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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7575 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7098/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7098 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.06.2025 e vertente
T R A
.MO. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con sede legale in Roma (RM), Viale delle Milizie n. 12-14, in P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante prof. Parte_3 rappresentata e difesa dagli Avv. Gianpiero Succi, Lucia Radicioni e Alessandro
Salustri
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
E
r.g. n. 7098/2021 1 (C.F. ), con sede legale in Mogliano Controparte_2 P.IVA_3
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 4, in persona del procuratore speciale Avv.
giusta procura per atto del Notaio di Trieste del 9 Controparte_3 Persona_1
giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Carlo Felice Giampaolino
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma – Sez. civ. XVI (Pres. Giuseppe Di Salvo-Giud. Rel. Aldo Ruggiero-Giud.
Flora Mazzaro) – n. 7328/2021, pubblicata in data 28 aprile 2021 nel procedimento
R.G. n. 41477/2014, cui è riunito il procedimento R.G. 72684/2014, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello contenuti nell'atto di citazione in appello datato
29.11.2021, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista, nonché ove ritenuto previa disposizione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore venale delle opere in concreto eseguite da .Mo. alla data di risoluzione del contratto Parte_1
(v. atto di citazione in appello, par. 52.(b) e istanza istruttoria sub 4.(a)) e di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'importo dovuto a .Mo. a titolo di riserve Parte_1
(v. v. atto di citazione in appello, par. 60 e istanza istruttoria sub 4.(b)):
- condannare a corrispondere a .Mo. a titolo di riserve, l'importo di CP_1 Parte_1
Euro 17.352.877,83 ovvero il diverso maggiore o minore importo accertato in sede di giudizio, oltre interessi, anche moratori, rivalutazione e maggior danno, con ogni conseguente pronuncia, anche di accertamento e di condanna;
- in subordine, condannare a corrispondere a .Mo. il valore delle opere CP_1 Parte_1
eseguite fino alla risoluzione del contratto di appalto disposta dall' con CP_1
provvedimento in data 13 ottobre 2014, determinate come in narrativa;
- rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di .Mo. in quanto CP_1 Parte_1
inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, mandando in ogni caso
.Mo. assolta da ogni avversaria pretesa;
Parte_1
r.g. n. 7098/2021 2 - rigettare la domanda subordinata proposta da nei confronti di CP_2
.Mo. in quanto infondata;
Parte_1
- in ogni caso riformare il capo della sentenza del Tribunale di Roma n. 7328/2021 che ha condannato .Mo. al pagamento delle spese di lite ad ed ha posto a Parte_1 CP_1
carico della stessa le spese di TU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi degli accessori di legge, di entrambi
i gradi del giudizio”.
Per l'appellata CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare il gravame con condanna di parte appellante alle spese del giudizio”.
Per l'appellata – appellante incidentale : Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. In via principale:
- accogliere l'impugnazione di e per l'effetto riformare la sentenza CP_4
impugnata, accertando e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per inadempimento di ed accertando e dichiarando la illegittimità e/o la CP_1
improduttività di effetti della risoluzione del contratto di appalto, effettuata da in data 13 ottobre 2014; CP_1
- accogliere l'impugnazione incidentale di in parte qua e per l'effetto Controparte_2
riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando l'insussistenza in capo ad di alcun diritto di escutere la cauzione definitiva rilasciata da CP_1 Controparte_2
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ai sensi del contratto di appalto;
CP_4
2. In via subordinata (al rigetto di una od entrambe le domande principali):
- accogliere l'impugnazione incidentale di in parte qua e per l'effetto Controparte_2
riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando il diritto di CP_2
, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato alla Polizza per Condizioni Particolari,
[...]
dell'Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione e dell'art. 1953 cod. civ., di ottenere la liberazione dall'obbligo di garanzia o, in mancanza, il versamento, da parte di
della somma di Euro 1.799.825,60 e quindi condannare a CP_4 CP_4
r.g. n. 7098/2021 3 procurare a la liberazione dall'obbligo di garanzia o ad effettuare il Controparte_2
versamento indicato.
Con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario delle spese generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La .MO. Parte_1 Parte_4
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'
[...] [...]
per domandare l'accertamento dei fatti ostativi al completamento dei CP_1
lavori appaltati, aventi ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento della Sez. B del
C.d.S. della S.S. 96 ES (segnatamente, del tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di Toritto), e della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, con condanna di quest'ultima al pagamento delle somme dovute. Nel corso del giudizio CP_1
comunicava che intendeva avvalersi della procedura di risoluzione del contratto in danno ai sensi dell'art. 136 D.L.vo 163/2006, applicabile ratione temporis, e poi dichiarava unilateralmente risolto il contratto, pendente l'accertamento tecnico preventivo richiesto da parte attrice e disposto dal giudice designato.
Con successivo atto di citazione conveniva quindi nuovamente CP_4
in giudizio chiedendo, ferme restando le domande proposte nel primo CP_1
giudizio, di accertare l'illegittimità e l'improduttività degli effetti della risoluzione del contratto effettuata da ex art. 136 Codice Appalti, CP_1
l'inesistenza del diritto di di escutere la garanzia prestata da CP_1 [...]
e la condanna dell'appaltante al pagamento delle somme dovute. In CP_2
questo giudizio si costituiva che in via principale aderiva Controparte_2
alle domande di e, in subordine, chiedeva di ottenere la liberazione CP_4
o il versamento da parte di delle somme che sarebbe stata CP_4
condannata a pagare ad e, in ulteriore subordine, l'accertamento del CP_1
r.g. n. 7098/2021 4 proprio diritto di rivalsa, risarcimento e regresso nei confronti dell'impresa appaltatrice.
2. I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 7328/2021, pubblicata il
28.04.2021, il Tribunale adito, esperita TU, respingeva le domande di e di , condannando l'attrice a rifondere le spese CP_4 Controparte_2
processuali sostenute da e le spese di TU e compensando invece le CP_1
spese tra l'attrice e . Controparte_2
Ad avviso del Tribunale: premesso che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo o per il risarcimento del danno da inadempimento ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto l'obbligazione a suo carico e di avere eseguito l'opera in conformità al contratto e alle regole dell'arte, dalla TU espletata sono emersi, oltre ad un andamento anomalo dei lavori, un'inosservanza agli ordini di servizio e una serie di inadempimenti e ritardi che hanno dato luogo ad una parziale realizzazione delle opere in misura di poco superiore al 50%, nonostante la scadenza di tutti i termini concessi, comprese le proroghe;
gli impedimenti insorti in corso d'opera non erano tali da impedirne totalmente l'esecuzione o il progresso e da giustificare l'arresto dei lavori;
gli inadempimenti dell'appaltatrice erano più gravi e rilevanti di quelli della stazione appaltante, limitati alla prima fase dell'esecuzione e comunque risolti;
era dunque legittima ai sensi dell'art. 136
Codice Appalti la risoluzione del contratto deliberata da per il CP_1
negligente ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, che prescinde dall'entità dei lavori realizzati, come dimostra il combinato disposto della richiamata norma con l'art. 117 comma 4 DPR n. 554/1999 (poi sostituito dall'art. 145 DPR n. 207/2010); la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, tutte le volte che si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come accade nella risoluzione per inadempimento, le pretese scaturenti dall'inadempimento della committente non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.; l'accertata legittimità della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da , alla quale però dovrebbe essere CP_4
r.g. n. 7098/2021 5 riconosciuto il valore delle opere eseguite prima della risoluzione, calcolate sulla base dei corrispettivi pattuiti;
senonché, la TU espletata non ha potuto accertare l'effettiva esecuzione di eventuali opere, in quanto l'ipotesi proposta si fondava sui dati della Commissione di lavoro deputata alla formulazione di una proposta di accordo bonario e non su un reale riscontro nell'ambito della produzione documentale delle parti relative al rapporto intercorso;
anche le domande riconvenzionali avanzate da vanno respinte, non Controparte_2
essendo stata proposta alcuna domanda di pagamento da parte di né CP_1
essendo state corrisposte somme a quest'ultima.
3. Avverso l'indicata sentenza ha tempestivamente interposto appello la
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha CP_4
articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza per non aver pronunciato sulla domanda di risoluzione per inadempimento della committente da essa previamente presentata e per avere ritenuto prevalenti i propri inadempimenti rispetto agli inadempimenti di (negligente CP_1
predisposizione della documentazione progettuale e contrattuale, mancata garanzia della piena disponibilità delle aree interessate dai lavori, mancata rimozione delle interferenze tecnologiche, inadeguata remunerazione delle opere eseguite e mancato riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti), che erano cronologicamente antecedenti ed a fronte dei quali non ha CP_4
immotivatamente abbandonato il cantiere ma si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 1460 c.c.
Con il secondo motivo censura la sentenza per non avere CP_4
riconosciuto il proprio credito restitutorio, nonostante la risoluzione del contratto deliberata da non si sottragga alla regola dettata dall'art. 1458 CP_1
c.c. e alla piena retroattività di tutti gli effetti anche in ordine alle prestazioni già eseguite, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di corrisponderle il valore venale dell'opus, pari al corrispettivo pattuito aumentato della percentuale oggetto del ribasso di gara risultante dal contratto. Ad avviso dell'appellante, la sentenza è errata e contraddittoria laddove da un lato ha evidenziato che i lavori erano stati realizzati per oltre il 50% (invero, secondo la
TU, la percentuale di completamento era del 63%) e dall'altro non ha r.g. n. 7098/2021 6 riconosciuto alcunché all'appaltatrice, facendo riferimento al requisito del riconoscimento dell'opus da parte della stazione appaltante, non previsto dal
Codice degli Appalti, e alla proposta di accordo bonario formulata ai sensi dell'art. 140 Codice Appalti dalla Commissione esaminatrice, che comunque aveva condotto un'istruttoria analitica e completa sulla base della documentazione dell'appalto.
Con il terzo motivo l'appellante si duole infine del fatto che la sentenza di primo grado ha attribuito natura risarcitoria a tutte le riserve iscritte, alcune delle quali invero attenevano alla rideterminazione del compenso dovuto in ragione della mancata contabilizzazione di lavorazioni ordinate e non previste e del mancato allibramento dei prezzi per alcune lavorazioni eseguite, e non ha riconosciuto alcuna rilevanza alle riserve iscritte, nonostante il diverso apprezzamento operato dalla TU dal quale il Tribunale si era discostato.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato all' ed a CP_1 Controparte_2
che si sono costituite rispettivamente in data 09.05.2022 e in data
[...]
03.05.2022.
4. ha richiesto il rigetto dell'appello, non prendendo tuttavia CP_1
posizione sui motivi di appello di controparte ma limitandosi a riprodurre nella propria comparsa il contenuto della memoria di costituzione del giudizio di primo grado.
