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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 3473/2019 e discussa all'udienza del 25.09.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, opposta CP_1 oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.08.2019 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.5.717,73 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.595/18 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice, su espressa delega della dott.ssa ____ alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n.
1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile
l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma
2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti
d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.595/2018 il Tribunale di
Brindisi ha così disposto:” il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in forza dell'utilizzo degli emolumenti extra mensili (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal C.T.U. nominato dott.ssa ai Persona_1 fini della quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Tribunale ha nominato la dott.ssa , la quale, all'esito di una Per_1 disamina della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto, bensì risulta essere pari ad €.2.241,58 oltre agli interessi legali decorrenti dalla 30.04.2022 sino all'effettivo soddisfo. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto in forza della relazione del CTU, condivise dall'odierno Ufficio, le cui conclusioni finali si trascrivono. “CONCLUSIONI:Al ricorrente Sig. a partire dal mese di marzo 2012 e fino al 30 aprile 2022, CP_1 spetterebbe l'importo di € 2.285,59 di cui € 2.241,58 a titolo di differenze tra la pensione percepita e quella determinata, ed € 44.01 per interessi legali alla data del 30 aprile
2022”.
Orbene delle ipotesi formulate, quella da condividere risulta essere la terza perché, come specificato dalla dott.ssa , addivenendo alla determinazione della somma Per_1 di €.2.241,58 quale differenza tra gli importi calcolati e quelli effettivamente percepiti dal sig. , oltre agli interessi decorrenti dalla data del 30.04.2022 sino all'effettivo CP_1 soddisfo.
Peraltro, non si ravvisano neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto da e quella effettivamente riconosciuta alla stessa in ragione CP_1 della CTU ammessa ridotta nella misura in precedenza indicata, nonché in applicazione dell'orientamento della Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 120/2024 secondo il quale, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 32061/2022,
“ricorrono gravi e eccezionali ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Le spese della C.T.U., in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09.08.2019 da nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad Pt_1 CP_1 €.2.241,58, oltre interessi legali dalla data del 30.04.2022 sino all'effettivo soddisfo del credito;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CC.TT.UU. a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 25.09.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato, Avv. Simone Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G 3473/2019 e discussa all'udienza del 25.09.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone, opponente Pt_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, opposta CP_1 oggetto: opposizione a precetto
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.08.2019 l' ha proposto opposizione al precetto Pt_1 notificato, intimante il pagamento di €.5.717,73 a titolo di ricostituzione della pensione in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n.595/18 concludendo per il rigetto dell'atto di precetto per difetto di un valido titolo esecutivo e per avere già provveduto all'esecuzione della sentenza.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso e per la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Istruita la causa con l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti come sopra esposte il giudice, su espressa delega della dott.ssa ____ alla definizione del giudizio, ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
L'opposizione è fondata.
In applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice aderisce, il processo di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (Cass. n. 8219/2004; Cass. n.24047/2009).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In sostanza, spetta al ricorrente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
Diversamente, l'opposto ha la posizione del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione, ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.
Ciò premesso, quanto alle doglianze di parte opponente, occorre rilevare che, essendo il titolo esecutivo di provenienza giudiziale, l'opponente può solo contestare la regolarità formale o l'esistenza stessa di tale titolo, ma non può mettere in discussione in questa sede il suo contenuto decisorio.
Costituisce, infatti, un principio ormai consolidato quello secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice in grado
d'appello” (Cass. Civ. n.22402/2008).
Più nello specifico, eventuali fatti estintivi o modificativi del diritto azionato con un titolo di formazione giudiziale che si siano verificati anteriormente alla formazione del titolo medesimo non possono essere fatti valere con opposizione all'esecuzione, dovendo essere oggetto di specifiche eccezioni nel giudizio di merito che ha portato all'emissione del titolo esecutivo e che, in ogni caso, non è consentito all'opponente contestare, né al giudice dell'esecuzione verificare, la correttezza nel merito delle pronunce giudiziali azionate esecutivamente. Se tali eccezioni sono state proposte nel giudizio di merito e non ritenute fondate dal giudice che ha emesso il titolo, il debitore non potrà, con l'atto di opposizione all'esecuzione contestare la correttezza della pronuncia giudiziale, essendo allo stesso riservato il diritto di azionare gli strumenti specificamente previsti dall'ordinamento per l'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
Tuttavia, nel caso di specie l' non ha fatto valere motivi di merito inammissibili in Pt_1 detta fase, ma inerendo, a proprio dire, il precetto ad una sentenza non già di condanna bensì accertativa di un diritto, ha contestato la sussistenza di un titolo esecutivo, nonché il quantum portato ad esecuzione.
Ebbene, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Un.
n.11066/2012), “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n.
1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”. E comunque la Suprema Corte, in seguito, ha precisato che “È ammissibile
l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma
2, n. 1, c.p.c., in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio, fermo restando che la valutazione della rilevanza ed idoneità di tali fonti
d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo spetta al giudice di merito” (Cass. n. 19641/2015).
Nella fattispecie in esame, si deve rilevare che con sentenza n.595/2018 il Tribunale di
Brindisi ha così disposto:” il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in forza dell'utilizzo degli emolumenti extra mensili (...)”.
Tanto è sufficiente a ritenere destituita di fondamento l'eccezione di relativa alla Pt_1 inidoneità del titolo esecutivo.
E infatti, la sentenza con cui il giudice abbia riconosciuto al richiedente il diritto ad una determinata prestazione, senza specificare in termini monetari l'ammontare del credito, costituisce valido titolo esecutivo, come tale non richiedente ulteriori interventi del giudice, né alcuna indagine di merito supplementare, essendo il contenuto della prestazione spettante all'assistito determinato in base alla legge ed essendo quindi l'ente erogatore in grado di conoscere e determinare, mediante una semplice operazione aritmetica, l'ammontare della prestazione e l'entità del credito per i ratei maturati
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 9389/2001 e Cass. SS.UU. n.11066/2012), come peraltro si evince dall'accertamento compiuto dal C.T.U. nominato dott.ssa ai Persona_1 fini della quantificazione di quanto dovuto all'opposto.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza di un valido titolo esecutivo, in merito alla contestazione dell'istituto previdenziale circa la quantificazione delle somme riportate nel precetto, il Tribunale ha nominato la dott.ssa , la quale, all'esito di una Per_1 disamina della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato l'importo complessivo dovuto all'opposto in esecuzione della predetta sentenza accertando che il credito vantato dalla parte opposta non risulta corrispondente alla somma indicata nell'atto di precetto, bensì risulta essere pari ad €.2.241,58 oltre agli interessi legali decorrenti dalla 30.04.2022 sino all'effettivo soddisfo. Tale dato istruttorio determina, ex se, la fondatezza dell'opposizione all'atto di precetto in forza della relazione del CTU, condivise dall'odierno Ufficio, le cui conclusioni finali si trascrivono. “CONCLUSIONI:Al ricorrente Sig. a partire dal mese di marzo 2012 e fino al 30 aprile 2022, CP_1 spetterebbe l'importo di € 2.285,59 di cui € 2.241,58 a titolo di differenze tra la pensione percepita e quella determinata, ed € 44.01 per interessi legali alla data del 30 aprile
2022”.
Orbene delle ipotesi formulate, quella da condividere risulta essere la terza perché, come specificato dalla dott.ssa , addivenendo alla determinazione della somma Per_1 di €.2.241,58 quale differenza tra gli importi calcolati e quelli effettivamente percepiti dal sig. , oltre agli interessi decorrenti dalla data del 30.04.2022 sino all'effettivo CP_1 soddisfo.
Peraltro, non si ravvisano neppure i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria, non ravvisando la malafede o la colpa grave dell'istituto in considerazione anche della complessità della disciplina applicabile.
Infine, in ordine alle spese di lite, le spese di lite meritano, comunque, di essere compensate tra le parti in ragione della differenza accertata tra la somma indicata nel precetto da e quella effettivamente riconosciuta alla stessa in ragione CP_1 della CTU ammessa ridotta nella misura in precedenza indicata, nonché in applicazione dell'orientamento della Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 120/2024 secondo il quale, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 32061/2022,
“ricorrono gravi e eccezionali ragioni che inducono alla compensazione integrale delle spese di giudizio”.
Le spese della C.T.U., in ragione della sussistenza di un debito a carico dell'istituto, meritano di essere poste a carico dell' . Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 09.08.2019 da nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
- dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo pari ad Pt_1 CP_1 €.2.241,58, oltre interessi legali dalla data del 30.04.2022 sino all'effettivo soddisfo del credito;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- spese di CC.TT.UU. a carico dell' . Pt_1
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 25.09.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA