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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4910/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza dell'11.04.2025 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Di Natale, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dai funzionari presso l'Istituto
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità in oggetto a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza contestuale emessa in forma telematica all'esito della camera di consiglio e sulle conclusioni in atti.
Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nel merito l'assegno mensile di invalidità è disciplinato dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una
1 riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Ciò posto, il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dott. , riconosceva in capo Per_1 all'istante un grado invalidante pari al 67% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il GL, condividendo le censure mosse all'operato peritale, in sede di giudizio di merito, tempestivamente proposto da parte ricorrente, convocava a chiarimenti il CTU.
Il CTU, rivalutando le proprie conclusioni sulla scorta della nuova documentazione in atti, riteneva sussistente, in capo alla ricorrente, a causa altresì di una osteoporosi, una invalidità pari al 74% a far data dall'aprile 2024 (data di una RNM lombare).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al successivo ed eventuale riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal
C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n.
23413/2011).
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, condividendosi il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' alla relativa erogazione (Trib. Bologna, Sez. CP_1
Lav. n. 6/2015; Trib. Teramo, Sez. Lav. n. 651/2016; Trib. Torino, Sez. Lav. n. 910/2014; Trib.
Perugia, Sez. Lav. n. 84/2015).
A tal fine conviene richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n.
5338/2014, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo
2 l'accertamento della invalidità, per altro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna CP_ dell' alla erogazione della prestazione.
Stante la decorrenza differita della prestazione, sussistono i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Pone le spese di CTU relative alla fase di ATP e alla fase del merito, che liquida con separato decreto,
CP_ a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario (74% di invalidità) connesso all'assegno di invalidità civile dall'aprile 2024;
b) spese compensate;
c) pone le spese di c.t.u. relative alla fase di ATP ed alla fase del merito, che liquida con separato
CP_ decreto, definitivamente a carico dell'
Foggia, 11.04.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Mariarosaria Renzetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4910/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza dell'11.04.2025 e promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Di Natale, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dai funzionari presso l'Istituto
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità in oggetto a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza contestuale emessa in forma telematica all'esito della camera di consiglio e sulle conclusioni in atti.
Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Nel merito l'assegno mensile di invalidità è disciplinato dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una
1 riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Ciò posto, il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dott. , riconosceva in capo Per_1 all'istante un grado invalidante pari al 67% a decorrere dalla domanda amministrativa.
Il GL, condividendo le censure mosse all'operato peritale, in sede di giudizio di merito, tempestivamente proposto da parte ricorrente, convocava a chiarimenti il CTU.
Il CTU, rivalutando le proprie conclusioni sulla scorta della nuova documentazione in atti, riteneva sussistente, in capo alla ricorrente, a causa altresì di una osteoporosi, una invalidità pari al 74% a far data dall'aprile 2024 (data di una RNM lombare).
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
In definitiva, deve ritenersi sussistere il requisito sanitario chiesto dalla parte ricorrente connesso al successivo ed eventuale riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal
C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n.
23413/2011).
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, condividendosi il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell' alla relativa erogazione (Trib. Bologna, Sez. CP_1
Lav. n. 6/2015; Trib. Teramo, Sez. Lav. n. 651/2016; Trib. Torino, Sez. Lav. n. 910/2014; Trib.
Perugia, Sez. Lav. n. 84/2015).
A tal fine conviene richiamare la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n.
5338/2014, Cass. n. 6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo
2 l'accertamento della invalidità, per altro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la condanna CP_ dell' alla erogazione della prestazione.
Stante la decorrenza differita della prestazione, sussistono i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Pone le spese di CTU relative alla fase di ATP e alla fase del merito, che liquida con separato decreto,
CP_ a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario (74% di invalidità) connesso all'assegno di invalidità civile dall'aprile 2024;
b) spese compensate;
c) pone le spese di c.t.u. relative alla fase di ATP ed alla fase del merito, che liquida con separato
CP_ decreto, definitivamente a carico dell'
Foggia, 11.04.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Mariarosaria Renzetti
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