1562/2022, Tribunale Civile di
Chieti, nella persona del dott. Gianluca Falco e notificata il 24.10.2024 al capo F in quanto nulla, annullabile e illegittima per aver il giudice riqualificato la fideiussione prestata in un contratto autonomo di garanzia, in violazione degli articoli 102 e 112 cpc poiché è andato oltre la domanda e le eccezioni di parte convenuta e comunque per aver posto a fondamento della decisione un'eccezione asseritamente d'ufficio senza prima averla posta nel contraddittorio tra le parti;
2) per tutto quanto spiegato nel corpo dell'appello riformare la sentenza n. 506/2024 del 02.10.2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1562/2022, Tribunale Civile di Chieti, nella persona del dott. Gianluca
Falco, notificata il 24.10.2024 in tutti i capi della sentenza innanzi analizzati ed impugnati e quindi nella parte in cui rigettava l'opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione proposta dai signori , e Parte_1 Parte_3 Pt_2
pag. 2/38 , condannandoli alla refusione delle spese di lite in favore dell'odierna Parte_2 appellata liquidati nella somma di € 14.103,00, oltre oneri, spese di lite e accessori e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate dai ricorrenti in primo grado:
- Accertare e dichiarare unipersonale in qualità di mandataria della CP_1 carente di legittimazione attiva non avendo Parte_4 provato la cessione del credito nell'odierno giudizio da Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti spa a tale società, né la comunicazione di tale cessione ai fideiussori odierni appellanti;
- Nel merito in via principale:
a) accertare e dichiarare, per tutto quanto eccepito nei propri scritti difensivi e nell'odierno atto di appello, che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dalla il 05.07.2011 con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Controparte_2 spa per atto del notaio rep. 63954 Raccolta 31041 per la somma Persona_2 di €180.000,00 è nullo e/o annullabile per violazione di norme imperative e di conseguenza le fideiussioni rilasciate dagli odierni appellanti sono nulle, annullabili e comunque inefficaci garantendo un'obbligazione illecita e nulla;
b) accertare e dichiarare, per tutto quanto provato e motivato, che il contratto di fideiussione è stato sottoscritto sulla base di informazioni errate fornite dalla CP_3
ai fideiussori e per l'effetto dichiararlo nullo e/o annullabile;
[...]
c) accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra premesso e motivato, che la fideiussione si è estinta per fatto del creditore poiché la stima dell'immobile oggetto di ipoteca non consentiva agli odierni appellanti e la surroga in tale diritto del creditore.
d) accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra premesso e motivato, la nullità e/o annullabilità del contratto di fideiussione stante la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della Cassa di Risparmio di Chieti spa nella stipulazione del mutuo e del contratto di fideiussione da parte degli appellanti;
e) accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, la nullità della clausola
7.2 dell'allegato C al contratto n. 31041 che vessa i diritti dei fideiussori, di cui la signora ed già dichiarati consumatori dal Tribunale, Parte_2 Parte_3 per di più senza che la stessa sia stata richiamata ed approvata specificatamente, così per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione stante il superamento dei termini di cui pag. 3/38 all'art. 1957 C.C. pertanto la agisce senza alcun titolo valido ed CP_1 efficace.
- Nel merito in via subordinata: f) accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, la nullità della clausola 7.2 dell'allegato C al contratto n. 31041 poiché vessatoria nei confronti dei soggetti fideiussori che verranno riconosciuti come consumatori stante il mancato richiamo e la mancata approvazione specifica, così per
l'effetto dichiarare estinta la fideiussione stante il superamento dei termini di cui all'art. 1957 C.C. nei confronti degli stessi.
- In via ulteriormente subordinata g) accertare e dichiarare, per quanto esposto nel presente atto, la nullità della clausola 7.2 dell'allegato C al contratto n. 31041 poiché vessatoria nei confronti di ed , fideiussori stante la Parte_2 Parte_3 loro qualifica di consumatori ed il mancato richiamo e la mancata approvazione specifica di tale clausola, così per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione in ragione del superamento dei termini di cui all'art. 1957 C.C. nei confronti degli stessi.
Condannare in ogni caso la controparte alla refusione delle spese di lite, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore avv. Ubaldo
Cipollone.
C) Si reitera la richiesta istruttoria di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc avente ad oggetto:
1) Copia della perizia estimativa redatta dal perito nominato dalla Cassa di Risparmio di Chieti Spa prima della sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario di €180.000,00
e prima del rilascio del finanziamento per l'immobile sito nel Comune di Palena (CH), oggetto del contratto di finanziamento n. 037.620.8068943 fondiario Rep. 63954 racc.
31041 Notaio del 05.07.2011, con allegati A), B), C) e D) e Persona_2 relativa iscrizione ipotecaria, facendo presente che non è onere dei fideiussori procedere alla stima del bene ipotecario in un contratto di mutuo in cui la fa CP_4 espresso riferimento alla finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile, diversamente da quanto sostiene controparte”.
Conclusioni della parte appellata:
pag. 4/38 “In ossequio ai termini concessi dall'Ecc.ma Corte d'Appello, si dimettono le presenti note di precisazione delle conclusioni ex art. 352, I comma, n. 1, c.p.c. Co e, per essa, nel riportarsi a tutti Controparte_1 Parte_4
i propri scritti difensivi ed a quanto in essi eccepito, dedotto, prodotto e richiesto, precisa definitivamente le proprie conclusioni, di merito ed istruttorie, come in appresso:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, così pronunciarsi:
I) Nel merito, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare detta pronuncia, sentenza definitiva n. 506/2024 Tribunale di Chieti;
II) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Con riserva di depositare i propri scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 352, I comma, nn. 2 e 3, c.p.c.”.
Fatto e diritto
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 506/2024, pubblicata in data 2 ottobre 2024, il
Tribunale di Chieti rigettava l'opposizione a precetto con cui la e per Controparte_1 essa la aveva intimato alla in Parte_4 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore nonché al medesimo Parte_1 nella qualità di fideiussore, unitamente ad e Parte_1 Parte_2 [...]
di pagare la somma di € 211.428,85, oltre interessi maturandi dal 26.07.2022, Pt_3 quale debito residuo del mutuo fondiario concesso dalla Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti s.p.a. in data 5.07.2011 e in cui la società intimante era subentrata in forza della cessione del relativo credito.
Nella contumacia della gli opponenti Controparte_2 Parte_1 Parte_5
e venivano, inoltre, condannati in solido fra loro alla
[...] Parte_6 rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge.
pag. 5/38 1.2 Esponevano gli opponenti che la società aveva sottoscritto in Controparte_2 data 5 luglio 2011 con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 180.000,00, con atto in Notaio Persona_2
(rep. 63954, racc. 31041), con cui procedere all'acquisto di un locale
[...] artigianale, oltre che al fine di ottenere liquidità aziendale e che, a garanzia della restituzione della somma finanziata , del pagamento degli interessi ed accessori, la società mutuataria aveva costituito a favore della AN ipoteca iscritta nella
Conservatoria dei registri immobiliari di Chieti l'8 luglio 2011, per il doppio dell'importo ricevuto;
contestualmente gli opponenti, in data 5 luglio 2011, avevano sottoscritto un contratto di fideiussione fino a concorrenza dell'intero capitale e degli accessori.
Esponevano che la dopo aver corrisposto undici delle centottanta Controparte_2 rate previste, si era resa inadempiente già dal pagamento della rata scaduta il 30 giugno
2012, residuando così un capitale pari a euro 171.358,01, e che con comunicazione del
2.09.2014 la aveva costituito in mora la società finanziata ed i garanti, Controparte_3 invocando la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.
