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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 9984/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. REDAELLI LUISA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/10/2007 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di BRESCIA (atto n. 235 parte I anno 2007) e sono separate
1 in forza di sentenza non definitiva n. 941/2024, passata in giudicato (cfr. certificazione prodotta in data 21 marzo 2025).
Dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la sola pronuncia della separazione – già resa – e, successivamente, del divorzio.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La domanda di divorzio merita accoglimento, poiché sono sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
La pronuncia concernente il solo status non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 9984/2023 R.G. promossa da
.f. (avv. REDAELLI LUISA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/10/2007 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di BRESCIA (atto n. 235 parte I anno 2007) e sono separate
1 in forza di sentenza non definitiva n. 941/2024, passata in giudicato (cfr. certificazione prodotta in data 21 marzo 2025).
Dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la sola pronuncia della separazione – già resa – e, successivamente, del divorzio.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La domanda di divorzio merita accoglimento, poiché sono sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
La pronuncia concernente il solo status non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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