5. si è invece associata all'appello principale di ed Controparte_2 CP_4
ha proposto appello incidentale, contestando la sentenza nella parte in cui:
- ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di di escutere la garanzia fideiussoria per la compiuta CP_1
scadenza della polizza, che era stata emessa con scadenza fissa al
31.12.2011, sicché la comunicazione della stazione appaltante per l'escussione della garanzia inviata il 31.10.2014 era chiaramente tardiva;
- ha rigettato la domanda di rilievo formulata ai sensi dell'art. 1953 c.c. e dell'art. 12 della Polizza subordinatamente al rigetto delle domande avanzate da nei confronti di nonostante fosse CP_4 CP_1
documentata la richiesta di escussione della polizza da parte della committente e fosse riconosciuto contrattualmente il proprio diritto di r.g. n. 7098/2021 7 pretendere da il rilievo per liberazione o alternativamente per CP_4
cauzione anche in presenza di un inadempimento dell'appaltatrice.
6. Il primo motivo dell'appello principale non è fondato.
A fronte, infatti, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dall'appaltatore e della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore disposta in corso di causa dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 D.L.vo n. 163/2006, il tribunale ha correttamente focalizzato la sua attenzione sull'accertamento, pure richiesto dall'appaltatrice, della legittimità della risoluzione deliberata da La giurisprudenza di CP_1
legittimità ha ormai da decenni puntualizzato che tale accertamento è necessariamente prodromico alla delibazione della domanda di risoluzione previamente proposta dall'appaltatore. E' opportuno rilevare che la risoluzione disposta dalla stazione appaltante, che non ha natura strettamente provvedimentale ma che più propriamente costituisce espressione di un potere di autotutela privatistica riconosciuto alla parte pubblica committente a tutela dell'interesse pubblico alla sollecita esecuzione dell'opera oggetto del contratto, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. (così, tra le altre, Cass. n.
1217/2000, Cass. n. 21882/2015, Cass. n. 23323/2018).
Non può dunque imputarsi al Giudice di prime cure di avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione avanzata dall'appaltatore, posto che l'esame di detta domanda era necessariamente posposto alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di legittimità della deliberata risoluzione del contratto ad opera di parte committente. Verifica che si è conclusa nel senso di ritenere “gli inadempimenti dell'impresa appaltatrice (che ha sostanzialmente ed immotivatamente abbandonato il cantiere non procedendo con le lavorazioni) … più gravi e prevalenti rispetto a quelli della Stazione appaltante (peraltro limitati alla prima fase dell'esecuzione dell'appalto e comunque risolti)” (v. pag. 16 sentenza).
Le censure dell'appellante non attingono i plurimi inadempimenti nei quali sarebbe incorsa, descritti dal Giudice di prime cure con puntualità e dovizia di particolari alle pagg. 11 – 16 della sentenza, ma l'esito del giudizio comparativo con le carenze e gli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante.
r.g. n. 7098/2021 8 7. Occorre necessariamente prendere le mosse dalle ragioni poste da a CP_1
fondamento della disposta risoluzione: (i) i lavori procedevano con ritmo inadeguato per essere compiuti nel termine fissato;
(ii) con plurimi ordini di servizio emessi tra il 09.09.2011 e il 10.03.2014 la direzione dei lavori ingiungeva all'appaltatore di procedere all'immediata prosecuzione delle lavorazioni e alla redazione di un cronoprogramma;
(iii) più volte l'impresa appaltatrice disattendeva l'impegno formale di incrementare forza lavoro e mezzi al fine di dare maggiore impulso all'esecuzione delle opere rimanenti;
(iv) l'appaltatore disattendeva quanto disposto dalla direzione dei lavori con ordine di servizio n.
29 del 26.05.2014 (ordine di dare impulso alle lavorazioni e di provvedere entro
15 giorni all'esecuzione dei lavori necessari al completamento della complanare lato Matera); (v) veniva constatata dalla direzione dei lavori, alla presenza di testimoni, nel mese di luglio 2014, l'assenza di lavorazioni, personale e mezzi nell'area di cantiere;
(vi) nonostante il termine ultimo previsto per l'ultimazione dei lavori (08.03.2012) fosse ampiamente scaduto, si era constatata nel mese di luglio 2024 una percentuale di avanzamento pari al 63%; (vii) l'appaltatore condizionava l'attività di cantiere all'esito delle riserve iscritte, ritenute in gran parte inammissibili.
La documentazione afferente l'esecuzione del contratto, compulsata anche dal TU (ordini di servizio, verbali di constatazione, corrispondenza intercorsa tra le parti, estratti del giornale dei lavori), fornisce positivo riscontro alle ragioni fondanti la disposta risoluzione contrattuale, e nel contempo dà evidenza di taluni inadempimenti imputabili alla stazione appaltante, ma anche della loro risoluzione. Ci si riferisce in particolare:
1) alla predisposizione ed all'approvazione in data 18.05.2011 di una variante in corso d'opera, che ha sanato la mancata autorizzazione iniziale del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della per le opere CP_5
che interferivano con le infrastrutture ferroviarie della linea Bari – Matera, in esito alla quale, il 26.08.2011, è stata concessa la disponibilità delle aree ferroviarie necessarie per la costruzione del sottovia;
2) alla rimozione delle infrastrutture di competenza di Telecom ed EN
(canalizzazioni interrate) nelle aree oggetto di ammodernamento e r.g. n. 7098/2021 9 ristrutturazione della SS 96, completata per le prime il 07.11.2012 e conclusa per le seconde dopo il 09.01.2012;
3) all'autorizzazione di Acquedotto Pugliese per le opere di scavalco dell'infrastruttura idraulica di sua proprietà, mancante alla data di consegna dei lavori, che tuttavia è sopravvenuta il 12.08.2011;
4) al rilascio da parte della il 22.06.2010 e il 16.09.2010 del nulla CP_5
osta per le opere da realizzare nelle aree sottoposte a vincolo archeologico e paesaggistico, mancante alla data della consegna dei lavori;
5) alla redazione di una variante di progetto, il 18.06.2013, che ha autorizzato l'interruzione della pista ciclabile sul tracciato della via Grumo – Mellitto, in un tratto occupato da una discarica abusiva, rinvenuta il 25.09.2010 nel corso dell'esecuzione dei lavori. Invero, secondo le condivisibili valutazioni del TU, già in precedenza l'appaltatrice avrebbe potuto tralasciare la realizzazione della pista ciclabile in quel tratto, come un ordinario salto di continuità, proprio dei lavori aventi sviluppo unidirezionale.
Per ciò che concerne invece gli inadempimenti dell'impresa appaltatrice, dalla documentazione della fase esecutiva dell'appalto emergono, tra i più significativi, i fatti di seguito elencati.
Il 04.10.2012, dopo che nei mesi precedenti le parti avevano proseguito con le reciproche contestazioni e dinieghi in ordine al lento avanzamento dei lavori, alle relative cause, al mancato riconoscimento di una proroga, all'abbandono di alcune lavorazioni e alla mancanza di indirizzi in merito, la Direzione dei
Lavori ha intimato all'appaltatrice il rispetto degli impegni assunti e un maggiore impulso nell'esecuzione dei lavori.
Il 06.11.2012, a termine iniziale abbondantemente scaduto, la Direzione dei
Lavori ha nuovamente contestato il lento avanzamento e la mancanza di programmazione ed ha fissato un termine perentorio di 180 giorni per il completamento delle opere, avvertendo che in difetto sarebbe stata attivata la procedura di risoluzione contrattuale per negligenza dell'appaltatore.
Il 13.05.2013, dopo che l'appaltatrice era stata formalmente convocata per la constatazione dei lavori eseguiti, la Direzione dei Lavori, alla presenza di due testimoni, essendosi l'impresa esecutrice rifiutata di parteciparvi, ha proceduto alla descrizione delle parti dell'opera ancora da realizzare per il r.g. n. 7098/2021 10 completamento, sul presupposto che i lavori eseguiti erano quelli contabilizzati il 30.10.2012.
Il 23.10.2013 la Direzione dei Lavori ha di nuovo contestato formalmente il lento avanzamento dei lavori e il mancato recupero del ritardo accumulato, ordinando la presentazione di un programma di recupero del ritardo e di ultimazione lavori entro sette giorni;
programma che l'appaltatrice si è premurata di inviare solo il 24.12.2013.
Il 24.02.2014 con comunicazione ordinaria la Direzione dei Lavori ha nuovamente sollecitato la a dare impulso all'esecuzione dei lavori CP_4
finalizzati al ripristino del traffico stradale sulla SS 96, eliminando la deviazione provvisoria in essere.
Il 10.03.2014, verificata l'inottemperanza alla precedente comunicazione, è stata accertata l'interruzione dei lavori, con invio da parte della Direzione dei
Lavori dell'ordine di servizio n. 28 e messa in mora dell'appaltatore, con intimazione a riprendere i lavori entro due giorni e di portarli a compimento entro dieci giorni, preavvertendo che in caso contrario avrebbe attivato la procedura per la risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore.
Il 26.05.2014 la Direzione dei Lavori, con l'ordine di servizio n. 29, ha constatato un rallentamento delle attività di cantiere e l'assenza di maestranze e mezzi d'opera, segnalando così di avere accertato un grave inadempimento dell'appaltatore, al quale ha intimato il completamento entro quindici giorni dei lavori relativi alla complanare lato Matera allo scopo di effettuare la deviazione del traffico stradale della SS 96 e procedere ai lavori di ammodernamento, preavvertendo che in difetto avrebbe attivato la procedura di risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore.
Il 03.06.2014 il direttore dei lavori ha contestato ancora i ritardi accumulati e l'inattività del cantiere, ascrivendoli alle carenze organizzative dell'impresa, reiterando l'intimazione di ripresa dei lavori e di completamento degli stessi in tempi brevi come disposto dal precedente ordine di servizio.
Tre giorni più tardi, la ha notificato ad l'atto di citazione CP_4 CP_1
con domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazione appaltante.
r.g. n. 7098/2021 11 Il 24.06.2024 è stato redatto verbale di constatazione dei lavori eseguiti in contraddittorio con rappresentanti dell'appaltatore, mentre l'08.07.2014 la
Direzione dei Lavori, riepilogati gli accertamenti e i molteplici rilievi già formulati, ha contestato il gravissimo ritardo dei lavori causati dall'insufficiente apporto di manodopera e mezzi, l'inattività del cantiere, ad eccezione di alcune lavorazioni in corso tra la SS 96 e la complanare lato Matera, l'inottemperanza a specifici ordini di servizio, in particolare quelli relativi alle richieste di cronoprogramma e alla trasmissione della documentazione relativa al bilancio delle terre provenienti dagli scavi ed all'elenco del personale, ed ha invitato l'appaltatore a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni le proprie controdeduzioni, poi effettivamente inviate il 17.07.2014, indicando le motivazioni per le quali la gran parte dei lavori non era proseguita.