Sostenevano a fondamento della proposta opposizione “l'annullabilità e nullità della fideiussione” dagli stessi prestata “e/o la inoperatività della garanzia, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede” ad opera dell'istituto di credito mutuante, che aveva concesso il prestito iscrivendo ipoteca per un valore doppio su un immobile che successivamente era stato venduto all'asta per l'esigua somma di euro 11.000,00 circa, l'intervenuta estinzione della fideiussione, per fatto del creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1955 c.c., la intervenuta decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto non fatta valere nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., la cui deroga concordata nel contratto doveva ritenersi nulla e vessatoria. Sostenevano, in proposito, che essendo il debito insorto nel 2012, la prima messa in mora avvenuta nel febbraio
2014 e l'esercizio dell'azione giudiziale nei confronti del debitore in data 28 agosto
2015 risultavano avvenuti oltre il previsto termine.
pag. 6/38 1.3 Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni. Parte_4
Rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del precetto, la causa, istruita sulla base della documentazione acquisita in atti, veniva trattenuta in decisione all'udienza 13 maggio 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4 A) Il primo giudice innanzitutto affrontava l'eccezione degli opponenti di “difetto di legittimazione attiva” della rilevando che tale eccezione, da Controparte_1 qualificarsi più correttamente come di difetto di titolarità del credito dal lato attivo, era stata sollevata solo nelle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 maggio 2024 e che dunque doveva ritenersi tardiva.
Il Tribunale fondava tale conclusione sull'assunto che nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande ed ai motivi indicati nell'atto introduttivo;
nel caso di specie gli opponenti, nell'atto di opposizione a precetto, non avevano contestato la titolarità del credito oggetto di causa in capo alla precettante quale cessionaria, né avevano chiesto l'accertamento dell'inesistenza o della invalidità della cessione del credito. Risultava, anzi, in seno all'atto introduttivo l'espresso riconoscimento della qualità di cessionaria del credito in capo alla precettante, che doveva perciò ritenersi accertata in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale la non contestazione di una parte esonera l'altra dall'onere della prova del fatto non contestato, e del principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa essendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, va provata ed allegata dall'attore, eventualmente anche attraverso il comportamento processuale del convenuto qualora, come nel caso di specie, questi riconosca espressamente detta titolarità o svolga difese con la negazione di essa incompatibili.
Secondo il Tribunale, in ogni caso, l'argomentazione svolta dagli opponenti riguardo alla mancata comunicazione della cessione del credito e al difetto di accettazione doveva ritenersi infondata in quanto, trattandosi di cessione di crediti in blocco ex art 58
TUB e non risultando neppure contestata la pubblicizzazione della cessione attraverso la pag. 7/38 Gazzetta Ufficiale, alcun diritto avevano i debitori di ricevere comunicazioni individuali della cessione o di accettarla o meno.
B) Infondata e generica veniva ritenuta anche l'eccezione di inoperatività della garanzia per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, sollevata sul presupposto della mancata informazione circa le caratteristiche del contratto di mutuo, e ciò da un lato in quanto gli opponenti non avevano mai indicato quali caratteristiche diverse da quelle indicate nel mutuo non sarebbero state comunicate, e dall'altro in considerazione del fatto che i garanti avevano sottoscritto il contratto di mutuo e l'atto di fideiussione, con le relative condizioni, dichiarando di averne preso integrale visione, di approvare e ratificare il contenuto di tutti gli allegati e di tutta la documentazione.
C) Il primo giudice rigettava le eccezioni di annullabilità e nullità della fideiussione per errore dei contraenti, assumendo gli opponenti che la stima del bene concesso in ipoteca, effettuata dalla AN al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, fosse notevolmente sopravvalutata e quindi non corrispondente al reale valore del bene, in realtà irrisorio, come dimostrato dal prezzo base d'asta stimato dal CTU in euro
81.000,00 e dalla successiva aggiudicazione al prezzo di € 11.676,10 nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa sullo stesso, e che se fossero stati edotti dalla AN del reale valore dell'immobile oggetto di ipoteca non avrebbero prestato il loro consenso alla fideiussione.
Sul punto evidenziava che non era stata acquisita la prova, a carico degli opponenti, né dell'esistenza di un errore nella stipula della fideiussione né tantomeno dell'essenzialità dello stesso ex art. 1428 c.c.; osservava che la AN non aveva mai quantificato il valore dell'immobile concessole in ipoteca dalla società finanziaria nella somma di €
360.000,00, limitandosi le parti nel contratto di finanziamento a concordare da un lato la dazione di tale ipoteca a garanzia dell'importo del finanziamento e dei relativi costi e dall'altro che tale ipoteca comprendesse e garantisse tale importo fino alla concorrenza della predetta somma;
né la AN era obbligata ad accettare in ipoteca un immobile che avesse un valore pari ad € 360.000,00 rientrando nella sua insindacabile libertà di autodeterminazione negoziale decidere se e a quali condizioni concedere il finanziamento e quali garanzie pretendere per la restituzione del mutuo, decidendo di concederlo valutando le condizioni della società mutuataria come espresse dalla pag. 8/38 documentazione contabile, da cui era emersa una prognosi favorevole sull'affidabilità economica della società finanziata.
Di conseguenza, per il Tribunale non poteva ritenersi condivisibile quanto lamentato dagli opponenti e cioè che gli stessi avrebbero fatto legittimo affidamento sulla circostanza che l'immobile ipotecato avesse un valore commerciale di € 360.000,00 e che quindi in caso di insolvenza della società debitrice, la AN avrebbe potuto soddisfarsi integralmente con il ricavato della vendita forzata del predetto immobile, senza dover escutere la garanzia personale concessa dai fideiussori considerando anche che, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, l'errore nella valutazione economica del bene oggetto del contratto non determina l'annullamento del contratto attenendo alla sfera dei motivi e non incidendo sull'identità o qualità della cosa.
Inoltre il Tribunale rilevava che i garanti non avessero fornito la prova del fatto che se l'ipoteca fosse stata iscritta a garanzia di un importo minore di quello concordato e vicino al valore reale dell'immobile non avrebbero prestato la fideiussione, non avendo dimostrato che la società finanziata avesse già all'epoca gravi difficoltà finanziarie così evidenti da far prevedere, non solo ai garanti, che la debitrice principale non sarebbe stata in grado di restituire il prestito e che ciò li avrebbe esposti al rischio di escussione, né di aver accettato di prestare la garanzia nella convinzione che il debito sarebbe stato soddisfatto con la vendita all'asta del bene ipotecato, con la conseguenza che in difetto di prova di tali circostanze non poteva escludersi che i garanti avessero prestato la garanzia facendo affidamento sulla capacità economica della società di famiglia e sulla circostanza che il finanziamento fosse in parte assistito anche dalla garanzia prestata dalla DI, di cui la società era socia, escludendosi pertanto la ricorrenza dell'essenzialità dell'errore sul valore del bene ipotecato.
Aggiungeva il primo giudice, escludendo pertanto l'errore, che dalle risultanze processuali emergeva che all'epoca del finanziamento i garanti erano a conoscenza del valore commerciale del bene ipotecato avendo quale amministratore Parte_1 della debitrice acquistato in data 5 luglio 2011 detto cespite al Controparte_2 prezzo di € 57.000,00, stipulando in pari data insieme ai prossimi congiunti Parte_2
(convivente e fino al 2009 amministratrice dell'azienda di famiglia) e
[...] [...]
quali garanti, il contratto di finanziamento nell'ambito del quale l'immobile Pt_3
pag. 9/38 era concesso in ipoteca alla AN: smentendosi in tal modo l'assunto dei garanti (che avevano sostenuto di avere il convincimento che il valore dell'immobile ipotecato coprisse integralmente l'importo finanziato), anche per il diretto collegamento negoziale e temporale esistente fra l'acquisto del bene , la stipula del mutuo e della garanzia per cui in assenza di prove di segno contrario, è evidente secondo il Tribunale che tutti i garanti fossero a conoscenza dell'operazione di compravendita immobiliare e del prezzo pagato dalla società di famiglia per l'acquisto del bene da destinarsi all'ipoteca del finanziamento.
D) Il primo giudice riteneva infondata anche l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c.
(“Liberazione del fideiussore per fatto del creditore”), “La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”), sollevata dagli opponenti sul presupposto dell'omesso avviso da parte della AN, nelle more della vigenza del rapporto, dell'intervenuta insolvenza della società debitrice e dell'esito della vendita del bene ipotecato, e ciò innanzitutto in quanto i garanti nel sottoscrivere la fideiussione avevano assunto (all'art.
