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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14372 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56746/2020 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio De Sanctis, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Palmigiano, come da procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato l'11.11.2020, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nato il figlio in data 12.10.2020, chiedeva dichiararsi la separazione Per_1 dei coniugi, determinarsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso di sé e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, determinarsi un assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente pari ad euro 250,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale.
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue con ordinanza del 17.5.2021: “…considerato che occorre adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine all'affidamento della prole e sulle richieste di carattere patrimoniale delle parti;
- considerato che dall'unione coniugale è nato il figlio (12.10.2020) e che le parti già vivono Per_1 separate da prima della nascita del figlio;
aggiunto che il padre non ha mai visto il figlio, ed ha escluso di volerlo incontrare alla presenza della madre, né ha contribuito al mantenimento di;
Per_1 ritenuto che, a fronte del totale disinteresse paterno, non può che disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con la quale continuerà a vivere, con la previsione che, ove il padre ritrovasse Per_1 interesse, inizialmente la frequentazione con dovrà avvenire necessariamente alla presenza della Per_1 madre;
visti i redditi delle parti (reddito di cittadinanza, per euro 650,00 mensili, quanto alla madre, e stato disoccupazione, siccome affermato, del padre, che tuttavia ha piena capacità lavorativa), i tempi di permanenza esclusivi con la madre e le presumibili esigenze del figlio, appare equo un concorso del padre al mantenimento del figlio, convivente con la madre, in misura di € 250,00 mensili, con spese straordinarie a carico di entrambe le parti al 50 %; tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste);
- rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco);
- le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
P.Q.M.
- adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. affida il figlio minore (n. 12.10.2020) in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via Per_1 autonoma ogni decisione relativa alla vita del figlio, comprese quelle di speciale importanza;
3. dispone che il minore abiti con la madre, e che possa frequentare il padre per un pomeriggio a settimana, alla presenza della madre;
4. determina in euro 250,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento del Controparte_1 figlio, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere Parte_1 da novembre 2020;
5. pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
…”.
Il resistente si costituiva successivamente, nulla opponeva alla domanda di separazione, deduceva che aveva altre due figlie nate da una precedente relazione, ancora minori, alle quali doveva contribuire economicamente, che era disoccupato e che viveva con la madre, e chiedeva la conferma delle statuizioni presidenziali ad eccezione del contributo al mantenimento a suo carico per il bambino, che chiedeva venisse determinato in euro 100,00 mensili, chiedendo anche il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Con ordinanza del 2.2.2023, poi, venivano in parte modificati i provvedimenti presidenziale quanto al diritto di visita padre-figlio, come di seguito riportato: “… premesso che, con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c., il resistente ha formulato istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali;
ritenuto, quanto alla richiesta di riduzione del contributo di mantenimento posto a carico del sig. CP_1 con l'ordinanza presidenziale del 17.5.2021, che non sono intervenute, nelle more, circostanze qualificabili nei termini di sopravvenienze atte a superare l'assetto cristallizzato nella predetta ordinanza: ed invero, all'udienza presidenziale dell'11.5.2021, il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e tale stato di disoccupazione è rimasto invariato nel corso del procedimento, nonostante la piena capacità lavorativa del resistente;
ritenuto, quanto alla richiesta di incontri protetti avanzata dal resistente, che tale richiesta va letta come segnale di superamento dell'iniziale disinteresse manifestato dal padre verso il figlio;
preso atto delle dichiarazioni rese all'udienza del 1.2.2023 dalla ricorrente, la quale non si è opposta agli incontri protetti e ha dichiarato di essere disponibile a far vedere il figlio al resistente, anticipando altresì che, in caso di esito positivo degli incontri, è disposta a valutare di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo;
considerata la tenera età del minore (n. il 12.10.2020) e aggiunto che fin ora il padre non ha mai visto il figlio e che sono del tutto inesistenti le comunicazioni fra le parti;
ritenuto che
il padre – previo positivo esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il servizio sociale competente per territorio, da individuarsi con riguardo al domicilio del minore – può iniziare ad incontrare il minore in ambiente protetto presso il servizio sociale, per poi, in ragione del grado di autonomia raggiunto nel rapporto, iniziare una frequentazione, dapprima per un pomeriggio a settimana e successivamente da ampliare, in base agli accordi che le parti raggiungeranno, anche a mezzo della mediazione del servizio sociale;
P.Q.M.