8. Ora, secondo le condivisibili valutazioni del TU, che appaiono fondate sull'attento esame della documentazione afferente la fase esecutiva dell'appalto e scevre da errori o aporie logiche, alla data del 06.10.2011, quando venne stipulato il 2° Atto Aggiuntivo, possono ritenersi eliminate tutte le criticità ostative all'avanzamento totale dei lavori, sopra elencate alla pagina 8, con conseguente possibilità per l'impresa appaltatrice di dare corso e di completare i lavori entro il termine fissato. In relazione per l'appunto al termine di ultimazione, quello inizialmente stabilito di 500 giorni non può che farsi decorrere dall'eliminazione degli impedimenti ostativi all'esecuzione, nello specifico, secondo le indicazioni fornite dal TU, dal 26.08.2011, data in cui le aree interessate dall'esecuzione delle opere erano effettivamente nella disponibilità dell'appaltatore. Occorre poi tenere conto della proroga di 69 giorni (a fronte dei 240 richiesti dalla ) accordata dalla stazione CP_4
appaltante il 03.08.2012.
Il TU, tenuto conto delle criticità riscontrate nella fase esecutiva, ha individuato la data di scadenza del tempo utile necessario per il completamento dei lavori nel giorno 07.02.2014.
Costituisce, come visto, fatto pacifico e incontestato che alla data del
07.02.2014 e nemmeno successivamente i lavori erano stati ultimati, arrestandosi al 63% di quelli previsti. In particolare, come ha evidenziato il
Tribunale, alla data del 28.03.2014, confrontato quanto contabilizzato e quanto r.g. n. 7098/2021 12 desunto dalle constatazioni effettuate in loco in relazione alle opere mancanti, il
TU ha ritenuto ragionevole stimare i lavori necessari a portare a termine il completamento delle opere oggetto dell'appalto in circa Euro 10.405.000 sull'importo complessivo dell'appalto, che era di Euro 26.238.728.
E' altrettanto pacifico e incontestato che i lavori non sono mai stati completati e che già nel mese di maggio 2014, quasi contemporaneamente all'instaurazione del primo giudizio ad opera di , i lavori non sono stati proseguiti, il CP_4
cantiere era inattivo, con maestranze e mezzi d'opera assenti.
Nel raffronto comparativo tra gli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante e quelli imputabili all'impresa esecutrice dei lavori, che si impone al fine di “stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 13627/2017, conf. Cass. n. 13827/2019, conf.
Cass. n. 21209/2019, Cass. n. 40873/2021), occorre rilevare che: (i) gli inadempimenti imputabili alla committente, pur avendo determinato nella fase iniziale un anomalo andamento dell'appalto, sono stati risolti al più tardi nel mese di ottobre 2011 e da quella data non hanno più costituito un impedimento all'avanzamento totale dei lavori e alla loro conclusione nel termine pure più volte prorogato;
(ii) essi inoltre non hanno presentato quei connotati di gravità tali da compromettere il rapporto sinallagmatico e per tale ragione non avrebbero legittimato l'appaltatrice a sollevare l'eccezione di inadempimento ed a sottrarsi alla pretesa della stazione appaltante di completamento delle opere;
(iii) occorre infatti considerare che le interferenze e le originarie carenze autorizzative sopra elencate non interessavano la totalità dell'area oggetto dei lavori e che non può ritenersi legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di colui che, a fronte d'un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione (così, Cass. n.
8760/2019); (iv) il mancato completamento dell'opera nel termine previsto,
l'abbandono del cantiere e i ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei lavori
(almeno a far data dall'ottobre 2011) costituiscono grave inadempimento dell'appaltatore, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., tenuto conto che l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a r.g. n. 7098/2021 13 regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma secondo c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, avvalendosi delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (così, Cass. n. 12995/2006, conf. Cass. n.
1981/2016, Cass. n. 15732/2018, Cass. n. 20048/2023); (v) contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, lo stesso TU ha evidenziato come la non CP_4
abbia posto ”il necessario impegno organizzativo volto a mediare, con continuità, gli imprevisti che si presentavano e pertanto concorreva a procurare un maggiore rallentamento nell'avanzamento dei lavori” e “volendo sollecitare soluzioni speculative della sua condizione (Soluzione delle riserve ed accettazione della proposta di AC
, faceva leva sulle necessità istituzionali del committente non Pt_5 CP_1
ottemperando con tempestività ovvero disattendendo del tutto quanto gli veniva ordinato perentoriamente (interventi volti alla rimozione delle deviazioni provvisorie, alla restituzione delle infrastrutture ferroviarie, agli impianti di illuminazione, agli arredi, ecc.)”; (vi) come già rilevato dal Tribunale, infine, anche il negligente ritardo nell'esecuzione dei lavori, a prescindere dall'entità dei lavori interessati,
è sufficiente a giustificare la risoluzione ex art. 136 D.L.vo n. 163/2006, come si evince anche dall'art. 117 comma 4 D.P.R. n. 554/1999, poi sostituito dall'art. 145
D.P.R. n. 207/2010.
9. Il secondo e il terzo motivo di appello devono essere invece esaminati congiuntamente.
Anche la risoluzione del contratto di appalto deliberata unilateralmente dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 D.L.vo n. 163/2006, applicabile ratione temporis, è governata dalla disciplina civilistica in tema di risoluzione per inadempimento, trattandosi, come detto, di manifestazione di volontà della parte pubblica che è espressione non già di un potere autoritativo pubblicistico ma di un potere di autotutela privatistica (v. Cass. n. 21740/2016).
Ne consegue che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la risoluzione deliberata unilateralmente dalla committente non si sottrae alla regola dettata dall'art. 1458 c.c. della piena retroattività di tutti gli effetti con r.g. n. 7098/2021 14 riferimento alle prestazioni già eseguite. Il contratto di appalto, infatti, è un contratto ad esecuzione prolungata e non ad esecuzione continuata o periodica
(v. Cass. n. 15705/2013, conf. Cass. n. 4225/2022, Cass. n. 22065/2022, Cass. n.
20460/2023, Cass. n. 8765/2024) e l'efficacia retroattiva della risoluzione determina quindi, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'insorgenza di un obbligo restitutorio delle prestazioni ricevute o, qualora ciò non sia possibile, del loro equivalente pecuniario in capo ad entrambi i contraenti, che prescinde dalle inadempienze imputabili alle stesse (v. Cass. n. 15705/2013, conf. Cass. n.
20460/2023, Cass. n. 8765/2024). Tutti gli effetti del contratto vengono, infatti, meno e i diritti che ne sarebbero derivati si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, sicché l'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria, discendendo proprio dal venire meno della causa delle reciproche obbligazioni (v. Cass. n. 15705/2013, Cass. n. 27640/2018).
Il contenuto dell'obbligazione restitutoria va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, eventualmente comprendendo l'importo dovuto per revisione prezzi se contrattualmente previsto in quanto fa parte del corrispettivo pattuito (v. Cass. n. 12162/2007, conf. Cass. n. 20460/2023, Cass. n. 8765/2024).
E' pertanto infondata la pretesa dell'appellante di vedersi riconoscere, in aggiunta al corrispettivo pattuito, la percentuale oggetto di ribasso di gara risultante dal contratto di appalto;
come di recente affermato dalla Suprema
Corte, infatti, “il valore venale del bene realizzato va determinato, in materia di appalto pubblico, come quello accertato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica”, risultando “paradossale che l'appaltatore – in tesi inadempiente - finisca per avvantaggiarsi facendo pagare le opere eseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali”
(così, Cass. n. 2638/2025).
10. Ora, i motivi di reiezione della domanda restitutoria esplicitati dalla sentenza impugnata non appaiono del tutto convincenti.
Come ha correttamente rilevato parte appellante, il riconoscimento dell'opus eseguito dalla stazione appaltante non è requisito da cui dipenda l'insorgere dell'obbligo restitutorio a carico della committente e il mancato espletamento delle procedure di accertamento tecnico e contabile della consistenza dei lavori r.g. n. 7098/2021 15 previste dall'art. 138 D.L.vo n. 163/2006 non vale certo ad escludere l'esistenza della pretesa ripristinatoria dell'appaltatrice.
Nel contempo, tuttavia, non può ritenersi che sia stata accertata l'effettiva consistenza fisica delle opere realizzate dalla oggetto dell'appalto. CP_4
Come ha evidenziato il TU nella sua ampia relazione, “non risulta possibile determinare e descrivere le porzioni d'opera realizzate costituenti la fisica consistenza dell'appalto” (pag. 92 seconda relazione) né dalla documentazione presente nel fascicolo né dagli atti difensivi delle parti, protesi a mettere in rilievo più quanto era ancora da realizzare (quelli di e i motivi per i quali i lavori CP_1
non erano stati portati a compimento (quelli di ) più che quanto CP_4
effettivamente era stato realizzato.
Un dato però è certo: la consistenza economica delle opere eseguite sino alla risoluzione è pacifica e incontestata (63,81% dell'ammontare complessivo dei lavori previsti), risulta dagli stati di avanzamento dei lavori emessi dalla stazione appaltante e dai relativi certificati di pagamento (per complessivi Euro
16.334.449,82), è stata validata dal TU ed è riconosciuta espressamente dalle due parti contraenti.
Ora, considerato che il pagamento delle somme portate dai 16 certificati di pagamento ha avuto luogo, circostanza mai messa in discussione dall'appaltatrice, che infatti non ha domandato la condanna di al CP_1
pagamento (in tutto o in parte) di quelle somme, e tenuto conto che, come detto,
l'obbligazione restitutoria in capo alla committente è conformata ai corrispettivi pattuiti, la domanda di ha riguardo alle pretese oggetto delle undici CP_4
riserve iscritte.
E qui si viene più direttamente all'esame del terzo motivo di appello.
11. Deve senz'altro condividersi, perché coerente con il granitico orientamento della Corte di legittimità, l'assunto del Giudice di prime cure circa la non scrutinabilità delle pretese creditorie e risarcitorie sottese alle riserve iscritte nella contabilità da parte appellante nel corso dell'esecuzione dell'appalto in relazione all'istituto delle riserve. Ciò in quanto la riserva, in conseguenza della retroattività degli effetti della risoluzione del contratto e del venire meno di ogni ultrattività della disciplina contrattuale, viene meno in quanto tale, trattandosi di una pretesa di natura contrattuale che nasce r.g. n. 7098/2021 16 dall'esecuzione dell'appalto e non è compatibile con la sua risoluzione (v., tra le molte, Cass. n. 38188/2021, Cass. n. 289/2019; Cass. n. 25326/2017; Cass. n.
22275/2016; Cass. n. 22036/2014; Cass. n. 19531/2014; Cass. n. 3830/2013; Cass. n.
738/2007).
