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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2687 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato il [...], in [...]; nato il [...], in [...]; Parte_1 Controparte_1 CP_2
nato il [...], in [...]; (da sposato
[...] Controparte_3 Controparte_4
, nato il [...], in Brasile in [...] ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità
[...] genitoriale sul figlio minore nato il [...], in [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] in [...]; tutti rappresentati e difesi come da mandati allegati in atti Parte_2 dall'Avv. Sara Brazzini, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale all'indirizzo pec:
Email_1
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del Ministro in carica legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
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-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato
Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto Controparte_5 discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato nel Persona_2
Comune di Paludi (CS) il 18/12/1868 (doc. 7). Il 21/09/1889, nel comune di Rossano (CS), Persona_2 si unì in matrimonio con (doc. 8). Successivamente,
[...] Persona_3 Persona_2
e emigrarono in Brasile, dove il 04/08/1895 nacque
[...] Persona_3 Persona_4 dalla loro unione matrimoniale (doc. 9).
Il 02/04/1921, in Brasile, si unì in matrimonio con (doc. 10) e dalla loro Persona_4 Persona_5 unione nacque il 27/08/1922 (doc. 11). Il 01/05/1954, in Brasile, si unì in Persona_6 Persona_6 matrimonio con (doc. 12) e dalla loro unione nacque il 27/04/1955 (doc. 13). Per_7 Parte_1
Il 17/11/1984, in Brasile, si unì in matrimonio con (doc. 14) e dalla loro Parte_1 Persona_8 unione nacque il 06/07/1987 (doc. 15), il quale si unì in matrimonio con Controparte_1 [...] il 17/06/2022 (doc. 16). Persona_9
Il 10/05/1957, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra e nacque anche Persona_6 Per_7 CP_2
(doc. 17), il quale si unì in matrimonio con il 04/07/1987 (doc. 18) e Controparte_6 dalla loro unione nacque il 07/12/1987 (doc. 19). Il 27/03/2015, in Brasile, Controparte_3 [...] si unì in matrimonio con (doc. 20), acquisendo così il nome di CP_3 Persona_10
Il 28/07/2017, in Brasile, dall'unione matrimoniale tra Controparte_4 CP_3
e nacque (doc. 21). Il 21/06/1991, in
[...] Persona_10 Persona_1
Brasile, dall'unione matrimoniale tra e nacque anche CP_2 Controparte_6 [...]
(doc. 22). Persona_11
I ricorrenti intendono far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, considerando che Persona_2 non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di
[...] naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica
Brasiliana (all. 23).
I ricorrenti rappresentano di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San
OL e Belo RI, seguendo le istruzioni reperibili sui siti web istituzionali dei al fine di Parte_3 vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalla Controparte_5 sentenza n. 4466/2009 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig.
[...]
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti. Persona_2
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU.
24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo
(la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Parte_3 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento
3 giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San OL e Belo RI
(Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_5 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20.03.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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