a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali vigenti, così provvede:
1) dichiara inammissibile la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento posto a carico di CP_1
e conferma l'obbligo a suo carico di versare il contributo mensile di euro 250,00 per il mantenimento
[...] del figlio a , presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da novembre Parte_1
2020, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) dispone che – previo positivo esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità Controparte_1 presso il servizio sociale competente per territorio, da individuarsi con riguardo al domicilio del minore – può iniziare ad incontrare il minore in ambiente protetto presso il servizio sociale, per poi, in ragione del grado di autonomia raggiunto nel rapporto, iniziare una frequentazione, dapprima per un pomeriggio a settimana e successivamente da ampliare, in base agli accordi che le parti raggiungeranno, anche a mezzo della mediazione del servizio sociale;
3) dispone che le attività di cui al punto 2 siano svolte sotto il monitoraggio del servizio sociale competente per territorio;
…”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti vigenti, con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente, mentre, dalle ultime conclusioni svolte dal resistente, emergeva come lo stesso chiedesse l'affidamento condiviso del minore, il suo collocamento presso la madre, con diritto di visita per il padre come indicato nelle note del 10.7.2024, la determinazione di un assegno di mantenimento per il figlio a suo carico pari ad euro 100,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie per lo stesso ed alla domanda circa i documenti validi per l'espatrio, insistendo, nelle note per l'udienza di precisazione delle conclusioni da ultimo depositate, per un ulteriore rinvio del procedimento: “…presa altresì visione delle soluzioni prospettate dal servizio sociale, in considerazione della circostanza per la quale nonostante il suo stato di salute, il sig. non ha mai CP_1 manifestato disinteresse ad incontrare il minore, ed a proseguire il percorso per la genitorialità si richiede che Codesto Tribunale voglia valutare ogni provvedimento ritenuto opportuno ad agevolare gli incontri padre-figlio, ivi compresa la presa incarico di tali incontri presso altro servizio più vicino alla residenza del padre. In subordine si richiede comunque una valutazione dell'ambiente domiciliare del padre al fine di liberalizzare gradualmente gli incontri padre-figlio presso il domicilio paterno.
Posto quanto sopra, considerata che la causa non possa allo stato ritenersi sufficientemente istruita in ragione della mancata valutazione del contesto di vita del padre da sempre disponibile ad incontrare il figlio, si ritiene necessario ed opportuno che l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni venga rinviata ad altra data, premesso in ogni caso ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito al suddetto accertamento nonché alla presa in carico degli incontri padre-figlio…”.
In sede di memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c., poi, il resistente chiedeva la conferma delle statuizioni come vigenti, ad eccezione dell'assegno di mantenimento, come già esposto.
In questo giudizio è già stata emessa la sentenza sulla domanda di separazione.
Deve, innanzitutto, darsi atto che il Collegio ritiene la causa ormai matura per la decisione, valutati gli accertamenti svolti negli anni da parte dei Servizi Sociali.
Gli operatori dei Servizi, infatti, con la relazione del 31.10.2024 , davano atto di quanto segue: “Gli incontri protetti dell' con il figlio sono proseguiti normalmente fino all'inizio CP_1 dell'estate 2024.
In questo periodo il Sig. ha cominciato ad avere problemi di salute e non si è più recato al lavoro, rimanendo in malattia per parecchio tempo. Contestualmente ha smesso anche di recarsi al Centro Famiglie per incontrare il figlio. Raggiunto telefonicamente dalla scrivente, spiegava di essersi sentito male al lavoro e di stare effettuando degli accertamenti;
successivamente a questi approfondimenti, riferiva poi di essersi recato da un neurologo che gli effettuava prescrizioni in quanto soggetto a stress e attacchi di panico, fornendo il certificato. La scrivente provvedeva quindi a sospendere gli incontri protetti. L' faceva presente di non riuscire CP_1 per il momento a prendere i mezzi per raggiungere il Centro Famiglie in quanto era a rischio di attacco di panico. Per lo stesso motivo, non riusciva a presentarsi agli appuntamenti concordati con l' per adempiere alla CP_2 valutazione delle competenze genitoriali. Si tentava di far prendere in carico il Sig. all' per poter effettuare la valutazione vicino alla residenza ma si riceveva risposta CP_3 negativa dal Consultorio in quanto al momento non c'era personale dedicato.
Più volte sentito durante l'estate, il Sig. riferiva di non stare ancora bene, di essere troppo lontano da questo territorio e, non avendo una macchina, di non sapere più come raggiungerlo. Ci teneva a far presente che tuttavia rimanevano inalterate tutte le sue buone intenzioni di incontrare il figlio.
Verso fine settembre l' riusciva a tornare al lavoro, tuttavia il medico gli consigliava CP_1 di non sottoporsi a eccessivo stress e a spostamenti con i mezzi.
La scrivente ha potuto appurare che la sospensione degli incontri protetti non era collegata ad una mancanza di motivazione a incontrare il figlio, in quanto il Sig. ne parla sempre con affetto e non vede l'ora di poterlo riabbracciare.
Si è pertanto contattata la Sig.ra per sentire il suo parere rispetto alla situazione. La Pt_1
Sig.ra ha preso atto delle condizioni di salute dell' e ha fatto presente di non avere CP_1 una macchina e di non poter pertanto essere lei a spostarsi verso la residenza del padre per far sì che incontri il figlio. ….”. Questa situazione non risulta, ad oggi, mutata, come emerge dagli stessi scritti difensivi, anche conclusionali, di entrambe le parti.
Ebbene, ritiene questo Collegio di dover prendere atto delle attuali, pur perduranti da tempo, difficoltà paterne a rapportarsi con il figlio e con i suoi doveri genitoriali, come del resto dallo stesso dedotto, dovuti a problematiche di salute, nonchè della necessità di confermare il diritto di visita padre-figlio come vigente, potendosi, solo una volta portato a termine con esito positivo, accertato dai Servizi Sociali, il percorso di sostegno alla genitorialità da parte dell' ripristinare incontri protetti al fine di riattivare la loro CP_1 frequentazione e rinsaldare il loro rapporto, tenendo conto che, ad oggi, il bambino è ancora molto piccolo, sostanzialmente non conosce il padre, e che entrambi necessitano di operatori specializzati per potersi relazionare, allo stato, dovendosi avere riguardo essenzialmente all'interesse del bambino.
A ciò non può che conseguire la conferma delle statuizioni come vigenti circa il collocamento del piccolo presso la madre, genitore nei riguardi del quale non sono emerse inidoneità di sorta pregiudizievoli per il figlio, ritenendosi, invece, di dover disporre l'affidamento esclusivo del minore alla anche con Pt_1 riferimento alle questioni di maggiore interesse, stante l'attuale omesso svolgimento delle funzioni paterne da parte dell' CP_1
Quanto all'aspetto economico, ritiene questo Collegio di poter pure confermare le condizioni già in atto.
