Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 01.04. 25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4204.23
TRA
GI IN, rapp.ta e difesa dall' avv. Marra Maria Teresa, come in atti ricorrente
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.23, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'illegittimità della revoca da parte dell'INPS della maggiorazione ex art. 38, legge n. 448/2001 sulla pensione n. 073773983, cat. INV CIV, della Sig.ra GI OM;
-
Ordinare all'INPS il ripristino della maggiorazione ex art. 38, legge n. 448/2001 sulla pensione n. 073773983, cat. INV CIV, della Sig.ra GI OM;
-
Dichiarare l'illegittimità del credito dell'INPS di € 12.200,31 e delle relative causali nei confronti della Sig.ra GI OM;
- Ordinare all'INPS la revoca del provvedimento di richiesta della somma di € 12.200,31 nei confronti della Sig.ra GI OM e con conseguente provvedimento di revoca dello stesso;
- Condannare l'INPS alla restituzione di ogni qualsivoglia trattenuta posta
GI OM illegittimamente trattenuta oltre i successivi importi eventualmente trattenuti dall'Istituto sino a conclusione della presente causa fino ad un totale di € 1.807,92, oltre eventuali interessi dalla maturazione. - Condannare in ogni caso l'INPS al pagamento delle competenze professionali, delle spese documentate e delle spese pari al 15% del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”.
Nello specifico, ha esposto: la Signora GI OM era titolare di pensione mensile di assistenza ex art. 12, legge n. 118/71 n. 073773983, cat. INV CIV, con decorrenza dal maggio 2015, in virtù di Decreto di Omologa reso dal Tribunale di
Torre Annunziata N.R.G. 4159/2014 emesso il 10/11/2015; a seguito della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 22 luglio 2020, l'INPS provvedeva a liquidarle d'ufficio la maggiorazione ai sensi dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; con comunicazione del Modello TE08 del 26 dicembre
2022 ricevuta il 10-02-2023, l'INPS provvedeva ad informare la Signora GI di un immotivato ricalcolo sulla sua pensione di invalidità civile con decorrenza dall' 01-01-2020 per revoca della maggiorazione sociale ex art. 38, legge 448/2001 con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di € 12.200,31 da recuperare con le seguenti modalità: € 1.807,92 sulla pensione di cui è titolare la Sig.ra GI, per un numero di 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile;
€ 10.392,39 da versarsi in un'unica soluzione;
l'INPS iniziava il recupero dell'importo di € 1.807,92 a partire dal mese di Febbraio 2023.
Ha eccepito: la genericità della motivazione della revoca;
la mancanza di un provvedimento formale di revoca;
la non addebitabilità alla ricorrente dell'indebita percezione.
Si è costituito l'Inps che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, in particolare, che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale coniugale e ciò per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023. Ha poi precisato che, avendo l'RD cessato l'attività lavorativa nel corso dell'anno
2022 per divenire poi titolare di pensione di vecchiaia nel 2023, la ricorrente aveva diritto a beneficiare della prestazione seppure in misura ridotta (in ragione della titolarità di redditi da parte del coniuge per una parte delle due annualità). Pertanto, come si evinceva dall'allegato Modello TE08 a credito, l'importo dovuto per il
2023 di euro 3.913,78 era stato liquidato e portato in compensazione con il debito maturato dalla ricorrente per il periodo luglio 2020 – gennaio 2023, residuando, quindi, un debito di euro 8.286,53. Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
Ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. n.
29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere).
Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'INPS in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall'Inps, atteso che l'istante è percettore di pensioni erogate dall'INPS e dunque dall'Istituto perfettamente conosciute ed aveva altresì regolarmente denunciato i redditi percepiti.
Difatti, come dedotto dall'Istituto, l'indebito ha avuto origine dal superamento del limite reddituale coniugale e ciò per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023
Nella fattispecie non è ravvisabile una condotta dolosa della ricorrente, la quale ha regolarmente fatto comunicazione dei redditi personali e del coniuge mediante trasmissione del modello Red relativo agli anni 2019, 2020, e 2021 (v all. in atti ) ed in data 18-03-2024 trasmetteva anche il Modello RED 2023 relativo al reddito personale e del coniuge dell'anno 2022 ( anche in data 17 Marzo 2025 trasmetteva il Modello RED 2024 relativo al reddito personale e del coniuge, v.all. 1 e 10 alle note). Inoltre, i redditi del Sig. RD AN, coniuge della ricorrente, erano redditi da lavoro dipendente e pertanto conosciuti dall'INPS in virtù dei contributi versati come da estratto contributivo (v. documentazione in atti all. 4). Pertanto, non era nemmeno necessaria la verifica presso l'Amministrazione Finanziaria da parte dell'INPS per controllare che il reddito coniugale della Sig.ra GI superava i limiti ex lege previsti per poter percepire la maggiorazione sociale.
Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo alla ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall'Istituto con il provvedimento impugnato, risultando altresì indebita un'eventuale compensazione. Non essendovi prova di trattenute già operate, non vi è pronuncia di condanna alla restituzione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara illegittima la richiesta di restituzione e non dovuto l'importo di € 12.200,31 sulla prestazione n. 073773983, cat. INV CIV. richiesto dall'Istituto con il provvedimento impugnato.
Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 01.04. 25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè