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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1311 / 2019 R.G
Udienza del 18/02/2025
Sono presenti per i ricorrenti l'Avv. Emanuele Rosanova in sostituzione dell'avv Francesco
Cazzato.
Nessuno compare per parte resistente.
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti presenti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
l'Avv. Emanuele Rosanova precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1311/2019 RGAC pendente TRA
( ) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cazzato
RICORRENTI
E
in persona del Comandante p.t. Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/4/2019 e hanno Parte_2 Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 9/2019 emessa dalla CP_1
di , notificata il 2/04/2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento
[...] Controparte_1 della somma di € 50.015,90 per la violazione dell'art. 10, comma 2, lett. B), D.Lgs.
09/01/2012 nr. 4 modificato dalla legge 154/2016, art. 9 Reg. CE 302/2009 e s.m., punita dall'art. 11, comma 5 e art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 04/2012, come modificati dalla l. n.
154/2016.
I ricorrenti hanno dedotto quali vizi dell'ordinanza impugnata:
− I) “VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE” e in particolare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per l'insussistenza della fattispecie concreta contestata, non avendo gli stessi commesso alcuna violazione inerenti gli obblighi relativi alla “Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca” come risultante dal fatto che gli agenti verbalizzanti non avevano effettuavano alcuna pesatura del NN OS né alcuna descrizione della taglia dei singoli esemplari di “presunto” Tonno Rosso trasportato e avevano sequestrato anche un'ingente quantità di prodotti ittici diversi dal NN OS, oggetto della violazione contestata;
− II) VIOLAZIONE ARTT. 3 L. 241/1990 (come mod. dalla L. n. 15/2005). ECCESSO
DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL'
AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI REGOLANTI L'ATTIVITA' DI
AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine a:
“1- taratura, pesatura e descrizione della taglia dei singoli esemplari di NN OS sequestrato;
2- altro prodotto ittico di specie diversa dal NN OS sequestrata, confiscata e distrutta;
3- descrizione della quantità dei contenitori delle diverse specie di prodotto ittico trasportate
(non NN OS);
4- assoluta assenza della relazione del 13.11.2018 del dr. ; Persona_1
5- assoluta assenza dell'identificazione del CUSTODE delle cose sequestrate;
6- difetto di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione adottata (lett. d) peso superiore a kg. 150) di quale normativa???
7- Incertezza sulla firma degli agenti accertatori.”( così in ricorso);
− III) VIOLAZIONE ARTT. 3 L. 241/1990 (COME MOD. DALLA L. N. 15/2005)- 18,
COMMA 2, L. 689/1981: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI
LEGGE - VIOLAZIONE ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO, non essendo descritta in maniera chiara ed univoca la condotta illecita sanzionata ed essendo l'ordinanza impugnata priva di motivazione in relazione alla infondatezza dei motivi esposti negli scritti difensivi di entrambi i ricorrenti.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di: “1) in via cautelare, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato almeno sino all'udienza di discussione;
2) nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, annullare
l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
3) in subordine, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
4) in ogni caso, condannare il resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria chiede, ove contestato e necessario, di voler ammettere l'interrogatorio formale di entrambi i ricorrenti”.
La di si è costituita in giudizio con memoria di Controparte_1 Controparte_1
costituzione depositata in data 24/01/2020, con la quale ha esposto:
- che in data 13./11/2018 il personale militare dipendente della Capitaneria di porto di e il personale militare dipendente della Guardia di Finanza avevano Controparte_1
eseguito un accertamento volto al controllo della filiera ittica, sottoponendo ad ispezione kg
825,90 di prodotto ittico trasportato dal (n. 50 esemplari di NN OS kg. Pt_2
369,300; kg 13,400 di lampughe, kg 143,300 di polpi, kg 115,400 di saraghe, kg 20,600 di triglie, kg 110,600 di merluzzi, kg 32,300 di ricciole, kg 21 di NN alalunga);
- che i predetti militari avevano redatto un processo verbale di accertamento e contestazione
(n. 6/2018) a carico del. , poiché alla condotta del veicolo Renault Master, TG Pt_2
EC367RJ, deteneva e trasportava per la successiva distribuzione n. 50 esemplari di NN OS per un totale di kg 369,3, di taglia inferiore alla minima di riferimento;
- che la condotta posta in essere dal configurava violazione dell'art. 10, comma Pt_2
2, lettera b) D.lgs. n. 4 del 9.01.2012 così come modificato dalla Legge n. 154/2016 del
28/07/2016, art. 9 Reg. CE 302/2009, punita dagli artt. 11, comma 5 e 12 comma 1, D.lgs.
n. 4/2012;
- che il verbale di accertamento e contestazione n. 6/2018 era stato elevato anche a carico di , in qualità di responsabile in solido in quanto proprietario del veicolo sul Parte_1
quale era stato rinvenuto il prodotto ittico;
Parte
- che in data 21.11.2018 sulla scorta di suddetto accertamento, l di Cosenza aveva redatto anche il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 24/2018 atteso che l'intera partita di prodotti ittici “era priva di qualsiasi forma di etichettatura ed accompagnata da documento di trasporto (DDT) n. 1538 del 13.11.2018, emesso da stabilimento non riconosciuto a norma dell'art. 4 del Reg. 853/2004/CE che, oltre a non corrispondere alle specie ed ai quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, non garantiva alle specie ed ai quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, non garantiva i requisiti di tracciabilità di cui all'art. 3 del Reg. 931/2011/CE. Per la partita in oggetto, pertanto, non è stata garantita la rintracciabilità in violazione all'art. 18 del Reg, (CE) n. 178/2002”;
- che alla luce delle contestazioni elevate dagli agenti accertatori, per i profili di rispettiva competenza, era stato redatto verbale di sequestro amministrativo dell'intera partita di prodotti ittici perché dichiarati non idonei al consumo umano per mancanza dei requisiti di tracciabilità in base al giudizio espresso dall'intervenuto veterinario ufficiale dell' CP_2
[...]
- che e si erano avvalsi della facoltà prevista ex art. 18 L. Parte_1 Parte_2
689/1981 e ne era stata effettuata l'audizione personale e che all'esito, era stata adottata l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Tanto premesso, la ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e ha Controparte_1 concluso chiedendo al Tribunale il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale osserva: preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione, sollevata in prima udienza dai ricorrenti, di difetto di legittimazione passiva della , autorità Controparte_1
che nel caso di specie ha emesso l'ordinanza impugnata;
costituisce, invero, principio consolidato che “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge n. 260 del 1958; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro;
con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile (cfr. Cass. Sez. 1,
07/07/2006, n. 15596).
Nel merito, l'opposizione proposta è infondata.
Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti e hanno sostenuto Pt_2 Pt_1
l'insussistenza in concreto della fattispecie agli stessi contestata.
Nella specie vengono in rilievo:
- l'art. 10, co. 2, del D. lgs. n. 4/2012, che prevede che “Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente”;
- l'art. 9, Reg. CE 302/2009 che prevede: “1. La taglia minima per il NN OS nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.”.
- l'art. 11, comma 5 e del D. lgs. n. 4/2012 che, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra
2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il NN OS (TH ) o il pesce SP PE
(AS gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: (..) d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il NN OS (TH thynnus) o il pesce SP (AS gladius).”
Il Tribunale ritiene che la doglianza sia infondata, avendo l'amministrazione fornito prova della violazione contestata.
Dal verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione n. 6/2018, che fa piena prova fino a querela di falso, si evince, infatti, che il giorno 13/11/2018 alle ore Parte_2
19.00 alla condotta del veicolo marca Renault, modello Master tg. EC367RJ, deteneva e trasportava 50 esemplari di NN OS per un peso complessivo di kg Parte_4
369,30, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento in base alla normativa vigente.
La riconducibilità del prodotto al NN OS è stata confermata all'esito del giudizio di commestibilità dei prodotti condotto in pari data, su richiesta degli operanti, dal dott.
Parte
medico veterinario dell' di Cosenza;
la detenzione di pesce di taglia inferiore Per_1
a quella consentita è, inoltre, suffragata dai rilievi fotografici del fascicolo del sequestro amministrativo in atti, nei quali è identificata la specie (NN OS), il peso (circa kg 7.3 cadauno) e la lunghezza (inferiore a cm 115) dei 50 esemplari sequestrati.
Dalla lettura dei documenti prodotti in atti dall'amministrazione resistente, emerge, inoltre che l'attività dei verbalizzanti di controllo, sequestro e contestazione dell'illecito, avvenuta contestualmente, si è svolta alla presenza del medesimo , il quale, come Parte_2 si legge nell'apposita sezione del processo verbale di accertamento e contestazione, nulla aveva da dichiarare.
Ne consegue che deve ritenersi provata la sussistenza in concreto della fattispecie contestata agli opponenti.
Prive di pregio risultano anche le contestazioni di cui al II) e III) motivo di impugnazione, in ordine al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata;
sul punto deve premettersi:
- che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione;
di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione (Cassazione civile sez. II,
30/07/2021, n.21924);
- che “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge”
(Cass. 20189/2008);
- che “nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria” (Cass. 3128/2010).
Tanto premesso, nel caso di specie deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata risulta anzitutto enunciata in maniera esauriente la condotta sanzionata e la violazione di legge contestata e si fa chiaro richiamo ai verbali di sequestro e di contestazione dell'illecito sottoscritti dal trasgressore ed al medesimo rilasciati in copia;
inoltre, sia nel verbale di sequestro che nell'ordinanza impugnata si richiama altresì l'esito della visita ispettiva eseguita dal medico veterinario, di cui il trasgressore aveva contezza già all'atto di sottoscrizione del verbale di sequestro;
ne consegue che il vizio di omessa motivazione risulta nella specie insussistente.
Deve, inoltre, evidenziarsi l'irrilevanza delle contestazioni svolte dai ricorrenti in relazione all'omessa descrizione del prodotto ittico di specie diversa dal NN OS sequestrato, confiscato e distrutto, che si giustifica in considerazione della circostanza che la detenzione di prodotto ittico diverso dal NN OS privo dei requisiti di tracciabilità ai sensi dell'art. 3,
Reg. CE 931/2011, in relazione alla quale l'amministrazione ha provveduto ad elevare ulteriore processo verbale di accertamento n. 24/2018, non è oggetto della condotta sanzionata dall'ordinanza – ingiunzione impugnata, che inerisce alla sola condotta di detenzione del NN OS.
Del tutto infondati sono, infine, i motivi di doglianza relativi all'incertezza sulla firma degli agenti accertatori e all' assoluta assenza dell'identificazione del custode delle cose sequestrate, che non ineriscono all'ordinanza ingiunzione ma semmai al verbale di accertamento e a quello di sequestro e ad ogni modo non trovano alcun riscontro nei documenti in atti (cfr. produzione di parte resistente), da cui si evince chiaramente sia l'identità degli agenti accertatori che del custode delle cose sequestrate.
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, giova premettere che, a mente dell'art. 11
L. n. 689/1981, "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11
L. 24 novembre 1981, n. 689" (Cassazione civile, sez. lav., 29/11/2010, n. 24127"; in senso conforme, cfr. Cass. 10 dicembre 2003 n. 18811).
Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene che la sanzione impugnata sia rispettosa dei criteri delineati dal citato art. 11, così che non sussistono i presupposti per la richiesta riduzione.
Nulla può disporsi In ordine alle spese di lite, atteso che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio è stata in giudizio personalmente e non ha depositato note ai fini della rifusione delle spese vive (Cass. civ., Sez. I, 2 settembre 2005,
n° 17708).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
1311/2019 , ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 9/2019 emessa dalla di;
Controparte_1 Controparte_1
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 18/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1311 / 2019 R.G
Udienza del 18/02/2025
Sono presenti per i ricorrenti l'Avv. Emanuele Rosanova in sostituzione dell'avv Francesco
Cazzato.
Nessuno compare per parte resistente.
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti presenti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
l'Avv. Emanuele Rosanova precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e procede alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice, in assenza del difensore suddetto (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1311/2019 RGAC pendente TRA
( ) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Cazzato
RICORRENTI
E
in persona del Comandante p.t. Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/4/2019 e hanno Parte_2 Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 9/2019 emessa dalla CP_1
di , notificata il 2/04/2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento
[...] Controparte_1 della somma di € 50.015,90 per la violazione dell'art. 10, comma 2, lett. B), D.Lgs.
09/01/2012 nr. 4 modificato dalla legge 154/2016, art. 9 Reg. CE 302/2009 e s.m., punita dall'art. 11, comma 5 e art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 04/2012, come modificati dalla l. n.
154/2016.
I ricorrenti hanno dedotto quali vizi dell'ordinanza impugnata:
− I) “VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE” e in particolare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per l'insussistenza della fattispecie concreta contestata, non avendo gli stessi commesso alcuna violazione inerenti gli obblighi relativi alla “Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca” come risultante dal fatto che gli agenti verbalizzanti non avevano effettuavano alcuna pesatura del NN OS né alcuna descrizione della taglia dei singoli esemplari di “presunto” Tonno Rosso trasportato e avevano sequestrato anche un'ingente quantità di prodotti ittici diversi dal NN OS, oggetto della violazione contestata;
− II) VIOLAZIONE ARTT. 3 L. 241/1990 (come mod. dalla L. n. 15/2005). ECCESSO
DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL'
AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI REGOLANTI L'ATTIVITA' DI
AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine a:
“1- taratura, pesatura e descrizione della taglia dei singoli esemplari di NN OS sequestrato;
2- altro prodotto ittico di specie diversa dal NN OS sequestrata, confiscata e distrutta;
3- descrizione della quantità dei contenitori delle diverse specie di prodotto ittico trasportate
(non NN OS);
4- assoluta assenza della relazione del 13.11.2018 del dr. ; Persona_1
5- assoluta assenza dell'identificazione del CUSTODE delle cose sequestrate;
6- difetto di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione adottata (lett. d) peso superiore a kg. 150) di quale normativa???
7- Incertezza sulla firma degli agenti accertatori.”( così in ricorso);
− III) VIOLAZIONE ARTT. 3 L. 241/1990 (COME MOD. DALLA L. N. 15/2005)- 18,
COMMA 2, L. 689/1981: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DI
LEGGE - VIOLAZIONE ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO, non essendo descritta in maniera chiara ed univoca la condotta illecita sanzionata ed essendo l'ordinanza impugnata priva di motivazione in relazione alla infondatezza dei motivi esposti negli scritti difensivi di entrambi i ricorrenti.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di: “1) in via cautelare, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato almeno sino all'udienza di discussione;
2) nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, annullare
l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
3) in subordine, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
4) in ogni caso, condannare il resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria chiede, ove contestato e necessario, di voler ammettere l'interrogatorio formale di entrambi i ricorrenti”.
La di si è costituita in giudizio con memoria di Controparte_1 Controparte_1
costituzione depositata in data 24/01/2020, con la quale ha esposto:
- che in data 13./11/2018 il personale militare dipendente della Capitaneria di porto di e il personale militare dipendente della Guardia di Finanza avevano Controparte_1
eseguito un accertamento volto al controllo della filiera ittica, sottoponendo ad ispezione kg
825,90 di prodotto ittico trasportato dal (n. 50 esemplari di NN OS kg. Pt_2
369,300; kg 13,400 di lampughe, kg 143,300 di polpi, kg 115,400 di saraghe, kg 20,600 di triglie, kg 110,600 di merluzzi, kg 32,300 di ricciole, kg 21 di NN alalunga);
- che i predetti militari avevano redatto un processo verbale di accertamento e contestazione
(n. 6/2018) a carico del. , poiché alla condotta del veicolo Renault Master, TG Pt_2
EC367RJ, deteneva e trasportava per la successiva distribuzione n. 50 esemplari di NN OS per un totale di kg 369,3, di taglia inferiore alla minima di riferimento;
- che la condotta posta in essere dal configurava violazione dell'art. 10, comma Pt_2
2, lettera b) D.lgs. n. 4 del 9.01.2012 così come modificato dalla Legge n. 154/2016 del
28/07/2016, art. 9 Reg. CE 302/2009, punita dagli artt. 11, comma 5 e 12 comma 1, D.lgs.
n. 4/2012;
- che il verbale di accertamento e contestazione n. 6/2018 era stato elevato anche a carico di , in qualità di responsabile in solido in quanto proprietario del veicolo sul Parte_1
quale era stato rinvenuto il prodotto ittico;
Parte
- che in data 21.11.2018 sulla scorta di suddetto accertamento, l di Cosenza aveva redatto anche il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 24/2018 atteso che l'intera partita di prodotti ittici “era priva di qualsiasi forma di etichettatura ed accompagnata da documento di trasporto (DDT) n. 1538 del 13.11.2018, emesso da stabilimento non riconosciuto a norma dell'art. 4 del Reg. 853/2004/CE che, oltre a non corrispondere alle specie ed ai quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, non garantiva alle specie ed ai quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, non garantiva i requisiti di tracciabilità di cui all'art. 3 del Reg. 931/2011/CE. Per la partita in oggetto, pertanto, non è stata garantita la rintracciabilità in violazione all'art. 18 del Reg, (CE) n. 178/2002”;
- che alla luce delle contestazioni elevate dagli agenti accertatori, per i profili di rispettiva competenza, era stato redatto verbale di sequestro amministrativo dell'intera partita di prodotti ittici perché dichiarati non idonei al consumo umano per mancanza dei requisiti di tracciabilità in base al giudizio espresso dall'intervenuto veterinario ufficiale dell' CP_2
[...]
- che e si erano avvalsi della facoltà prevista ex art. 18 L. Parte_1 Parte_2
689/1981 e ne era stata effettuata l'audizione personale e che all'esito, era stata adottata l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Tanto premesso, la ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e ha Controparte_1 concluso chiedendo al Tribunale il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale osserva: preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione, sollevata in prima udienza dai ricorrenti, di difetto di legittimazione passiva della , autorità Controparte_1
che nel caso di specie ha emesso l'ordinanza impugnata;
costituisce, invero, principio consolidato che “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge n. 260 del 1958; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro;
con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile (cfr. Cass. Sez. 1,
07/07/2006, n. 15596).
Nel merito, l'opposizione proposta è infondata.
Con il primo motivo di opposizione i ricorrenti e hanno sostenuto Pt_2 Pt_1
l'insussistenza in concreto della fattispecie agli stessi contestata.
Nella specie vengono in rilievo:
- l'art. 10, co. 2, del D. lgs. n. 4/2012, che prevede che “Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente”;
- l'art. 9, Reg. CE 302/2009 che prevede: “1. La taglia minima per il NN OS nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm.”.
- l'art. 11, comma 5 e del D. lgs. n. 4/2012 che, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra
2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il NN OS (TH ) o il pesce SP PE
(AS gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: (..) d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il NN OS (TH thynnus) o il pesce SP (AS gladius).”
Il Tribunale ritiene che la doglianza sia infondata, avendo l'amministrazione fornito prova della violazione contestata.
Dal verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione n. 6/2018, che fa piena prova fino a querela di falso, si evince, infatti, che il giorno 13/11/2018 alle ore Parte_2
19.00 alla condotta del veicolo marca Renault, modello Master tg. EC367RJ, deteneva e trasportava 50 esemplari di NN OS per un peso complessivo di kg Parte_4
369,30, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento in base alla normativa vigente.
La riconducibilità del prodotto al NN OS è stata confermata all'esito del giudizio di commestibilità dei prodotti condotto in pari data, su richiesta degli operanti, dal dott.