Infatti: la risulta ad oggi percepire l'assegno unico pari ad euro 695,00 mensili, nonché una Pt_1 retribuzione dalla sua attività come Operatore Socio Sanitario con contratto di lavoro a tempo indeterminato pari ad euro 1.240,00 mensili (cfr. comunicazione al Ministero del Lavoro e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, dove venivano indicate le retribuzioni dell'anno precedente da gennaio e giugno 2024 di media pari, in realtà, ad euro 1.600,00 mensili circa); l' risulta svolgere attività di CP_1 pulizie presso la società Snam Lazio Sud, con un reddito pari ad euro 1.000,00 mensili circa e risulta convivere con un'altra donna, pure titolare di reddito, cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pur avendo successivamente dedotto di non poter svolgere un'attività lavorativa a causa delle sue condizioni di salute precarie, essendo affetto da “sindrome ansioso-depressiva sfociante in veri e proprie crisi di panico associata ad insonnia notturna e sindromi claustrofobiche”, mancante, tuttavia, qualsiasi documentazione attestante la sua invalidità ai fini del riconoscimento della dedotta incapacità lavorativa. Dunque, deve ritenersi che ciascuna parte debba attivarsi per poter sostenere anche economicamente il figlio minore, valutata la somma vigente a titolo di assegno di mantenimento per il bambino come quella minima da poter porre a carico del resistente, anche considerata la totale assenza di frequentazione padre-figlio.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda dell' circa i documenti validi per l'espatrio, CP_1 di competenza del Giudice Tutelare.
Quanto, poi, alla domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento, svolta dalla deve Pt_1 rilevarsi che è ad oggi vigente l'art. 473bis.37 c.p.c..
Le spese di lite della in vista della natura della causa e della soccombenza dell' circa la Pt_1 CP_1 domanda di natura economica, sono poste per un terzo a carico del resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede: -affida il figlio minore alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'assegno di mantenimento a carico dell' per il figlio come vigente, dunque euro 250,00 CP_1 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui all'ordinanza presidenziale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il Pt_1
g. 5 di ogni mese presso il suo domicilio);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di un terzo, CP_1 Pt_1 liquidate in euro 1.184,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56746/2020 R.G.T.
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio De Sanctis, come da procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Palmigiano, come da procura in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato l'11.11.2020, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nato il figlio in data 12.10.2020, chiedeva dichiararsi la separazione Per_1 dei coniugi, determinarsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso di sé e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, determinarsi un assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente pari ad euro 250,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale.
In sede presidenziale veniva statuito quanto segue con ordinanza del 17.5.2021: “…considerato che occorre adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine all'affidamento della prole e sulle richieste di carattere patrimoniale delle parti;
- considerato che dall'unione coniugale è nato il figlio (12.10.2020) e che le parti già vivono Per_1 separate da prima della nascita del figlio;
aggiunto che il padre non ha mai visto il figlio, ed ha escluso di volerlo incontrare alla presenza della madre, né ha contribuito al mantenimento di;
Per_1 ritenuto che, a fronte del totale disinteresse paterno, non può che disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con la quale continuerà a vivere, con la previsione che, ove il padre ritrovasse Per_1 interesse, inizialmente la frequentazione con dovrà avvenire necessariamente alla presenza della Per_1 madre;
visti i redditi delle parti (reddito di cittadinanza, per euro 650,00 mensili, quanto alla madre, e stato disoccupazione, siccome affermato, del padre, che tuttavia ha piena capacità lavorativa), i tempi di permanenza esclusivi con la madre e le presumibili esigenze del figlio, appare equo un concorso del padre al mantenimento del figlio, convivente con la madre, in misura di € 250,00 mensili, con spese straordinarie a carico di entrambe le parti al 50 %; tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste);
- rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco);
- le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate);
P.Q.M.
- adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. affida il figlio minore (n. 12.10.2020) in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere in via Per_1 autonoma ogni decisione relativa alla vita del figlio, comprese quelle di speciale importanza;
3. dispone che il minore abiti con la madre, e che possa frequentare il padre per un pomeriggio a settimana, alla presenza della madre;
4. determina in euro 250,00 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento del Controparte_1 figlio, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere Parte_1 da novembre 2020;
5. pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
…”.
