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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 3503/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., P.IVA n. con sede in Milano alla Parte_1 P.IVA_1 via Gaetano Negri n. 1, rappresentato e difesa dall'avv. Francesco Paolo Bonito e dall'avv. Francesca
Bonito ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Campane n. 18;
Appellante
E
, nato nel Regno Unito il 26.02.1971, c.f.: , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. Anna Maria Guerriero ed elettivamente domiciliato in Avellino in via C. Colombo n.
11;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con appello depositato il 21.09.2022, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
489/2022, pubblicata il 19.04.2022, con la quale il g.d.p. di Avellino ha accolto la domanda di CP_1
, proprietario di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Cesinali alla via provinciale
[...] per San Michele, distinto al foglio 5, p.lla 1165 e segg., volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per occupazione abusiva, quantificati in € 5.000,00, oltre interessi legali. L'appellante, in particolare, ha chiesto di dichiarare nulla la decisione in esame per vizio di ultrapetizione in quanto condannata al pagamento della somma di € 5.321,70, di accogliere l'eccezione riconvenzionale di usucapione ventennale con riferimento ai pali numeri 31 e 32 collocati su uno dei terreni e di riformare la sentenza con il rigetto delle avverse domande condannando, altresì, l'appellato alla restituzione delle somme
1/5 percepite in esecuzione della decisione di primo grado, oltre interessi dalla data di ricezione al soddisfo.
In punto di fatto la parte ha dedotto, inoltre, che non vi è coincidenza tra il numero di pali indicati nell'atto di citazione, in numero di due, e quelli descritti dal ctu e nella sentenza, pari a quattro. La parte ha, ancora, esposto che il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto in ragion del diritto di usufrutto vantato da sui terreni. In via subordinata, l'appellante ha anche Parte_2 eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che alcuna indennità doveva essere corrisposta alla controparte per l'appoggio di sostegni occorrenti per soddisfare le richieste di utenza della parte stessa e degli inquilini o dei condomini e la violazione a falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per la mancata prova di un sacrificio economicamente apprezzabile. La società appellante ha, infine, riproposto le eccezioni del primo grado di giudizio sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
sulla sua nullità per mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e per imprecisa indicazione del fondo su cui insiste la palificata;
sulla legittimità della propria condotta ex artt. 231 e
232 del D.P.R. n. 156/1973, art. 95 del R.D. n. 1198/1941 ed ex art. 233 del D.P.R. n. 156/1973, osservando che gli impianti di telecomunicazioni hanno il carattere di pubblica utilità e che le servitù occorrenti al passaggio dei fili, cavi ed impianti possono essere imposte senza il consenso del proprietario;
sulla prescrizione estintiva del diritto ex art. 2947 c.c. Infine, in via ulteriormente gradata, la parte ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Con comparsa del 4.01.2023 si è costituito , chiedendo di dichiarare l'appello CP_1 inammissibile ex art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato ha evidenziato di aver richiesto solo il risarcimento dei danni, sussistente in re ipsa, per la perdita della disponibilità del bene occupato dal manufatto ed anche in relazione ad eventuali frutti perduti e alla diminuzione di valore dell'immobile.
Quanto all'eccezione di ultrapetizione l'appellato ha precisato di aver ricevuto il solo importo di €
5.000,00, come richiesto con p.e.c. del 20 aprile 2022.
Rinviata la causa per la decisione le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
L'appello risulta ammissibile ex art. 342 c.p.c., perché in esso sono puntualmente indicate le parti della sentenza impugnate, insieme alle ragioni a fondamento delle doglianze sollevate, con precisazione delle modifiche alla decisione richieste al giudice.
Quanto alla procedibilità della domanda, si rileva che, nel corso del giudizio di primo grado, come risulta dalla lettura del verbale del 03.06.2021, ha invitato la società a concludere una CP_1 convenzione di negoziazione assistita e tale invito ha sanato l'irregolarità.
Nel merito deve essere, invece, osservato che dall'esame dell'atto di citazione emerge chiaramente che ha chiesto la condanna della società al risarcimento dei danni patiti CP_1 Parte_1 dall'occupazione abusiva di due pali di sostegno della rete telefonica impiantati dalla stessa sul suo fondo. In proposito, infatti, indipendentemente dalla generica ed errata indicazione dei dati catastali
2/5 del fondo (cfr. atto di citazione in cui si indica la p.lla 1165 e segg e consulenza in cui si precisa che si tratta delle p.lle 1165 e 1172), vale evidenziare che dall'esame congiunto della riproduzione fotografica allegata dall'attore (cfr. pp. 19 e 21 della produzione di primo grado in atti) e della consulenza tecnica espletata emerge chiaramente che i pali in questione sono quelli posizionati sulla particella 1172 e, precisamente, all'interno della recinzione metallica posta al confine del fondo medesimo. Quanto agli altri due pali, identificati con i numeri 31 e 32, insistenti sulla diversa particella 1166 e posizionati sul ciglio della strada oltre la recinzione metallica, deve essere, invece, evidenziato che, pur essendo stati attenzionati dall'indagine compiuta dal c.t.u., non sono affatto ricompresi nella domanda e, in quanto tali, non avrebbero potuto essere presi in considerazione ai fini della determinazione del quantum debetaur a titolo risarcitorio.
Da quanto esposto consegue, allora, l'assorbimento e la conseguente irrilevanza, ai fini decisionali, sia della questione relativa all'usucapione ventennale di tali ultimi pali formulata dalla parte appellante che dell'eccezione di ultrapetizione inficiante il decisum, tenuto conto che, per le ragioni innanzi esposte, occorrerà, in questa sede, rideterminare l'importo liquidabile in favore dell'attore. Per mera completezza, è appena il caso di segnalare che, in ogni caso, il giudice di pace non avrebbe potuto liquidare un importo superiore alla propria competenza ratione valoris, anche in considerazione della clausola di contenimento della domanda attorea entro il limite di € 5.000,00.
Limitato, quindi, il campo di indagine, ritiene il Tribunale di poter rideterminare l'importo dovuto ad a titolo di risarcimento in base ai medesimi criteri indicati dal c.t.u. e non contestati CP_1 dalle parti (cfr. pagine 2, 14 e 15). Al riguardo preme precisare che, in base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, il danno in questione è in re ipsa, perché si tratta di risarcire il pregiudizio permanente ed irreversibile determinato dalla definitiva compressione del diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere dall'ente convenuto di sottrazione di una parte di fondo. Peraltro, rispetto a tale voce di danno, il privato non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, trattandosi “di compensare il permanente e irreversibile pregiudizio conseguente alla permanente e irreversibile privazione della disponibilità di pozioni di fondo (occupate dai pali
e dai relativi basamenti) e nella permanente e irreversibile diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica” (cfr. Cass. ord. n. 701/2023). Deve essere ancora soggiunto che l'eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2947 c.c., secondo cui “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, non risulta meritevole di accoglimento perché la Cassazione ha chiarito che ogni utilizzazione senza titolo di beni altrui costituisce un illecito comune a carattere permanente (art. 2043 cod. civ.) che perdura nel tempo fino a quando la situazione di illegittimità non venga meno o con la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, o con la cessazione del suo esercizio, o con la costituzione di una regolare servitù mediante contratto o provvedimento amministrativo o sentenza del giudice (cfr. Cass. n.
3/5 14049/2008). Preme, altresì, evidenziare che, in materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
è consentito l'appoggio di sostegni (senza il consenso del proprietario e senza corrispondergli alcuna indennità) solo se le opere realizzate siano ricollegate all'utenza del proprietario stesso ovvero degli inquilini del medesimo stabile, ma non anche quando siano ricollegabili ad esigenze di utenti terzi (ad es. confinanti;
vedi Cass. 88/481; 97/12134). Privi di pregio e rilevanza sono, inoltre, i rilievi sulla circostanza che il fondo sia gravato dal diritto di usufrutto a favore di terzi, poiché tale circostanza non esclude l'illeceità del comportamento censurato. Infine, deve essere ricordato che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., sulla società appellante incombeva l'onere di dimostrare la prestazione del servizio in favore dell'appellato e tale prova non è stata offerta né nel giudizio di primo grado né in questa sede. È, dunque, chiaro che la società concessionaria del servizio telefonico, con le installazioni sull'altrui proprietà, agendo in assenza di titoli legittimanti, ha leso il diritto di proprietà della parte, senza che abbia rilievo il fatto che la conduttura sia posta al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili.
Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (cfr. Cass. S.U. 26 luglio 1994 n. 6962; 19 gennaio 1991 n. 517; 16 gennaio 1986 n. 207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest'ultima in tema di elettrodotto)”
(cfr. Cass. n. 12245/1998).
Sulle suesposte considerazioni l'appello deve essere solo parzialmente accolto con la riduzione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, rideterminato in € 2.211,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo. Inoltre, le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere rideterminate, in base al decisum, calcolando il compenso posto a carico della società appellante in euro 1.265,00 in base ai valori medi indicati nel Dm 147 del 2022.
Deve essere, infine, accolta la domanda della società appellante di condanna alla restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado per la parte non dovuta.
Con riferimento, invece, alla richiesta di restituzione delle somme liquidate in sentenza in favore dell'avvocato la domanda si presenta inammissibile in quanto lo stesso non è stato convenuto in giudizio e risultando carente di legittimazione passiva in ordine alla proposta azione di ripetizione dell'indebito la parte appellata.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
4/5 - in accoglimento parziale dell'appello, riforma parzialmente la sentenza del g.d.p. di Avellino n.
489/2022 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di condanna la società CP_1 [...] al pagamento, in suo favore, a titolo risarcitorio, del minor importo di € 2.211,00 oltre interessi, Pt_1 dalla sentenza al saldo;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell'appellato, rideterminate in € 1.265,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'appellato alla restituzione delle somme ricevute, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva;
-dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte al legale dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese del giudizio di appello.
Così deciso il 7.10.2025 all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 25.9.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 3503/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., P.IVA n. con sede in Milano alla Parte_1 P.IVA_1 via Gaetano Negri n. 1, rappresentato e difesa dall'avv. Francesco Paolo Bonito e dall'avv. Francesca
Bonito ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Campane n. 18;
Appellante
E
, nato nel Regno Unito il 26.02.1971, c.f.: , rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. Anna Maria Guerriero ed elettivamente domiciliato in Avellino in via C. Colombo n.
11;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con appello depositato il 21.09.2022, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
489/2022, pubblicata il 19.04.2022, con la quale il g.d.p. di Avellino ha accolto la domanda di CP_1
, proprietario di un appezzamento di terreno situato nel Comune di Cesinali alla via provinciale
[...] per San Michele, distinto al foglio 5, p.lla 1165 e segg., volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per occupazione abusiva, quantificati in € 5.000,00, oltre interessi legali. L'appellante, in particolare, ha chiesto di dichiarare nulla la decisione in esame per vizio di ultrapetizione in quanto condannata al pagamento della somma di € 5.321,70, di accogliere l'eccezione riconvenzionale di usucapione ventennale con riferimento ai pali numeri 31 e 32 collocati su uno dei terreni e di riformare la sentenza con il rigetto delle avverse domande condannando, altresì, l'appellato alla restituzione delle somme
1/5 percepite in esecuzione della decisione di primo grado, oltre interessi dalla data di ricezione al soddisfo.
In punto di fatto la parte ha dedotto, inoltre, che non vi è coincidenza tra il numero di pali indicati nell'atto di citazione, in numero di due, e quelli descritti dal ctu e nella sentenza, pari a quattro. La parte ha, ancora, esposto che il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto in ragion del diritto di usufrutto vantato da sui terreni. In via subordinata, l'appellante ha anche Parte_2 eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che alcuna indennità doveva essere corrisposta alla controparte per l'appoggio di sostegni occorrenti per soddisfare le richieste di utenza della parte stessa e degli inquilini o dei condomini e la violazione a falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per la mancata prova di un sacrificio economicamente apprezzabile. La società appellante ha, infine, riproposto le eccezioni del primo grado di giudizio sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
sulla sua nullità per mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda e per imprecisa indicazione del fondo su cui insiste la palificata;
sulla legittimità della propria condotta ex artt. 231 e
232 del D.P.R. n. 156/1973, art. 95 del R.D. n. 1198/1941 ed ex art. 233 del D.P.R. n. 156/1973, osservando che gli impianti di telecomunicazioni hanno il carattere di pubblica utilità e che le servitù occorrenti al passaggio dei fili, cavi ed impianti possono essere imposte senza il consenso del proprietario;
sulla prescrizione estintiva del diritto ex art. 2947 c.c. Infine, in via ulteriormente gradata, la parte ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Con comparsa del 4.01.2023 si è costituito , chiedendo di dichiarare l'appello CP_1 inammissibile ex art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellato ha evidenziato di aver richiesto solo il risarcimento dei danni, sussistente in re ipsa, per la perdita della disponibilità del bene occupato dal manufatto ed anche in relazione ad eventuali frutti perduti e alla diminuzione di valore dell'immobile.
Quanto all'eccezione di ultrapetizione l'appellato ha precisato di aver ricevuto il solo importo di €
5.000,00, come richiesto con p.e.c. del 20 aprile 2022.
Rinviata la causa per la decisione le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
L'appello risulta ammissibile ex art. 342 c.p.c., perché in esso sono puntualmente indicate le parti della sentenza impugnate, insieme alle ragioni a fondamento delle doglianze sollevate, con precisazione delle modifiche alla decisione richieste al giudice.
Quanto alla procedibilità della domanda, si rileva che, nel corso del giudizio di primo grado, come risulta dalla lettura del verbale del 03.06.2021, ha invitato la società a concludere una CP_1 convenzione di negoziazione assistita e tale invito ha sanato l'irregolarità.
Nel merito deve essere, invece, osservato che dall'esame dell'atto di citazione emerge chiaramente che ha chiesto la condanna della società al risarcimento dei danni patiti CP_1 Parte_1 dall'occupazione abusiva di due pali di sostegno della rete telefonica impiantati dalla stessa sul suo fondo. In proposito, infatti, indipendentemente dalla generica ed errata indicazione dei dati catastali
2/5 del fondo (cfr. atto di citazione in cui si indica la p.lla 1165 e segg e consulenza in cui si precisa che si tratta delle p.lle 1165 e 1172), vale evidenziare che dall'esame congiunto della riproduzione fotografica allegata dall'attore (cfr. pp. 19 e 21 della produzione di primo grado in atti) e della consulenza tecnica espletata emerge chiaramente che i pali in questione sono quelli posizionati sulla particella 1172 e, precisamente, all'interno della recinzione metallica posta al confine del fondo medesimo. Quanto agli altri due pali, identificati con i numeri 31 e 32, insistenti sulla diversa particella 1166 e posizionati sul ciglio della strada oltre la recinzione metallica, deve essere, invece, evidenziato che, pur essendo stati attenzionati dall'indagine compiuta dal c.t.u., non sono affatto ricompresi nella domanda e, in quanto tali, non avrebbero potuto essere presi in considerazione ai fini della determinazione del quantum debetaur a titolo risarcitorio.
Da quanto esposto consegue, allora, l'assorbimento e la conseguente irrilevanza, ai fini decisionali, sia della questione relativa all'usucapione ventennale di tali ultimi pali formulata dalla parte appellante che dell'eccezione di ultrapetizione inficiante il decisum, tenuto conto che, per le ragioni innanzi esposte, occorrerà, in questa sede, rideterminare l'importo liquidabile in favore dell'attore. Per mera completezza, è appena il caso di segnalare che, in ogni caso, il giudice di pace non avrebbe potuto liquidare un importo superiore alla propria competenza ratione valoris, anche in considerazione della clausola di contenimento della domanda attorea entro il limite di € 5.000,00.
Limitato, quindi, il campo di indagine, ritiene il Tribunale di poter rideterminare l'importo dovuto ad a titolo di risarcimento in base ai medesimi criteri indicati dal c.t.u. e non contestati CP_1 dalle parti (cfr. pagine 2, 14 e 15). Al riguardo preme precisare che, in base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, il danno in questione è in re ipsa, perché si tratta di risarcire il pregiudizio permanente ed irreversibile determinato dalla definitiva compressione del diritto di proprietà a seguito dell'attività materiale illecitamente posta in essere dall'ente convenuto di sottrazione di una parte di fondo. Peraltro, rispetto a tale voce di danno, il privato non aveva l'onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, trattandosi “di compensare il permanente e irreversibile pregiudizio conseguente alla permanente e irreversibile privazione della disponibilità di pozioni di fondo (occupate dai pali
e dai relativi basamenti) e nella permanente e irreversibile diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica” (cfr. Cass. ord. n. 701/2023). Deve essere ancora soggiunto che l'eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2947 c.c., secondo cui “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”, non risulta meritevole di accoglimento perché la Cassazione ha chiarito che ogni utilizzazione senza titolo di beni altrui costituisce un illecito comune a carattere permanente (art. 2043 cod. civ.) che perdura nel tempo fino a quando la situazione di illegittimità non venga meno o con la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, o con la cessazione del suo esercizio, o con la costituzione di una regolare servitù mediante contratto o provvedimento amministrativo o sentenza del giudice (cfr. Cass. n.
3/5 14049/2008). Preme, altresì, evidenziare che, in materia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
è consentito l'appoggio di sostegni (senza il consenso del proprietario e senza corrispondergli alcuna indennità) solo se le opere realizzate siano ricollegate all'utenza del proprietario stesso ovvero degli inquilini del medesimo stabile, ma non anche quando siano ricollegabili ad esigenze di utenti terzi (ad es. confinanti;
vedi Cass. 88/481; 97/12134). Privi di pregio e rilevanza sono, inoltre, i rilievi sulla circostanza che il fondo sia gravato dal diritto di usufrutto a favore di terzi, poiché tale circostanza non esclude l'illeceità del comportamento censurato. Infine, deve essere ricordato che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., sulla società appellante incombeva l'onere di dimostrare la prestazione del servizio in favore dell'appellato e tale prova non è stata offerta né nel giudizio di primo grado né in questa sede. È, dunque, chiaro che la società concessionaria del servizio telefonico, con le installazioni sull'altrui proprietà, agendo in assenza di titoli legittimanti, ha leso il diritto di proprietà della parte, senza che abbia rilievo il fatto che la conduttura sia posta al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili.
Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (cfr. Cass. S.U. 26 luglio 1994 n. 6962; 19 gennaio 1991 n. 517; 16 gennaio 1986 n. 207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest'ultima in tema di elettrodotto)”
(cfr. Cass. n. 12245/1998).
Sulle suesposte considerazioni l'appello deve essere solo parzialmente accolto con la riduzione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, rideterminato in € 2.211,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo. Inoltre, le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere rideterminate, in base al decisum, calcolando il compenso posto a carico della società appellante in euro 1.265,00 in base ai valori medi indicati nel Dm 147 del 2022.
Deve essere, infine, accolta la domanda della società appellante di condanna alla restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado per la parte non dovuta.
Con riferimento, invece, alla richiesta di restituzione delle somme liquidate in sentenza in favore dell'avvocato la domanda si presenta inammissibile in quanto lo stesso non è stato convenuto in giudizio e risultando carente di legittimazione passiva in ordine alla proposta azione di ripetizione dell'indebito la parte appellata.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
4/5 - in accoglimento parziale dell'appello, riforma parzialmente la sentenza del g.d.p. di Avellino n.
489/2022 e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di condanna la società CP_1 [...] al pagamento, in suo favore, a titolo risarcitorio, del minor importo di € 2.211,00 oltre interessi, Pt_1 dalla sentenza al saldo;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore dell'appellato, rideterminate in € 1.265,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'appellato alla restituzione delle somme ricevute, per effetto della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva;
-dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte al legale dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese del giudizio di appello.
Così deciso il 7.10.2025 all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
5/5