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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2423/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5537/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241104862 CONTR.SOGG. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241104862, relativo al contributo di soggiorno per l'anno d'imposta 2023, con il quale Roma Capitale, pur dando atto della regolarità dei versamenti effettuati nei quattro trimestri dell'anno, irrogava una sanzione pari a euro 1.611,68 per
“omesso/parziale/tardivo versamento”.
La ricorrente deduceva, tra l'altro, la violazione del contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione dell'atto,
l'applicazione retroattiva del regolamento comunale e l'illegittimità della sanzione.
Si costituiva Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la natura automatizzata dell'atto, la sufficienza della motivazione e la correttezza del calcolo sanzionatorio, ricostruito in sede di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul contraddittorio preventivo
Il motivo non è fondato. In materia di tributi locali non armonizzati, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, in via generale, l'esistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo espressa previsione normativa. L'art.
6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, opera per gli enti locali come principio, richiedendo un adeguamento dell'ordinamento dell'ente.
Nel caso di specie, la mancata attivazione del contraddittorio non determina, di per sé, l'annullabilità dell'atto.
2. Sul difetto di motivazione dell'avviso
Il motivo è fondato.
L'avviso impugnato, pur attestando una differenza a debito pari a zero per tutti i trimestri dell'anno 2023, irroga una sanzione senza indicare il periodo cui la violazione si riferisce, la data del presunto ritardo, il numero dei giorni di ritardo, il criterio di calcolo applicato.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non può ritenersi assolto mediante formule generiche o rinvii indifferenziati a fonti normative, ma deve consentire al contribuente di comprendere ex ante l'an ed il quantum della pretesa tributaria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che «L'atto impositivo deve contenere l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, in modo da consentire al contribuente un'effettiva difesa;
la motivazione non può essere integrata o completata in sede contenziosa» (Cass., sez. trib., 13 gennaio 2022, n. 888). Ed è principio consolidato che «La motivazione dell'avviso di accertamento deve essere autosufficiente e non può essere sanata mediante chiarimenti forniti dall'Amministrazione solo nel corso del giudizio» (Cass., sez. trib., 27 novembre 2019, n. 30905).
Nel caso di specie, la ricostruzione analitica del presunto ritardo e del calcolo della sanzione è stata fornita dall'Amministrazione solo nelle controdeduzioni, integrando una motivazione postuma, inammissibile e inidonea a sanare il vizio originario dell'atto.
Ne consegue la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L.
241/1990 e 1, comma 162, L. 296/2006.
3. Sulla disciplina sanzionatoria
Il motivo è fondato.
L'avviso richiama, quale base del calcolo, il Regolamento approvato con Deliberazione n. 34 del 12 marzo
2024, non vigente nell'anno d'imposta 2023. Anche a prescindere dalla continuità sostanziale della disciplina,
l'atto non chiarisce il fondamento normativo applicabile ratione temporis, in violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative.
La Corte di Cassazione ha affermato che «In materia di sanzioni tributarie vige il principio di legalità, per cui nessuna sanzione può essere irrogata se non in forza di una norma vigente al momento della commissione della violazione» (Cass., sez. trib., 5 aprile 2019, n. 9494). Essa poi ha ulteriormente precisato che:
«L'atto impositivo che richiami una fonte normativa non vigente all'epoca dei fatti è illegittimo, ove non consenta di individuare con certezza la disciplina applicabile al momento della violazione» (Cass., sez. trib.,
21 giugno 2017, n. 15451).
Nel caso di specie, l'avviso si limita a richiamare un regolamento entrato in vigore nel 2024, senza alcuna indicazione circa l'applicazione di una disciplina previgente, con conseguente violazione dell'art. 3, comma
1, D.Lgs. 472/1997, dell'art. 3 L. 212/200, dell'art. 11 delle preleggi.