Il resistente si costituiva successivamente, nulla opponeva alla domanda di separazione, deduceva che aveva altre due figlie nate da una precedente relazione, ancora minori, alle quali doveva contribuire economicamente, che era disoccupato e che viveva con la madre, e chiedeva la conferma delle statuizioni presidenziali ad eccezione del contributo al mantenimento a suo carico per il bambino, che chiedeva venisse determinato in euro 100,00 mensili, chiedendo anche il rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Con ordinanza del 2.2.2023, poi, venivano in parte modificati i provvedimenti presidenziale quanto al diritto di visita padre-figlio, come di seguito riportato: “… premesso che, con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c., il resistente ha formulato istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali;
ritenuto, quanto alla richiesta di riduzione del contributo di mantenimento posto a carico del sig. CP_1 con l'ordinanza presidenziale del 17.5.2021, che non sono intervenute, nelle more, circostanze qualificabili nei termini di sopravvenienze atte a superare l'assetto cristallizzato nella predetta ordinanza: ed invero, all'udienza presidenziale dell'11.5.2021, il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e tale stato di disoccupazione è rimasto invariato nel corso del procedimento, nonostante la piena capacità lavorativa del resistente;
ritenuto, quanto alla richiesta di incontri protetti avanzata dal resistente, che tale richiesta va letta come segnale di superamento dell'iniziale disinteresse manifestato dal padre verso il figlio;
preso atto delle dichiarazioni rese all'udienza del 1.2.2023 dalla ricorrente, la quale non si è opposta agli incontri protetti e ha dichiarato di essere disponibile a far vedere il figlio al resistente, anticipando altresì che, in caso di esito positivo degli incontri, è disposta a valutare di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo;
considerata la tenera età del minore (n. il 12.10.2020) e aggiunto che fin ora il padre non ha mai visto il figlio e che sono del tutto inesistenti le comunicazioni fra le parti;
ritenuto che
il padre – previo positivo esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità presso il servizio sociale competente per territorio, da individuarsi con riguardo al domicilio del minore – può iniziare ad incontrare il minore in ambiente protetto presso il servizio sociale, per poi, in ragione del grado di autonomia raggiunto nel rapporto, iniziare una frequentazione, dapprima per un pomeriggio a settimana e successivamente da ampliare, in base agli accordi che le parti raggiungeranno, anche a mezzo della mediazione del servizio sociale;
P.Q.M.
a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali vigenti, così provvede:
1) dichiara inammissibile la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento posto a carico di CP_1
e conferma l'obbligo a suo carico di versare il contributo mensile di euro 250,00 per il mantenimento
[...] del figlio a , presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da novembre Parte_1
2020, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) dispone che – previo positivo esperimento di un percorso di sostegno alla genitorialità Controparte_1 presso il servizio sociale competente per territorio, da individuarsi con riguardo al domicilio del minore – può iniziare ad incontrare il minore in ambiente protetto presso il servizio sociale, per poi, in ragione del grado di autonomia raggiunto nel rapporto, iniziare una frequentazione, dapprima per un pomeriggio a settimana e successivamente da ampliare, in base agli accordi che le parti raggiungeranno, anche a mezzo della mediazione del servizio sociale;
3) dispone che le attività di cui al punto 2 siano svolte sotto il monitoraggio del servizio sociale competente per territorio;
…”.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente chiedeva la conferma dei provvedimenti vigenti, con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente, mentre, dalle ultime conclusioni svolte dal resistente, emergeva come lo stesso chiedesse l'affidamento condiviso del minore, il suo collocamento presso la madre, con diritto di visita per il padre come indicato nelle note del 10.7.2024, la determinazione di un assegno di mantenimento per il figlio a suo carico pari ad euro 100,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie per lo stesso ed alla domanda circa i documenti validi per l'espatrio, insistendo, nelle note per l'udienza di precisazione delle conclusioni da ultimo depositate, per un ulteriore rinvio del procedimento: “…presa altresì visione delle soluzioni prospettate dal servizio sociale, in considerazione della circostanza per la quale nonostante il suo stato di salute, il sig. non ha mai CP_1 manifestato disinteresse ad incontrare il minore, ed a proseguire il percorso per la genitorialità si richiede che Codesto Tribunale voglia valutare ogni provvedimento ritenuto opportuno ad agevolare gli incontri padre-figlio, ivi compresa la presa incarico di tali incontri presso altro servizio più vicino alla residenza del padre. In subordine si richiede comunque una valutazione dell'ambiente domiciliare del padre al fine di liberalizzare gradualmente gli incontri padre-figlio presso il domicilio paterno.
Posto quanto sopra, considerata che la causa non possa allo stato ritenersi sufficientemente istruita in ragione della mancata valutazione del contesto di vita del padre da sempre disponibile ad incontrare il figlio, si ritiene necessario ed opportuno che l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni venga rinviata ad altra data, premesso in ogni caso ogni provvedimento ritenuto opportuno in merito al suddetto accertamento nonché alla presa in carico degli incontri padre-figlio…”.
In sede di memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c., poi, il resistente chiedeva la conferma delle statuizioni come vigenti, ad eccezione dell'assegno di mantenimento, come già esposto.
In questo giudizio è già stata emessa la sentenza sulla domanda di separazione.
Deve, innanzitutto, darsi atto che il Collegio ritiene la causa ormai matura per la decisione, valutati gli accertamenti svolti negli anni da parte dei Servizi Sociali.
Gli operatori dei Servizi, infatti, con la relazione del 31.10.2024 , davano atto di quanto segue: “Gli incontri protetti dell' con il figlio sono proseguiti normalmente fino all'inizio CP_1 dell'estate 2024.
In questo periodo il Sig. ha cominciato ad avere problemi di salute e non si è più recato al lavoro, rimanendo in malattia per parecchio tempo. Contestualmente ha smesso anche di recarsi al Centro Famiglie per incontrare il figlio. Raggiunto telefonicamente dalla scrivente, spiegava di essersi sentito male al lavoro e di stare effettuando degli accertamenti;
successivamente a questi approfondimenti, riferiva poi di essersi recato da un neurologo che gli effettuava prescrizioni in quanto soggetto a stress e attacchi di panico, fornendo il certificato. La scrivente provvedeva quindi a sospendere gli incontri protetti. L' faceva presente di non riuscire CP_1 per il momento a prendere i mezzi per raggiungere il Centro Famiglie in quanto era a rischio di attacco di panico. Per lo stesso motivo, non riusciva a presentarsi agli appuntamenti concordati con l' per adempiere alla CP_2 valutazione delle competenze genitoriali. Si tentava di far prendere in carico il Sig. all' per poter effettuare la valutazione vicino alla residenza ma si riceveva risposta CP_3 negativa dal Consultorio in quanto al momento non c'era personale dedicato.
Più volte sentito durante l'estate, il Sig. riferiva di non stare ancora bene, di essere troppo lontano da questo territorio e, non avendo una macchina, di non sapere più come raggiungerlo. Ci teneva a far presente che tuttavia rimanevano inalterate tutte le sue buone intenzioni di incontrare il figlio.
Verso fine settembre l' riusciva a tornare al lavoro, tuttavia il medico gli consigliava CP_1 di non sottoporsi a eccessivo stress e a spostamenti con i mezzi.
La scrivente ha potuto appurare che la sospensione degli incontri protetti non era collegata ad una mancanza di motivazione a incontrare il figlio, in quanto il Sig. ne parla sempre con affetto e non vede l'ora di poterlo riabbracciare.
Si è pertanto contattata la Sig.ra per sentire il suo parere rispetto alla situazione. La Pt_1
Sig.ra ha preso atto delle condizioni di salute dell' e ha fatto presente di non avere CP_1 una macchina e di non poter pertanto essere lei a spostarsi verso la residenza del padre per far sì che incontri il figlio. ….”. Questa situazione non risulta, ad oggi, mutata, come emerge dagli stessi scritti difensivi, anche conclusionali, di entrambe le parti.