Parte
medico veterinario dell' di Cosenza;
la detenzione di pesce di taglia inferiore Per_1
a quella consentita è, inoltre, suffragata dai rilievi fotografici del fascicolo del sequestro amministrativo in atti, nei quali è identificata la specie (NN OS), il peso (circa kg 7.3 cadauno) e la lunghezza (inferiore a cm 115) dei 50 esemplari sequestrati.
Dalla lettura dei documenti prodotti in atti dall'amministrazione resistente, emerge, inoltre che l'attività dei verbalizzanti di controllo, sequestro e contestazione dell'illecito, avvenuta contestualmente, si è svolta alla presenza del medesimo , il quale, come Parte_2 si legge nell'apposita sezione del processo verbale di accertamento e contestazione, nulla aveva da dichiarare.
Ne consegue che deve ritenersi provata la sussistenza in concreto della fattispecie contestata agli opponenti.
Prive di pregio risultano anche le contestazioni di cui al II) e III) motivo di impugnazione, in ordine al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata;
sul punto deve premettersi:
- che l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione;
di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione (Cassazione civile sez. II,
30/07/2021, n.21924);
- che “Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge”
(Cass. 20189/2008);
- che “nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria” (Cass. 3128/2010).
Tanto premesso, nel caso di specie deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata risulta anzitutto enunciata in maniera esauriente la condotta sanzionata e la violazione di legge contestata e si fa chiaro richiamo ai verbali di sequestro e di contestazione dell'illecito sottoscritti dal trasgressore ed al medesimo rilasciati in copia;
inoltre, sia nel verbale di sequestro che nell'ordinanza impugnata si richiama altresì l'esito della visita ispettiva eseguita dal medico veterinario, di cui il trasgressore aveva contezza già all'atto di sottoscrizione del verbale di sequestro;
ne consegue che il vizio di omessa motivazione risulta nella specie insussistente.
Deve, inoltre, evidenziarsi l'irrilevanza delle contestazioni svolte dai ricorrenti in relazione all'omessa descrizione del prodotto ittico di specie diversa dal NN OS sequestrato, confiscato e distrutto, che si giustifica in considerazione della circostanza che la detenzione di prodotto ittico diverso dal NN OS privo dei requisiti di tracciabilità ai sensi dell'art. 3,
Reg. CE 931/2011, in relazione alla quale l'amministrazione ha provveduto ad elevare ulteriore processo verbale di accertamento n. 24/2018, non è oggetto della condotta sanzionata dall'ordinanza – ingiunzione impugnata, che inerisce alla sola condotta di detenzione del NN OS.
Del tutto infondati sono, infine, i motivi di doglianza relativi all'incertezza sulla firma degli agenti accertatori e all' assoluta assenza dell'identificazione del custode delle cose sequestrate, che non ineriscono all'ordinanza ingiunzione ma semmai al verbale di accertamento e a quello di sequestro e ad ogni modo non trovano alcun riscontro nei documenti in atti (cfr. produzione di parte resistente), da cui si evince chiaramente sia l'identità degli agenti accertatori che del custode delle cose sequestrate.
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, giova premettere che, a mente dell'art. 11
L. n. 689/1981, "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11
L. 24 novembre 1981, n. 689" (Cassazione civile, sez. lav., 29/11/2010, n. 24127"; in senso conforme, cfr. Cass. 10 dicembre 2003 n. 18811).
Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene che la sanzione impugnata sia rispettosa dei criteri delineati dal citato art. 11, così che non sussistono i presupposti per la richiesta riduzione.
Nulla può disporsi In ordine alle spese di lite, atteso che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio è stata in giudizio personalmente e non ha depositato note ai fini della rifusione delle spese vive (Cass. civ., Sez. I, 2 settembre 2005,
n° 17708).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
1311/2019 , ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: 1. RIGETTA l'opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 9/2019 emessa dalla di;
Controparte_1 Controparte_1
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 18/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Graziuso