La sanzione risulta pertanto illegittimamente irrogata e deve essere annullata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica,accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento n. 53241104862/2023 emesso da Roma Capitale;
condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 585,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5537/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241104862 CONTR.SOGG. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 53241104862, relativo al contributo di soggiorno per l'anno d'imposta 2023, con il quale Roma Capitale, pur dando atto della regolarità dei versamenti effettuati nei quattro trimestri dell'anno, irrogava una sanzione pari a euro 1.611,68 per
“omesso/parziale/tardivo versamento”.
La ricorrente deduceva, tra l'altro, la violazione del contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione dell'atto,
l'applicazione retroattiva del regolamento comunale e l'illegittimità della sanzione.
Si costituiva Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la natura automatizzata dell'atto, la sufficienza della motivazione e la correttezza del calcolo sanzionatorio, ricostruito in sede di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul contraddittorio preventivo
Il motivo non è fondato. In materia di tributi locali non armonizzati, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, in via generale, l'esistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo espressa previsione normativa. L'art.
6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, opera per gli enti locali come principio, richiedendo un adeguamento dell'ordinamento dell'ente.
Nel caso di specie, la mancata attivazione del contraddittorio non determina, di per sé, l'annullabilità dell'atto.
2. Sul difetto di motivazione dell'avviso
Il motivo è fondato.
L'avviso impugnato, pur attestando una differenza a debito pari a zero per tutti i trimestri dell'anno 2023, irroga una sanzione senza indicare il periodo cui la violazione si riferisce, la data del presunto ritardo, il numero dei giorni di ritardo, il criterio di calcolo applicato.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo non può ritenersi assolto mediante formule generiche o rinvii indifferenziati a fonti normative, ma deve consentire al contribuente di comprendere ex ante l'an ed il quantum della pretesa tributaria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che «L'atto impositivo deve contenere l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, in modo da consentire al contribuente un'effettiva difesa;
la motivazione non può essere integrata o completata in sede contenziosa» (Cass., sez. trib., 13 gennaio 2022, n. 888). Ed è principio consolidato che «La motivazione dell'avviso di accertamento deve essere autosufficiente e non può essere sanata mediante chiarimenti forniti dall'Amministrazione solo nel corso del giudizio» (Cass., sez. trib., 27 novembre 2019, n. 30905).
Nel caso di specie, la ricostruzione analitica del presunto ritardo e del calcolo della sanzione è stata fornita dall'Amministrazione solo nelle controdeduzioni, integrando una motivazione postuma, inammissibile e inidonea a sanare il vizio originario dell'atto.
Ne consegue la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 3 L.
241/1990 e 1, comma 162, L. 296/2006.
3. Sulla disciplina sanzionatoria
Il motivo è fondato.
L'avviso richiama, quale base del calcolo, il Regolamento approvato con Deliberazione n. 34 del 12 marzo
2024, non vigente nell'anno d'imposta 2023. Anche a prescindere dalla continuità sostanziale della disciplina,
l'atto non chiarisce il fondamento normativo applicabile ratione temporis, in violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative.
La Corte di Cassazione ha affermato che «In materia di sanzioni tributarie vige il principio di legalità, per cui nessuna sanzione può essere irrogata se non in forza di una norma vigente al momento della commissione della violazione» (Cass., sez. trib., 5 aprile 2019, n. 9494). Essa poi ha ulteriormente precisato che:
«L'atto impositivo che richiami una fonte normativa non vigente all'epoca dei fatti è illegittimo, ove non consenta di individuare con certezza la disciplina applicabile al momento della violazione» (Cass., sez. trib.,
21 giugno 2017, n. 15451).
Nel caso di specie, l'avviso si limita a richiamare un regolamento entrato in vigore nel 2024, senza alcuna indicazione circa l'applicazione di una disciplina previgente, con conseguente violazione dell'art. 3, comma
1, D.Lgs. 472/1997, dell'art. 3 L. 212/200, dell'art. 11 delle preleggi.
La sanzione risulta pertanto illegittimamente irrogata e deve essere annullata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica,accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento n. 53241104862/2023 emesso da Roma Capitale;
condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 585,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.