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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1226/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato e I. Marcedone
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Puleo
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G.
Lavaggi
Appellata - Appellante incidentale
E Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G. Sicuso
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 774/2022, del 23.06.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla società CP_1
nei confronti di , e , avverso otto Pt_1 Controparte_4 CP_3
avvisi di addebito (nn. 598 2013 0000982032; 598 2013 0002168677; 598 2013
0002311326; 598 2014 0001082186; 598 2014 0002165943; 598 2015 0000278127;
598 2015 0001583864; 598 2015 0001762483) relativi a contributi previdenziali e tre cartelle di pagamento (nn. 298 2014 0000904990, 298 2014 0010330140 e 298 2015
0008902973) relative a premi assicurativi.
Il primo giudice, preliminarmente, dava atto della contumacia dell' e, in Pt_1
applicazione dei principi sanciti in materia dalla Suprema Corte, riteneva ammissibile l'azione di accertamento negativo di una pretesa contributiva di cui il debitore fosse venuto a conoscenza mediante richiesta dell'estratto di ruolo, visura ipotecaria o per via della minaccia dell'azione esecutiva intrapresa dall'ente incaricato della riscossione, qualora unitamente all'iscrizione a ruolo fosse impugnata anche la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito) e fossero fatti valere vizi inerenti all'omessa notifica, o alla nullità o inesistenza della stessa, al fine di consentire al giudice di accertare il merito della pretesa. Qualificava quindi la domanda proposta dalla come domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva CP_1
vantata dall e dall' e osservava che la società opponente aveva Pt_1 CP_3
impugnato le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito eccependone l'omessa notifica, nonché la prescrizione dei crediti contributivi richiesti e che
[...]
aveva prodotto le relate di notifica delle tre cartelle di Controparte_2 pagamento opposte (nn. 298 2014 0000904990, 298 2014 0010330140 e 298 2015
0008902973), relativamente alle quali dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva. Sotto altro aspetto, dichiarava l'opposizione alle predette cartelle priva di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo stata concretamente intrapresa, né al momento del deposito del ricorso, né nelle more del giudizio di opposizione, alcuna azione esecutiva da parte del concessionario, sicché
l'annullamento del titolo per intervenuta prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla definitiva esecutorietà della cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, avrebbe dovuto essere fatta valere in via stragiudiziale, tramite lo strumento dello sgravio.
Riteneva, invece, fondata l'opposizione avverso gli otto avvisi di addebito impugnati, rilevando che, in assenza di prova della regolarità della notifica,
l'opposizione andava qualificata come azione di accertamento negativo e poteva essere esaminata nel merito. Dichiarava, quindi, prescritta l'obbligazione contributiva portata dai predetti avvisi di addebito, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del sorgere credito al deposito del ricorso. Precisava che, sebbene secondo la Suprema Corte l'istanza di definizione agevolata e di rateazione del versamento di contributi assicurativi e previdenziali con richiesta di nuovi termini interrompeva la prescrizione per i crediti non ancora prescritti, mentre equivaleva a rinuncia a valersi della prescrizione maturata per quelli già prescritti, tuttavia,
l'istanza di definizione agevolata prodotta in atti non conteneva alcuna sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società opponente e, dunque, non era idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
Annullava pertanto gli avvisi di addebito opposti (nn. 598 2013 0000982032;
598 2013 0002168677; 598 2013 0002311326; 598 2014 0001082186; 598 2014
0002165943; 598 2015 0000278127; 598 2015 0001583864; 598 2015 0001762483)
e compensava le spese in ragione di ½, ponendole per la restante metà a carico dell' e dell e compensandole nei confronti dell . Pt_1 Controparte_2 CP_3 Impugnava la sentenza l , con ricorso depositato il 22 Controparte_5
dicembre 2022; resistevano al gravame la società e CP_1 [...]
, la quale proponeva a sua volta appello incidentale. Si Controparte_2
costituiva anche l' , chiedendo dichiararsi nei suoi confronti la cessazione della CP_3
materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice, applicando i principi sanciti in materia dalla Suprema Corte, ha ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo di una pretesa contributiva di cui il debitore sia venuto a conoscenza mediante richiesta di estratto di ruolo, qualora unitamente all'iscrizione a ruolo sia impugnata anche la cartella di pagamento.
Lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 bis, del
D.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, il quale prevede che l'estratto di ruolo
è impugnabile soltanto quando ricorrono alcune condizioni, ovvero quando il debitore dimostri che l'iscrizione a ruolo può procurargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute a suo favore da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Evidenzia che tale norma è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 ma con “portata retroattiva”, essendo stata estesa la sua applicazione anche ai processi pendenti, come chiarito dalla sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Deduce, quindi, che ha errato il giudice nel non dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione agli otto avvisi di addebito, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
Rileva che tutti gli avvisi di addebito opposti risultano regolarmente notificati e che, conseguentemente, l'opposizione, fondata sulla mancata notifica degli stessi, va dichiarata inammissibile, data l'intervenuta decorrenza, per ciascun avviso di addebito, del termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999. Aggiunge che l'accertamento della tempestività del ricorso va effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
a prescindere dalla sollecitazione delle parti, con l'acquisizione degli elementi utili anche “aliunde”, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
Aggiunge che l'opposizione in ogni caso è tardiva anche rispetto all'art. 617
c.p.c., non avendo la società opponente dimostrato di aver depositato il ricorso nel termine di 20 giorni decorrenti dal 7.09.2020, data di presunta conoscenza degli avvisi di addebito impugnati.
Aggiunge, ancora, che né il d. lgs. 46/1999 né altra disposizione di legge impongono agli enti previdenziali di procedere alla preventiva obbligatoria contestazione del credito con avviso bonario, e che gli avvisi opposti contengono tutte le indicazioni necessarie per identificare il credito.
3. Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione all'istanza di definizione agevolata e ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva portata dagli otto avvisi di addebito opposti.
Lamenta la violazione degli artt. 2967, 2943 e 2944 c.c., in quanto la domanda di dilazione presentata dalla società all'agente della riscossione è qualificabile CP_1
quale atto interruttivo della prescrizione, pur in assenza di formale sottoscrizione, essendo un atto proveniente indubbiamente dalla società, unico soggetto interessato alla possibilità di composizione del debito.
Precisa, poi, che gli avvisi opposti, aventi per oggetto contributi relativi alla gestione aziende con dipendenti, concernono perlopiù denunce (rimaste insolute) presentate dalla stessa società e aventi valore confessorio del credito opposto, tant0è che non è stata avanzata alcuna contestazione in merito alla pretesa contributiva.
4. La società appellata nella memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., della documentazione prodotta dall' soltanto Pt_1
in appello, essendo l'ente rimasto contumace nel giudizio di primo grado, e ne chiede l'espunzione dal fascicolo telematico;
nel merito, chiede il rigetto del gravame.
6. con l'appello incidentale chiede la Controparte_6
riforma della statuizione di condanna alle spese di giudizio, in quanto il giudice non ha rilevato che gli atti dichiarati prescritti non sono cartelle di pagamento ma solo avvisi di addebito notificati direttamente dall' , con conseguente proprio difetto Pt_1
di legittimazione passiva.
7. L'appello principale è fondato quanto al primo motivo, rimanendo assorbiti tutti gli altri.
Invero, “L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale - cui è equiparato l'avviso di addebito invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. economia e finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficiò nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma si applica anche ai debiti previdenziali, al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, comma 4-bis” (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3291; cfr. altresì precedenti di questa Corte di appello, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023,
396/2023, 492/2023 e n. 923/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022).
A tale riguardo, l'appellata non ha allegato la sussistenza di alcuna delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione.
8. Va, altresì accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_6
Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372).
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, nonché profili procedurali riconducibili comunque all'attività dell'ente previdenziale (assenza di preventivo avviso bonario, decadenza ex art. 25 d.gs n. 46/99); ne consegue il difetto di legittimazione passiva di
CP_7
9. In tali limiti la sentenza impugnata va riformata.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra la società,
l' e in considerazione dell'epoca di Pt_1 Controparte_6
pronuncia delle sezioni unite e dell'entrata in vigore della legge n. 215/2021 (che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 DPR n. 602/1973).
Non si provvede sulle spese del grado nei confronti dell al quale la CP_3
notifica dell'atto di appello è stata effettuata solo ai fini di litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale modifica della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e l'inammissibilità della domanda Controparte_6
proposta in primo grado dalla nei confronti dell' ; CP_1 Pt_1
compensa tra la società, l' e le spese di Pt_1 Controparte_6
entrambi i gradi di giudizio;
nulla per le spese del grado nei confronti dell' . CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1226/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato e I. Marcedone
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Puleo
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G.
Lavaggi
Appellata - Appellante incidentale
E Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G. Sicuso
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 774/2022, del 23.06.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla società CP_1
nei confronti di , e , avverso otto Pt_1 Controparte_4 CP_3
avvisi di addebito (nn. 598 2013 0000982032; 598 2013 0002168677; 598 2013
0002311326; 598 2014 0001082186; 598 2014 0002165943; 598 2015 0000278127;
598 2015 0001583864; 598 2015 0001762483) relativi a contributi previdenziali e tre cartelle di pagamento (nn. 298 2014 0000904990, 298 2014 0010330140 e 298 2015
0008902973) relative a premi assicurativi.
Il primo giudice, preliminarmente, dava atto della contumacia dell' e, in Pt_1
applicazione dei principi sanciti in materia dalla Suprema Corte, riteneva ammissibile l'azione di accertamento negativo di una pretesa contributiva di cui il debitore fosse venuto a conoscenza mediante richiesta dell'estratto di ruolo, visura ipotecaria o per via della minaccia dell'azione esecutiva intrapresa dall'ente incaricato della riscossione, qualora unitamente all'iscrizione a ruolo fosse impugnata anche la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito) e fossero fatti valere vizi inerenti all'omessa notifica, o alla nullità o inesistenza della stessa, al fine di consentire al giudice di accertare il merito della pretesa. Qualificava quindi la domanda proposta dalla come domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva CP_1
vantata dall e dall' e osservava che la società opponente aveva Pt_1 CP_3
impugnato le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito eccependone l'omessa notifica, nonché la prescrizione dei crediti contributivi richiesti e che
[...]
aveva prodotto le relate di notifica delle tre cartelle di Controparte_2 pagamento opposte (nn. 298 2014 0000904990, 298 2014 0010330140 e 298 2015
0008902973), relativamente alle quali dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva. Sotto altro aspetto, dichiarava l'opposizione alle predette cartelle priva di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo stata concretamente intrapresa, né al momento del deposito del ricorso, né nelle more del giudizio di opposizione, alcuna azione esecutiva da parte del concessionario, sicché
l'annullamento del titolo per intervenuta prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla definitiva esecutorietà della cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, avrebbe dovuto essere fatta valere in via stragiudiziale, tramite lo strumento dello sgravio.
Riteneva, invece, fondata l'opposizione avverso gli otto avvisi di addebito impugnati, rilevando che, in assenza di prova della regolarità della notifica,
l'opposizione andava qualificata come azione di accertamento negativo e poteva essere esaminata nel merito. Dichiarava, quindi, prescritta l'obbligazione contributiva portata dai predetti avvisi di addebito, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data del sorgere credito al deposito del ricorso. Precisava che, sebbene secondo la Suprema Corte l'istanza di definizione agevolata e di rateazione del versamento di contributi assicurativi e previdenziali con richiesta di nuovi termini interrompeva la prescrizione per i crediti non ancora prescritti, mentre equivaleva a rinuncia a valersi della prescrizione maturata per quelli già prescritti, tuttavia,
l'istanza di definizione agevolata prodotta in atti non conteneva alcuna sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società opponente e, dunque, non era idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
Annullava pertanto gli avvisi di addebito opposti (nn. 598 2013 0000982032;
598 2013 0002168677; 598 2013 0002311326; 598 2014 0001082186; 598 2014
0002165943; 598 2015 0000278127; 598 2015 0001583864; 598 2015 0001762483)
e compensava le spese in ragione di ½, ponendole per la restante metà a carico dell' e dell e compensandole nei confronti dell . Pt_1 Controparte_2 CP_3 Impugnava la sentenza l , con ricorso depositato il 22 Controparte_5
dicembre 2022; resistevano al gravame la società e CP_1 [...]
, la quale proponeva a sua volta appello incidentale. Si Controparte_2
costituiva anche l' , chiedendo dichiararsi nei suoi confronti la cessazione della CP_3
materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice, applicando i principi sanciti in materia dalla Suprema Corte, ha ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo di una pretesa contributiva di cui il debitore sia venuto a conoscenza mediante richiesta di estratto di ruolo, qualora unitamente all'iscrizione a ruolo sia impugnata anche la cartella di pagamento.
Lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 bis, del
D.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, il quale prevede che l'estratto di ruolo
è impugnabile soltanto quando ricorrono alcune condizioni, ovvero quando il debitore dimostri che l'iscrizione a ruolo può procurargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute a suo favore da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Evidenzia che tale norma è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 ma con “portata retroattiva”, essendo stata estesa la sua applicazione anche ai processi pendenti, come chiarito dalla sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Deduce, quindi, che ha errato il giudice nel non dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 2. Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione agli otto avvisi di addebito, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
Rileva che tutti gli avvisi di addebito opposti risultano regolarmente notificati e che, conseguentemente, l'opposizione, fondata sulla mancata notifica degli stessi, va dichiarata inammissibile, data l'intervenuta decorrenza, per ciascun avviso di addebito, del termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999. Aggiunge che l'accertamento della tempestività del ricorso va effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
a prescindere dalla sollecitazione delle parti, con l'acquisizione degli elementi utili anche “aliunde”, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
Aggiunge che l'opposizione in ogni caso è tardiva anche rispetto all'art. 617
c.p.c., non avendo la società opponente dimostrato di aver depositato il ricorso nel termine di 20 giorni decorrenti dal 7.09.2020, data di presunta conoscenza degli avvisi di addebito impugnati.
Aggiunge, ancora, che né il d. lgs. 46/1999 né altra disposizione di legge impongono agli enti previdenziali di procedere alla preventiva obbligatoria contestazione del credito con avviso bonario, e che gli avvisi opposti contengono tutte le indicazioni necessarie per identificare il credito.
3. Con il terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione all'istanza di definizione agevolata e ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva portata dagli otto avvisi di addebito opposti.
Lamenta la violazione degli artt. 2967, 2943 e 2944 c.c., in quanto la domanda di dilazione presentata dalla società all'agente della riscossione è qualificabile CP_1
quale atto interruttivo della prescrizione, pur in assenza di formale sottoscrizione, essendo un atto proveniente indubbiamente dalla società, unico soggetto interessato alla possibilità di composizione del debito.
Precisa, poi, che gli avvisi opposti, aventi per oggetto contributi relativi alla gestione aziende con dipendenti, concernono perlopiù denunce (rimaste insolute) presentate dalla stessa società e aventi valore confessorio del credito opposto, tant0è che non è stata avanzata alcuna contestazione in merito alla pretesa contributiva.
4. La società appellata nella memoria difensiva eccepisce l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., della documentazione prodotta dall' soltanto Pt_1
in appello, essendo l'ente rimasto contumace nel giudizio di primo grado, e ne chiede l'espunzione dal fascicolo telematico;
nel merito, chiede il rigetto del gravame.
6. con l'appello incidentale chiede la Controparte_6
riforma della statuizione di condanna alle spese di giudizio, in quanto il giudice non ha rilevato che gli atti dichiarati prescritti non sono cartelle di pagamento ma solo avvisi di addebito notificati direttamente dall' , con conseguente proprio difetto Pt_1
di legittimazione passiva.
7. L'appello principale è fondato quanto al primo motivo, rimanendo assorbiti tutti gli altri.
Invero, “L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale - cui è equiparato l'avviso di addebito invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. economia e finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficiò nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma si applica anche ai debiti previdenziali, al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, comma 4-bis” (Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3291; cfr. altresì precedenti di questa Corte di appello, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023,
396/2023, 492/2023 e n. 923/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022).
A tale riguardo, l'appellata non ha allegato la sussistenza di alcuna delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione.
8. Va, altresì accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_6
Il collegio richiama, in merito, l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372).
Il presente giudizio riguarda il merito della pretesa e, segnatamente, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, nonché profili procedurali riconducibili comunque all'attività dell'ente previdenziale (assenza di preventivo avviso bonario, decadenza ex art. 25 d.gs n. 46/99); ne consegue il difetto di legittimazione passiva di
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9. In tali limiti la sentenza impugnata va riformata.
10. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra la società,
l' e in considerazione dell'epoca di Pt_1 Controparte_6
pronuncia delle sezioni unite e dell'entrata in vigore della legge n. 215/2021 (che ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 DPR n. 602/1973).
Non si provvede sulle spese del grado nei confronti dell al quale la CP_3
notifica dell'atto di appello è stata effettuata solo ai fini di litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale modifica della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e l'inammissibilità della domanda Controparte_6
proposta in primo grado dalla nei confronti dell' ; CP_1 Pt_1
compensa tra la società, l' e le spese di Pt_1 Controparte_6
entrambi i gradi di giudizio;
nulla per le spese del grado nei confronti dell' . CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi