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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.
Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16686 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona dell'amministratore Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Benigno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa p.zza Virgilio n° 4
attore
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Raimondo e Giorgia
Raimondo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa p.zza G.
Amendola n° 43
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta dal , integra Parte_1
richiesta di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra detto ente e la ditta avente ad oggetto l'installazione di un ascensore Controparte_1
condominiale per un importo complessivo di € 36.000,00, oltre IVA al 4%, con condanna della ditta suindicata alla restituzione dell'importo di € 7.920,00, oltre
1 interessi, pagato dal condominio a titolo di acconto in suo favore per mancata autorizzazione del progetto presentato agli enti competenti.
Costituitasi in giudizio, la ditta ha chiesto il CP_1 Controparte_1
rigetto della domanda attorea e in subordine, ove ritenuta fondata detta pretesa, dichiarare dovuta la sola somma di € 2.000,00, dovendosi detrarre dall'acconto di € 7.920,00 l'importo di € 5.920,00 per spese e attività sostenute e documentate da parte convenuta.
Ciò premesso, risulta ex actis che, a fronte del preventivo proposto dalla ditta avente ad oggetto, come sopra accennato, Controparte_1
l'installazione presso il di un ascensore Parte_1
condominiale, per un importo complessivo di € 36.000,00, oltre IVA al 4%, in data 19.12.2019, riunitesi le odierne parti in causa presso lo studio dell'amministratore pro tempore dell'ente, quest'ultimo affidava l'incarico alla ditta convenuta con parziale modifica e integrazione del preventivo citato stabilendo, per iscritto, che “il preventivo viene sottoscritto per accettazione da parte del condominio con la garanzia da parte della ditta della restituzione dell'importo del 20% Parte_2
qualora il progetto presentato agli enti competenti non dovesse essere autorizzato”.
E' altresì documentato ed invero incontestato quanto segue: 1) in data
16.03.20 il condominio versava a titolo di acconto alla ditta convenuta per la ragioni suindicate l'importo di € 7.920,00; 2) in data 24.05.22 il CP_2
Palermo trasmetteva la nota prot. n. 670725 del 17.05.22 con cui vietava l'inizio dei lavori de quibus in quanto l'istanza presentata risultava carente della relazione tecnica e delle autorizzazioni della Soprintendenza Regionale BB.CC.AA. Sezione archeologica per lo scavo della fossa, documentazione indispensabile alla definizione della pratica, concedendo termine di giorni 30 per le chieste integrazioni;
3) in data 20.06.22 parte attrice metteva in mora a mezzo pec la ditta appaltatrice che avrebbe dovuto richiedere e ottenere i pareri favorevoli del
Comune di Palermo della Soprintendenza per la realizzazione dell'appalto affidato entro il termine del 24.06.22; 5) decorsi i termini contrattuali per la
2 consegna dell'opera, parte convenuta non otteneva le autorizzazioni necessarie
( v. produzione attorea ).
Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è chi non veda come la trasmissione a mezzo pec in data 20.06.22 a cura dell'ente di diffida ad adempiere entro il
24.06.22 nei confronti della ditta, abbia determinato di diritto, in difetto di adempimento ex art. 1454 c.c., la risoluzione del rapporto contrattuale, conseguendo, in forza del principio di cui all'art. 1458 c.c. e, più in generale, di quello previsto dall'art. 2033 c.c., il diritto del committente alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo sul pagamento del prezzo, ammontante ad
€ 7.920,00, con interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
D'altro canto, qualora si ritenesse non imputabile al debitore l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell'opera, il diritto del condomino alla ripetizione di quanto indebitamente pagato sorgerebbe ad ogni modo in forza dell'art. 1463 c.c. a mente del quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”.
Ciò posto, infondata è da ritenersi la censura mossa da parte convenuta secondo cui risulterebbe dovuta la sola somma di € 2.000,00, dovendosi detrarre dall'acconto di € 7.920,00 l'importo di € 5.920,00 per spese e attività sostenute e documentate dalla ditta . Difatti, con riguardo alle Controparte_1
spese dedotte in comparsa di risposta, si osserva come non vi sia prova che la ditta convenuta abbia pagato in favore della Parte_3
l'importo di € 3.000,00 per la realizzazione del progetto, essendo stato prodotto esclusivamente un preventivo che nulla prova circa l'effettiva corresponsione di detta somma ( né poteva supportare l'assunto relativo all'intervenuto pagamento la prova testimoniale dedotta sul punto e disattesa da codesto Decidente in ragione del divieto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. ); inoltre, la somma di
3 € 720,00 per IVA su fattura e l'importo di € 1.500,00 forfettariamente determinato ( e dunque non provato ) attengono a profili della posizione fiscale della convenuta estranei all'accordo tra le parti al pari dell'ulteriore somma di
€ 700,00, invero non documentata, che la ditta vorrebbe trattenere a titolo di rimborso per l'istruzione della pratica.
Respinta, pertanto, la superiore doglianza e accolta la domanda attorea, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte dal Parte_1
con atto di citazione notificato in data 19.12.22 nei confronti
[...]
della ditta , così provvede: Controparte_1
- dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti in causa;
- condanna la ditta alla restituzione in favore di Controparte_1
parte attrice della somma di € 7.920,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ), quantificate in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 14.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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