Questo, tuttavia, non esclude una delibazione di fondatezza di quelle pretese che ineriscono a lavori eseguiti e non contabilizzati e quindi non remunerati ed a maggiori oneri sostenuti dall'impresa appaltatrice. La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata e fatta propria anche dal primo Giudice afferma, infatti, che le pretese sostanziali rivendicate nelle riserve devono essere valutate in caso di risoluzione del contratto alla luce di quanto previsto dagli artt. 1453 e
1458 c.c. Mentre sotto il profilo dei costi e delle spese, posto che secondo la normativa di settore (art. 16 D.P.R. n. 1063/1962 e, successivamente, art. 5 del
D.M. n. 145 del 2000) le spese generali del cantiere sono di regola a carico dell'appaltatore, non può escludersi che la stazione appaltante sia obbligata a rimborsare all'appaltatore i maggiori oneri da questo sostenuti, ove con il proprio comportamento abbia determinato un aggravio delle spese generali del cantiere, come accade, ad esempio, in caso di illegittima sospensione dei lavori
(v. Cass. n. 8765/2024 cit.).
Essendo stata accertata la legittimità della risoluzione disposta unilateralmente dalla stazione appaltante per la maggiore gravità e rilevanza degli inadempimenti imputabili all'impresa esecutrice dei lavori, appare invece evidente in considerazione di quanto disposto dall'art. 1453 c.c. che non possano trovare cittadinanza in questa sede le pretese di natura risarcitoria, segnatamente quelle oggetto delle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 11, afferenti tutte peraltro agli impedimenti della prima fase di esecuzione dell'appalto di cui sopra si è ampiamente detto (v. pag. 8).
Non è fondata nemmeno la pretesa creditoria oggetto della riserva n. 7
(Riconoscimento di costi straordinari sostenuti dal dover comprimere l'esecuzione di lavori di costruzione del cavalca ferrovia al km 95+000 e del sottovia ferroviario al km 31+646, in tempi straordinariamente ridotti a causa del ritardato ottenimento delle autorizzazioni da parte della Parte_6
, in quanto la documentazione in atti non comprova l'asserita
[...]
riduzione dei tempi di esecuzione delle due opere e nemmeno l'adozione da r.g. n. 7098/2021 17 parte di di particolari o speciali modalità esecutive volte a CP_4
perseguire l'obiettivo di realizzare i lavori in tempi più contingentati, fermo restando peraltro che i due manufatti non risultano essere stati ultimati.
Diversa valutazione sempre in tema di maggiori costi merita la pretesa oggetto della riserva n. 8 (Riconoscimento dei maggiori oneri di realizzazione dell'appalto per effetto della ritardata delocalizzazione dei sottoservizi presenti sulle aree oggetto di ampliamento della Strada Statale 96 da parte degli Enti terzi interessati). Nel condividere la metodologia di calcolo adoperata dal TU
(v. pag. 153 seconda relazione), il maggior onere riconoscibile per mancato ammortamento ammonta ad Euro 49.763,97.
Poiché è stato accertato che nei mesi di maggio e giugno 2011 sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice interventi non previsti dal progetto (rampe di raccordo e accessi per mq 1.900, allargamento curve per mq 1.141, strati di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato, strato di base in tout venant bitumato e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder), va riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria oggetto della riserva n. 5
(Mancata contabilizzazione di lavori ordinati e non previsti nel progetto dell'opera, relativi alla viabilità industriale compresa tra la SP 89 e la complanare per Matera e consistenti in allargamento di curve, rampe di accesso e nuovi accessi), con conseguente accertamento di un credito di pari CP_4
ad Euro 39.475,22, coerentemente con le conclusioni del TU.
Del pari, è stato accertato anche in sede di Commissione paritetica deputata alla formulazione di proposta di accordo bonario che la quantità di scavo di sbancamento in roccia dura senza l'uso di mine effettivamente realizzata da eccedeva di mc 47.704,12 la quantità indicata nella computazione CP_4
del “prezzo a corpo” di cui al progetto esecutivo delle opere. Risulta dunque fondata la pretesa veicolata con la riserva n. 6 (Riconoscimento dell'applicazione dell'art. A.
1.04 per gli scavi di sbancamento realizzati in roccia dura senza l'uso delle mine ma allibrato con l'applicazione dell'art. A.
1.01 relativo allo scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura). L'importo riconoscibile per mancato allibramento con applicazione dell'appropriata voce di tariffa contrattuale (art. A.04), secondo le condivisibili stime operate dal TU, ammonta a complessivi Euro 409.778,39.
r.g. n. 7098/2021 18 Infine, va ritenuto sussistente il credito di oggetto della riserva n. CP_4
10 (Riconoscimento della corretta percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti da allibrare e liquidare a corpo all'appaltatore), afferente all'esecuzione di lavori a corpo (muretti a secco e muratura a doppio paramento), per i quali è stato accertato uno scostamento di Euro 138.994,94 tra quanto realizzato e quanto previsto e stipulato in ragione della mancata considerazione da parte della Direzione Lavori del contenuto contabile della sottocategoria WBS relativa a detti interventi.
Conclusivamente, dunque, la stazione appaltante è tenuta ai sensi dell'art. 1458 c.c. a restituire all'odierna appellante la somma di Euro 638.012,52, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della risoluzione.
12. Venendo ora al primo motivo dell'appello incidentale svolto da CP_2
, la Corte osserva che effettivamente il Tribunale ha omesso di
[...]
pronunciarsi sulla domanda con la quale la compagnia assicurativa chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di escutere la Polizza CP_1
fideiussoria n. 05001034726 del 09.11.2009 rilasciata dall'allora CP_6
(cui poi è succeduta ) con le successive appendici del 17.03.2011 e Controparte_2
del 10.05.2011 e di accertare e dichiarare il diritto di di non Controparte_2
pagare le somme richieste dalla committente.
Nel contratto stipulato il 09.11.2009 tra e si è CP_4 CP_6
previsto, conformemente al dettato dell'art. 113 D.L.vo n. 163/2006, che
“l'efficacia della garanzia (…) b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto” e si è altresì stabilito che
“la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto
b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al garante” (art. 2 del contratto).
Nello stesso contratto sono indicate le date di effetto e di scadenza della polizza, quest'ultima fissata al 14.07.2011, poi prorogata al 31.12.2011 per effetto dell'appendice di precisazioni del 05.10.2011, ma nel contempo le parti hanno precisato che “le date di effetto e scadenza polizza sono riportate ai soli fini del calcolo del premio dovuto”.
r.g. n. 7098/2021 19 Risulta dunque infondato l'assunto della compagnia assicurativa secondo la quale alla data in cui ha escusso la cauzione chiedendo a CP_1 Controparte_2
il pagamento di Euro 1.799.825,60 (poi non intervenuto) la polizza fideiussoria sarebbe scaduta giacché la data di scadenza della polizza successivamente prorogata era funzionale solo al calcolo del premio dovuto, mentre, come visto, la cessazione della garanzia era ancorata all'emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, coerentemente con il sistema normativo vigente in materia di appalti pubblici.
L'art. 113 D.L.vo n. 163/2006, applicabile ratione temporis, prevede espressamente, al comma 5, che la garanzia “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.
L'art. 101 comma 1 DPR n. 554/1999 stabilisce a sua volta che “la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”, mentre l'art. 123 comma 1 DPR n. 207/2010 in termini analoghi sancisce che “l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”.
Il primo motivo è pertanto infondato.
13. Per ciò che concerne invece il secondo motivo di impugnazione, la domanda avanzata da si fonda sull'art. 12 della polizza Controparte_2
fideiussoria, che, “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c.”, accorda al garante il diritto di ottenere dal contraente la liberazione dalla garanzia o il versamento di una somma pari al massimale di polizza in varie ipotesi, tra le quali assume qui rilievo la “chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti”.
Con tale locuzione le parti hanno evidentemente fatto riferimento all'atto processuale di chiamata del terzo ad opera dei soggetti ivi indicati. Nel caso di specie, come ha correttamente rilevato l'appellante principale, fa difetto proprio tale condizione, non avendo nel presente giudizio o, per quello Controparte_2
che è dato conoscere, in altri giudizi rivolto una domanda di pagamento nei confronti di , che è stata invece chiamata in causa dalla stessa Controparte_2
r.g. n. 7098/2021 20 . La clausola non si presta ad essere interpretata nel senso di CP_4
ricomprendere la richiesta stragiudiziale di escussione della garanzia, peraltro mai esitata, stante per l'appunto la sua natura non processuale.
Anche il secondo motivo dell'appello incidentale deve essere pertanto respinto.
14. In punto di regolamentazione delle spese di lite, è CP_4
prevalentemente soccombente nei confronti di mentre è CP_1 Controparte_2
totalmente soccombente sia nei confronti dell'appellante principale sia nei confronti dell'appellata. Nei rapporti tra e le spese di lite CP_4 CP_1
possono quindi essere compensate nei limiti di un terzo, con condanna di a rifondere alla controparte i restanti due terzi, che si liquidano CP_4
come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avendo riguardo in particolare alla non pregevolezza della difesa di limitatasi, come detto, a riprodurre nella propria comparsa di CP_1
costituzione l'intero contenuto della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e astenutasi dal depositare gli scritti difensivi finali. Controparte_2
deve essere condannata a rifondere ad le spese di lite da questa CP_1
anticipate, liquidate secondo il medesimo criterio, pur se con riferimento ad un differente scaglione di valore (da 1 a 2 milioni di Euro). La compagnia assicurativa deve essere infine condannata a rifondere a le spese di CP_4
lite da questa anticipate, liquidate sempre ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 55/2014, in relazione allo scaglione di valore da 1 a 2 milioni di Euro.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Condanna a corrispondere a .MO. CP_1 Parte_1 [...]
la somma di Euro Parte_4
r.g. n. 7098/2021 21 638.012,52, oltre interessi al tasso legale dalla data della risoluzione del contratto;
2) Rigetta nel resto l'appello principale;
3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Dichiara compensate tra e .MO. CP_1 Parte_1 [...]
nei limiti di un terzo le Parte_4
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante principale a rifondere all'appellata i restanti due terzi, che liquida in €
40.794,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il giudizio di primo grado e in € 32.372,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il presente grado di giudizio;
pone definitivamente le spese della TU per 2/3 a carico dell'appellante principale e per il restante terzo a carico dell'appellata;
5) Condanna a rifondere ad ed a Controparte_2 CP_1
.MO. Parte_1 Parte_4
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 17.002,00 per compensi oltre accessori se dovuti per ANAS e in Euro 22.867,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per
SO.CO.STRA.MO.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma dell'
11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7098/2021 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7098 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 05.06.2025 e vertente
T R A
.MO. Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con sede legale in Roma (RM), Viale delle Milizie n. 12-14, in P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante prof. Parte_3 rappresentata e difesa dagli Avv. Gianpiero Succi, Lucia Radicioni e Alessandro
Salustri
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
E
r.g. n. 7098/2021 1 (C.F. ), con sede legale in Mogliano Controparte_2 P.IVA_3
Veneto (TV), Via Marocchesa n. 4, in persona del procuratore speciale Avv.
giusta procura per atto del Notaio di Trieste del 9 Controparte_3 Persona_1
giugno 2020 (repertorio n. 98357, raccolta n. 17006), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Carlo Felice Giampaolino
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma – Sez. civ. XVI (Pres. Giuseppe Di Salvo-Giud. Rel. Aldo Ruggiero-Giud.
Flora Mazzaro) – n. 7328/2021, pubblicata in data 28 aprile 2021 nel procedimento
R.G. n. 41477/2014, cui è riunito il procedimento R.G. 72684/2014, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello contenuti nell'atto di citazione in appello datato
29.11.2021, previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista, nonché ove ritenuto previa disposizione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore venale delle opere in concreto eseguite da .Mo. alla data di risoluzione del contratto Parte_1
(v. atto di citazione in appello, par. 52.(b) e istanza istruttoria sub 4.(a)) e di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'importo dovuto a .Mo. a titolo di riserve Parte_1
(v. v. atto di citazione in appello, par. 60 e istanza istruttoria sub 4.(b)):
- condannare a corrispondere a .Mo. a titolo di riserve, l'importo di CP_1 Parte_1
Euro 17.352.877,83 ovvero il diverso maggiore o minore importo accertato in sede di giudizio, oltre interessi, anche moratori, rivalutazione e maggior danno, con ogni conseguente pronuncia, anche di accertamento e di condanna;
- in subordine, condannare a corrispondere a .Mo. il valore delle opere CP_1 Parte_1
eseguite fino alla risoluzione del contratto di appalto disposta dall' con CP_1
provvedimento in data 13 ottobre 2014, determinate come in narrativa;
- rigettare tutte le domande proposte da nei confronti di .Mo. in quanto CP_1 Parte_1
inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, mandando in ogni caso
.Mo. assolta da ogni avversaria pretesa;
Parte_1
r.g. n. 7098/2021 2 - rigettare la domanda subordinata proposta da nei confronti di CP_2
.Mo. in quanto infondata;
Parte_1
- in ogni caso riformare il capo della sentenza del Tribunale di Roma n. 7328/2021 che ha condannato .Mo. al pagamento delle spese di lite ad ed ha posto a Parte_1 CP_1
carico della stessa le spese di TU.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprensivi degli accessori di legge, di entrambi
i gradi del giudizio”.
Per l'appellata CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare il gravame con condanna di parte appellante alle spese del giudizio”.
Per l'appellata – appellante incidentale : Controparte_2
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. In via principale:
- accogliere l'impugnazione di e per l'effetto riformare la sentenza CP_4
impugnata, accertando e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto oggetto di causa per inadempimento di ed accertando e dichiarando la illegittimità e/o la CP_1
improduttività di effetti della risoluzione del contratto di appalto, effettuata da in data 13 ottobre 2014; CP_1
- accogliere l'impugnazione incidentale di in parte qua e per l'effetto Controparte_2
riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando l'insussistenza in capo ad di alcun diritto di escutere la cauzione definitiva rilasciata da CP_1 Controparte_2
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ai sensi del contratto di appalto;
CP_4
2. In via subordinata (al rigetto di una od entrambe le domande principali):
- accogliere l'impugnazione incidentale di in parte qua e per l'effetto Controparte_2
riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando il diritto di CP_2
, ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato alla Polizza per Condizioni Particolari,
[...]
dell'Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione e dell'art. 1953 cod. civ., di ottenere la liberazione dall'obbligo di garanzia o, in mancanza, il versamento, da parte di
della somma di Euro 1.799.825,60 e quindi condannare a CP_4 CP_4
r.g. n. 7098/2021 3 procurare a la liberazione dall'obbligo di garanzia o ad effettuare il Controparte_2
versamento indicato.
Con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario delle spese generali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La .MO. Parte_1 Parte_4
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'
[...] [...]
per domandare l'accertamento dei fatti ostativi al completamento dei CP_1
lavori appaltati, aventi ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento della Sez. B del
C.d.S. della S.S. 96 ES (segnatamente, del tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di Toritto), e della risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, con condanna di quest'ultima al pagamento delle somme dovute. Nel corso del giudizio CP_1
comunicava che intendeva avvalersi della procedura di risoluzione del contratto in danno ai sensi dell'art. 136 D.L.vo 163/2006, applicabile ratione temporis, e poi dichiarava unilateralmente risolto il contratto, pendente l'accertamento tecnico preventivo richiesto da parte attrice e disposto dal giudice designato.
Con successivo atto di citazione conveniva quindi nuovamente CP_4
in giudizio chiedendo, ferme restando le domande proposte nel primo CP_1
giudizio, di accertare l'illegittimità e l'improduttività degli effetti della risoluzione del contratto effettuata da ex art. 136 Codice Appalti, CP_1
l'inesistenza del diritto di di escutere la garanzia prestata da CP_1 [...]
e la condanna dell'appaltante al pagamento delle somme dovute. In CP_2
questo giudizio si costituiva che in via principale aderiva Controparte_2
alle domande di e, in subordine, chiedeva di ottenere la liberazione CP_4
o il versamento da parte di delle somme che sarebbe stata CP_4
condannata a pagare ad e, in ulteriore subordine, l'accertamento del CP_1
r.g. n. 7098/2021 4 proprio diritto di rivalsa, risarcimento e regresso nei confronti dell'impresa appaltatrice.
2. I due giudizi venivano riuniti e con sentenza n. 7328/2021, pubblicata il
28.04.2021, il Tribunale adito, esperita TU, respingeva le domande di e di , condannando l'attrice a rifondere le spese CP_4 Controparte_2
processuali sostenute da e le spese di TU e compensando invece le CP_1
spese tra l'attrice e . Controparte_2
Ad avviso del Tribunale: premesso che l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo o per il risarcimento del danno da inadempimento ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto l'obbligazione a suo carico e di avere eseguito l'opera in conformità al contratto e alle regole dell'arte, dalla TU espletata sono emersi, oltre ad un andamento anomalo dei lavori, un'inosservanza agli ordini di servizio e una serie di inadempimenti e ritardi che hanno dato luogo ad una parziale realizzazione delle opere in misura di poco superiore al 50%, nonostante la scadenza di tutti i termini concessi, comprese le proroghe;
gli impedimenti insorti in corso d'opera non erano tali da impedirne totalmente l'esecuzione o il progresso e da giustificare l'arresto dei lavori;
gli inadempimenti dell'appaltatrice erano più gravi e rilevanti di quelli della stazione appaltante, limitati alla prima fase dell'esecuzione e comunque risolti;
era dunque legittima ai sensi dell'art. 136
Codice Appalti la risoluzione del contratto deliberata da per il CP_1
negligente ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, che prescinde dall'entità dei lavori realizzati, come dimostra il combinato disposto della richiamata norma con l'art. 117 comma 4 DPR n. 554/1999 (poi sostituito dall'art. 145 DPR n. 207/2010); la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, tutte le volte che si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come accade nella risoluzione per inadempimento, le pretese scaturenti dall'inadempimento della committente non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.; l'accertata legittimità della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata da , alla quale però dovrebbe essere CP_4
r.g. n. 7098/2021 5 riconosciuto il valore delle opere eseguite prima della risoluzione, calcolate sulla base dei corrispettivi pattuiti;
senonché, la TU espletata non ha potuto accertare l'effettiva esecuzione di eventuali opere, in quanto l'ipotesi proposta si fondava sui dati della Commissione di lavoro deputata alla formulazione di una proposta di accordo bonario e non su un reale riscontro nell'ambito della produzione documentale delle parti relative al rapporto intercorso;
anche le domande riconvenzionali avanzate da vanno respinte, non Controparte_2
essendo stata proposta alcuna domanda di pagamento da parte di né CP_1
essendo state corrisposte somme a quest'ultima.
3. Avverso l'indicata sentenza ha tempestivamente interposto appello la
, che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha CP_4
articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza per non aver pronunciato sulla domanda di risoluzione per inadempimento della committente da essa previamente presentata e per avere ritenuto prevalenti i propri inadempimenti rispetto agli inadempimenti di (negligente CP_1
predisposizione della documentazione progettuale e contrattuale, mancata garanzia della piena disponibilità delle aree interessate dai lavori, mancata rimozione delle interferenze tecnologiche, inadeguata remunerazione delle opere eseguite e mancato riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti), che erano cronologicamente antecedenti ed a fronte dei quali non ha CP_4
immotivatamente abbandonato il cantiere ma si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 1460 c.c.
Con il secondo motivo censura la sentenza per non avere CP_4
riconosciuto il proprio credito restitutorio, nonostante la risoluzione del contratto deliberata da non si sottragga alla regola dettata dall'art. 1458 CP_1
c.c. e alla piena retroattività di tutti gli effetti anche in ordine alle prestazioni già eseguite, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di corrisponderle il valore venale dell'opus, pari al corrispettivo pattuito aumentato della percentuale oggetto del ribasso di gara risultante dal contratto. Ad avviso dell'appellante, la sentenza è errata e contraddittoria laddove da un lato ha evidenziato che i lavori erano stati realizzati per oltre il 50% (invero, secondo la
TU, la percentuale di completamento era del 63%) e dall'altro non ha r.g. n. 7098/2021 6 riconosciuto alcunché all'appaltatrice, facendo riferimento al requisito del riconoscimento dell'opus da parte della stazione appaltante, non previsto dal
Codice degli Appalti, e alla proposta di accordo bonario formulata ai sensi dell'art. 140 Codice Appalti dalla Commissione esaminatrice, che comunque aveva condotto un'istruttoria analitica e completa sulla base della documentazione dell'appalto.
Con il terzo motivo l'appellante si duole infine del fatto che la sentenza di primo grado ha attribuito natura risarcitoria a tutte le riserve iscritte, alcune delle quali invero attenevano alla rideterminazione del compenso dovuto in ragione della mancata contabilizzazione di lavorazioni ordinate e non previste e del mancato allibramento dei prezzi per alcune lavorazioni eseguite, e non ha riconosciuto alcuna rilevanza alle riserve iscritte, nonostante il diverso apprezzamento operato dalla TU dal quale il Tribunale si era discostato.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato all' ed a CP_1 Controparte_2
che si sono costituite rispettivamente in data 09.05.2022 e in data
[...]
03.05.2022.
4. ha richiesto il rigetto dell'appello, non prendendo tuttavia CP_1
posizione sui motivi di appello di controparte ma limitandosi a riprodurre nella propria comparsa il contenuto della memoria di costituzione del giudizio di primo grado.
5. si è invece associata all'appello principale di ed Controparte_2 CP_4
ha proposto appello incidentale, contestando la sentenza nella parte in cui:
- ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di di escutere la garanzia fideiussoria per la compiuta CP_1
scadenza della polizza, che era stata emessa con scadenza fissa al
31.12.2011, sicché la comunicazione della stazione appaltante per l'escussione della garanzia inviata il 31.10.2014 era chiaramente tardiva;
- ha rigettato la domanda di rilievo formulata ai sensi dell'art. 1953 c.c. e dell'art. 12 della Polizza subordinatamente al rigetto delle domande avanzate da nei confronti di nonostante fosse CP_4 CP_1
documentata la richiesta di escussione della polizza da parte della committente e fosse riconosciuto contrattualmente il proprio diritto di r.g. n. 7098/2021 7 pretendere da il rilievo per liberazione o alternativamente per CP_4
cauzione anche in presenza di un inadempimento dell'appaltatrice.
6. Il primo motivo dell'appello principale non è fondato.
A fronte, infatti, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dall'appaltatore e della risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore disposta in corso di causa dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 D.L.vo n. 163/2006, il tribunale ha correttamente focalizzato la sua attenzione sull'accertamento, pure richiesto dall'appaltatrice, della legittimità della risoluzione deliberata da La giurisprudenza di CP_1
legittimità ha ormai da decenni puntualizzato che tale accertamento è necessariamente prodromico alla delibazione della domanda di risoluzione previamente proposta dall'appaltatore. E' opportuno rilevare che la risoluzione disposta dalla stazione appaltante, che non ha natura strettamente provvedimentale ma che più propriamente costituisce espressione di un potere di autotutela privatistica riconosciuto alla parte pubblica committente a tutela dell'interesse pubblico alla sollecita esecuzione dell'opera oggetto del contratto, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. (così, tra le altre, Cass. n.
1217/2000, Cass. n. 21882/2015, Cass. n. 23323/2018).
Non può dunque imputarsi al Giudice di prime cure di avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione avanzata dall'appaltatore, posto che l'esame di detta domanda era necessariamente posposto alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di legittimità della deliberata risoluzione del contratto ad opera di parte committente. Verifica che si è conclusa nel senso di ritenere “gli inadempimenti dell'impresa appaltatrice (che ha sostanzialmente ed immotivatamente abbandonato il cantiere non procedendo con le lavorazioni) … più gravi e prevalenti rispetto a quelli della Stazione appaltante (peraltro limitati alla prima fase dell'esecuzione dell'appalto e comunque risolti)” (v. pag. 16 sentenza).
Le censure dell'appellante non attingono i plurimi inadempimenti nei quali sarebbe incorsa, descritti dal Giudice di prime cure con puntualità e dovizia di particolari alle pagg. 11 – 16 della sentenza, ma l'esito del giudizio comparativo con le carenze e gli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante.
r.g. n. 7098/2021 8 7. Occorre necessariamente prendere le mosse dalle ragioni poste da a CP_1
fondamento della disposta risoluzione: (i) i lavori procedevano con ritmo inadeguato per essere compiuti nel termine fissato;
(ii) con plurimi ordini di servizio emessi tra il 09.09.2011 e il 10.03.2014 la direzione dei lavori ingiungeva all'appaltatore di procedere all'immediata prosecuzione delle lavorazioni e alla redazione di un cronoprogramma;
(iii) più volte l'impresa appaltatrice disattendeva l'impegno formale di incrementare forza lavoro e mezzi al fine di dare maggiore impulso all'esecuzione delle opere rimanenti;
(iv) l'appaltatore disattendeva quanto disposto dalla direzione dei lavori con ordine di servizio n.
29 del 26.05.2014 (ordine di dare impulso alle lavorazioni e di provvedere entro
15 giorni all'esecuzione dei lavori necessari al completamento della complanare lato Matera); (v) veniva constatata dalla direzione dei lavori, alla presenza di testimoni, nel mese di luglio 2014, l'assenza di lavorazioni, personale e mezzi nell'area di cantiere;
(vi) nonostante il termine ultimo previsto per l'ultimazione dei lavori (08.03.2012) fosse ampiamente scaduto, si era constatata nel mese di luglio 2024 una percentuale di avanzamento pari al 63%; (vii) l'appaltatore condizionava l'attività di cantiere all'esito delle riserve iscritte, ritenute in gran parte inammissibili.
La documentazione afferente l'esecuzione del contratto, compulsata anche dal TU (ordini di servizio, verbali di constatazione, corrispondenza intercorsa tra le parti, estratti del giornale dei lavori), fornisce positivo riscontro alle ragioni fondanti la disposta risoluzione contrattuale, e nel contempo dà evidenza di taluni inadempimenti imputabili alla stazione appaltante, ma anche della loro risoluzione. Ci si riferisce in particolare:
1) alla predisposizione ed all'approvazione in data 18.05.2011 di una variante in corso d'opera, che ha sanato la mancata autorizzazione iniziale del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della per le opere CP_5
che interferivano con le infrastrutture ferroviarie della linea Bari – Matera, in esito alla quale, il 26.08.2011, è stata concessa la disponibilità delle aree ferroviarie necessarie per la costruzione del sottovia;
2) alla rimozione delle infrastrutture di competenza di Telecom ed EN
(canalizzazioni interrate) nelle aree oggetto di ammodernamento e r.g. n. 7098/2021 9 ristrutturazione della SS 96, completata per le prime il 07.11.2012 e conclusa per le seconde dopo il 09.01.2012;
3) all'autorizzazione di Acquedotto Pugliese per le opere di scavalco dell'infrastruttura idraulica di sua proprietà, mancante alla data di consegna dei lavori, che tuttavia è sopravvenuta il 12.08.2011;
4) al rilascio da parte della il 22.06.2010 e il 16.09.2010 del nulla CP_5
osta per le opere da realizzare nelle aree sottoposte a vincolo archeologico e paesaggistico, mancante alla data della consegna dei lavori;
5) alla redazione di una variante di progetto, il 18.06.2013, che ha autorizzato l'interruzione della pista ciclabile sul tracciato della via Grumo – Mellitto, in un tratto occupato da una discarica abusiva, rinvenuta il 25.09.2010 nel corso dell'esecuzione dei lavori. Invero, secondo le condivisibili valutazioni del TU, già in precedenza l'appaltatrice avrebbe potuto tralasciare la realizzazione della pista ciclabile in quel tratto, come un ordinario salto di continuità, proprio dei lavori aventi sviluppo unidirezionale.
Per ciò che concerne invece gli inadempimenti dell'impresa appaltatrice, dalla documentazione della fase esecutiva dell'appalto emergono, tra i più significativi, i fatti di seguito elencati.
Il 04.10.2012, dopo che nei mesi precedenti le parti avevano proseguito con le reciproche contestazioni e dinieghi in ordine al lento avanzamento dei lavori, alle relative cause, al mancato riconoscimento di una proroga, all'abbandono di alcune lavorazioni e alla mancanza di indirizzi in merito, la Direzione dei
Lavori ha intimato all'appaltatrice il rispetto degli impegni assunti e un maggiore impulso nell'esecuzione dei lavori.
Il 06.11.2012, a termine iniziale abbondantemente scaduto, la Direzione dei
Lavori ha nuovamente contestato il lento avanzamento e la mancanza di programmazione ed ha fissato un termine perentorio di 180 giorni per il completamento delle opere, avvertendo che in difetto sarebbe stata attivata la procedura di risoluzione contrattuale per negligenza dell'appaltatore.
Il 13.05.2013, dopo che l'appaltatrice era stata formalmente convocata per la constatazione dei lavori eseguiti, la Direzione dei Lavori, alla presenza di due testimoni, essendosi l'impresa esecutrice rifiutata di parteciparvi, ha proceduto alla descrizione delle parti dell'opera ancora da realizzare per il r.g. n. 7098/2021 10 completamento, sul presupposto che i lavori eseguiti erano quelli contabilizzati il 30.10.2012.
Il 23.10.2013 la Direzione dei Lavori ha di nuovo contestato formalmente il lento avanzamento dei lavori e il mancato recupero del ritardo accumulato, ordinando la presentazione di un programma di recupero del ritardo e di ultimazione lavori entro sette giorni;
programma che l'appaltatrice si è premurata di inviare solo il 24.12.2013.
Il 24.02.2014 con comunicazione ordinaria la Direzione dei Lavori ha nuovamente sollecitato la a dare impulso all'esecuzione dei lavori CP_4
finalizzati al ripristino del traffico stradale sulla SS 96, eliminando la deviazione provvisoria in essere.
Il 10.03.2014, verificata l'inottemperanza alla precedente comunicazione, è stata accertata l'interruzione dei lavori, con invio da parte della Direzione dei
Lavori dell'ordine di servizio n. 28 e messa in mora dell'appaltatore, con intimazione a riprendere i lavori entro due giorni e di portarli a compimento entro dieci giorni, preavvertendo che in caso contrario avrebbe attivato la procedura per la risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore.
Il 26.05.2014 la Direzione dei Lavori, con l'ordine di servizio n. 29, ha constatato un rallentamento delle attività di cantiere e l'assenza di maestranze e mezzi d'opera, segnalando così di avere accertato un grave inadempimento dell'appaltatore, al quale ha intimato il completamento entro quindici giorni dei lavori relativi alla complanare lato Matera allo scopo di effettuare la deviazione del traffico stradale della SS 96 e procedere ai lavori di ammodernamento, preavvertendo che in difetto avrebbe attivato la procedura di risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore.
Il 03.06.2014 il direttore dei lavori ha contestato ancora i ritardi accumulati e l'inattività del cantiere, ascrivendoli alle carenze organizzative dell'impresa, reiterando l'intimazione di ripresa dei lavori e di completamento degli stessi in tempi brevi come disposto dal precedente ordine di servizio.
Tre giorni più tardi, la ha notificato ad l'atto di citazione CP_4 CP_1
con domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della stazione appaltante.
r.g. n. 7098/2021 11 Il 24.06.2024 è stato redatto verbale di constatazione dei lavori eseguiti in contraddittorio con rappresentanti dell'appaltatore, mentre l'08.07.2014 la
Direzione dei Lavori, riepilogati gli accertamenti e i molteplici rilievi già formulati, ha contestato il gravissimo ritardo dei lavori causati dall'insufficiente apporto di manodopera e mezzi, l'inattività del cantiere, ad eccezione di alcune lavorazioni in corso tra la SS 96 e la complanare lato Matera, l'inottemperanza a specifici ordini di servizio, in particolare quelli relativi alle richieste di cronoprogramma e alla trasmissione della documentazione relativa al bilancio delle terre provenienti dagli scavi ed all'elenco del personale, ed ha invitato l'appaltatore a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni le proprie controdeduzioni, poi effettivamente inviate il 17.07.2014, indicando le motivazioni per le quali la gran parte dei lavori non era proseguita.
8. Ora, secondo le condivisibili valutazioni del TU, che appaiono fondate sull'attento esame della documentazione afferente la fase esecutiva dell'appalto e scevre da errori o aporie logiche, alla data del 06.10.2011, quando venne stipulato il 2° Atto Aggiuntivo, possono ritenersi eliminate tutte le criticità ostative all'avanzamento totale dei lavori, sopra elencate alla pagina 8, con conseguente possibilità per l'impresa appaltatrice di dare corso e di completare i lavori entro il termine fissato. In relazione per l'appunto al termine di ultimazione, quello inizialmente stabilito di 500 giorni non può che farsi decorrere dall'eliminazione degli impedimenti ostativi all'esecuzione, nello specifico, secondo le indicazioni fornite dal TU, dal 26.08.2011, data in cui le aree interessate dall'esecuzione delle opere erano effettivamente nella disponibilità dell'appaltatore. Occorre poi tenere conto della proroga di 69 giorni (a fronte dei 240 richiesti dalla ) accordata dalla stazione CP_4
appaltante il 03.08.2012.
Il TU, tenuto conto delle criticità riscontrate nella fase esecutiva, ha individuato la data di scadenza del tempo utile necessario per il completamento dei lavori nel giorno 07.02.2014.
Costituisce, come visto, fatto pacifico e incontestato che alla data del
07.02.2014 e nemmeno successivamente i lavori erano stati ultimati, arrestandosi al 63% di quelli previsti. In particolare, come ha evidenziato il
Tribunale, alla data del 28.03.2014, confrontato quanto contabilizzato e quanto r.g. n. 7098/2021 12 desunto dalle constatazioni effettuate in loco in relazione alle opere mancanti, il
TU ha ritenuto ragionevole stimare i lavori necessari a portare a termine il completamento delle opere oggetto dell'appalto in circa Euro 10.405.000 sull'importo complessivo dell'appalto, che era di Euro 26.238.728.
E' altrettanto pacifico e incontestato che i lavori non sono mai stati completati e che già nel mese di maggio 2014, quasi contemporaneamente all'instaurazione del primo giudizio ad opera di , i lavori non sono stati proseguiti, il CP_4
cantiere era inattivo, con maestranze e mezzi d'opera assenti.
Nel raffronto comparativo tra gli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante e quelli imputabili all'impresa esecutrice dei lavori, che si impone al fine di “stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma” (Cass. n. 13627/2017, conf. Cass. n. 13827/2019, conf.
Cass. n. 21209/2019, Cass. n. 40873/2021), occorre rilevare che: (i) gli inadempimenti imputabili alla committente, pur avendo determinato nella fase iniziale un anomalo andamento dell'appalto, sono stati risolti al più tardi nel mese di ottobre 2011 e da quella data non hanno più costituito un impedimento all'avanzamento totale dei lavori e alla loro conclusione nel termine pure più volte prorogato;
(ii) essi inoltre non hanno presentato quei connotati di gravità tali da compromettere il rapporto sinallagmatico e per tale ragione non avrebbero legittimato l'appaltatrice a sollevare l'eccezione di inadempimento ed a sottrarsi alla pretesa della stazione appaltante di completamento delle opere;
(iii) occorre infatti considerare che le interferenze e le originarie carenze autorizzative sopra elencate non interessavano la totalità dell'area oggetto dei lavori e che non può ritenersi legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di colui che, a fronte d'un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione (così, Cass. n.
8760/2019); (iv) il mancato completamento dell'opera nel termine previsto,
l'abbandono del cantiere e i ritardi ingiustificati nell'esecuzione dei lavori
(almeno a far data dall'ottobre 2011) costituiscono grave inadempimento dell'appaltatore, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., tenuto conto che l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a r.g. n. 7098/2021 13 regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma secondo c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, avvalendosi delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (così, Cass. n. 12995/2006, conf. Cass. n.
1981/2016, Cass. n. 15732/2018, Cass. n. 20048/2023); (v) contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, lo stesso TU ha evidenziato come la non CP_4
abbia posto ”il necessario impegno organizzativo volto a mediare, con continuità, gli imprevisti che si presentavano e pertanto concorreva a procurare un maggiore rallentamento nell'avanzamento dei lavori” e “volendo sollecitare soluzioni speculative della sua condizione (Soluzione delle riserve ed accettazione della proposta di AC
, faceva leva sulle necessità istituzionali del committente non Pt_5 CP_1
ottemperando con tempestività ovvero disattendendo del tutto quanto gli veniva ordinato perentoriamente (interventi volti alla rimozione delle deviazioni provvisorie, alla restituzione delle infrastrutture ferroviarie, agli impianti di illuminazione, agli arredi, ecc.)”; (vi) come già rilevato dal Tribunale, infine, anche il negligente ritardo nell'esecuzione dei lavori, a prescindere dall'entità dei lavori interessati,
è sufficiente a giustificare la risoluzione ex art. 136 D.L.vo n. 163/2006, come si evince anche dall'art. 117 comma 4 D.P.R. n. 554/1999, poi sostituito dall'art. 145
D.P.R. n. 207/2010.
9. Il secondo e il terzo motivo di appello devono essere invece esaminati congiuntamente.
Anche la risoluzione del contratto di appalto deliberata unilateralmente dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136 D.L.vo n. 163/2006, applicabile ratione temporis, è governata dalla disciplina civilistica in tema di risoluzione per inadempimento, trattandosi, come detto, di manifestazione di volontà della parte pubblica che è espressione non già di un potere autoritativo pubblicistico ma di un potere di autotutela privatistica (v. Cass. n. 21740/2016).
Ne consegue che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la risoluzione deliberata unilateralmente dalla committente non si sottrae alla regola dettata dall'art. 1458 c.c. della piena retroattività di tutti gli effetti con r.g. n. 7098/2021 14 riferimento alle prestazioni già eseguite. Il contratto di appalto, infatti, è un contratto ad esecuzione prolungata e non ad esecuzione continuata o periodica
(v. Cass. n. 15705/2013, conf. Cass. n. 4225/2022, Cass. n. 22065/2022, Cass. n.
20460/2023, Cass. n. 8765/2024) e l'efficacia retroattiva della risoluzione determina quindi, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'insorgenza di un obbligo restitutorio delle prestazioni ricevute o, qualora ciò non sia possibile, del loro equivalente pecuniario in capo ad entrambi i contraenti, che prescinde dalle inadempienze imputabili alle stesse (v. Cass. n. 15705/2013, conf. Cass. n.
20460/2023, Cass. n. 8765/2024). Tutti gli effetti del contratto vengono, infatti, meno e i diritti che ne sarebbero derivati si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, sicché l'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria, discendendo proprio dal venire meno della causa delle reciproche obbligazioni (v. Cass. n. 15705/2013, Cass. n. 27640/2018).
Il contenuto dell'obbligazione restitutoria va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, eventualmente comprendendo l'importo dovuto per revisione prezzi se contrattualmente previsto in quanto fa parte del corrispettivo pattuito (v. Cass. n. 12162/2007, conf. Cass. n. 20460/2023, Cass. n. 8765/2024).
E' pertanto infondata la pretesa dell'appellante di vedersi riconoscere, in aggiunta al corrispettivo pattuito, la percentuale oggetto di ribasso di gara risultante dal contratto di appalto;
come di recente affermato dalla Suprema
Corte, infatti, “il valore venale del bene realizzato va determinato, in materia di appalto pubblico, come quello accertato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica”, risultando “paradossale che l'appaltatore – in tesi inadempiente - finisca per avvantaggiarsi facendo pagare le opere eseguite a prezzi maggiori di quelli contrattuali”
(così, Cass. n. 2638/2025).
10. Ora, i motivi di reiezione della domanda restitutoria esplicitati dalla sentenza impugnata non appaiono del tutto convincenti.
Come ha correttamente rilevato parte appellante, il riconoscimento dell'opus eseguito dalla stazione appaltante non è requisito da cui dipenda l'insorgere dell'obbligo restitutorio a carico della committente e il mancato espletamento delle procedure di accertamento tecnico e contabile della consistenza dei lavori r.g. n. 7098/2021 15 previste dall'art. 138 D.L.vo n. 163/2006 non vale certo ad escludere l'esistenza della pretesa ripristinatoria dell'appaltatrice.
Nel contempo, tuttavia, non può ritenersi che sia stata accertata l'effettiva consistenza fisica delle opere realizzate dalla oggetto dell'appalto. CP_4
Come ha evidenziato il TU nella sua ampia relazione, “non risulta possibile determinare e descrivere le porzioni d'opera realizzate costituenti la fisica consistenza dell'appalto” (pag. 92 seconda relazione) né dalla documentazione presente nel fascicolo né dagli atti difensivi delle parti, protesi a mettere in rilievo più quanto era ancora da realizzare (quelli di e i motivi per i quali i lavori CP_1
non erano stati portati a compimento (quelli di ) più che quanto CP_4
effettivamente era stato realizzato.
Un dato però è certo: la consistenza economica delle opere eseguite sino alla risoluzione è pacifica e incontestata (63,81% dell'ammontare complessivo dei lavori previsti), risulta dagli stati di avanzamento dei lavori emessi dalla stazione appaltante e dai relativi certificati di pagamento (per complessivi Euro
16.334.449,82), è stata validata dal TU ed è riconosciuta espressamente dalle due parti contraenti.
Ora, considerato che il pagamento delle somme portate dai 16 certificati di pagamento ha avuto luogo, circostanza mai messa in discussione dall'appaltatrice, che infatti non ha domandato la condanna di al CP_1
pagamento (in tutto o in parte) di quelle somme, e tenuto conto che, come detto,
l'obbligazione restitutoria in capo alla committente è conformata ai corrispettivi pattuiti, la domanda di ha riguardo alle pretese oggetto delle undici CP_4
riserve iscritte.
E qui si viene più direttamente all'esame del terzo motivo di appello.
11. Deve senz'altro condividersi, perché coerente con il granitico orientamento della Corte di legittimità, l'assunto del Giudice di prime cure circa la non scrutinabilità delle pretese creditorie e risarcitorie sottese alle riserve iscritte nella contabilità da parte appellante nel corso dell'esecuzione dell'appalto in relazione all'istituto delle riserve. Ciò in quanto la riserva, in conseguenza della retroattività degli effetti della risoluzione del contratto e del venire meno di ogni ultrattività della disciplina contrattuale, viene meno in quanto tale, trattandosi di una pretesa di natura contrattuale che nasce r.g. n. 7098/2021 16 dall'esecuzione dell'appalto e non è compatibile con la sua risoluzione (v., tra le molte, Cass. n. 38188/2021, Cass. n. 289/2019; Cass. n. 25326/2017; Cass. n.
22275/2016; Cass. n. 22036/2014; Cass. n. 19531/2014; Cass. n. 3830/2013; Cass. n.
738/2007).
Questo, tuttavia, non esclude una delibazione di fondatezza di quelle pretese che ineriscono a lavori eseguiti e non contabilizzati e quindi non remunerati ed a maggiori oneri sostenuti dall'impresa appaltatrice. La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata e fatta propria anche dal primo Giudice afferma, infatti, che le pretese sostanziali rivendicate nelle riserve devono essere valutate in caso di risoluzione del contratto alla luce di quanto previsto dagli artt. 1453 e
1458 c.c. Mentre sotto il profilo dei costi e delle spese, posto che secondo la normativa di settore (art. 16 D.P.R. n. 1063/1962 e, successivamente, art. 5 del
D.M. n. 145 del 2000) le spese generali del cantiere sono di regola a carico dell'appaltatore, non può escludersi che la stazione appaltante sia obbligata a rimborsare all'appaltatore i maggiori oneri da questo sostenuti, ove con il proprio comportamento abbia determinato un aggravio delle spese generali del cantiere, come accade, ad esempio, in caso di illegittima sospensione dei lavori
(v. Cass. n. 8765/2024 cit.).
Essendo stata accertata la legittimità della risoluzione disposta unilateralmente dalla stazione appaltante per la maggiore gravità e rilevanza degli inadempimenti imputabili all'impresa esecutrice dei lavori, appare invece evidente in considerazione di quanto disposto dall'art. 1453 c.c. che non possano trovare cittadinanza in questa sede le pretese di natura risarcitoria, segnatamente quelle oggetto delle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 11, afferenti tutte peraltro agli impedimenti della prima fase di esecuzione dell'appalto di cui sopra si è ampiamente detto (v. pag. 8).
Non è fondata nemmeno la pretesa creditoria oggetto della riserva n. 7
(Riconoscimento di costi straordinari sostenuti dal dover comprimere l'esecuzione di lavori di costruzione del cavalca ferrovia al km 95+000 e del sottovia ferroviario al km 31+646, in tempi straordinariamente ridotti a causa del ritardato ottenimento delle autorizzazioni da parte della Parte_6
, in quanto la documentazione in atti non comprova l'asserita
[...]
riduzione dei tempi di esecuzione delle due opere e nemmeno l'adozione da r.g. n. 7098/2021 17 parte di di particolari o speciali modalità esecutive volte a CP_4
perseguire l'obiettivo di realizzare i lavori in tempi più contingentati, fermo restando peraltro che i due manufatti non risultano essere stati ultimati.
Diversa valutazione sempre in tema di maggiori costi merita la pretesa oggetto della riserva n. 8 (Riconoscimento dei maggiori oneri di realizzazione dell'appalto per effetto della ritardata delocalizzazione dei sottoservizi presenti sulle aree oggetto di ampliamento della Strada Statale 96 da parte degli Enti terzi interessati). Nel condividere la metodologia di calcolo adoperata dal TU
(v. pag. 153 seconda relazione), il maggior onere riconoscibile per mancato ammortamento ammonta ad Euro 49.763,97.
Poiché è stato accertato che nei mesi di maggio e giugno 2011 sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice interventi non previsti dal progetto (rampe di raccordo e accessi per mq 1.900, allargamento curve per mq 1.141, strati di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato, strato di base in tout venant bitumato e conglomerato bituminoso per strato di collegamento binder), va riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria oggetto della riserva n. 5
(Mancata contabilizzazione di lavori ordinati e non previsti nel progetto dell'opera, relativi alla viabilità industriale compresa tra la SP 89 e la complanare per Matera e consistenti in allargamento di curve, rampe di accesso e nuovi accessi), con conseguente accertamento di un credito di pari CP_4
ad Euro 39.475,22, coerentemente con le conclusioni del TU.
Del pari, è stato accertato anche in sede di Commissione paritetica deputata alla formulazione di proposta di accordo bonario che la quantità di scavo di sbancamento in roccia dura senza l'uso di mine effettivamente realizzata da eccedeva di mc 47.704,12 la quantità indicata nella computazione CP_4
del “prezzo a corpo” di cui al progetto esecutivo delle opere. Risulta dunque fondata la pretesa veicolata con la riserva n. 6 (Riconoscimento dell'applicazione dell'art. A.
1.04 per gli scavi di sbancamento realizzati in roccia dura senza l'uso delle mine ma allibrato con l'applicazione dell'art. A.
1.01 relativo allo scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura). L'importo riconoscibile per mancato allibramento con applicazione dell'appropriata voce di tariffa contrattuale (art. A.04), secondo le condivisibili stime operate dal TU, ammonta a complessivi Euro 409.778,39.
r.g. n. 7098/2021 18 Infine, va ritenuto sussistente il credito di oggetto della riserva n. CP_4
10 (Riconoscimento della corretta percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti da allibrare e liquidare a corpo all'appaltatore), afferente all'esecuzione di lavori a corpo (muretti a secco e muratura a doppio paramento), per i quali è stato accertato uno scostamento di Euro 138.994,94 tra quanto realizzato e quanto previsto e stipulato in ragione della mancata considerazione da parte della Direzione Lavori del contenuto contabile della sottocategoria WBS relativa a detti interventi.
Conclusivamente, dunque, la stazione appaltante è tenuta ai sensi dell'art. 1458 c.c. a restituire all'odierna appellante la somma di Euro 638.012,52, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della risoluzione.
12. Venendo ora al primo motivo dell'appello incidentale svolto da CP_2
, la Corte osserva che effettivamente il Tribunale ha omesso di
[...]
pronunciarsi sulla domanda con la quale la compagnia assicurativa chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di di escutere la Polizza CP_1
fideiussoria n. 05001034726 del 09.11.2009 rilasciata dall'allora CP_6
(cui poi è succeduta ) con le successive appendici del 17.03.2011 e Controparte_2
del 10.05.2011 e di accertare e dichiarare il diritto di di non Controparte_2
pagare le somme richieste dalla committente.
Nel contratto stipulato il 09.11.2009 tra e si è CP_4 CP_6
previsto, conformemente al dettato dell'art. 113 D.L.vo n. 163/2006, che
“l'efficacia della garanzia (…) b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto” e si è altresì stabilito che
“la liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto
b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al garante” (art. 2 del contratto).
Nello stesso contratto sono indicate le date di effetto e di scadenza della polizza, quest'ultima fissata al 14.07.2011, poi prorogata al 31.12.2011 per effetto dell'appendice di precisazioni del 05.10.2011, ma nel contempo le parti hanno precisato che “le date di effetto e scadenza polizza sono riportate ai soli fini del calcolo del premio dovuto”.
r.g. n. 7098/2021 19 Risulta dunque infondato l'assunto della compagnia assicurativa secondo la quale alla data in cui ha escusso la cauzione chiedendo a CP_1 Controparte_2
il pagamento di Euro 1.799.825,60 (poi non intervenuto) la polizza fideiussoria sarebbe scaduta giacché la data di scadenza della polizza successivamente prorogata era funzionale solo al calcolo del premio dovuto, mentre, come visto, la cessazione della garanzia era ancorata all'emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, coerentemente con il sistema normativo vigente in materia di appalti pubblici.
L'art. 113 D.L.vo n. 163/2006, applicabile ratione temporis, prevede espressamente, al comma 5, che la garanzia “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.
L'art. 101 comma 1 DPR n. 554/1999 stabilisce a sua volta che “la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”, mentre l'art. 123 comma 1 DPR n. 207/2010 in termini analoghi sancisce che “l'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”.
Il primo motivo è pertanto infondato.
13. Per ciò che concerne invece il secondo motivo di impugnazione, la domanda avanzata da si fonda sull'art. 12 della polizza Controparte_2
fideiussoria, che, “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c.”, accorda al garante il diritto di ottenere dal contraente la liberazione dalla garanzia o il versamento di una somma pari al massimale di polizza in varie ipotesi, tra le quali assume qui rilievo la “chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti”.
Con tale locuzione le parti hanno evidentemente fatto riferimento all'atto processuale di chiamata del terzo ad opera dei soggetti ivi indicati. Nel caso di specie, come ha correttamente rilevato l'appellante principale, fa difetto proprio tale condizione, non avendo nel presente giudizio o, per quello Controparte_2
che è dato conoscere, in altri giudizi rivolto una domanda di pagamento nei confronti di , che è stata invece chiamata in causa dalla stessa Controparte_2
r.g. n. 7098/2021 20 . La clausola non si presta ad essere interpretata nel senso di CP_4
ricomprendere la richiesta stragiudiziale di escussione della garanzia, peraltro mai esitata, stante per l'appunto la sua natura non processuale.
Anche il secondo motivo dell'appello incidentale deve essere pertanto respinto.
14. In punto di regolamentazione delle spese di lite, è CP_4
prevalentemente soccombente nei confronti di mentre è CP_1 Controparte_2
totalmente soccombente sia nei confronti dell'appellante principale sia nei confronti dell'appellata. Nei rapporti tra e le spese di lite CP_4 CP_1
possono quindi essere compensate nei limiti di un terzo, con condanna di a rifondere alla controparte i restanti due terzi, che si liquidano CP_4
come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avendo riguardo in particolare alla non pregevolezza della difesa di limitatasi, come detto, a riprodurre nella propria comparsa di CP_1
costituzione l'intero contenuto della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado e astenutasi dal depositare gli scritti difensivi finali. Controparte_2
deve essere condannata a rifondere ad le spese di lite da questa CP_1
anticipate, liquidate secondo il medesimo criterio, pur se con riferimento ad un differente scaglione di valore (da 1 a 2 milioni di Euro). La compagnia assicurativa deve essere infine condannata a rifondere a le spese di CP_4
lite da questa anticipate, liquidate sempre ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 55/2014, in relazione allo scaglione di valore da 1 a 2 milioni di Euro.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Condanna a corrispondere a .MO. CP_1 Parte_1 [...]
la somma di Euro Parte_4
r.g. n. 7098/2021 21 638.012,52, oltre interessi al tasso legale dalla data della risoluzione del contratto;
2) Rigetta nel resto l'appello principale;
3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Dichiara compensate tra e .MO. CP_1 Parte_1 [...]
nei limiti di un terzo le Parte_4
spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante principale a rifondere all'appellata i restanti due terzi, che liquida in €
40.794,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il giudizio di primo grado e in € 32.372,00 per compensi oltre accessori se dovuti per il presente grado di giudizio;
pone definitivamente le spese della TU per 2/3 a carico dell'appellante principale e per il restante terzo a carico dell'appellata;
5) Condanna a rifondere ad ed a Controparte_2 CP_1
.MO. Parte_1 Parte_4
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 17.002,00 per compensi oltre accessori se dovuti per ANAS e in Euro 22.867,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per
SO.CO.STRA.MO.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma dell'
11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7098/2021 22