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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1593 R.G. dell'anno 2022 riservata in decisione in data 9 settembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso come da procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulia Ocone;
appellante
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Emilio Lavorgna in virtù di procura in atti;
appellato
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
appellato contumace
Controparte_3
appellato contumace
Conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 41/2022 del Giudice di Pace di Parte_1
che aveva respinto la domanda risarcitoria da egli proposta nei confronti del Controparte_1 per i danni subiti in conseguenza dell'infortunio che, secondo la Controparte_1
sua prospettazione, si era verificato il 6.2.2017, alle ore 16,00 circa, in Corso Umberto I mentre egli, intento ad attraversare la strada, era inciampato con il piede sinistro in una buca presente sulla
1 strada comunale, poco prima del marciapiede, creata in conseguenza di recenti lavori di manutenzione della tubatura dell'acquedotto.
asseriva che il fondo stradale disconnesso non era affatto visibile per la presenza Parte_1
di acqua, fogliame e cartacce varie;
che la situazione di pericolo non era affatto segnalata e prevedibile;
che a causa della caduta aveva riportato la frattura del malleolo petroniero della caviglia sinistra.
Il nel giudizio di I grado aveva contestato l'avversa domanda di Controparte_1 cui chiedeva il rigetto e aveva provveduto alla chiamata in causa dell' che aveva Controparte_2
Contr appaltato i lavori di manutenzione della rete idrica alla Controparte_3
Costituitasi in giudizio l' aveva resistito alla domanda e aveva provveduto alla Controparte_2
chiamata in causa della Controparte_3
Il Giudice di Pace respingeva la domanda risarcitoria dell'attore e compensava le spese di lite argomentando che l'attore non avesse fornito la prova del rapporto di causalità dell'evento dannoso con il bene in custodia, atteso che le immagini fotografiche prodotte sia dalla parte attrice sia dal
“non mostravano una buca ingombra di foglie e cartacce” ma al contrario “una parte CP_1 dell'area di notevoli dimensioni, e quindi facilmente visibile, leggermente dissestata, in quanto caratterizzata dalla presenza di un manto stradale nuovo a seguito d precedenti lavori, mentre tutto il resto della strada era libero e piano”
Nella motivazione della sentenza impugnata si affermava che il sinistro si era verificato a causa della distrazione in cui versava il danneggiato che, ben potendosi avvedere dello stato della strada, aveva posto il piede in una posizione errata, per cui poteva ritenersi superata la presunzione di responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c..
censura la sentenza di I grado per i seguenti motivi: Parte_1
-errata valutazione delle risultanze istruttorie e violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.;
-motivazione contraddittoria, illogica e carente.
L'appellante, dopo avere richiamato gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla responsabilità del custode di cui all'art. 2951 c.c., ha evidenziato che dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la prova dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, atteso che i testimoni avevano riferito sia della sua caduta sia del fatto che non vi fossero transenne o qualsiasi segnaletica e che al momento del sinistro la buca non era visibile, in quanto ricoperta da fogliame e cartacce varie, ragione per doveva ritenersi che le parti convenute non avessero fornito la prova del caso fortuito.
2 L'appellante sostiene che, nel caso specifico, la caduta del pedone nella buca presente sulla sede stradale non fosse né imprevedibile, in quanto rientra nel fatto notorio che la buca possa determinare la caduta di un passante, né imprevenibile in quanto vi è sempre la possibilità di rimuovere la buca o almeno di segnalarla adeguatamente.
Tanto premesso, l'appellante nelle conclusioni ha insistito per l'accoglimento della domanda di condanna avanzata in I grado.
Il ha contestato l'avversa impugnazione di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
Le altre parti appellate, nonostante la ritualità della notificazione della citazione, non si sono costituite in giudizio.
L'appello è infondato.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2052 per danni cagionati da cose in custodia.
Tale fattispecie di responsabilità ha carattere oggettivo e, affinché essa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Pertanto se ne deduce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia esclusa solo dal caso fortuito;
tale fattore attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo del proprietario-custode di provvedere alla manutenzione dei beni di sua proprietà: un simile onere discende non solo da specifiche norme dell'ordinamento, ma anche dal generale obbligo di custodia incombente sul proprietario. Per cui, il danneggiato che invochi detta responsabilità non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo, piuttosto, esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (cfr. Cass. civile sent. n.4277/2014; Cass. Civile sent. del 1.10.2004,
n. 19653, Cass 5445/2006; Cass. 3651/2006; Corte d'Appello di Torino 28.3.2007 sez. III). Di contro il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si sia verificato per caso fortuito, cioè per un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
3 Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno" (Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 2660 del
05.02.2013, che evidenzia altresì, nella sua motivazione, la necessità di accertare, fra l'altro, "la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo").
La giurisprudenza di legittimità ha anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti - come, appunto, quella che viene in rilevo nel caso di specie - deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04.11.2003).
Orbene, come già ritenuto dal Giudice di pace, dall'esame delle fotografie dello stato dei luoghi si evince, inequivocabilmente, che quella che è stata definita dall'attore una “buca” altro non era che un leggero dislivello del manto stradale, dovuto alla ricopertura di una traccia stradale aperta per l'esecuzione di lavori. La "traccia" presente sul manto stradale, proprio come emerge dalla foto, si presentava ricoperta da uno strato di asfalto che lasciava ben visibile la stessa "traccia" anche per la visibile diversità di colore rispetto al resto della carreggiata.
Le foto evidenziano un leggero dislivello del manto stradale in corrispondenza della "traccia" che nelle circostanze in cui si è verificato l'infortunio (le ore 16,00 di un giorno di febbraio in cui il sole ancora non tramonta) era perfettamente visibile e, quindi, era evitabile da un attento pedone.
era intento ad attraversare la carreggiata libera da veicoli che ne ostacolassero la Parte_1
visione. Né ha alcun rilievo la circostanza che la traccia non fosse segnalata atteso che lo scavo era stato colmato e ricoperto con un primo strato di asfalto così dando luogo ad una lieve disconnessione del manto stradale perfettamente visibile nelle condizioni di tempo e di luogo dianzi descritte e, quindi, evitabile anche perché facilmente superabile (allungando il passo o seguendo un percorso alternativo).
Quindi nel caso di specie si è verificata una caduta accidentale che probabilmente può essere ricondotta ad un deficit di attenzione e di prudenza che, ove sussistenti, avrebbero consentito al pedone di avvedersi del presunto ostacolo alla marcia e di evitarlo.
4 Deve ritenersi, infatti, che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro ( cfr. Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16199).
Deve ritenersi che non è stato dimostrato che il mero dislivello del manto stradale non fosse visibile per la presenza di foglie e cartacce.
Ed invero la foto allegata dall'attore alla produzione del giudizio di I grado mostra che la “traccia” sull'asfalto era pulita e asciutta, così come le foto prodotte dal Controparte_1
L'attore in primo grado non ha eccepito che tali fotografie ritraevano i luoghi dopo che la “buca” era stata riparata. Pertanto, non appaiono attendibili le dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno descritto uno stato dei luoghi difforme dallo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie in atti.
In conclusione l'appello va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Si dà infine atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r.
115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 41/2022 del Giudice di Pace di promosso da Controparte_1 Parte_2
così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del liquidate in euro 1701,00 per compenso di avvocato di cui € Controparte_1
425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
-dà atto che parte appellante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 co.1 bis d.p.r. 115/02.
Benevento 11 febbraio 2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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