Ebbene, ritiene questo Collegio di dover prendere atto delle attuali, pur perduranti da tempo, difficoltà paterne a rapportarsi con il figlio e con i suoi doveri genitoriali, come del resto dallo stesso dedotto, dovuti a problematiche di salute, nonchè della necessità di confermare il diritto di visita padre-figlio come vigente, potendosi, solo una volta portato a termine con esito positivo, accertato dai Servizi Sociali, il percorso di sostegno alla genitorialità da parte dell' ripristinare incontri protetti al fine di riattivare la loro CP_1 frequentazione e rinsaldare il loro rapporto, tenendo conto che, ad oggi, il bambino è ancora molto piccolo, sostanzialmente non conosce il padre, e che entrambi necessitano di operatori specializzati per potersi relazionare, allo stato, dovendosi avere riguardo essenzialmente all'interesse del bambino.
A ciò non può che conseguire la conferma delle statuizioni come vigenti circa il collocamento del piccolo presso la madre, genitore nei riguardi del quale non sono emerse inidoneità di sorta pregiudizievoli per il figlio, ritenendosi, invece, di dover disporre l'affidamento esclusivo del minore alla anche con Pt_1 riferimento alle questioni di maggiore interesse, stante l'attuale omesso svolgimento delle funzioni paterne da parte dell' CP_1
Quanto all'aspetto economico, ritiene questo Collegio di poter pure confermare le condizioni già in atto.
Infatti: la risulta ad oggi percepire l'assegno unico pari ad euro 695,00 mensili, nonché una Pt_1 retribuzione dalla sua attività come Operatore Socio Sanitario con contratto di lavoro a tempo indeterminato pari ad euro 1.240,00 mensili (cfr. comunicazione al Ministero del Lavoro e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti, dove venivano indicate le retribuzioni dell'anno precedente da gennaio e giugno 2024 di media pari, in realtà, ad euro 1.600,00 mensili circa); l' risulta svolgere attività di CP_1 pulizie presso la società Snam Lazio Sud, con un reddito pari ad euro 1.000,00 mensili circa e risulta convivere con un'altra donna, pure titolare di reddito, cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pur avendo successivamente dedotto di non poter svolgere un'attività lavorativa a causa delle sue condizioni di salute precarie, essendo affetto da “sindrome ansioso-depressiva sfociante in veri e proprie crisi di panico associata ad insonnia notturna e sindromi claustrofobiche”, mancante, tuttavia, qualsiasi documentazione attestante la sua invalidità ai fini del riconoscimento della dedotta incapacità lavorativa. Dunque, deve ritenersi che ciascuna parte debba attivarsi per poter sostenere anche economicamente il figlio minore, valutata la somma vigente a titolo di assegno di mantenimento per il bambino come quella minima da poter porre a carico del resistente, anche considerata la totale assenza di frequentazione padre-figlio.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la domanda dell' circa i documenti validi per l'espatrio, CP_1 di competenza del Giudice Tutelare.
Quanto, poi, alla domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento, svolta dalla deve Pt_1 rilevarsi che è ad oggi vigente l'art. 473bis.37 c.p.c..
Le spese di lite della in vista della natura della causa e della soccombenza dell' circa la Pt_1 CP_1 domanda di natura economica, sono poste per un terzo a carico del resistente, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede: -affida il figlio minore alla madre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso la stessa e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- conferma l'assegno di mantenimento a carico dell' per il figlio come vigente, dunque euro 250,00 CP_1 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie di cui all'ordinanza presidenziale (la somma mensile dovrà essere versata alla entro il Pt_1
g. 5 di ogni mese presso il suo domicilio);
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nella misura di un terzo, CP_1 Pt_1 liquidate in euro 1.184,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 2.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi