TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2760 /2024
Oggi 13/05/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. TRUGLIO nonché della Parte_1
memoria di costituzione del Controparte_1
[...]
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2760/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Truglio ( ) per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2 Controparte_3
(C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott.ssa
Serena Montanti Email_2
RESISTENTI
OGGETTO: punteggio GPS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto II fascia della provincia di per le supplenze nella scuola secondaria di I e II grado, lamenta CP_3
l'erronea attribuzione dei punteggi per la classe ADMM (sostegno) – giorni 164 – punti 10
2 come servizio specifico nella classe A049 e per la classe ADMM (sostegno) – giorni 164 –
punti 5 come servizio aspecifico nella classe A048 in luogo dei 12 e 6 spettantigli per aver lavorato durante l'intero anno scolastico 2022/2023.
Risulta invero incontestato e comunque documentalmente provato (cfr., stato matricolare) che abbia prestato servizio: Parte_1
dal 18.10.2022 al 31.10.2022 presso I.S. “G. XXIII – Cosentino” Marsala, posto normale,
classe A048, per la sostituzione della docente Rosanna Giacalone;
dal 30.11.2022 al 05.12.2022 presso I.C. “L. Pirandello” Mazara del Vallo, posto normale,
classe A049, per la sostituzione della docente Grazia Maria Favata;
dal 06.12.2022 al 07.12.2022 presso I.C. “L. Pirandello” Mazara del Vallo, posto normale,
classe A049, per la sostituzione della docente Grazia Maria Favata;
dal 14.12.2022 al 15.12.2022 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 16.12.2022 al 16.12.2022 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 17.12.2022 al 22.12.2022 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 09.01.2023 al 09.01.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 10.01.2023 al 10.01.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 11.01.2023 al 20.01.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 21.01.2023 al 31.01.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 01.02.2023 al 03.02.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 04.02.2023 al 08.02.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
3 dal 09.02.2023 al 10.02.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 11.02.2023 al 17.02.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 18.02.2023 al 21.02.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 22.02.2023 al 24.02.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 25.02.2023 al 08.03.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 09.03.2023 al 10.03.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 11.03.2023 al 31.03.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 01.04.2023 al 05.04.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 12.04.2023 al 21.04.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 26.04.2023 al 26.04.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 27.04.2023 al 27.04.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 28.04.2023 al 28.04.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 29.04.2023 al 01.05.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
dal 02.05.2023 al 11.06.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente;
Persona_1
4 dal 12.06.2023 al 22.06.2023 presso I.S. “V. Almanza” Pantelleria, posto sostegno, per la sostituzione della docente . Persona_1
Il ricorrente contesta l'erronea attribuzione dei punteggi ritenendo che le supplenze brevi e saltuarie effettuate presso l'I.S. “V. Almanza” di Pantelleria su sostegno ( ) CP_4
andassero considerate come unico periodo intercorrente dal 14.12.2022 al 22.06.2023, per un totale di 191 giorni (anziché 164 riconosciuti) o, ad ogni modo, per un totale minimo di 166
giorni utili al riconoscimento di punti 12 come servizio specifico nella graduatoria A049 e punti 6 come servizio aspecifico nella graduatoria A048 in quanto supplenze avvenute per la sostituzione della docente , assente ininterrottamente dal 12.09.2022 al Persona_1
30.06.2023 (cfr. contratto prot. n. 10485 del 14.12.2022) e comunque rientrata dopo il
30.04.2023 (cfr. contratto prot. n. 3085 del 03.05.2023), con riconoscimento cioè di un rapporto contrattuale continuativo, a fronte di molteplici contratti interrotti a causa del rientro formale del titolare nei giorni liberi/festivi, oppure nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie e pasquali), senza mai far rientro in classe effettivamente, cosa che comportava il frazionamento dei servizi ed al contempo l'interruzione della continuità del servizio del ricorrente.
Cont Il nel costituirsi, oltre ad aver spiegato eccezione di disintegrità del contraddittorio e difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico - entrambe fondate – ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, evidenziando come il ricorrente abbia avuto confermato il contratto in servizio nell'ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, in conformità all'articolo 13/12 dell'OM 112/22: la docente si è assentata dal Persona_1
giorno 19 dicembre fino al giorno 22 dicembre, ultimo giorno di lezione prima della sospensione delle lezioni per le vacanze di Natale. Il ricorrente aveva sottoscritto il contratto fino al 22 dicembre. Alla ripresa delle lezioni, la docente si assenta Persona_1
nuovamente per il periodo che va dal 09.01.2023 e al 20 gennaio. In attuazione della disciplina relativa alla conferma del contratto, la scuola stipula con il medesimo ricorrente,
a garanzia della continuità didattica, i contratti per i medesimi periodi di assenza del docente titolare. In questo caso il ricorrente avrà diritto alla conferma a partire dal primo giorno di effettivo servizio ossia dal 9 gennaio 2023. Il periodo che va 22.12.2022 al 9.01.2023
5 non è coperto da contratto. Secondo il MIM, essendo la docente titolare assente solo dal
19/12/2022 al 22/12/2022 – non dunque ininterrottamente 7 giorni prima della sospensione delle lezioni – la domanda di continuità del servizio non è meritevole di accoglimento.
Tanto ciò premesso, nel procedere a una breve rassegna sistematica della normativa applicabile in tema di supplenze brevi e di meccanismi di proroga, occorre prendere le mosse dall'art. 4 della L. n. 124/99, che ai commi 1, 2 e 3 stabilisce rispettivamente:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il comma 10 del medesimo articolo precisa ulteriormente che “Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime”.
La suddetta disposizione è poi integrata dal D.M. n. 131/2007 e segnatamente:
1. dall'art. 1 il cui comma 7, nel riprodurre analoga disposizione contenuta nell'art. 1,
comma 6, del D.M. n. 430/2000, dispone che “Il conferimento delle supplenze si attua
6 mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine: per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”;
2. dai commi 4 e 5 dell'art. 7, relativo alle supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, secondo cui “4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità
o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi,
la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto” e
“5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio;
in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
Il riportato art. 7 del D.M. ha dunque riguardo alla mera esigenza di garantire la continuità didattica, consentendo, nel caso di più periodi di assenza del titolare interrotti da un giorno libero o da un giorno festivo, ovvero da entrambi, la proroga del contratto nei confronti del medesimo supplente già in servizio a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto.
Medesime disposizioni sono contenute nell'O.M. 122/2022, per cui risultano validi i seguenti principi.
La Suprema Corte ha invero chiarito con la sentenza n. 5636 del 09/03/2009 che, con riferimento all'assunzione di docente in sostituzione del personale assente, il sostituto ha diritto alla proroga della supplenza senza interruzione rispetto alla supplenza precedente soltanto in caso di assenza di carattere continuativo del titolare (anche se intervallata da un
"giorno festivo" o da "giorno libero dall'insegnamento"), poiché “in caso di assenza con carattere continuativo non vi è ragione di attribuire ad altri l'incarico di sostituzione perché
7 verrebbe compromessa la continuità didattica. Sotto questo profilo l'utilizzazione del termine al singolare "giorno", festivo o libero dall'insegnamento, mette in luce l'intenzione di equiparare una cesura temporale brevissima all'assenza di cesura”, non già quando fra due periodi di assenza del titolare vi sia un intervallo determinato da un periodo di sospensione delle lezioni (ossia quelle relative alle vacanze natalizie, di carnevale, pasquali).
Nel qual caso “non si pongono questioni di continuità di insegnamento, almeno non nello stesso senso in cui esse si possono prospettare nel primo caso. In tale ipotesi, però, il diritto attribuito al sostituto non è configurato quale diritto alla proroga del contratto, ma alla sua conferma. Quindi come un diritto alla stipulazione di un nuovo contratto, il quale, tuttavia,
per esplicita previsione normativa, esplica effetto al momento di effettiva ripresa dell'attività di docenza da parte del sostituto”, ai sensi dell'art. 7 del D.M., con la conseguenza che al supplente non spetta la retribuzione nel periodo di sospensione delle lezioni.
Ad avviso della Corte il conflitto tra le norme di carattere negoziale (rappresentate nella vicenda in esame dall'art. 40 C.C.N.L. scuola 2007, secondo cui “qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo”) e le norme pubblicistiche (si veda il D.M. n. 131/2007 e il D.M. n. 210/2000) si deve necessariamente risolvere in base ai principi di gerarchia delle fonti. Il Supremo Collegio evidenzia a tal proposito che la L. n.
124/99 “con l'art. 4, detta la disciplina delle supplenze attribuendo, nel comma 5, di tale articolo, al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare ulteriormente la materia con atto regolamentare, a norma della L. 23 agosto 1988, n.400”, disposizioni queste ultime che “per la loro collocazione nella gerarchia delle fonti prevalgono sulle norme collettive precedenti, nel caso in cui rechino norme incompatibili con quelle contrattuali. Il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, conferma tale prevalenza apportandovi un correttivo limitato
8 al caso di norme collettive successive a quelle di legge, regolamento o statuto e alla condizione che queste ultime abbiano introdotto "discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di esse".
Ne deriva che al ricorrente andranno riconosciuti, ai fini giuridici ed economici,
unicamente i giorni festivi e quelli liberi dall'insegnamento ricompresi tra due supplenze brevi non ricadenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche”.
Applicando tali principi al caso in esame e considerando il calcolo analitico prodotto dal ricorrente, deve rilevarsi che i giorni riconoscibili sono i sabati e le domeniche ricompresi tra due supplenze successive (20.1.2023, 31.1.2023 e 21.2.2023), mentre correttamente non sono stati computati nella richiesta i giorni di sospensione delle attività scolastiche per le ragioni sopraesposte.
Possono, quindi, riconoscersi al ricorrente 3 giorni ulteriori sia ai fini giuridici che economici.
Detto riconoscimento è sufficiente a far conseguire, nell'ambito dell'aggiornamento della graduatoria e con riferimento alla valutazione del punteggio per il servizio prestato nell'a.s.
2022/2023, al ricorrente il punteggio di 12 punti ricollegato al servizio prestato per l'intera annualità ossia per un numero di giorni pari almeno a 180 giorni di servizio.
Negli stessi limiti vanno riconosciute al ricorrente anche le differenze retributive richieste.
La particolarità delle questioni di diritto trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei giorni ricompresi tra due supplenze brevi non coincidenti con i giorni di sospensione delle attività didattiche in relazione ai contratti stipulati nell'a.s. 2022/2023 nella misura pari a 3 giorni e, per l'effetto condanna il a Controparte_1
9 riconoscergli i rispondenti punteggi nell'ambito dell'aggiornamento della graduatoria ed a versagli le conseguenti differenze retributive, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Marsala, 13.5.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10