7.7 delle condizioni generali del contratto) l'obbligo di tenersi costantemente aggiornati delle condizioni patrimoniali del debitore e dell'andamento del rapporto.
Inoltre, secondo il Tribunale, assumeva rilievo la circostanza che Parte_1 fosse all'epoca amministratore della società debitrice e, quindi, di certo a conoscenza della situazione finanziaria della stessa e che anche gli altri due garanti ne fossero a conoscenza essendo prossimi congiunti dell'amministratore e la anche Parte_2 amministratrice della stessa società fino al 2009. Altri elementi che deponevano per il rigetto dell'eccezione venivano individuati nella circostanza che l'impossibilità dei garanti di surrogarsi al debitore era derivata dalla sopravvenuta insolvenza della società debitrice, e non dal fatto della AN creditrice che, anzi, ne aveva subito le conseguenze negative a seguito della mancata restituzione delle rate del mutuo;
evidenziava, inoltre, il Tribunale che la AN aveva comunicato la decadenza della mutuataria dal benefico del termine contestualmente anche ai garanti e che questi ultimi non avevano allegato e provato nulla riguardo alla possibilità, come sostenuto, di rinegoziare le condizioni pag. 10/38 contrattuali ( non del mutuo non essendone parti), né del fatto che avrebbero potuto recedere dai propri obblighi di garanzia;
né la sola omessa informazione dell'insolvenza da parte della AN avrebbe potuto determinare l'estinzione della garanzia.
E) Per il primo giudice l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art.38 d.lgs. n. 385 del 1993, sollevata nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., era da ritenersi superata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite (sent. n. 33719/22) che ha circoscritto l'incidenza sanzionatoria del superamento del limite al piano disciplinare nel rapporto fra istituto di credito e autorità di vigilanza.
F) Infondate secondo il Tribunale dovevano ritenersi anche le doglianze relative alla violazione dell'art. 1957 c.c. ed in forza delle quali gli opponenti avevano sostenuto l'inefficacia della clausola di cui all'art.
7.1 delle Condizioni generali del contratto di fideiussione, che esonerava la CA dall'osservanza dell'art. 1957 c.c., per mancanza di doppia sottoscrizione ex art 1341 c.c., e la nullità in quanto vessatoria anche in forza del Codice del Consumo con conseguente estinzione della garanzia avendo la creditrice agito esecutivamente solo il 26 agosto 2015, a fronte di un inadempimento della società debitrice maturato sin dal 31 luglio 2012, data di scadenza della 1° rata non pagata, e risultando inviata la raccomandata con richiesta di pagamento stragiudiziale in data 5 settembre 2014.
Il primo giudice innanzitutto precisava che la clausola di rinuncia alla decadenza ex art
1957 c.c. è valida, potendo tale disposizione essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti;
inoltre, non è richiesta la doppia sottoscrizione ex art. 1341 comma II c.c. non rientrando, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 co. 2 c.c. esige nel caso di predisposizione da parte di uno dei contraenti la specifica approvazione per iscritto ad opera degli altri.
Quanto alle censure circa la vessatorietà, e conseguente nullità, in relazione al Codice del Consumo il Tribunale con riguardo a escludeva l'invalidità della Parte_1 clausola de quo avendo questi, quale amministratore della società debitrice, prestato la garanzia non come consumatore;
quanto agli altri due garanti il Tribunale riteneva che dalla declaratoria di nullità ed inefficacia della clausola in esame non sarebbe potuta derivare l'estinzione della obbligazione di garanzia, come sostenuto dagli opponenti, pag. 11/38 dovendosi qualificare l'obbligazione assunta dagli stessi non come fideiussione, bensì come contratto autonomo di garanzia.
Dopo un ampio excursus giurisprudenziale in ordine alla distinzione fra contratto autonomo di garanzia e fideiussione, caratterizzandosi il primo per l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quello dell'ordinante , rilevava come nel caso di specie la garanzia rientrasse nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, prevedendosi l'obbligo dei garanti di pagare alla creditrice immediatamente, dietro semplice invito della AN a mezzo raccomandata, e anche in caso di opposizione della parte finanziata;
tale qualificazione del contratto derivava, dunque, dall'esclusione pattizia della necessità per il creditore di provare il diritto all'escussione, dalla previsione che il garante pagasse immediatamente (ossia senza possibilità anche temporale di opposizione delle eccezioni, mentre nella fideiussione l'accessorietà della garanzia postula che il garante abbia l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento ricevuta dal creditore, affinché il debitore possa opporsi al pagamento facendo valere eccezioni nei confronti del creditore), dalla previsione dell'obbligo per il garante di pagare immediatamente al creditore anche in caso di opposizione del debitore principale, ad ulteriore conferma dell'obbligo assunto dal garante di pagare a prima richiesta senza poter sindacare sulla debenza effettiva delle somme richieste.
Per il Tribunale dalla qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia derivava l'inapplicabilità ex lege, anche in ipotesi di nullità ed inefficacia della clausola derogativa del termine decadenziale, della disciplina codicistica ex art 1957 c.c. salva l'ipotesi, non presente nel caso di specie, di esplicita clausola negoziale che ne preveda l'applicazione.
L'estinzione della obbligazione di garanzia invocata dagli opponenti in forza della disciplina ex art 1957 c.c. doveva ritenersi, pertanto, infondata non trovando tale disciplina applicazione nel caso di contratto autonomo di garanzia;
in ogni caso, secondo il primo giudice, nessuna decadenza poteva essere invocata nel caso di specie in considerazione della tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento avanzata dalla creditrice anche nei confronti dei garanti, inviata con raccomandata del 2014 ( con contestuale dichiarazione di decadenza della debitrice dal termine di restituzione del pag. 12/38 mutuo), essendo sufficiente in caso di contratto autonomo di garanzia una richiesta stragiudiziale ai garanti nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale che nel caso de quo era maturata quando la AN aveva comunicato alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine e il conseguente obbligo di restituzione della provvista e degli ulteriori costi, con contestuale comunicazione anche ai garanti.
Le spese di lite erano liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza e poste in solido a carico degli opponenti.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Chieti hanno proposto appello
, e per i seguenti motivi. Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.1 “Carenza di legittimazione attiva della quale mandataria della CP_1 [...]
Tempestività dell'eccezione”. Parte_4
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice ritenuto proposta tardivamente, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la contestazione della titolarità attiva del diritto, e quindi inammissibile l'eccezione; inoltre il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto confermata dagli allora opponenti la sussistenza del contratto di cessione del credito derivante dalla fideiussione prestata a garanzia del mutuo della mentre, in realtà, nell'atto di citazione gli stessi si CP_3 erano limitati a riproporre quanto asserito dalla nel precetto, eccependo che CP_1 non era stata data notizia della cessione ai garanti e che quindi gli stessi non avrebbero mai potuto confermare la legittimazione attiva della controparte, non avendone contezza, e rimanendo onere del creditore provare di essere legittimato attivo del diritto di credito oggetto dell'atto di precetto opposto.
Evidenziano che la controparte non avrebbe depositato alcun documento atto a dimostrare la sussistenza del suo diritto ad agire esecutivamente per il recupero delle somme che la società debitrice ( doveva restituire alla Controparte_2 CP_3 non avrebbe provato la cessione del contratto di mutuo e della relativa fideiussione dalla crediti s.p.a alla , non essendo a tal fine sufficiente l'estratto CP_6 CP_1 dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
pag. 13/38 2.2 “Sull'istruzione del giudizio e la prova della mancanza di correttezza e buona fede nel contratto di fideiussione con conseguente annullabilità del contratto per errore”
Con questo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata per non avere dichiarato l'annullabilità del contratto di fideiussione poiché posto in essere alla presenza di un vizio del consenso, quale l'errore, causato dalla mancata comunicazione di fatti fondamentali da parte dell'istituto di credito, che avrebbe agito in assenza di correttezza e buona fede, fornendo false informazioni riguardo alla garanzia ipotecaria prestata. In particolare l'essenzialità dell'errore ex art 1428 c.c. deriverebbe dal fatto che la garanzia risultava viziata da una falsa comunicazione circa il reale valore del bene ipotecato, difetto questo ricadente sulla qualità dell'oggetto della garanzia principale;
inoltre, risultando documentalmente che gli appellanti avevano prestato il consenso “solo a maggior garanzia” rispetto all'ipoteca iscritta, il valore dell'immobile ipotecato andava ritenuto elemento determinante del consenso in quanto i fideiussori non avrebbero prestato la garanzia se avessero saputo che il valore del bene ipotecato non era pari all'80% del mutuo, come dichiarato dall'istituto concedente attraverso l'espresso richiamo dell'art. 38 Tub e successiva delibera CICR: in particolare, a fronte di un prestito di euro 180.000,00 e di un valore dell'immobile rivelatosi in occasione della vendita in sede esecutiva pari a euro 20.000,00, l'ipoteca era stata concessa a garanzia del credito fino all'importo di euro 360.000,00. Né i fideiussori potevano ritenersi a conoscenza del reale valore del compendio ipotecato, come apoditticamente sostenuto dal giudice di primo grado in difetto non solo di prova ma finanche di puntuali allegazioni della parte opposta: in proposito il Tribunale, accomunando la posizione dei tre garanti, aveva ritenuto che gli stessi ne conoscessero il valore in quanto era l'amministratore della Parte_1 Controparte_2 Parte_2
aveva ricoperto la stessa carica fino al 2009 e avendo lo stesso
[...] Parte_3 cognome di , doveva ritenersi parte dello stesso nucleo familiare. Pt_1
Ritenendo, dunque, che la AN avesse violato gli obblighi di correttezza e buona fede a cui doveva attenersi nei confronti dei garanti, fornendo informazioni agli stessi avulse dalla realtà, non rappresentando correttamente gli elementi costitutivi del contratto di mutuo ai fideiussori, non consentendo agli stessi di formare il proprio convincimento in maniera corretta, non risultando da nessun atto che gli appellanti fossero al corrente del pag. 14/38 reale valore del bene ipotecato, chiedono dichiararsi l'annullabilità del contratto di fideiussione poiché posto in essere alla presenza di un vizio del consenso in occasione della sottoscrizione del contratto
2.3 “Estinzione della fideiussione per fatto colposo del creditore che non permette la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Con questo motivo lamentano gli appellanti che il primo giudice, nel rigettare l'eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore, non avrebbe considerato le reali eccezioni sollevate dagli appellanti, non tenendo conto che gli stessi avevano sostenuto l'estinzione della fideiussione ex art 1955 c.c. per omesse informazioni da parte della AN circa il reale valore del bene e per la concessione di un mutuo oltre i limiti di finanziabilità, motivando il rigetto dell'eccezione ritenendo come l'insolvenza della non fosse addebitabile alla AN, senza spiegare Controparte_2 perché fosse stata iscritta ipoteca per € 360.000,00 su un bene che ne valeva €
20.000,00, a tutela di un mutuo ipotecario che poteva finanziare solo l'80% del valore del bene acquistato.
Sostengono che l'impossibilità di surroga dei fideiussori nell'ipoteca e nei diritti della AN era dipesa dal fatto che quest'ultima non aveva preteso a garanzia del mutuo un immobile di adeguato valore al fine di compensare un eventuale mancato pagamento delle somme mutuate, stimando impropriamente il cespite in euro € 360.000,00, per un valore pari al doppio rispetto del credito erogato.
Lamentano che la AN creditrice nel rispetto dell'obbligo di buona fede e delle norme
Tub, avrebbe dovuto informare i fideiussori, all'atto della stipulazione, del reale valore del bene su cui era iscritta ipoteca, anziché omettere di informare i fideiussori della rischiosità dell'assunzione della garanzia;
né la AN aveva provato di aver avvertito gli appellanti, nella vigenza del rapporto di finanziamento, dell'intervenuta insolvenza della società debitrice principale e dell'esito della vendita del bene ipotecato al fine di consentire ai garanti di procedere alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali o al recesso dal rapporto.
2.4 “Sull'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38 del D.lgs n. 385 del 1993”. pag. 15/38 Con questo motivo contestano la sentenza impugnata laddove aveva escluso la nullità del contratto di finanziamento per superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 385 del 1993 ritenendo che la pronuncia delle Sezioni Unite (n.
33719 del 16/11/2022), avesse acclarato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema ANrio nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della AN e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”, con la conseguenza di circoscrivere l'incidenza sanzionatoria del superamento del limite al piano disciplinare correlato al rapporto esclusivo fra istituto di credito e autorità di vigilanza
Sostengono, a confutazione delle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che la richiamata pronuncia aveva riguardato l'azione di nullità proposta dal debitore e non poteva ritenersi, invece, applicabile al fideiussore il quale “proprio sulla base del principio che egli si surroga all'istituto di credito a seguito dell'assolvimento del proprio debito, diviene egli stesso, almeno in via meramente analogica, parte del sistema di finanziamento”, divenendo portatore di un interesse assimilabile a quello della AN .
2.5 “Sull'erronea riqualificazione giuridica della fideiussione prestata dagli appellanti in contratto autonomo di garanzia neppure eccepita dalla controparte”.
Con tale motivo di gravame lamentano gli appellanti che il Tribunale di Chieti, nel riqualificare la fideiussione come contratto autonomo di garanzia, senza che la controparte avesse contestato alcunché al riguardo, avrebbe deciso ultra petita e ponendo a fondamento della decisione una circostanza che non era mai stata oggetto di contraddittorio tra le parti. pag. 16/38 In ogni caso, secondo gli appellanti nel caso di specie non poteva trattarsi di contratto autonomo di garanzia essendo la volontà negoziale quella di sottoscrivere all'interno del contratto di mutuo fondiario una fideiussione accessoria allo stesso, resa a maggior garanzia dell'adempimento del contratto principale, come previsto all'art. 10 del contratto di mutuo;
stante il carattere fungibile della prestazione debitoria i garanti erano, infatti, chiamati a sostituire la debitrice principale ( nel Controparte_2 pagamento del debito e non a garantire la AN dalla lesione economica conseguente al mancata restituzione delle somme mutuate, ed inoltre nello stesso contratto (art. 7 all.
C) era stata prevista l'eventuale riqualificazione giuridica della fideiussione in contratto autonomo di garanzia solo nell'ipotesi, non avvenuta nel caso de quo, in cui l' obbligazione principale fosse stata dichiarata invalida.
2.6 “Sulla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.”
Censurano la sentenza impugnata per non avere il primo giudice riconosciuto la vessatorietà della clausola che esclude il termine di decadenza ex art 1957 c.c. non rivestendo la qualifica di consumatore, essendo all'epoca Parte_1 amministratore della mentre per gli altri due garanti, pur essendo Controparte_2 consumatori, per averne comunque negato la necessità della doppia sottoscrizione ex art. 1341 co. II c.c., e, quanto alla invocata natura vessatoria, in quanto l'estinzione della obbligazione di garanzia, in forza della disciplina ex art. 1957 c.c., non trova comunque applicazione alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia.
Censurano, infine, la decisione laddove aveva ritenuto in ogni caso validamente e tempestivamente formulata da parte della creditrice richiesta stragiudiziale di pagamento anche nei confronti dei garanti, con lettera raccomandata del 2014, contenente la contestuale dichiarazione di decadenza della debitrice dal termine di restituzione del mutuo, e ciò in quanto secondo gli appellanti la si era Controparte_2 resa inadempiente già nel pagamento dell'undicesima rata di mutuo, con scadenza il
30.06.12, mentre la prima richiesta di pagamento stragiudiziale da parte della CP_3 era pervenuta con la raccomandata del 2 settembre 2014, ricevuta il 5 settembre 2014, e il primo atto giudiziario (titolo e precetto) era stato notificato in data 26 agosto 2015, quindi ben oltre il termine semestrale sia considerando la richiesta stragiudiziale che quella giudiziale. pag. 17/38 2.7 “ Sulla qualifica di consumatori e sull'esame d'ufficio di ogni invalidità contrattuale per abuso di posizione dominante”.
Con tale motivo di gravame chiedono gli appellanti la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto a la qualifica di Parte_1 consumatore.
Riportando la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea evidenziano come vi sia stata una modifica dell'orientamento precedente
(secondo il quale per determinare la qualità di consumatore occorreva rapportarsi alla natura dell'obbligazione garantita), dovendo valutarsi i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica nel caso di fideiussione stipulata da un socio in favore della società, dando rilievo alle parti del contratto stesso e non del distinto contratto principale, all'entità della partecipazione, al capitale sociale, nonché alla qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
3.Si è costituita in grado di appello e per essa Controparte_1 [...] impugnando e contestando tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto Parte_4 dagli appellanti.
In particolare, in ordine alla questione della carenza di legittimazione attiva, l'appellata ha evidenziato come in primo grado gli opponenti non avessero rilevato alcuna carenza di titolarità della situazione giuridica sostanziale in capo alla Controparte_1 limitandosi ad osservare di non avere ricevuto la comunicazione della cessione e di non avere prestato il consenso alla cessione;
ha censurato, pertanto, la tesi avversa circa la possibilità di sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in ogni fase del giudizio, costituendo essa una mera difesa e dovendosi correlare la facoltà di modificare il thema decidendum con il sistema delle preclusioni processuali finalizzate ad impedire modifiche inammissibili della domanda.
Ha aggiunto che la carenza di contestazione circa la titolarità del credito in capo alla avrebbe determinato l'applicazione da parte del primo giudice dell'art. Controparte_1
115 c.p.c., non avendo i garanti mai chiesto l'accertamento della inesistenza o invalidità della cessione, con conseguente esonero della prova del fatto non contestato.
Pur ribadendo la correttezza della decisione impugnata, ha eccepito di aver depositato in appello tutta la documentazione ai fini della prova della titolarità del credito, potendo la pag. 18/38 carenza documentale a sostengo della legittimazione attiva essere emendata anche in appello non soggiacendo alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. e non avendo provveduto al deposito in primo grado di documenti a sostegno della legittimazione attiva di dal momento che la relativa eccezione era stata sollevata solo Controparte_1 con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.24.
Infondate, secondo la parte appellata, dovevano ritenersi anche le censure ipotizzanti false comunicazioni da parte della AN sia riguardo agli elementi essenziali del contratto di mutuo sia riguardo il reale valore del bene ipotecato posto a garanzia principale, avendo i garanti dichiarato all'interno del contratto di finanziamento di conoscere, per averne ricevuto copia, le condizioni economiche e il capitolato di patti e condizioni generali;
mentre, quanto al valore dell'immobile ipotecato, ha evidenziato che la AN non aveva mai indicato che la garanzia reale fosse abbondantemente idonea a coprire il mutuo, avendo la consapevolezza che il valore del cespite poteva subire variazioni nel tempo ed avendo previsto all'art. 5 del capitolato la possibilità per la AN di chiedere l'integrazione della garanzia ipotecaria o altra idonea garanzia proprio per effetto del deprezzamento del bene ipotecato;
e ciò a dimostrazione che gli appellanti erano a conoscenza della possibilità che l'immobile offerto in garanzia potesse subire delle modifiche di valore rispetto a quelle di mercato;
né il valore di realizzo all'interno della procedura esecutiva consentiva di ritenere integrata la fattispecie dell'errore rilevante ex art 1428 c.c., né i ribassi del cespite disposti negli avvisi di vendita potevano addebitarsi a condotte o fatti colposi della AN, la quale diligentemente aveva tentato di recuperare il credito con la procedura esecutiva, rivolgendosi ai garanti sollo successivamente stante la parziale incapienza del cespite ipotecato.
Infondate secondo l'appellata dovevano ritenersi anche le censure sull'impossibilità di surroga per i garanti ex art 1955 c.c. che gli stessi riconducevano alla condotta antigiuridica del creditore, laddove la aveva coltivato diligentemente le CP_3 azioni esecutive in danno del debitore principale tentando di soddisfare il proprio credito attraverso la vendita coattiva dell'immobile concesso in ipoteca, mentre proprio i garanti avevano tenuto una condotta contraria a correttezza e buona fede contrattuale, pag. 19/38 considerato che e , amministratore e soci della Parte_1 Parte_2
avevano la possibilità di controllare la stima del bene eseguita Controparte_2 dalla AN e conoscevano il valore del cespite, avendo la mutuataria presentato già nel
2006 un'offerta d'acquisto per € 57.000,00 al Comune di Palena;
inoltre, come fideiussori avrebbero dovuto informarsi sulle condizioni finanziarie della debitrice principale e sullo svolgimento del rapporto con la AN, come previsto all'art. 7 del
Capitolato; né infine la circostanza che il bene ipotecato fosse venduto al prezzo inferiore rispetto alla somma mutuata poteva comportare la liberazione dei fideiussori che avevano la possibilità di rivalersi sugli altri beni della società debitrice.
Ha ribadito che il superamento del limite di finanziabilità non era tale da determinare la nullità del contratto, essendo il limite di cui all'art. 38 TUB non un elemento essenziale del contenuto del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale.
La riqualificazione operata dal Tribunale della fideiussione de quo in contratto autonomo di garanzia, inoltre, era da ritenersi legittima secondo l'appellata, essendo l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata attività riservata al giudice di merito in base al principio iura novit curia, oltre che corretta nel merito.
Quanto all'eccezione di nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., l'appellata ha precisato innanzitutto che la norma in questione ha carattere generale e derogabile non essendo posta a presidio di un interesse di ordine pubblico, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità riportata, e quindi la decadenza del creditore sancito dall'art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, come nel caso di specie ove i garanti avevano approvato la deroga come indicato all'art.
3.3. del contratto di finanziamento, con conseguente possibilità di ritenere sufficiente, ad evitare la decadenza, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, tempestivamente formulata nel caso di specie.
Infine, quanto alla qualifica di consumatore dei garanti, l'appellata ha rammenta che tale qualificazione può essere riconosciuta solo ad una persona fisica che presta la garanzia ad un soggetto professionale per finalità non inerenti l'attività professionale, non dovendo sussistere collegamenti funzionali con la società garantita come nel caso in cui il garante ricopra la carica di amministratore o abbia un'importante partecipazione al pag. 20/38 suo capitale sociale: nel caso di specie il collegamento funzionale sarebbe rinvenibile nella circostanza che era l'amministratore della società mutuataria, Parte_1 mentre aveva ricoperto tale incarico fino al 2009 ed era stata socia Parte_2 unica dal 14.03.2006 .
4. Motivi della decisione.
4.1 Nell'affrontare preliminarmente la questione sollevata dagli appellanti circa l'affermata carenza di legittimazione attiva della quale mandataria Controparte_1 della e della possibilità di far valere tale eccezione in Parte_4 giudizio appare opportuno chiarire, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte (da ultimo Cass. n. 15088/2025) come “una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie all'interveniente”, per cui nel caso di specie la legittimazione ad agire della risulta sussistente già solo in ragione della sua affermazione di essere Controparte_1 cessionaria da del credito oggetto di causa, attenendo invece la Controparte_7 titolarità del diritto, come ricorda la Suprema Corte, “… al merito della causa , alla fondatezza della domanda”, con la conseguenza che “ i due regimi giuridici sono conseguentemente diversi”.
Deve ritenersi, inoltre, continua la Cassazione, “consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. EL resto, non si pongono problemi probatori, perché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. È comprensibile, quindi, che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo”, avvertendo che “In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al
pag. 21/38 merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” e che “ Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'uffici”.
Nella suddetta sentenza la Suprema Corte chiarisce anche che “ la non contestazione può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., SU, n. 2951 del 2016, con richiami a Cass.,
SU, n. 11377 del 2015)” per cui la possibilità di valutare un contegno di non contestazione riferibile solo alla titolarità attiva o passiva del rapporto.
Ne consegue quindi la necessità per chi agisce in giudizio o vi resista nella qualità di successore a titolo universale o particolare di allegare non solo la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella posizione del proprio dante causa, ma di fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art 110 e 111 c.p.c. incombendo pertanto nel caso di specie ed in ossequio ai principi appena richiamati, sulla cessionaria , al fine di giustificare la pag. 22/38 propria legittimazione per essere subentrata alla cedente nella titolarità del credito oggetto di causa, non solo allegare ma anche dimostrare la relativa circostanza.
Come ben evidenziato da recente pronuncia di legittimità (Cass. sent. n. 10435 del
2025), la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, recante n. 2951 del 2016, “.. chiarisce che, se la difesa è articolata «in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto». La sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”.
La parte che agisce in giudizio quale cessionaria del credito deve, dunque, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nelle posizione del proprio dante causa e fornire prova della titolarità del credito tramite opportune produzioni documentali;
a ciò si aggiunga che la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio potendo all'uopo il giudice utilizzare come argomento di prova il comportamento tenuto dalle parti ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione verificata e non contesti la qualità di cessionaria della parte intervenuta, o imposti una difesa incompatibile con la mancanza di quella qualità in capo alla controparte.
Muovendo da queste corrette premesse, alle quali l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, si deve esaminare il caso concreto, tenendo presente che sono gli stessi opponenti, in sede di ricostruzione del fatto storico nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a dedurre che disponeva la cessione a Controparte_8
Società con socio unico la CA d'TA dei crediti in Controparte_9 sofferenza. La in data 15 giugno 2017 stipulava con la Controparte_9
pag. 23/38 un contratto per la cessione del credito massivo tra cui vi è anche CP_1 quello della nulla veniva comunicato di tale cessione ai garanti Controparte_2 fideiussori, né prestavano il loro consenso alla cessione del contratto di fideiussione e alla sostituzione del creditore” (pagg. 3 e 4 dell'atto introduttivo), cui fa seguito una articolazione dei motivi di opposizione al precetto che presuppongono l'implicito riconoscimento della intervenuta cessione e della conseguente titolarità del credito in capo alla parte opposta.
In ogni caso, a fronte della sollevata eccezione solo in sede di precisazione delle conclusioni, la parte appellata costituendosi nel giudizio di appello ha depositato tempestivamente tutta la documentazione afferente la prova della propria titolarità del credito, a partire della cessione del credito dalla ( posta in Amministrazione CP_3 straordinaria ex art 70 Dlgs 385/93 dal e dopo Controparte_10
l'avvio della risoluzione, veniva costituita nel 2015 la Nuova Cassa di Risparmio di Chieti quale ente- ponte)) a REV Gestione Crediti ex artt 46 e 47 D.lgs 180/2015, prevista dalla
CA d'TA ( che con provvedimento n. 98863/2016 aveva disposto la cessione dei crediti in sofferenza della risultanti dalla situazione contabile , pubblicato in G.U CP_3
n. 64 del 17.03.2016, cui seguiva comunicazione inviata alla REV dell'elenco dei crediti ceduti e certificazione notarile in Notaio , attestante l'inclusione dei Persona_3 crediti vantati nei confronti di fra quelli ceduti alla REV Gestione Controparte_2 crediti); l'appellata ha depositato anche l'Avviso in G.U n. 73 del 22.06.2017 della cessione ex art 58 TUB intervenuta fra REV Gestione crediti e , nonché contratto CP_1 di cessione crediti REV-Purple e certificazione notarile del 27.11.24 attestante l'inclusione dei crediti nei confronti di nell'elenco dei crediti Controparte_2 oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, assolvendo in tal modo all'onere probatorio cui era tenuta, ripercorrendo e documentando tutte le cessioni intervenute relativamente al credito oggetto di causa, e nel rispetto dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di documenti utili a dimostrare la propria titolarità del credito, posta in contestazione in primo grado soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni.
4.2 Non condivisibile deve ritenersi il secondo motivo di appello (esaminato congiuntamente con il quarto, per ragioni di connessione appresso evidenziate), con il quale viene censurata la decisione impugnata per non avere dichiarato l'annullabilità del pag. 24/38 contratto di fideiussione posto in essere alla presenza di un vizio del consenso, quale l'errore, causato dalla mancata comunicazione di fatti fondamentali da parte dell'istituto di credito, che avrebbe agito in assenza di correttezza e buona fede, fornendo false informazioni riguardo alla garanzia ipotecaria prestata. In particolare, l'essenzialità dell'errore ex art 1428 c.c. deriverebbe dal fatto che la garanzia risultava viziata da una falsa comunicazione circa il reale valore del bene ipotecato, di gran lunga inferiore a quello per il quale era stata iscritta ipoteca, difetto questo ricadente sulla qualità dell'oggetto della garanzia principale.
Al riguardo va osservato che gli appellanti hanno sottoscritto il contratto di finanziamento e la fideiussione dichiarando ( art. 10.2 ) di conoscere e di approvare integralmente e senza riserva il contenuto di tutti gli allegati, comprese quindi le clausole relative all'ipoteca: dall'esame del testo negoziale non risulta l'indicazione del valore del bene ipotecato nei termini desumibili, secondo gli appellanti, dall'art. 9 del contratto, ossia che il finanziamento di € 180.000,00 fosse pari all'80% del valore dell'immobile, nel rispetto del limite di finanziabilità ex art 38 TUB. Va osservato in proposito da una parte che l'importo indicato nella nota di iscrizione ipotecaria non corrisponde necessariamente al valore commerciale dell'immobile dal momento che le banche “iscrivono di regola ipoteca per un valore superiore a quello del mutuo concesso al fine di assicurarsi di rientrare, in caso di attivazione della procedura esecutiva, anche delle spese sostenute” ( Cass. n. 18385/2020, parte motiva ), stabilendo la stessa disciplina del credito fondiario (art 40 TUB) che “Il credito della AN relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di queste clausole” ed essendo dunque la concessione dell'ipoteca per la somma prevista in contratto, comprensiva dell'importo del capitale mutuato, oltre interessi, rate insolute, interessi di mora previsti in contratto, quanto dovuto alla AN per le spese legali, premi per assicurazione per danni, rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, e quant'altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto stesso.
Pertanto, è evidente che non possa farsi riferimento all'iscrizione ipotecaria per risalire al valore del bene immobile offerto in garanzia. pag. 25/38 Va aggiunto, inoltre, che neanche il riferimento ai limiti di finanziabilità ex art 38 e seg.
TUB può essere dirimente e condurre, ove tale limite non sia rispettato (come secondo gli appellanti avvenuto nel caso di specie), alla nullità del contratto invocata dagli appellanti con il quarto motivo di gravame, avendo al riguardo la giurisprudenza di legittimità chiarito (SS.UU. n. 33719/2022, Cass.7949/2023) che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema ANrio nell'ambito della
c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della AN e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”: dunque in caso di superamento del limite dii finanziabilità è esclusa la nullità del contratto, potendo in astratto ricorrere tale conseguenza solo quando la violazione della norma imperativa ponga il contratto in contrasto con l'interesse specifico che la norma vuole tutelare, considerando che la declaratoria di nullità pregiudicherebbe da una parte la stabilità patrimoniale della AN
e il contenimento dei rischi nella concessione del credito ma anche l'interesse del cliente mutuatario, che non avrebbe accesso al finanziamento e, nel caso fosse già stato erogato, dovrebbe restituire immediatamente le somme prese in prestito;
si aggiunga che secondo le Sezioni Unite non è consentito al giudice procedere ad una diversa qualificazione del mutuo che abbia superato il limite di finanziabilità da fondiario ad ipotecario in quanto “: “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una AN garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente pag. 26/38 prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Incombeva in realtà sugli appellanti, opponenti in primo grado, ex art. 2697 co. 1 e 115
c.p.c., dimostrare che la valutazione attribuita all'immobile dalla AN che aveva iscritto ipoteca per € 360.000,00 fosse inattendibile o comunque eccessiva in rapporto al prezzo pattuito nel contratto di compravendita del cespite ipotecato ed acquistato dalla società debitrice proprio a garanzia del finanziamento oggetto di causa e dell'esistenza di un errore nella stipula della fideiussione e dell'essenzialità dello stesso, considerando che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29010/2018; Cass. n. 12622/2023
) “L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare”.
EL resto dall'esame della documentazione versata dalle parti, non risulta una quantificazione del valore del bene ipotecato da parte della AN in € 360.000,00: nel contratto (art. 9) le parti hanno concordato la dazione dell'ipoteca a garanzia della restituzione del finanziamento e dei relativi costi e che l'ipoteca comprendeva e poteva garantire tali importi fino alla concorrenza della somma di € 360.000,00 senza che tale ultima indicazione potesse considerarsi corrispondente al valore del bene ipotecato come sopra specificato;
di conseguenza infondate risultano le doglianze degli appellanti che assumevano di aver fatto legittimo affidamento sul fatto che l'immobile concesso in ipoteca avesse un valore tale da soddisfare il credito della AN con il ricavato della vendita forzata dello stesso, in modo da salvaguardarli dall'escussione.
Si aggiunga che gli appellanti non hanno provato che se avessero conosciuto il reale valore del bene non avrebbero prestato la garanzia non potendo all'uopo, per le ragioni sopra illustrate, essere dirimente la circostanza dell'iscrizione dell'ipoteca fino alla pag. 27/38 concorrenza di € 360.000,00, mentre avrebbe potuto assumere valore probatorio rilevante, come correttamente indicato dal primo giudice, la dimostrazione dell'esistenza all'epoca dell'erogazione del mutuo di gravi difficoltà finanziarie della società debitrice, tali da fare ragionevolmente prevedere che la stessa non sarebbe stata in grado di pagare le rate del finanziamento, esponendo in tal modo i garanti al rischio di escussione (ed anzi la nelle premesse del contratto di mutuo dichiarava di aver CP_4 esaminato la documentazione esibita dalla ritenendo evidentemente Controparte_2 che la stessa presentasse l'affidabilità economica per la concessione del prestito): in assenza di prove al riguardo ed escludendosi pertanto la configurabilità dell'essenzialità dell'errore sul valore del bene ipotecato, ne consegue che gli appellanti avessero deciso di prestare garanzia facendo affidamento sulla capacità economica della società debitrice (come espressa nelle stesse premesse del contratto) e sulla circostanza che il finanziamento fosse garantito in parte anche dalla DI (che come è noto svolge l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003) di cui la era socia, come indicato nella premessa del contratto. Controparte_2
Inoltre non si può non tener conto dei rapporti che i garanti avevano con la società debitrice principale essendo all'epoca del finanziamento Parte_1 amministratore unico, e quindi a conoscenza del valore commerciale dell'immobile in questione (avendolo acquistato da terzi al prezzo di € 57.000,00 il 5 luglio 2011, ovvero nella stessa data in cui aveva stipulato unitamente agli altri due garanti il finanziamento nel quale il bene veniva concesso in ipoteca alla AN); quindi è evidente che conoscesse il reale valore dell'immobile, come può Parte_1 ragionevolmente ritenersi che ne fossero a conoscenza anche gli altri due garanti, essendo la convivente di e fino al 2009 amministratrice Parte_2 Parte_1 della società, ed inoltre potendosi apprezzare quale ulteriore elemento presuntivo la circostanza che l'acquisto del bene e la stipula del mutuo siano avvenuti nello stesso giorno e che quindi tutti i garanti fossero a conoscenza dell'intera operazione, ossia pag. 28/38 dell'acquisto (e quindi del prezzo) dell'immobile affinché fosse destinato a garanzia del mutuo stipulato nella medesima data.
4.3 Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'omessa considerazione da parte del primo giudice dell'impossibilita di surroga dei fideiussori, ex art 1955 c.c., nell'ipoteca e nei diritti della AN, da imputarsi a quest'ultima per non aver posto a garanzia del mutuo un bene di valore adeguato e tale da coprire il mancato rientro delle somme finanziate, oltre che del mancato avviso ai garanti, nelle more della vigenza del rapporto, dell'insolvenza della società debitrice e dell'esito dell'esecuzione forzata sul cespite ipotecato.
Sull'infondatezza della prima censura si è già dibattuto;
quanto all'obbligo informativo della AN sulla situazione di insolvenza della debitrice, la Corte osserva che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 4175/2020, Cass. 6685/2024) anche in ipotesi di mancanza di correttezza nel comportamento del creditore, “essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore. Pur sussistendo il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 cod.civ., la liberazione del debitore richiede la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione, ex art. 1949 cod.civ., o di regresso, ex art. 1950 cod.civ.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore"(Cass. 19/02/2020, n. 4175; cui adde, senza pretesa di esaustività, Cass. 05/12/2008, n. 28838; Cass. 20/09/2017, n. 21833;
Cass.16/06/2003, n. 9634); né il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, (Cass. n. 4175/2020) “ può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”.
Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955, deve consistere, pertanto, in un fatto quanto meno colposo o comunque illecito (cfr. Cassazione n. 4175/2020; n.
pag. 29/38 21833/2017) che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita.
Nel caso di specie, nella condotta del creditore non si riscontrano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e insussistente tale tipo di pregiudizio, evidenziandosi al contrario come gli stessi appellanti in qualità di garanti e, quanto a Parte_1
CP_ socio e legale rappresentante della (mentre aveva ricoperto la medesima Parte_2 carica fino al 2009), fossero perfettamente al corrente della situazione economica del debitore e dell'aggravamento di tale situazione potendo, quindi, intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli sia a sé che alla società, proprio in forza dei diritti spettanti ai soci di una società di capitali tra cui vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (arg. ex art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (arg. ex art. 2424 c.c.) ( Cass. n. 8486/1995 e da ultimo Cass. n. 16822/24, che riconoscono la concreta possibilità da parte del socio “di conoscere con monitoraggio costante la situazione economica della società, da parte del socio, anche di minoranza, nell'esercizio delle prerogative che gli sono proprie quale componente dell'assemblea, a prescindere dal non essere egli anche amministratore, ad escludere
l'operatività della norma in esame e a superare il riferimento ai doveri di correttezza e buona fede che debbono comunque caratterizzare l'operato della AN creditrice”); nel caso di specie riguardo a amministratore e socio unico della Parte_1
un eventuale disinteresse sul punto non poteva giustificare Controparte_2
l'ignoranza delle condizioni economiche della società garantita e porre “un obbligo attivo di vigilanza e controllo “sostitutivo” in capo alla AN creditrice garantita”.
A ciò si aggiunga che gli appellanti con la sottoscrizione della fideiussione avevano assunto l'obbligo di tenersi “costantemente informati delle condizioni patrimoniali del debitore e dello stato di svolgimento dei suoi rapporti con la AN” (art.
7.7 Condizioni generali del contratto) per cui, considerando tale clausola, può ragionevolmente presumersi che i garanti fossero, o dovessero diligentemente tenersi, a conoscenza delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, ivi compreso l'eventuale peggioramento delle stesse in corso del rapporto. pag. 30/38 La CA del resto ha provveduto a comunicare la decadenza della mutuataria dal beneficio del termine anche ai garanti, con racc.ta a .r del 2014, cui seguiva la notifica del precetto prodromico all'esecuzione forzata, rendendo in tal modo edotti anche gli appellanti delle azioni intraprese a seguito dell'insolvenza della debitrice.
Infine, non è stato provato da parte degli appellanti il pregiudizio giuridico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non essendo sufficiente la mera inazione e il solo pregiudizio economico, inferendosi dagli atti di causa che l'impossibilità per i garanti di surrogarsi nei diritti del creditore ex art 1955 c.c. era dipesa dalla sopravvenuta insolvenza della società debitrice che pertanto non aveva più provveduto al pagamento delle rate del finanziamento.
4.4 In ordine alla doglianza degli appellanti riguardo alla riqualificazione operata dal primo giudice della fideiussione in contratto autonomo di garanzia, va innanzitutto evidenziato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
12534/24) ““In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n.8645 del 09/04/2018 (Rv. 649502 - 01). Ed è stato anche scritto che ““La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il "petitum" che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o pag. 31/38 implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali
"causa petendi" dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.11289 del 10/05/2018 (Rv. 648503 -
01). Va ribadito che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice qualifichi giuridicamente la domanda in senso diverso da come la domanda è stata qualificata dalle parti”: pertanto la doglianza degli appellanti sul punto è infondata rientrando fra i poteri del giudice (cfr. anche Cass. n. 22708/24) quello di assegnare ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio e all'azione esercitata, una diversa qualificazione giuridica.
Nel merito gli appellanti contestano la riqualificazione della fideiussione de quo quale contratto autonomo di garanzia, ribadendo, nel sesto motivo di appello, l'eccezione di nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza.
Al riguardo appare opportuno esaminare la natura della garanzia rilasciata dagli appellanti, derivandone conseguenze diverse in ordine all'individuazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c. a seconda che trattasi di fideiussione, come sostenuto dai garanti, o di contratto autonomo di garanzia, secondo la qualificazione operata dal primo giudice.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass. n. 5478/2024), ha ribadito che
““le Sezioni Unite di questa Corte, già ormai da alcuni anni (cfr. sentenza n. 3947 del
2010), nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia ed i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: «Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico
pag. 32/38 connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
La distinzione si traduce generalmente nell'inserimento nel testo negoziale delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, in quanto l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto fra creditore e debitore principale
è l'aspetto che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà (rimanendo comunque sempre possibile l'exceptio doli), non essendo sufficiente invece la sola presenza della clausola “a prima richiesta” (Cass. SS.UU n. 3947/2010, confermata da successive pronunce), ma ben “può derivarsi, in difetto, anche dal tenore dell'accordo”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12152 del 14/06/2016).
Nel caso di specie esaminando il contratto di finanziamento ed in particolare l'art. 7 comma1 del Capitolato, emerge che “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, mentre all'art. 7.2 è prevista per i garanti l'espressa rinuncia all'osservanza dell'art. 1957 c.c., e all'art. 7.5 è previsto l'impegno per gli stessi “dietro semplice invito della anche in caso di opposizione della CP_4 parte finanziata, da effettuarsi con lettere raccomandata… a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute dalla parte finanziata”; risultando, quindi, pattiziamente escluso che il creditore provi il diritto all'escussione e prevedendosi che il garante provveda al pagamento immediatamente, quindi senza la possibilità di opporre eccezioni, e anche in caso di opposizione da parte della finanziata, senza cioè poter sindacare la debenza delle somme richieste dalla AN, appare evidente, come correttamente rilevato dal primo giudice, applicando i criteri distintivi indicati dalla pag. 33/38 giurisprudenza, che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia risultando reciso il vincolo di accessorietà che contraddistingue la fideiussione.
Ne deriva la legittimità della deroga pattizia al regime di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. ed in ogni caso che la forma dell'istanza di pagamento idonea ad interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, avendo chiarito la Suprema Corte (Cass. n. 31509/21) che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 del c.c, quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”.
Nel caso oggetto di causa, avendo la AN ha provveduto a comunicare, con raccomandata a.r. del 2 settembre 2014, sia alla debitrice principale che ai garanti, la decadenza dal beneficio del termine della società mutuataria e la richiesta di provvedere al pagamento di quanto dovuto per rate scadute e non pagate, interessi di mora, residuo debito e oneri accessori, deve ritenersi che l'istituto creditore abbia tempestivamente pag. 34/38 inviato richiesta stragiudiziale di pagamento nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (che trattandosi di mutuo non può coincidere, come sostenuto dagli appellanti, con la data in cui il debitore si è reso per la prima volta inadempiente nel pagamento della rata, nel caso di specie l'undicesima, con scadenza al
30.06.12, dal momento che nel mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, integrando il pagamento di ciascuna rata l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione e non un' autonoma e distinta obbligazione).
4.5 Quanto alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. la Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 3989/2025, ma già Cass. n.
28943/2017)” la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” non violando alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del garante del maggior rischio relativamente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Gli appellanti denunciano la vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. rivestendo i garanti la qualifica di consumatori.
Sul punto la Corte osserva che innanzitutto occorre valutare e verificare la riconoscibilità in capo ai fideiussori della qualità di consumatore in quanto tale accertamento costituisce il presupposto per l'applicazione della tutela consumeristica ai sensi e per gli effetti della
Direttiva 93/13/CEE e del Codice del Consumo, non senza evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. ord. 5868/23) ““Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_4 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_5 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale
pag. 35/38 attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”.
In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, precisa la Suprema Corte (Cass.
1666/20) “ requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.”
In linea generale, dunque, si considera consumatore qualsiasi persona fisica che agisce per fini estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare estranee alla sua attività professionale, ovvero il soggetto che
“negozia con il professionista al di fuori di una qualsiasi attività di impresa” (Cass. n.
4208/07).
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, nel caso di specie si deve escludere la qualifica di fideiussore in capo a in ragione del ruolo ricoperto nella Parte_1 società debitrice principale essendo dal 2009 socio unico e amministratore della
[...]
dovendosi pertanto ritenere che lo stesso abbia sottoscritto la garanzia CP_2 proprio nella qualità di socio per tutelare interessi connessi a quelli della società e che non abbia operato al di fuori dell'attività di impresa, con conseguente esclusione della qualità di consumatore e così della tutela consumeristica in relazione all'art. 1957 c.c.
pag. 36/38 Seguendo i predetti principi va riconosciuta al contrario la qualifica di consumatori in capo agli altri due garanti e , non essendo gli stessi soci Parte_2 Parte_3 della società debitrice all'epoca della sottoscrizione del contratto ed avendo prestato la garanzia per finalità estranee all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta come sopra precisato.
Deve osservarsi, tuttavia, che neppure in relazione agli stessi sia configurabile la vessatorietà della clausola ai sensi del Codice del Consumo, posto che vertendosi nella fattispecie in esame in ipotesi di contratto autonomo di garanzia la deroga all'art. 1957
c.c., come sopra evidenziato, è superflua in quanto conforme al tipo negoziale adottato, essendo eventualmente necessario un espresso richiamo pattizio all'art. 1957 c.c. ove le parti ne avessero voluto l'applicazione.
Infatti, come già statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima citate, “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda
l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010).
In ogni caso pare opportuno ribadire che anche ove applicabile quanto statuito dall'art
1957 c.c., che impone al creditore che intende esercitare le proprie pretese nei confronti del fideiussore l'obbligo entro sei mesi dalla scadenza di proporre prima le proprie istanze nei confronti del debitore principale, essendo il contratto in questione un contratto autonomo di garanzia, come sopra illustrato il termine decadenziale si considera rispettato con la diffida stragiudiziale non essendo necessario il ricorso ad azioni giudiziarie ( lo stesso principio affermato anche in ipotesi di fideiussione “ a semplice richiesta “ da ultimo Cass. 835/2025, essendo la decadenza evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento).
Nel caso di specie , va ribadito, la CA ha provveduto a inviare al debitore e ai garanti comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e contestuale richiesta di pag. 37/38 pagamento in data 02.09.2014, rispettando dunque il disposto dell'art. 1957 c.c. essendo il rapporto contrattuale principale un mutuo e quindi coincidendo il momento della scadenza dell'obbligazione con la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e non come sostenuto dagli appellanti con la data della prima rata non pagata.
5. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione.
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado liquidate come da dispositivo ex D.m.
55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore da € 52.001 ad € 260.000,) con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria in quanto non svolta.
7. Sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art 13 comma 1 quater D.P.R 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 506/2024 resa dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Chieti, pubblicata in data 2.10.2024, nei confronti di CP_11
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria
[...] di così provvede: Parte_4
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi euro 9.991,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e ad IVA e Cap come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Consigliere rel. est. Presidente
RA LI RA EL Bono pag. 38/38